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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 24 maggio 2006 n. 3806
Pres. Tosti, Est. Barone
Ruggeri Giovanni Antonio (Avv. P. Ciuffa) c/ Ministero dell'Interno (Avv. Stato)


Pubblico Impiego – Procedimento Disciplinare – Termine per la conclusione - Inizia a decorrere alla scadenza dei 180 gg dalla conoscenza della sentenza penale di condanna

Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare – all’esito del quale può disporsi, quale sanzione, la destituzione del pubblico dipendente – inizia a decorrere non già dalla data dell'effettivo avvio del procedimento stesso, ma dalla scadenza dei 180 giorni, che costituiscono il periodo temporale massimo entro il quale, avuta conoscenza della sentenza penale di condanna, deve essere avviato il procedimento disciplinare.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima-ter

 

composta dai signori magistrati: Luigi TOSTI Presidente; Franco DE BERNARDI Componente; Agnese Anna BARONE Relatore; ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3560/1994 proposto da

 

RUGGERI Giovanni Antonio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Ciuffa, presso lo studio del quale in Roma, Via Lucrezio Caro n. 38 è elettivamente domiciliato

 

Contro

 

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

 

per l'annullamento, previa sospensione
del decreto del Capo della Polizia n. 333-D/19767, notificato in data 27/12/1993, con il quale il ricorrente è stato destituito dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

 

Visto il ricorso, notificato il 21/02/1994 e depositato il 09/03/1994, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e la successiva memoria difensiva;
Vista l’ordinanza n 797/1994 di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006 il relatore Agnese Anna Barone ed uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

 

FATTO

 

Con il ricorso indicato in epigrafe, il Sig. Ruggeri, già assistente della Polizia di Stato, chiede l’annullamento del provvedimento di destituzione dal servizio adottato dal Capo della Polizia ai sensi dell’articolo 7, n. 1 e 2 del D.P.R. 1981 n. 737 per i seguenti motivi:
1) violazione degli articoli 7, 9 e 11 del D.P.R. n. 737/1981; (il procedimento disciplinare sarebbe iniziato oltre il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e della sentenza del giudizio di secondo grado, con conseguente tardità dell’esercizio del potere disciplinare).
2) Eccesso di potere e violazione del giusto procedimento; (l’atto contenente la contestazione di addebiti privo di alcune indicazioni, quali la facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta e di scegliere un difensore, avrebbe comportato una minorazione del diritto di difesa).
3) Eccesso di potere per omessa, contraddittoria ed incompleta motivazione; difetto di istruttoria; (ad avviso del ricorrente il decreto impugnato mancherebbe di adeguata motivazione sulle ragioni per le quali la condotta del dipendente è stata ritenuta preclusiva dell’ulteriore permanenza in servizio, in considerazione del fatto che la condanna riportata a seguito di “patteggiamento” non costituisce una ammissione di colpevolezza. La sanzione inflitta sarebbe, comunque, sproporzionata rispetto ai fatti contestati, non avendo, tra l’altro, l’Amministrazione valutato adeguatamente la mancanza di precedenti disciplinari a carico del ricorrente).
4) Violazione dell’articolo 21 ultimo comma del D.P.R. n.737/1981; ( il provvedimento di destituzione è stato comunicato oltre il termine prescritto).
L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 1994 l’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’ atto impugnato è stata respinta.
All’udienza del 9 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
Sono innanzitutto inammissibili per genericità le censure inerenti i presunti vizi procedurali nell'operato dell’amministrazione.
Con riferimento alla presunta tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare occorre precisare che - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente - la fattispecie in esame risulta disciplinata dall’articolo 9 della legge n. 19/1990 secondo il quale: “1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.
2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.
3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo”.
Tale norma, per giurisprudenza consolidata risulta applicabile al caso in esame in considerazione della sua portata generale, estesa cioè a tutto il settore del pubblico impiego e derogatoria di ogni diverso e minore termine stabilito da precedenti norme (in tal senso: Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3546).
In particolare il giudice amministrativo ha chiarito che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare “inizia a decorrere non già dalla data dell'effettivo avvio del procedimento stesso, ma dalla scadenza dei 180 giorni, che costituiscono il periodo temporale massimo entro il quale, avuta conoscenza della sentenza penale di condanna, deve essere avviato il procedimento disciplinare” (Consiglio Stato sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5959).
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha ritualmente avviato l’azione disciplinare nei confronti del ricorrente dopo aver avuto notizia (tramite fax trasmesso dalla Cancelleria della Corte d’Appello di Milano in data 11 giugno 1993) dell’irrevocabilità della sentenza di condanna per tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma in concorso e cessione a terzi della propria pistola d’ordinanza; l’atto di contestazione degli addebiti è stato notificato in data 23 settembre 1993; il Consiglio di disciplina in data 2 novembre 1993 ha proposto la sanzione disciplinare della destituzione (motivata sulla contrarietà ai doveri assunti con il giuramento dei fatti commessi dal Ruggeri e dalla mancanza di senso morale e di senso del dovere), poi inflitta dal Capo della Polizia con il decreto impugnato.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, la condanna sopra menzionata non è stata “patteggiata” ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., ma essa, in primo grado è stata emessa a seguito di giudizio abbreviato, ed in sede d’appello il Ruggeri ha rinunciato ai motivi d’appello diversi da quelli relativi all’entità della pena; pertanto, la sentenza della Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado esclusivamente in ordine alla misura della pena inflitta, ai sensi dell’articolo 599, I comma, c.p.p. La sentenza definitiva quindi non ha inciso sull’accertamento dei fatti, come emerso dalla sentenza di primo grado, ma ha soltanto ridefinito la pena in favore dell’imputato.
Ora, come già deciso da questo Tribunale amministrativo (Seconda Sezione n. 3155 del 2002) la sentenza di condanna ad una pena concordata in appello ai sensi dell’articolo 599 (anche nel testo vigente anteriormente al 1999) non è equiparabile ad una sentenza pronunciata in unico grado ai sensi dell’articolo 444, e si sottrae quindi al principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 197 del 1999 in ordine alla esclusione delle sentenze c.d. patteggiate dall’ambito di applicazione dell’articolo 9 della legge n. 19/1990.
E’ ugualmente infondato il motivo di ricorso, nel quale è dedotta la violazione dell’articolo 21 ultimo comma del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737. in quanto l’atto di destituzione è stato comunicazione al suo destinatario oltre il temine di dieci giorni dall’adozione. Infatti, la previsione di legge, non assistita da sanzione per il ritardo, ha natura del tutto sollecitatoria, trattandosi di attività relativa all’esecuzione del provvedimento già formato, ed in tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza.
Sono da disattendere, inoltre, le ulteriori censure relative all’illegittimità della notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti eseguita in carcere, e dell’omessa indicazione all’inquisito circa la possibilità di visionare gli atti del procedimento disciplinare e della facoltà di scegliere in difensore. Tali circostanze, infatti, non hanno inciso, sul diritto di difesa del ricorrente, che comunque è stato assistito dal proprio difensore alla trattazione orale del procedimento disciplinare.
Risultano, infondate, infine le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato per non proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti addebitati, non avendo l’Amministrazione autonomamente valutato il comportamento del ricorrente, né adeguatamente valutato la mancanza di precedenti disciplinari.
Premesso che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dei fatti ai fini della determinazione della sanzione e sulla proporzione tra la stessa sanzione irrogata e la gravità dei fatti contestati è ristretto nei limiti del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità (ex plurimis: Consiglio di Stato Ad plen. N. 15 del 26 giugno 2000 e VI sez n. 1554 del 21 marzo 2000), va osservato come,nel caso in esame, escluso in radice il travisamento dei fatti stante l’accertamento delle circostanze rilevanti in sede di giudicato penale, vadano disattese le generiche censure di logicità e di mancata valutazione dei precedenti disciplinari e di servizio del ricorrente, in considerazione dell’approfondita valutazione svolta dall’Amministrazione circa la gravità dei fatti commessi dal ricorrente tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dagli appartenenti alla Polizia di Stato, dalle quali discende l’impossibilità per l’amministrazione di continuare ad avvalersi di dipendenti che abbiano posto in essere condotte contrarie ai doveri assunti con il giuramento.
Invero l'accertamento dei fatti contenuto nella sede penale è incontrovertibile sia perché coperto dal giudicato avente forza vincolante nel successivo procedimento amministrativo, sia perché realizzato con tutte le opportune cautele e garanzie in favore dell'imputato.
Ne consegue che, legittimamente i fatti compiutamente accertati nella sede penale sono stati assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l’Amministrazione abbia proceduto a nuovi e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la P.A. procedere solo all’autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. Valutazione che, nel caso in esame, è sfociata nella sanzione disciplinare della destituzione del ricorrente, il cui coinvolgimento nella vicenda a causa della funzione rivestita, non appare, per la sua gravità, sanzionato in maniera sproporzionata.
Al riguardo, non rilevano le osservazioni addotte sulla specialità del rito, atteso che il procedimento penale celebrato con giudizio abbreviato non può essere definito in termini di incompletezza, in quanto le parti concordemente affidano la decisione al giudice sulla base di tutti gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, compresa la possibilità per il giudice stesso di svolgere ulteriori accertamenti.
Per completezza va rilevato, infine, che - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - al ricorrente erano state già irrogate tre precedenti sanzioni disciplinari che sono state valutate, unitamente ai precedenti di servizio dall’amministrazione, dal Consiglio di Disciplina.
Per quanto sopra, il ricorso resiste alle censure di illegittimità ed il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter- respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2006.



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