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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 15 giugno 2006 n. 7029
Pres. De Leo, est. Scafuri
Carlos s.r.l. (Avv. Bausano) c. Ministero delle Finanze (Avv. Avvocatura dello Stato).


1. Procedimento amministrativo – Provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale per dieci giorni – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Omissione – Illegittimità.

 

2. Procedimento amministrativo – Provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale per dieci giorni – Esclusivo riferimento ad un verbale di Guardia di Finanza in cui si da atto del reperimento di 20 gr. di tabacco in sigarette ritenuto di contrabbando – Difetto di motivazione – Sussiste.

1. E’ illegittimo il provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale per dieci giorni occasionato dal reperimento di 20 gr. di tabacco in sigarette ritenuto di contrabbando non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento poiché, tenuto conto dell’esiguità del quantitativo sospetto, l’interessato, ove messo in condizione di partecipare al procedimento, avrebbe potuto chiarire la propria posizione.

 

2. E’ illegittimo il provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale per dieci giorni motivato con esclusivo riferimento al verbale operato dai militari della Guardia di Finanza procedenti, i quali peraltro si sono limitati a rilevare il rinvenimento del ripetuto pacchetto di sigarette senza alcuna indicazione delle circostanze che avrebbero indotto a ritenere lo stesso oggetto di illecito traffico, senza che sia effettuata l’esplicitazione delle ragioni di tempo e di luogo che hanno indotto all’emanazione del provvedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Terza -

 

composto dai Giudici: Giovanni de Leo - Presidente; Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.; Alfredo Storto - Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.9462/1998 R.G. proposto da

 

Angelo Adamo, quale Amministratore della Carlos s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. C. Bausano;

 

c o n t r o

 

il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (Avv. A. Armenante);

 

per l'annullamento
del decreto prot.n.04/6785, di chiusura del bar della s.r.l. “Carlos” per la durata di giorni dieci e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare del verbale della 10^ Legione G.F. Comando 3^ Compagnia Napoli del 6.3.1996;

 

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 9.2.2006 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente - amministratore della s.r.l. Carlos proprietaria del bar sito in Corso Garibaldi n.353 - si duole del decreto con il quale è stata ordinata la chiusura del predetto esercizio per 10 giorni.
Il provvedimento è stato adottato sulla base del verbale del 6.3.1996 con il quale “la Guardia di Finanza di Napoli ha accertato la detenzione di Kg.0,020 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando nei locali della Società”.
A sostegno del gravame l’interessato deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ed il difetto di motivazione.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha resistito al ricorso con mero atto di stile.
La domanda incidentale di sospensione è stata accolta (ordinanza n. 1065/1998).
Alla pubblica udienza del 9.2.2006 la causa è stata introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza di chiusura del bar gestito dalla società ricorrente causa il reperimento di 20 gr. di tabacco in sigarette ritenuto di contrabbando.
Al riguardo l’interessato, nell’evidenziare l’esigua quantità del tabacco in questione, lamenta il difetto di motivazione e l’omessa partecipazione procedimentale.
Il ricorso è fondato.
Invero, a base del provvedimento impugnato è stato posto il verbale operato dai militari della Guardia di Finanza procedenti, i quali peraltro si sono limitati a rilevare il rinvenimento del ripetuto pacchetto di sigarette senza alcuna indicazione delle circostanze che avrebbero indotto a ritenere lo stesso oggetto di illecito traffico.
Dal canto suo l’Amministrazione ha recepito acriticamente tali risultanze omettendo anch’essa l’esplicitazione delle ragioni di tempo e di luogo che hanno indotto alla determinazione impugnata.
Al contrario la modica quantità del tabacco rinvenuto rendeva necessaria ed ineludibile idonea motivazione di supporto alle conclusioni cui l’Amministrazione è pervenuta.
Quanto sopra senza considerare che le medesime circostanze avrebbero potuto essere chiarite dallo stesso interessato qualora l’Amministrazione, ai sensi dell’art.7 L.n.241/1990, avesse comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con addebito delle spese secondo la regola della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez. III, ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.9462/1998 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.=(millecinquecento,00.=) sono poste a carico del Ministero soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 febbraio 2006.



   

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