T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 23 maggio 2006 n. 3786
Pres. Scognamiglio, Est. Vinciguerra
Pastore Anna (Avv. G. Marino) c/ Comune di Castelgandolfo (Avv. E. Michetti) |
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Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Progressioni Verticali di Carriera – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi
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1. Le procedure che consentono al dipendente pubblico il passaggio da un’area o da una fascia inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso teso alla modifica del rapporto contrattuale d’impiego e, come tale, sottoposto alla cognizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma, del citato D.Lgs. n. 165/2001.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II TER
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composto dai Magistrati:Roberto SCOGNAMIGLIO – PRESIDENTE; Paolo RESTAINO - CONSIGLIERE; Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 570/2005 R.G. proposto da
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PASTORE Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Marino, ed elettivamente domiciliata in Marino-Frattocchie, via delle Castagnole - 22;
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c o n t r o
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Comune di Castelgandolfo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Michetti, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni de Calvi - 61;
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e nei confronti di
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Zucaro Rossella e Del Vescovo Francesco, non costituiti in giudizio;
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per l’annullamento
- del bando per progressione verticale mediante selezione interna per due posti di istruttore direttivo di categoria D1, riservata al personale di ruolo appartenente all'Area di vigilanza, indetta con determinazione n. 113 del 9.11.2004 del Responsabile dell'Area economico finanziaria del Comune di Castel Gandolfo;
- della determinazione n. 126 del 30.11.2004, con la quale la medesima Autorità ha disposto l'inquadramento dei vincitori della predetta selezione;
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Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 20.3.2006, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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A seguito dello svolgimento della selezione per due posti di istruttore direttivo di categoria D1, riservata al personale di ruolo appartenente all'Area di vigilanza nell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo, indetta con determinazione n. 113 del 9.11.2004, sono risultati vincitori i sig.ri Francesco Del Vescovo e Rossella Zucaro. La sig.ra Anna Pastore, che ha partecipato alla selezione, impugna gli atti del concorso formulando censure avverso il bando e la composizione della commissione d'esami.
Secondo la ricorrente la previsione, nel bando di concorso, del diploma di scuola superiore unito ad anzianità di servizio nell'area C di almeno tre anni, in alternativa al possesso del diploma di laurea quale requisito di ammissione alla selezione, è contraria alla logica, alla legge e al regolamento del comune di Castel Gandolfo per l'accesso agli impieghi, il quale prevede un minimo di anzianità di servizio di cinque anni. Peraltro l'anzianità di servizio nel bando non è considerata soltanto requisito di ammissione al concorso, come previsto dal regolamento, ma è ad essa attribuito un punteggio graduabile superiore al massimo previsto per questo titolo dal generale regolamento per i concorsi nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 9.5.1994 n. 487. Inoltre la previsione nel bando dei criteri per la predisposizione delle graduatorie viola la prerogativa in materia, quale atto sovraordinato, dello stesso regolamento comunale per l'accesso agli impieghi.
Il bando stesso, poi, non è stato comunicato preventivamente alle organizzazioni sindacali interne, come prescritto dal suddetto regolamento per l'accesso agli impieghi.
Quanto alla commissione d'esami, la sua composizione è da ritenersi illegittima sia perché presieduta dal Segretario comunale, sia perché non è stata costituita in conformità al principio di pari opportunità di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, in materia di impieghi nelle pubbliche amministrazioni, alla stregua del quale salva motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente nelle commissioni di concorso deve essere riservato alle donne.
Il Comune di Castel Gandolfo si è costituito in giudizio e ha eccepito il difetto di giurisdizione del T.A.R.
Con pronuncia interlocutoria 9.11.2005 n. 10893 la Sezione ha disposto incombenti documentali; eseguiti dall'Amministrazione comunale con deposito del 20.1.2006 agli atti del giudizio.
Con memoria conclusiva parte ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni.
La causa passa in decisione all'udienza del 20.3.2006.
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D I R I T T O
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Per quanto concerne la giurisdizione residuale del Giudice amministrativo in tema di impiego pubblico questo Tribunale ha da tempo ritenuto che - oltre alle ipotesi d'impiego relative a ordinamenti specifici e alle questioni preliminari il sorgere del rapporto - la competenza del complesso T.A.R./Consiglio di Stato investe la cognizione delle controversie relative ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali e a quelli per le progressioni di carriera che non si risolvano in un mero passaggio orizzontale, ma presuppongono un nuovo e diverso contratto individuale di lavoro, tale da modificare la posizione del dipendente nell'ambito della struttura amministrativa (T.A.R. Lazio, III, 12.7.1999 n. 2125).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato, alla stregua dei principi elaborati dalla Corte costituzionale, che la giurisdizione del Giudice amministrativo è riferibile ai concorsi con candidati esterni all'Amministrazione e ai concorsi misti (candidati esterni e interni), nonché altresì ai concorsi interni che comportino il passaggio da una ad altra fascia o area funzionale e, per questo, modifichino il rapporto contrattuale (S.U. 15.10.2003 n. 15403; id. 23.3.2005 n. 6217).
In effetti la regola di cui all'art. 35, primo comma, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, la quale prescrive che l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni deve avvenire "tramite procedure selettive" dirette ad accertare la professionalità richiesta e che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno, deve ritenersi applicabile anche con riferimento all'attribuzione al dipendente di una qualifica superiore (in base alle disposizioni dei contratti collettivi, cui rinvia l'art. 40, primo comma, del medesimo decreto legislativo), dato che, a norma del successivo art. 52, la qualifica viene acquisita dal lavoratore "per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive". Pertanto, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema d'inquadramento del personale articolato in aree o fasce, all'interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un'area o da una fascia inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso teso alla modifica del rapporto contrattuale d'impiego e, come tale, sottoposto alla cognizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, quarto comma, del citato D.Lgs. n. 165/2001.
La controversia all'esame è riferita ad una selezione per il passaggio dalla categoria C alla categoria D nell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo. Nel regolamento comunale per l'impiego le diverse categorie funzionali sono equivalenti alle fasce e sono accessibili anche con concorso esterno. Ne consegue che l'acquisto della prima posizione in ciascuna categoria comporta un preciso rapporto contrattuale e una novazione contrattuale in caso di accesso dalla categoria d'impiego inferiore; pertanto nel ricorso all'esame la giurisdizione è correttamente incardinata. L'eccezione in proposito, sollevata dall'Amministrazione resistente, deve perciò essere respinta.
Per quanto concerne le censure di merito che ineriscono al rapporto tra il bando della selezione concorsuale e le norme del regolamento per l'accesso agli impieghi del Comune di Castel Gandolfo, va rilevato anzitutto come l'alternativa del diploma di scuola superiore alla laurea per l'accesso alla categoria D in progressione verticale – cioè per gli impiegati provenienti dalla categoria C – è previsto non solo dal bando (art.2), ma altresì dalle disposizioni regolamentari, le quali stabiliscono (art. 2, comma 3 lett. c) che alla procedura selettiva i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono ammessi con lo stesso titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno (diploma di laurea) ovvero con titolo immediatamente inferiore (diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado). In questo caso, cioè nella selezione per la progressione verticale, il titolo di studio oltre che costituire requisito di ammissione è valutabile con un determinato punteggio da iscrivere nella graduatoria del concorso (art. 2, comma 6 punto 3, del regolamento).
La disposizione è vincolante e risponde a una precisa logica di interscambio e corrispondenza tra la competenza acquisita per le vie culturali e di studio e l'esperienza maturata nel servizio quale evidenziatore di professionalità specifica, che deve essere comunque presente nei partecipanti alle selezioni interne per le categorie superiori.
Per l'accesso alla categoria D in progressione verticale l'anzianità minima richiesta è di cinque anni (art.2, comma 3 lett. b, del regolamento). Peraltro la censura specifica in proposito - con la quale è fatto rilevare che il bando di concorso contempla una inammissibile deroga con la previsione di soli tre anni di servizio nella categoria C – è irrilevante giacché sia la ricorrente che i due vincitori del concorso hanno un'anzianità di servizio superiore a cinque anni.
La valutazione dei titoli culturali e di servizio è identica nel bando (art. 4) e nel regolamento (art. 2, comma 6 punto 3). Le limitazioni previste dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 per la disciplina generale dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni – con tutta evidenza la ricorrente si riferisce al limite di punteggio di 10/30 o equivalente nella valutazione dei titoli, previsto dall'art. 8, comma 2, del citato D.P.R., quando deduce il contrasto con la normativa generale sui concorsi pubblici dei termini di valutazione dell'anzianità di servizio indicati nel bando – appaiono superabili in considerazione del carattere di disciplina speciale del regolamento per l'accesso agli impieghi nell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo.
Per quanto d'interesse, il punteggio riconoscibile ai titoli culturali è di cinque punti per la laurea e tre per il diploma di scuola superiore (con la previsione dell'alternatività tra l'una e l'altro), mentre per l'anzianità di servizio nella carriera di concetto (categoria C) è di 0,25 punti a trimestre, ossia un punto per ciascun anno.
Non si evidenziano disparità né illogicità nella disciplina specifica della selezione, considerato che, dal momento in cui è previsto per l'ammissione il requisito di almeno tre anni nella categoria C, la valutazione dei dipendenti in possesso di laurea è comunque superiore a quella dei dipendenti che posseggono il solo titolo di studio inferiore. Infatti, data l'alternatività tra i due titoli di studio, il dipendente con anzianità minima e in possesso di laurea è valutato con otto punti, mentre il dipendente con la stessa anzianità di servizio e in possesso del solo diploma di scuola superiore è valutato con sei punti. A differenza di quanto sostiene parte ricorrente, dunque, il diploma di laurea comporta comunque, a parità di anzianità di servizio, una valutazione maggiore.
L'omessa comunicazione del bando di concorso alle organizzazioni sindacali costituisce irregolarità meramente formale che non determina l'invalidità della procedura selettiva.
Quanto alla composizione della commissione d'esami, la presidenza del Segretario comunale è prevista dall'art. 5, comma 3, del regolamento per l'accesso agli impieghi, per quanto concerne i concorsi a posti di dirigente o funzionario di categoria D e in alternativa alla presidenza del Direttore generale. Ai fini della legittima composizione della commissione e della validità della procedura concorsuale non rileva che lo stesso Segretario comunale abbia deciso sul reclamo presentato dalla ricorrente avverso le operazioni, in luogo del funzionario responsabile del servizio al quale, ai sensi dell'art. 43 del regolamento, compete l'approvazione delle operazioni concorsuali.
Infine non può essere presa in considerazione la censura sulla violazione della regola di pari opportunità, la quale prevede la riserva a componenti di sesso femminile di un terzo dei posti delle commissioni di concorso nelle amministrazioni pubbliche, salva motivata impossibilità (art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e art. 9, comma 2, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487). La giurisprudenza di questo e di altri Tribunali e del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere non configurabile un interesse immediatamente protetto dei candidati nelle procedure concorsuali in relazione alla prefata regola (T.A.R. Lazio, III, 6.2.2003 n. 724; T.A.R. Sicilia, Catania, 19.9.1999 n. 2092; Cons.St., V, 6.6.2002 n. 3184). Tanto in considerazione della necessità, da sempre affermata nella giurisprudenza delle corti amministrativiste, di correlare l'interesse formale alla regolarità procedimentale con un interesse sostanziale (o bene della vita) qualificato a livello normativo (cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 724/2003) e, di conseguenza, dell'impossibilità di configurare tutela degli assetti procedimentali nei quali detta correlazione sia assente per i soggetti che avanzino richiesta di ristoro giurisdizionale.
Così, mentre è pienamente ammissibile la richiesta di tutela in giudizio del principio di pari opportunità - riveniente dalle norme indicate - per le organizzazioni di categoria dei dipendenti pubblici, in considerazione dell'interesse primario collettivo di tutela delle lavoratrici al quale la regola soggiace in tutta evidenza (T.A.R. Lazio, III, n. 724/2003 cit.), o anche l'azione intrapresa dalle funzionarie interessate alla nomina di componenti in commissioni esaminatrici (T.A.R. Catania n. 2092/1999), non lo è per i candidati ai concorsi il cui interesse alla regolarità della procedura soggiace al solo interesse primario di un'adeguata e congrua valutazione da parte della commissione di esami, che non è incisa dall'inosservanza della regola di pari opportunità (salva l'ipotesi, non configurabile in fattispecie in cui da parte di candidate a un concorso s'intenda far valere l'interesse alla non discriminazione sul posto di lavoro, qualora l'elusione della regola sia sintomo di evidenza manifesta di un intento discriminatorio dell'Amministrazione: cfr. Cons.St., V, n. 3184/2002).
Per quanto premesso il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2006.
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