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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 19 giugno 2006 n. 3402
Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore.
S.U.N.I.A. (avv. D. Pascarella e G. Misserini) c. Comune di Taranto (avv. P. Relleva), Banca Intesa s.p.a. (n.c.).


1. Costituzione – Titolo V – Riforma – Potestà amministrativa – Attribuzione ai Comuni in via di principio – Art.118, cost. – E’ norma immediatamente precettiva e di immediata applicazione.

 

2. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Funzioni amministrative – Dopo l’art.95, d.P.R. n.616 del 1977 – Appartengono ai Comuni.

 

3. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alloggi – Potere di alienazione da parte dei Comuni – Fonte – L. n.410 del 2001.

 

4. Demanio e patrimonio indisponibile – Patrimonio immobiliare pubblico – Cartolarizzazione ex l. n.410 del 2001 – Significato – Individuazione.

 

5. Demanio e patrimonio indisponibile – Patrimonio immobiliare pubblico – Cartolarizzazione ex l. n.410 del 2001 – Procedura.

 

6. Demanio e patrimonio indisponibile – Patrimonio immobiliare pubblico – Cartolarizzazione – Art.84, l. n.289 del 2002 – Estensione delle norme alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, nonchè ai loro enti strumentali – Operazioni di cartolarizzazione e vendita – Possono riguardare qualsiasi immobile.

1. In tema di riforma del Titolo V della Costituzione, l’art.118 è norma immediatamente precettiva e di immediata applicazione là dove attribuisce in via di principio ai Comuni la potestà amministrativa.

 

2. A seguito delle disposizioni dettate dall’art.95, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le funzioni amministrative in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartengono ai Comuni.

 

3. Se l’attribuzione ai Comuni della totalità delle competenze autoritative in tema di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non giustifica l’attribuzione ai Comuni del potere di alienare gli stessi (in quanto la gestione è finalizzata alla soddisfazione dell’ aspirazione al bene-casa dei cittadini e l’alienazione contrasta con tale fine), tale potere trae la sua fonte dalla l. 23 novembre 2001 n. 410, che evidentemente privilegia un sano assetto economico-finanziario, condizione imprescindibile per l’esercizio di qualsiasi funzione.

 

4. La l. 23 novembre 2001 n.410 ha disciplinato la procedura di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, intendendo con tale termine l’incorporazione del valore dei beni in strumenti finanziari da collocare sul mercato, in modo da acquisire subito quella liquidità che gli stessi sarebbero in grado di fornire soltanto in futuro; tale procedimento avviene mediante la cessione ad apposite società veicolo del portafoglio degli immobili che le stesse acquisteranno mediante un finanziamento bancario od obbligazionario, garantito dal flusso di cassa generato dalla vendita delle proprietà immobiliari.

 

5. La procedura della cartolarizzazione inizia con la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico (tale operazione è tesa soprattutto al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare), per poi passare alla individuazione dei beni da cedere e si conclude con il trasferimento di tali beni immobili a società di cartolarizzazione costituite appositamente ai sensi dell’art.2, l. 23 novembre 2001 n.410.

 

6. In tema di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, l’art.84, l. 27 dicembre 2002 n.289, ha esteso anche alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, nonchè ai loro enti strumentali, le norme in materia di cartolarizzazione, permettendo conseguentemente la possibilità di procedere ad effettuare le operazioni di cartolarizzazione dei proventi conseguenti alla vendita dei beni del patrimonio agli stessi appartenente; pertanto, le operazioni di cartolarizzazione e la vendita possono riguardare qualsiasi immobile, appartenga esso al demanio od al patrimonio disponibile ed indisponibile.


REPUBBLICA ITALIANA

 

Registro Decis.: 3402/06
Registro Generale:2184/2005

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori Magistrati: ANTONIO CAVALLARI Presidente; GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.; PATRIZIA MORO Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso n.2184/2005 proposto da:

 

S.U.N.I.A.- SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI- FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Pascarella e Giuseppe Misserini, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Scarambone,56 presso l’avv. Agnese Caprioli

 

Contro

 

COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Piero Relleva, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli,7 presso lo studio di quest’ultimo

 

Nonché nei confronti

 

BANCA INTESA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita

 

Per l’annullamento
- della deliberazione n.83 del registro adottata dal consiglio Comunale della città di Taranto nella seduta del 16/972005, pubblicata all’albo Pretorio dello stesso Comune dal 22/9/2005 al 6/10/2005, avente ad oggetto “regolamento di disciplina della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare e della vendita degli immobili di proprietà comunale”;
- del regolamento allegato alla stessa deliberazione intitolato “privatizzazione del patrimonio immobiliare comunale regolamento”;
- della deliberazione n.123 del registro adottata dal Consiglio Comunale della città di Taranto nella seduta del 21.-22/11/2005, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dello stesso Comune dal 29/11/2005 al 13/12/2005, avente ad oggetto “Vendita beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Taranto- Approvazione Elenchi”
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
nonché, ove necessario
- della proposta di deliberazione del dirigente Responsabile della Direzione Gestione Amministrativa delle Direzioni Tecniche avv. Filiberto Morelli richiamata nella deliberazione C.C.83/05;
- del parere favorevole espresso in data 8/9/05 dal dirigente Responsabile della Direzione Gestione Amministrativa delle Direzioni Tecniche, ai sensi dell’art.49 co.1 del d.legs. 267/00, richiamato nella deliberazione C.C. 83/05;
- dell’art.41 dello statuto comunale di Taranto;
- della proposta di deliberazione del dirigente della Direzione risorse Finanziarie richiamata nella deliberazione c.C. 123/05;
- del parere favorevole espresso in data 9/11/05 dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art.49 co.1 del d.legs. n.267/00 sulla regolarità tecnico- contabile, richiamato nella deliberazione C.C. 123/05;
- della deliberazione n.96 del 5.3.04 della G.C. di Taranto;
- del provvedimento n.37 del 30/3/04 del C.C. della città di Taranto;
- della delibera n.310/04 G.C. della città di Taranto
- della determinazione n.24 del 19/7/04 del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie;
- della determinazione n.12 del 21.2.05 del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie;
- della deliberazione n.69 del 13/7/05 della città di Taranto;
- della deliberazione n.93 del 23/9/05 del C.C. della città di Taranto;
- della determina Dirigenziale n.12 del 21/2/2005.
- della deliberazione della Giunta Comunale del comune di Taranto n.648 del 22.12.2005
- della determinazione dirigenziale della direzione risorse finanziarie della città di Taranto n.60 del 30.12.2005;

 

Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti gli atti di causa.
Udito nella pubblica udienza del 2 marzo 2006 il Giudice relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Misserini e Relleva
Considerato in

 

FATTO

 

Il ricorrente impugna gli atti con i quali il comune di Taranto ha disposto di “disciplinare la materia della cartolarizzazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile mediante l’approvazione di un regolamento quale fonte normativa secondaria “ ed ha approvato il relativo regolamento intitolato “ privatizzazione del patrimonio immobiliare comunale” con cui si autorizzava la G.C. a costituire una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi della dismissione del patrimonio immobiliare individuato dal C.C..
Sostiene, il ricorrente che il regolamento impugnato abbia illegittimamente inserito in detto elenco gli immobili E.R.P., sia mediante la procedura di vendita diretta sia mediante la procedura di cartolarizzazione ed inoltre, con riferimento al ricavato della cartolarizzazione, anziché reinvestirlo secondo le prescrizione della L.560/93, il regolamento intende utilizzarlo per il risanamento dell’ente.
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi:
1)Violazione e/o falsa applicazione degli artt.118 Cost. e 7 L.131/03. Violazione e/o falsa applicazione della L.560/93. Difetto di attribuzione. Carenza di potere in astratto. Incompetenza assoluta e/o relativa. Eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti.
2)Violazione e/o falsa applicazione della L.n.560/1993.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.826 c.c. Sviamento.
3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.84 L.n.289/2002.Violazione e/o falsa applicazione della L.410/01. Violazione dell’art. 828 c.c.Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti. Sviamento.
4)Violazione dell’art. 3 l.n.241/1990. Contraddittorietà.Eccesso di potere per carenza della motivazione e dell’istruttoria.Sviamento.
Con memoria depositata il 18.1.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto insistendo per il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 16.2.2006 il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali il comune di Taranto ha affidato alla Società veicolo CARIM srl l’operazione di cartolarizzazione di alcuni immobili specificatamente individuati, deducendo oltre i medesimi motivi rassegnati nel ricorso introduttivo, anche gli ulteriori seguenti motivi:
5)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.84 della l.289/2002
6)Eccesso di potere per carenza dell’istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità
Nella pubblica udienza del 2 marzo 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in

 

DIRITTO

 

Può prescindersi dall’esame delle censure di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, formulate dalla difesa dell’Amm.ne Com.le, in considerazione della infondatezza del ricorso.
Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che la materia ERP risulta appartenere alla competenza legislativa regionale, residuando ai comuni le sole funzioni amministrative concernenti le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con conseguente difetto di attribuzione del Comune di Taranto, non coglie nel segno.
Giova preliminarmente precisare che l'art. 118 Cost. prescrive che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, “per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Citta metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" ed, altresì, che "I Comuni ... sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze". La "funzione amministrativa" dei Comuni trova, dunque, disciplina nell'art. 118 Cost..
Il comma 1° di tale articolo stabilisce che delle stesse sono titolari i Comuni ma, qualora fosse necessario assicurarne l'esercizio unitario, esse potrebbero ben essere conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Tale disposizione ha, pertanto, costituzionalizzato il principio di sussidiarietà (già introdotto a livello di ordinamento giuridico sotto ordinato con le leggi c.d. "Bassanini), in virtù del quale il riparto di funzioni avviene partendo dai livelli più vicini ai cittadini. Le funzioni amministrative di cui sono titolari i Comuni sono quelle proprie e quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. Il Collegio ritiene che la disposizione di cui all’art.118 sia immediatamente precettiva e di immediata applicazione là dove attribuisce in via di principio ai Comuni la potestà amministrativa.
Devono tuttavia distinguersi i casi in cui tale potestà possa essere esercitata immediatamente e quelli che invece richiedono il verificarsi di determinati presupposti.
In particolare, tale potestà non può considerarsi immediatamente operativa in relazione a tutte quelle funzioni ("fondamentali", di cui all'art. 117, lett. b) Cost. nonché "conferite") il cui esercizio non può espletarsi per l’assenza di strumenti e di mezzi operativi e finanziari.
Del resto lo stesso legislatore statale , con la legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione costituzionale, ha delegato il Governo (art. 2) all'emanazione di appositi decreti legislativi volti all'individuazione delle funzioni fondamentali.
Venendo al caso in esame e facendo applicazione delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio osserva quanto segue.
Risulta pacifico che, a seguito delle disposizioni dettate dall’art.95 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartengano ai Comuni .
Occorre altresì riconoscere che il trasferimento alle competenze regionali della materia dell'edilizia residenziale pubblica, attuata con il d.p.r. n. 616/77, è stato pressocchè integrale. L'art. 93, al primo comma, stabilisce espressamente che sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Il terzo comma della stessa disposizione stabilisce altresì che sono trasferite alle regioni tutte le funzioni precedentemente esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, fatta eccezione soltanto per le ipotesi di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio. Nelle materie rimesse alla loro competenza le Regioni esercitano tutte le attribuzioni di cui all'art. 5 del d.p.r n. 1036/1972 e, in particolare, secondo quanto stabilito al punto c) della medesima norma, fissano la percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti esecutori quale rimborso di spese incontrate per le funzioni.
Tuttavia, con riferimento alla materia dell’edilizia residenziale pubblica la regione Puglia con la L.R.25/00 ha provveduto a disciplinare dettagliatamente il riparto delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica ,tra regione, Provincia e Comune precisando all’art.11 che:
Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni:
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c);
b) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento e decadenza dell'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i);
c) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
d) la promozione della mobilità degli assegnatari;
e) le determinazioni inerenti la decadenza e la revoca nonché la comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo;
f) la gestione degli alloggi di ERP di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione e il parere agli I.A.C.P. sulle proposte di piano di loro competenza;
g) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o metro quadro utile abitabile;
h) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento.
Il coacervo delle norme statali e regionali richiamate permette al Collegio di ritenere che la materia attinente alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenga ai Comuni .
Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione , già prima dell’entrata in vigore della L. 3/01 e della L.R.25/00, con orientamento che il Collegio ritiene di condividere pienamente, ha affermato che” La legge 24 luglio 1977 n. 616 (art. 95) e la legge 5 agosto 1978 n. 457 (art. 55) hanno attribuito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, precedentemente esercitate dagli I.A.C.P., che sono rimasti titolari di facoltà di mera gestione del patrimonio immobiliare. Conseguentemente: i Comuni, e non più gli I.A.C.P., sono competenti ad adottare anche i provvedimenti ablativi della disponibilità del bene: annullamento, decadenza e revoca dell'assegnazione, che costituiscono non già atti di gestione ma provvedimenti di autotutela aventi radice nella causa giuridica dello stesso atto di assegnazione.(Sez. I, sent. n. 5622 del 16-09-1998)
Se l’attribuzione ai Comuni della totalità delle competenze autoritativi in tema di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non giustifica l’attribuzione ai Comuni del potere di alienare gli stessi( in quanto la gestione è finalizzata alla soddisfazione dell’aspirazione al bene-casa dei cittadini e l’alienazione contrasta con tale fine) tale potere trae la sua fonte dalla legge 410/2001 che evidentemente privilegia un sano assetto economico-finanziario, condizione imprescindibile per l’esercizio di qualsiasi funzione..
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la sussumibilità del patrimonio immobiliare ERP del Comune ionico nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, deducendone la indisponibilità.
L’assunto è infondato.
Deve rilevarsi, concordando con la tesi sostenuta della difesa del Comune di Taranto, che la qualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in beni disponibili od indisponibili, risulta irrilevante al fine della possibilità di ricomprendere gli stessi beni nella procedura di cartolarizzazione.
Ed invero, il passaggio di beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile, laddove la materia non sia disciplinata da apposita disposizione di legge, ben può avvenire mediante atto amministrativo, ovvero anche in base ad atti concludenti incompatibili con la destinazione a pubblico servizio ( Consiglio Stato, sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7245)
In ogni caso la legge 24 dicembre 1993, n. 560 ha inteso ampliare la possibilità di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di far affluire risorse verso i soggetti che costituiscono la cosiddetta finanza pubblica allargata, mediante la possibilità di alienazione degli immobili che apportavano scarsi redditi agli enti proprietari, ed il cui stato non era più confacente al livello delle abitazioni utilizzate dal cittadino medio.
Invero, dopo aver definito la nozione di edilizia residenziale pubblica all’art.1 comma 1, comprendendovi tutti i fabbricati “ … acquisiti, realizzati o recuperati… a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali…”, la legge citata ha espressamente previsto la alienabilità di tali beni , sia pure, precisando che( c.5) “L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore”.
Successivamente a tale normativa, è intervenuta la L. 23.11.2001 n.410( che ha convertito il D.L. 25 Settembre 2001, n.315 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) la quale ha disciplinato la procedura di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Con tale termine si intende incorporazione del valore dei beni in strumenti finanziari da collocare sul mercato, in modo da acquisire subito quella liquidità che gli stessi sarebbero in grado di fornire soltanto in futuro.
Tale procedimento avviene mediante la cessione ad apposite società veicolo del portafoglio degli immobili che le stesse acquisteranno mediante un finanziamento bancario od obbligazionario, garantito dal flusso di cassa generato dalla vendita delle proprietà immobiliari.
La procedura della cartolarizzazione inizia con la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,( tale operazione è tesa soprattutto al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare), per poi passare alla individuazione dei beni da cedere e si conclude con il trasferimento di tali beni immobili a società di cartolarizzazione costituite appositamente ai sensi dell’art.2 della L.410/2001 citata.
La successiva L.289/2002 all’art.84 ha esteso anche alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, nonchè ai loro enti strumentali, le norme in materia di cartolarizzazione, permettendo conseguentemente la possibilità di procedere ad effettuare le operazioni di cartolarizzazione dei proventi conseguenti alla vendita dei beni del patrimonio agli stessi appartenente.
Le operazioni di cartolarizzazione e la vendita possono riguardare qualsiasi immobile, appartenga esso al demanio od al patrimonio disponibile ed indisponibile, come risulta:
a)dall’art.1 della L.410/2001 che prevede la formazione di distinti elenchi dei beni demaniali dei beni del patrimonio disponibile e indisponibile, elenchi formati ai fini della cartolarizzazione;
b)dall’art.84 comma 4 della L.289/2002, che sancisce l’irrilevanza del trasferimento sul regime giuridico dei beni demaniali previsto dagli artt. 823 e 829, primo comma c.c.
Anche l’ulteriore motivo sostenuto dal ricorrente a mente del quale gli atti impugnati risulterebbero illegittimi per contrasto con la L.560/93, non avendo il Comune rispettato il vincolo di destinazione impresso dalla stessa sugli immobili di E.R.P., non coglie nel segno.
Invero, il regolamento di disciplina della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare e della vendita degli immobili di proprietà comunale della Città di Taranto, all’art.9 esclude gli immobili rientranti nel patrimonio E.R.P. dalle modalità di vendita ordinaria , prevedendo , all’art.10, particolari modalità:
“Hanno titolo all’acquisto degli alloggi E.R.P. gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
Gli assegnatari degli alloggi E.R.P., se titolari di un reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza del diritto di assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi.
I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente possono presentare domanda di acquisto dell’alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall’accertamento, da parte dell’ente gestore, dell’avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.
Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
La disamina delle norme richiamate evidenza il mantenimento del vincolo di destinazione impresso agli immobili E.R.P. in quanto gli stessi potranno essere venduti solo a coloro che si trovino nella condizione di aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP.
peraltro, l’art.11 del regolamento citato prevede che il ricavato della vendita sarà in parte destinato alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio E.R.P.
A prescindere dai limiti alle modalità di vendita previste dall’art.10 del regolamento, finalizzati alla soddisfazione delle finalità istituzionalmente perseguite dall’edilizia residenziale pubblica(compatibilmente con la preminente finalità del riequilibrio economico-finanziario) il parametro di legittimità non è costituito dalla Legge 560/1993, ma dalla legge 410/2001, così come estesa ai Comuni dall’art.84 della Legge n.289/2002, insieme normativo da applicare poiché successivo alla Legge 560/1993 e con questa incompatibile.
Inoltre, quanto alla prospettata omissione da parte del Comune di Taranto della redazione un piano di vendita degli immobili ERP da sottoporre alla Regione, il Collegio ritiene che tale circostanza non possa invalidare la regolamentazione della procedura di cartolarizzazione disposta dall’Amm.ne Com.le di Taranto, in quanto anche tale aspetto è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi nn.410/2001 e 289/2002. le quali hanno attribuito ai Comuni( questo rileva nella specie) specifiche ed autonome funzioni in materia di cartolarizzazione, in ossequio al principio costituzionale dell’autonomia finanziaria di entrata sancito dall’art.119 comma 1 Cost..
Ne consegue che anche la prospettata illegittimità del gravato regolamento per assenza del parere regionale, viene meno per effetto del suindicato rapporto esistente tra le leggi 560/93 e 410/2001 risolventesi nel c.d. criterio cronologico ("lex posterior derogat legi priori").
In ogni caso gli atti impugnati , riguardanti la sola regolamentazione della procedura di cartolarizzazione, non contengono alcun piano di vendita; ne consegue che lo stesso dovrà essere redatto in un momento successivo, ossia allorché si disponga effettivamente e concretamente la vendita degli immobili de quibus.
Anche il terzo motivo di ricorso , relativo alla sottrazione degli immobili ERP al vincolo di destinazione impresso sugli stessi, è infondato per quanto detto in ordine alle norme applicabili.
Quanto al difetto di motivazione prospettato nell’ultimo motivo di ricorso, deve rilevarsene la insussistenza, avendo invece l’Amm.ne Com.le rappresentato invece ampiamente le ragioni sottese alla scelta esercitata.
Anche i motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento.
Invero tra gli immobili oggetto della delibera n.6348 del 22.12.2005 e della conseguente determinazione dirigenziale n.60/2005, non risultano compresi gli immobili rinvenienti dal programma ERP, con conseguente assenza di interesse del ricorrente alle censure ivi indicate.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- sede di Lecce- II sez. definitivamente pronunciando su ricorso descritto in epigrafe, lo respinge .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

 

Così deciso in nella Camera di Consiglio del 2.03.2006.

 

Pubblicata il 19 giugno 2006



   

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