T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 15 giugno 2006 n. 7030
Pres. De Leo, est. Scafuri
Autolavaggio Sara S.n.c. (Avv.ti. Grimaldi e Cappiello) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Starace). |
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Procedimento amministrativo – Revoca autorizzazione sanitaria – Non preceduta dalla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento – Nel caso in cui l’Amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato – E’ illegittima – Ragioni.
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E’ illegittimo il provvedimento di revoca di un’autorizzazione sanitaria non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nel caso in cui l’Amministrazione non dimostra che il contenuto dispositivo dell’atto non sarebbe in ogni caso cambiato, dal momento che la comunicazione de qua non integra un obbligo di natura formale, essendo preordinata non solo ad un ruolo difensivo ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell’Amministrazione, a garantire l’imparzialità nell’esercizio della funzione amministrativa ed un più adeguato esercizio del sindacato giurisdizionale sul provvedimento adottato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Terza -
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composto dai Giudici: Giovanni de Leo - Presidente; Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.; Alfredo Storto - Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.10497/1998 R.G. proposto da
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Pasquale Granillo in qualità di amministratore della Società “Autolavaggio Sara S.n.c. rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Grimaldi e M.G. Cappiello
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c o n t r o
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il Comune di Pozzuoli, in persona del Dirigente dei Servizi Produttivi, dott. A. Di Francia, rappresentato e difeso dall’avv.A. Starace;
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per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco del Comune di Pozzuoli del 2.10.1998, prot.n.43252 di revoca dell’autorizzazione sanitaria del 9.9.1998 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
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VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società ricorrente si duole del provvedimento di revoca dell’autorizzazione sanitaria a suo tempo rilasciata.
A sostegno del gravame l’interessata deduce violazione di legge ed eccesso di potere.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n.1273/1998.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 la causa è stata introitata per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato in relazione al profilo di carattere assorbente concernente l’omissione della fase partecipativa.
La comunicazione dell’avvio del procedimento - prevista dall’art.7 della legge n.241/1990 al fine di consentire al destinatario del provvedimento di partecipare al relativo procedimento, prendendo visione degli atti e presentando memorie e documenti - non integra un obbligo di natura formale, essendo preordinata non solo ad un ruolo difensivo ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell’Amministrazione (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sezione V, 21.1.2002 n. 3439).
Invero essa è funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, avendo il legislatore modificato la prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse con il sistema della democraticità delle decisioni e dell’accessibilità dei documenti – nel rispetto dei principi di uguaglianza e solidarietà tratteggiati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione - in cui l’adeguatezza dell’istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono messi in condizioni di contraddire (C.G.A.S., sezione giuris. 27.9.2002 n.579).
Essa è anche lo strumento per l’effettivo conseguimento dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa fissati dall’art. 97 della Costituzione, consentendo all’Amministrazione di valutare, attraverso la proposizione di osservazioni e controdeduzioni, complessivamente tutti gli interessi in gioco e di giungere quindi alla determinazione di un giusto procedimento, satisfattivo dell’interesse pubblico e tendenzialmente anche di quello dei privati, sia pure nella forma minima del minore sacrificio possibile.
In tal maniera viene quindi garantita, mediante l’ingresso nel procedimento di tutti gli interessi coinvolti nell’emanando provvedimento, in via immediata l’imparzialità nell’esercizio della funzione amministrativa ed in via mediata – atteso l’obbligo dell’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento – un più adeguato esercizio del sindacato giurisdizionale sul provvedimento adottato.
La necessità della comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è prescrizione generale, che non riguarda soltanto i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia) ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante.
La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari), con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (Consiglio di Stato, sez. V, n. 178 del 20.1.2003).
Non può pertanto revocarsi in dubbio che anche il procedimento di specie richiedesse il coinvolgimento in fase istruttoria degli interessati - non risultando, d’altra parte, che siano state rappresentate quelle condizioni che esimono dall’osservanza dell’obbligo – ai quali andava pertanto inviata la relativa comunicazione di avvio, che avrebbe potuto consentire per quanto sopra alla ricorrente di interloquire con l’Amministrazione e di incidere eventualmente sulla sua determinazione finale.
Né l’ineludibile fase procedimentale partecipativa può essere omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di provvedimento a contenuto vincolato, per i quali basti osservare, con la giurisprudenza più recente, che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa.
Infine la soluzione non muta in relazione al sopravvenuto disposto del comma 2 dell’art.21 octies della legge n.15/2005 – per il quale l’Amministrazione può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato – non emergendo dagli atti sicuri elementi che possano dar luogo ad una valutazione in tal senso.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, anche se le spese di causa possono essere compensate.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III, ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.10497/1998 e, per l’effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006.
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