T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 15 giugno 2006 n. 4637
Pres. Corsaro, Est. Ferrari
Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., GTT Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., Ferrovie Nord Milano s.p.a., La Ferrovia Italiana s.p.a., Ferrovie Centrale Umbria s.p.a. ( Avv. M . Malena) c/ R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, S. Macchia), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv. dello Stato) |
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Trasporti - Trasporti ferroviari - Gestore della R.F.I. - Competenza - Potere regolamentare in relazione ai dipendenti delle imprese concessionarie di trasporto locale - Non sussiste - Ragioni.
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Al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, in base al quadro normativo vigente, non può essere riconosciuto il potere di impartire disposizioni con riguardo ai dipendenti delle imprese concessionarie esercenti il trasporto locale, atteso che tale competenza è riservata in via esclusiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nè depone in senso contrario l’art. 4, 2 co., D. L.vo 188/03 (intervenuto in attuazione della normativa comunitaria in materia ferroviaria) nella parte in cui prevede la possibilità di dettare “disposizioni e prescrizioni”, dovendo per esse intendere disposizioni interne che ogni gestore di infrastrutture, non solo nazionale, è tenuto ad adottare nell’area di propria competenza per assicurare compiuta esecuzione alla normativa primaria. (Nella specie è stato dichiarato illegittimo il provvedimento del gestore della R.F.I. avente ad oggetto la disciplina dei “controlli dell’idoneità fisica” con riguardo ai dipendenti delle suddette imprese, in quanto invasivo della competenza del Ministero).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- SEZIONE TERZA TER -
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Francesco Corsaro Presidente; Angelica Dell’Utri Componente; Giulia Ferrari Componente – Estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1363/06, proposto dalle
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s.r.l. Ferrovie Emilia Romagna, s.p.a. GTT Gruppo Torinese Trasporti, s.p.a. Ferrovie Nord Milano, s.p.a. La Ferroviaria Italiana, s.p.a. Ferrovie Centrale Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Massimo Malena presso il cui studio in Roma, via Dei Gracchi n. 81, sono elettivamente domiciliate
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contro
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la s.p.a. R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Sonia Macchia presso il cui studio in Roma, via Emilia n. 88, è elettivamente domiciliata, e
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il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato
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per l’annullamento, previa sospensiva,
della nota dell’8 dicembre 2005 del direttore tecnico della soc. Rete Ferroviarie Italiane, con la quale è stata trasmessa la disposizione n. 82 del 7 dicembre 2005 recante “Controlli dell’idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario” e della predetta disposizione n. 82 del 7 dicembre 2005, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della s.p.a. R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’infrastruttura e dei trasporti;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’ 8 giugno 2006 il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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1. Con atto notificato in data 6 febbraio 2006 le ricorrenti impugnano la disposizione n. 82 del 7 dicembre 2005 del direttore tecnico della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., recante “Controlli dell’idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario” .
Espongono, in fatto, di esercitare il servizio di trasporto ferroviario locale usufruendo anche dell’infrastruttura gestita da R.F.I. Quest’ultima è una società di diritto privato alla quale la soc. Ferrovie dello Stato ha dato la concessione della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.
Ad avviso delle ricorrenti con la disposizione impugnata la R.F.I. ha di fatto esteso a tutte le imprese ferroviarie norme interne al gruppo FS, introducendo disposizioni difformi da quelle dettate dalla normativa statale applicabile alle aziende ferroviarie.
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2. Avverso i predetti provvedimenti le ricorrenti sono insorte deducendo:
a) Violazione artt. 3 ss. disposizioni sulla legge in generale - Violazione art. 17 L. n. 400 del 1988 - Incompetenza. Con l’impugnata disposizione la R.F.I., gestore della Infrastruttura nazionale, ha dettato norme di natura regolamentare perché ha imposto a tutte le imprese ferroviarie l’obbligo di effettuare visite mediche sui propri dipendenti al termine di periodi di malattia di durata superiore ai venti giorni ovvero, in caso di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza, presso la Direzione sanitaria della R.F.I. e le sue articolazioni periferiche. Siffatto sistema regolamentare si sovrappone a quello ministeriale, moltiplicando gli oneri a carico delle imprese e collidendo, sul piano logico, con il complesso normativo dettato dal D.P.R. n. 753 del 1980 e dal D.M. n. 88 del 1999. Il provvedimento impugnato è stato quindi adottato dalla s.p.a. R.F.I. in carenza di potere Il gestore ha infatti, nei confronti delle imprese ferroviarie, competenze limitate alla circolazione dei treni.
b) Violazione art. 9 D.P.R. n. 753 del 1980 e D.M. n. 88 del 1999. L’art. 9 D.P.R. n. 753 del 1980 sottrae il personale delle ferrovie in concessione alla normazione della soc. Ferrovie dello Stato per attribuire le relative competenze al Ministero dei trasporti.
c) Violazione artt. 96 e 99 D.P.R. n. 753 del 1980 e 4, 10, 11 e 36 D.L.vo n. 188 del 2003 - Eccesso di potere nella forma di sviamento. Illegittimamente il gestore delle infrastrutture tenta di assurgere al ruolo di regolatore del servizio ferroviario, mentre la competenza è del Ministero dei trasporti.
d) Eccesso di potere - Illogicità. Illogicamente l’impugnata disposizione prevede che in caso di infortunio sul lavoro il dipendente sia avviato a visita medica indipendentemente dalla durata dell’assenza per motivi di salute e dalla gravità della ferita. Per fare un esempio, tra i dipendenti che sarebbero soggetti a questo regime ci sono i manovratori, i quali di sovente, nell’operare con gli scambi, subiscono leggere escoriazione e che, anche per queste soltanto, dovrebbero essere sottoposti a visita. Spetta invece al direttore di esercizio stabilire se sussistono le condizioni per disporre che oil dipendente sia sottoposto a visita medica prima di riprendere il servizio.
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3. Si è costituita in giudizio la Rete Ferroviaria s.p.a., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
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4. Si è costituito in giudizio il Ministero dei trasporti, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
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5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
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6. Nella Camera di consiglio del 9 marzo 2006, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione proposta dalle ricorrenti è stato abbinato al merito.
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7. All’udienza dell’ 8 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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1. Al fine del decidere appaiono utili due precisazioni preliminari:
a) la prima riguarda l’insistito richiamo, da parte sia della s.p.a. R.F.I. che del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei loro scritti difensivi, alla disciplina dettata nella materia de qua dai DD.P.R. n. 277 dell’8 luglio 1998 e 146 del 16 marzo 1999 che, in quanto abrogati dall’art. 38 D.L.vo n. 188 dell’8 luglio 2003, non sono in grado di fornire utili indicazioni agli effetti della definizione della controversia;
b) la seconda attiene alla contestata natura giuridica del provvedimento impugnato, che è questione dalla quale si può agevolmente prescindere, anche per ragioni di economia processuale, atteso che la censura di fondo dedotta dalle ricorrenti, assorbente di ogni altra doglianza e condizionante l’esito del gravame, è quella con la quale si deduce l’incompetenza della R.F.I. a dettare disposizioni invasive di ambiti riservati alla potestà regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e lesive degli interessi economici e funzionali delle imprese concessionarie dei servizi di trasporto locale di merci e persone.
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2. Una volta ricondotta la materia del contendere nei confini suoi propri il ricorso deve essere accolto, per riscontrata violazione della normativa vigente alla quale le ricorrenti fanno esatto riferimento.
Ed invero:
a) gli artt. 4, secondo comma, e 10 D.L. vo 8 luglio 2003 n. 188 assegnano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con propri provvedimenti, gli standards o le norme di sicurezza alla cui applicazione le imprese ferroviarie sono tenute; riservano, invece, al gestore delle infrastrutture, nella materia de qua, un ruolo propositivo nonché la possibilità di impartire alle suddette imprese “disposizioni e prescrizioni”. Osserva il Collegio che per esse devono ragionevolmente intendersi quelle meramente applicative delle regole dettate dalla normativa di paternità ministeriale e finalizzate ad assicurarne l’osservanza, essendo irragionevole, come esattamente rilevato dalle ricorrenti nei loro pregevoli scritti difensivi, il solo ipotizzare che per la medesima materia le norme innanzi citate e, in particolare, l’art. 4, secondo comma, abbiano inteso attribuire un potere regolamentare concorrente al Ministero ed al gestore dell’infrastruttura;
b) l’art. 11, quinto comma, dello stesso D.L.vo n. 188 del 2003 assegna ai gestori delle infrastrutture regionali e locali (e tali sono quelle facenti capo alle imprese ricorrenti) “le attività ed i compiti” che i precedenti commi 1-4 assegnano al “gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale per le reti di propria attribuzione”;
c) l’art. 36 cit. D.L.vo impone alle imprese, che esercitano il servizio di trasporto merci e persone servendosi dell’ infrastruttura ferroviaria nazionale, di applicare - per quanto attiene alla salute, alla sicurezza ed ai diritti dei lavoratori (e degli utenti) - non solo la legislazione nazionale e regionale e la normativa comunitaria, ma anche gli standard definiti e le prescrizione da esso D.L.vo previsti che, come si è visto, il precedente art. 10 riserva all’esclusiva competenza del Ministero;
d) l’art. 9 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, tuttora vigente ed espressamente richiamato nel preambolo dell’impugnato provvedimento, per quanto attiene all’accertamento ed al controllo dell’idoneità fisica e psico - attitudinale, distingue il personale delle FF.SS. da quello dipendente dalle ferrovie in concessione di competenza degli organi dello Stato. Per il primo richiama la disciplina dettata dalle “norme in materia”; per il secondo fa rinvio alle apposite norme da emanarsi a cura del Ministero dei trasporti, il quale a detto incombente ha provveduto, sia pure a distanza di tempo, con il D.M. 23 febbraio 1999 n. 88, tuttora vigente;
e) in effetti il suddetto D.M. n. 88 del 1999 si preoccupa specificamente di disciplinare il procedimento preordinato alla verifica dell’idoneità fisica e psico - attitudinale all’”assunzione” ed al “mantenimento” della titolarità e dell’esercizio delle mansioni proprie della qualifica rivestita, fra le quali devono ragionevolmente ritenersi rientranti anche quelle che potrebbero risultare compromesse da un infortunio occorso in occasione di lavoro;
f) due, ad avviso del Collegio, sono le disposizioni dettate dal succitato D.M., che possono offrire un contributo rilevante in sede di definizione della censura di incompetenza rivolta dalle ricorrenti nei confronti dell’intimata R.F.I..
La prima è quella (art. 1, secondo comma, dell’all.to A) che riconosce alle singole concessionarie del servizio trasporto di cui al cit. art. 9, terzo comma, D.L.vo 11 luglio 1980 n. 753 la possibilità di dettare “norme” più rigorose per i propri “agenti da adibire a mansioni interessanti il movimento e la sicurezza dell’esercizio”, ma ne subordina l’operatività alla preventiva approvazione del Ministero dei trasporti, competente ai sensi del successivo art. 10, primo comma, cit. D.L.vo 8 luglio 2003 n. 188 a definire “gli standards e le norme di sicurezza”.
La seconda è quella (art. 6, primo e secondo comma, del cit. all.to A) che affida gli accertamenti sanitari preordinati all’assunzione e al mantenimento in servizio alla Direzione sanità delle FF.SS. e alle sue dipendenze periferiche ma contestualmente fa salva la possibilità per le imprese ferroviarie di servirsi delle strutture del Servizio sanitario nazionale, “qualora tecnicamente possibile”.
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3. Dalla disamina del quadro normativo, sinteticamente riportato nelle sue linee più significative rispetto al thema decidendum affidato al Collegio, emerge con sufficiente evidenza la riprova della fondatezza delle censure dedotte dalle ricorrenti e volte a denunciare l’illegittima invasione da parte della R.F.I. di spazi che, per quanto attiene alle regolamentazione dei “controlli dell’idoneità fisica”, deve intendersi riservata alla esclusiva competenza del Ministero, che ha già provveduto con il cit. D.M. n. 88 del 1999.
In altri termini può riconoscersi al gestore della infrastruttura ferroviaria “nazionale” il potere di regolamentare il modus procedendi relativamente al personale delle ex FF.SS., ma non di interferire su quello che riguarda i dipendenti delle imprese concessionarie esercenti il trasporto locale.
Né può ragionevolmente sostenersi che detto intervento non può ritenersi invasivo di competenze altrui, perché concettualmente rientrante nelle “disposizioni e prescrizioni” di cui all’art. 4, secondo comma, D.L.vo 8 luglio 2003 n. 188. II Collegio ha infatti già chiarito sub 2/a) che si tratta di disposizioni interne che ogni gestore di infrastrutture ferroviarie, e non solo quello nazionale (art. 36 D.L.vo n. 188 del 2003), è tenuto ad adottare nell’area e/o settore di propria competenza per assicurare compiuta esecuzione alla normativa regolamentare di paternità ministeriale.
Trattandosi di disposizioni interne, con ambito applicativo ben definito, non possono essere imposte a soggetti terzi, quali sono le imprese concessionarie, tanto più che si tratta di materia che coinvolge posizioni di diritto soggettivo, la cui regolamentazione è anche dubbio che possa essere affidata allo strumento al quale ha fatto ricorso la R.F.I.. La riprova è nella disciplina che è stata dettata, con normativa primaria (T.U. n. 1124 del 1965), per i medesimi accertamenti in materia di infortuni sul lavoro.
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4. Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto deve essere annullato, per incompetenza, il provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 8 giugno 2006, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Francesco Corsaro Presidente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
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