REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sezione Prima Ter
nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Tosti Presidente
Dott. Franca Angelo Maria De Bernadi Componente
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7023 del 2001, proposto da
Margherita Amoroso rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Tepedino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Mazzini n. 145
contro
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Langiu ed elettivamante domiciliata presso la propria sede in Roma, Via del Tritone n. 125
nonché
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Comune di Corleto Monforte, in persona del Sindaco pro tempore, n.c.
nonché
Maria Antonietta Salatto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Lembo e Teresa Perone con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Brecht n. 9 (c/o dott. Rosario Lembo)
per l’annullamento
del provvedimento d’individuazione del Sindaco del Comune di Corleto Monforte (Sa) prot. 1422 del 7 marzo 2001 con il quale è stata individuata la dott.ssa Salatto;
del provvedimento d’assegnazione al Comune di Corleto Monforte della dott.ssa Salatto adottato dall’Agenzia Autonoma Segretari comunali e provinciali della Campania prot. 170 del 9.3.2001;
dell’eventuale provvedimento di nomina della dott.ssa Maria Antonietta Salatto alla segreteria del Comune di Corleto Manforte
nonché per l’accertamento
dei requisiti per la riammissione in servizio della ricorrente sia con riferimento al periodo aprile 1998/giugno1999 sia nel periodo compreso dal giugno 1999 ad oggi e per il conseguente ordine di iscrizione della ricorrente all’Albo Nazionale assegnando la stessa all’Albo dei Segretari c. e p. Sezione regionale della Campania o ad altra Sezione regionale ovvero, eventualmente, agli uffici della Sezione regionale della Campania per le esigenze di quest’ultima
in via subordinata, per la condanna
dell’Agenzia Autonoma Segretari c. e p. al pagamento del risarcimento danni subiti dalla ricorrente per l’ingiustificato silenzio da quantificarsi nella misura della retribuzione non percepita e corrispondente a L. 40.711.000 lorde annue per un totale complessivo di L. 81.422.000, o della maggiore o minore somma determinatasi in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dall’aprile 1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la costituzione in giudizio dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Vista la costituzione in giudizio della controinteressata dott.ssa Salatto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 6 aprile 2006, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente espone, tra l’altro, che:
• in data 14 febbraio 1993, già titolare della Segreteria comunale di Narzòle (CN), ha rassegnato le dimissioni al Ministero dell’Interno per esigenze familiari, mentre, nel gennaio 1998, ha inviato istanza di riammissione in servizio;
• il Ministero dell’Interno, in data 22 aprile 1998, le ha comunicato che il fascicolo relativo alla riammissione era stato trasmesso all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari provinciali e comunali, nel frattempo subentrata nelle competenze ai sensi dell’art. 34, co. 1, D.P.R. 465/1997;
• l’Agenzia Autonoma, dopo una richiesta istruttoria in data 11 gennaio 1999, puntualmente evasa con nota del 24 febbraio 1999, non ha comunicato nulla;
• a seguito della pubblicazione della deliberazione n. 227/2000 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma che prevedeva, ai fini della riammissione in servizio, la dichiarazione di gradimento di un Sindaco, ha partecipato al concorso bandito dal Comune di Corleto Monforte (Sa) ed il Sindaco di tale Comune, valutato il curriculum, la ha indicata quale Segretaria gradita;
• l’Agenzia Autonoma Segretari Regione Campania, con lettera del 5 marzo 2001, ha comunicato al Sindaco del Comune di Corleto Monforte che l’atto di individuazione subordinata della dott.ssa Amoroso non poteva essere ritenuto valido in quanto “agli atti di quella sezione nulla risultava in ordine alla reiscrizione all’Albo e, attesa la mancanza del positivo contingente di disponibilità in Campania …” ed ha invitato il Sindaco ad un’ulteriore tempestiva individuazione;
• il Sindaco del Comune di Corleto Monforte ha individuato quale Segretario comunale la dott.ssa Salatto e l’Agenzia Autonoma Segretari Regione Campania ha assegnato la stessa alla segreteria di tale Comune con provvedimento del 9 marzo 2001.
Il ricorso, proposto avverso gli atti con cui la dott.ssa Salatto è stata assegnata alla segreteria del Comune di Corleto Manforte nonché per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di riammissione in servizio, è articolato nei seguenti motivi:
- Sull’attività dell’Agenzia Autonoma nazionale Segretari comunali e provinciali.
Violazione degli artt. 2 e 7 L. 241/1990. Violazione delle deliberazioni CdA Agenzia Autonoma Segretari c. e p. n. 6 dell’1.4.1998, n. 137 del 24.6.1999 e n. 227 del 12.10.2000. Difetto di motivazione.
- Sull’attività del Sindaco del Comune di Corleto Manforte (SA) e dell’Agenzia Autonoma Segretari comunali e provinciali Sezione Campania.
Illegittimità derivata dell’eventuale provvedimento di nomina della dott.ssa Salatto.
L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
La controinteressata dott.ssa Salatto, in rito, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 4619 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 12 luglio 2001.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha individuato come Segretario del Comune di Corleto Monforte la dott.ssa Salatto chiedendo l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la sua riammissione in servizio.
L’art. 45, co. 17, del D.Lgs. 89/1998 (ora art. 69, co. 7, del D.Lgs. 165/2001) attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 del D.Lgs. 29/1993, come modificato dal D.Lgs. 80/1998, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, stabilendo che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Attesa l’ampia portata normativa che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la giurisprudenza ha specificato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico intercorrente tra il segretario e l’ente locale (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 12 agosto 2005, n. 16876).
Il legislatore, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, ha posto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, sicché, se la lesione della posizione giuridica del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 3 maggio 2005 n. 9100).
In altri termini, ai fini della ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in base al criterio temporale fissato dall’art. 45, co. 17, del D.Lgs. 80/1998 ratione temporis vigente, quando la controversia trae origine da uno specifico atto emesso dall’amministrazione occorre fare riferimento al momento della sua adozione senza che possano assumere rilievo i momenti in cui sono stati posti in essere i comportamenti che hanno determinato l’emanazione dell’atto stesso.
Il ricorso in esame ha ad oggetto l’impugnazione di atti emanati posteriormente al 30 giugno 1998.
Ne consegue la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.
Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Caponigro Estensore