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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 30 maggio 2006 n. 4038
Pres. Scognamiglio, Est. Vinciguerra
M. Gigli ed altri (Avv.ti E. Mazzola e C. Livio) c/ Ministero delle politiche agricole e forestali (Avv. Stato)


Giurisdizione e Competenza – Pubblico Impiego – Riconoscimento di prestazioni a fini giuridici e/o retributivi - Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi

Sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di pubblico impiego proposte successivamente alla data del 15 settembre 2000, qualora abbiano ad oggetto il riconoscimento, in capo al prestatore di lavoro, del diritto ad essere inquadrati nella qualifica superiore, o quanto meno al relativo trattamento economico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II TER





composto dai Magistrati:
Roberto SCOGNAMIGLIO - PRESIDENTE
Paolo RESTAINO - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 6840/2002 R.G. proposto da
GIGLI Michele, MASIELLO Nicola, MASIELLO Antonio, MASI Vito, CARAVELLA Francesco, BALACCO Celestino LOPRIANO Emanuele, MUSELLA Biagio, MEZZAPESA Vito, SANTORO Luigi, MARTIMUCCI Vito, PECCHIO Gianfranco, BORTOT Alfredo, MARTA Bortolo, VACCHIERO Oscar, RODIGARI Amato, MARCON Pierangelo, TOSCANI Giancarlo, ANZUINI Gabriele, LEPIDI Claudio, BUZZELLI Amico, ODDIS Celestino, MARSILII Vincenzo, MARZOLO Roberto, DI LELLIO Angelo, FORTUNA Giuseppe, CROCE Pasqualino, DE CARLO Antonio, NARDONI Aurelio, CASTELLANI Sergio, CORSI Maurizio, D'ANNUNZIO Fiorenzo, MERLINO Federico, BAUDOINO Diego, FILOMENA Antonio, CALONICO Vincenzo, MARCHESE Santo, SUCAMELI Lorenzo, TUCCI Cecilia, COFANO Andrea, MOINO Gianni, CORNELII Evelina, BROCCOLI Roberto, PICCIOLI Massimo, GRECHI Sergio, MONTAGNOLI Paolo, ZARA Mauro, BELLINI Roberto, BONCOMPAGNI Antonio, GIANFELICE Luciano, FARAGLIA Leandro, PETRONGARI Sergio, ALISCIANI Maurizio, FRANCIOSI Ciro Gerardo, CIPOLLA Giuseppe Ernesto, VENTURINI Carlo, CERRI Fabio, PIASTRELLA Cesare, ANGELICI Rino, DE MARTIN TOPRANIN Dario, PONTELLI Stefano, FRANZ Ivan, SEVERONI Ivan, GIACOMELLI Felice, BENEDETTI Mauro, FRACASSI Elisabetta, TESTA Walter, DULACH Roberto, FURORE Giovanni, CICCOTTI Luciano, PORCO Domenico Amerigo, FORESTIERO Walter, TAMANTINI Massimiliano, BARLOCCI Claudio, COSTANTINI Paolo, COLANGELO Massimo, FUMARA Maria Livia, SPAMPINATO Marco, VINCENTI Stefano, DI CENSI Filippo Maria, MARTINO Marco, TILLI Giancarlo, TONET Paola, FIORI Marco, BIONDI Giuseppe e DI CINTIO Ezio, rappresentati e difesi dalle avv.te Emanuela Mazzola e Catia Livio, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito - 50;

contro



Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

per ottenere
- l'annullamento del provvedimento comunicato con nota del 29.3.2002 della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche – Corpo Forestale dello Stato – Divisione X – del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale è stata respinta l'istanza dei ricorrenti di inquadramento in qualifica superiore;
- l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica di vice ispettore del Corpo Forestale dello Stato, o in subordine al relativo trattamento economico;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 20.3.2006, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



I ricorrenti appartengono al Corpo Forestale dello Stato, dove sono inquadrati con la qualifica di vice sovrintendente.
Assumono di aver svolto attività specifiche del ruolo superiore degli ispettori e di avere per questa ragione formulato istanza di inquadramento nella qualifica di vice ispettore, con effetto retroattivo. L'istanza è stata respinta con il provvedimento impugnato.
Il presente ricorso è volto al riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nella qualifica superiore, o quanto meno al relativo trattamento economico.
L'Amministrazione delle politiche agricole e forestali si è costituita in giudizio e ha eccepito in pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso proposto cumulativamente. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame, giacché non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per soddisfare la pretesa avanzata dalle controparti.
La causa è passata in decisione all'udienza del 20.3.2006.

DIRITTO



Il ricorso è improponibile innanzi al T.A.R. rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego proposte successivamente alla data del 15 settembre 2000.
La normativa di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dalla L. n. 80/1998 e riformulato nell'art. 63 del nuovo testo unico sull'ordinamento del rapporto di lavoro alle dipendenze con le amministrazioni pubbliche, approvato con D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, limita la competenza esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, oltre che a peculiari rapporti di servizio, in genere per le questioni preliminari al sorgere del rapporto d'impiego e per l'organizzazione (intendendosi con questo termine tutto ciò che attiene alle linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, del conferimento della loro titolarità, delle dotazioni organiche e quant'altro sia espressione di potestà autoritativa nell'esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell'organizzazione generale del lavoro).
Nell'ambito della giurisdizione amministrativa rientrano inoltre le controversie riguardanti mutamenti di carriera ovvero pretese di inquadramento in fasce funzionali superiori, purché non si risolvano automaticamente in mero passaggio verticale e nell'applicazione immediata dei contratti collettivi, ma presuppongano procedure concorsuali aperte ad una pluralità di soggetti esterni o interni, giacché esse implicano un nuovo e diverso contratto individuale di lavoro, modificando, così, la posizione del dipendente nell'ambito della struttura amministrativa.
La presente controversia - relativa non ad attività preliminari alla costituzione di un rapporto d'impiego, intesa anche soltanto come mutamento di status del pubblico dipendente, bensì al riconoscimento di prestazioni a fini giuridici e/o retributivi indipendentemente da una selezione – rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, come tutte le questioni che investono direttamente la disciplina del rapporto di lavoro in atto e si risolvono, pertanto, in un'attività paritetica nella cura del rapporto stesso, disciplinata dalle clausole dei contratti collettivi di lavoro.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, dichiara il ricorso in epigrafe improponibile per difetto di giurisdizione.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2006.

Roberto Scognamiglio PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.



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