T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 19 giugno 2006 n. 4812
Pres. La Medica; Rel. Russo
E. TOPPI (Avv. C. DE PORTU) c. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (Avv. dello Stato) e nei cfr. DROMOS RESTAURI s.u.r.l. (Avv.ti A. TOZZI ed A. DEL CASTELLO) |
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Giustizia amministrativa – Procura ad litem – Atto di integrazione del contraddittorio – Procura ad hoc – Necessità - Esclusione.
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Non è necessaria una procura ad hoc per la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, poiché la notifica non ha ad oggetto una nuova impugnazione, ma il medesimo gravame introduttivo, già a suo tempo redatto in base ad una specifica procura ad litem, che viene osteso e partecipato al controinteressato una volta che questi sia divenuto pienamente conosciuto dopo l’instaurazione, a suo tempo rituale, del giudizio.
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZ. II
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 807/2006, proposto dal
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sig. Emilio TOPPI, n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio DE PORTU ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Mercalli n. 13,
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CONTRO
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il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
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E NEI CONFRONTI
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della DROMOS RESTAURI s.u.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro TOZZI ed Andrea DEL CASTELLO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Caposile n. 10,
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PER L’ANNULLAMENTO
A) – dell’esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara ufficiosa, di cui alla lettera d’invito prot. n. 11166 del 1° dicembre 2005, per l’affidamento a trattativa privata, da parte del Ministero intimato, dei lavori di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di S. Nicola di Bari in Ponzano Romano (RM); B) – dell’atto d’aggiudicazione di tale appalto alla Società odierna controinteressata; C) – e, ove occorra, di tale lettera d’invito.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 31 maggio 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati DE PORTU e TOZZI e l’Avvocato dello Stato MARCHINI;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il geom. Emilio TOPPI fa presente d’esser titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Roma e d’esser stato invitato dal Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. 11166 del 1° dicembre 2005, alla gara ufficiosa per l’affidamento, a trattativa privata, dei lavori di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di S. Nicola di Bari in Ponzano Romano (RM).
Il medesimo aggiunge d’aver partecipato a detta gara, proponendo rituale offerta; tuttavia, egli è stato escluso, per omessa allegazione, secondo il prescritto mod. B), della dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in tutte le condizioni previste dall’ art. 75, c. 1, lett. b) e c) del DPR 21 dicembre 1999 n. 554. Peraltro l’interessato, con telegramma del 23 dicembre 2005, ha comunicato alla stazione appaltante d’aver reso la prescritta dichiarazione, ancorché non con il mod. B), ma senz’alcun esito.
Sicché egli si grava, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice, avverso l’atto d’esclusione e l’avvenuta aggiudicazione a favore della controinteressata DROMOS RESTAURI s.u.r.l., corrente in Roma, nonché, ove occorra, della stessa lettera d’invito, deducendo punto di diritto vari profili di censura. Con motivi aggiunti depositati il 16 febbraio 2006, il ricorrente impugna il verbale di gara in data 22 dicembre 2005, recante la formalizzazione della sua esclusione e dell’aggiudicazione alla controinteressata, ribadendo le censure di cui al gravame introduttive e dichiarando che, con l’inserimento della sua offerta e il ricalcalo delle medie dei ribassi, quello da lui offerto avrebbe potuto conseguire l’aggiudicazione. Resiste in giudizio il Ministero intimato, che conclude per il rigetto della pretesa qui azionata. Pure la controinteressata s’è costituita nel presente giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso in epigrafe per omessa tempestiva sua intimazione e, nel merito, l’infondatezza della relativa pretesa.
All’udienza pubblica del 31 maggio 2006, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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1. – Con il ricorso ora all’esame del Collegio, il geom. Emilio TOPPI, titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Roma, ha adito questo Giudice, impugnando: A) – la sua esclusione dalla gara ufficiosa, indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali ed alla quale era stato invitato con nota prot. n. 11166 del 1° dicembre 2005, per l’affidamento, a trattativa privata, dei lavori di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di S. Nicola di Bari in Ponzano Romano (RM); B) - l'aggiudicazione della gara stessa a favore della DROMOS RESTAURI s.u.r.l., corrente in Roma; C) – e, ove occorra, la stessa lettera d’invito.
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2. – Ai fini della miglior comprensione delle vicende di causa, reputa opportuno il Collegio precisare anzitutto che la gara de qua è stata aggiudicata, nella seduta del 22 dicembre 2005, con il criterio del massimo ribasso ex art. 21, c. 1-bis della l. 11 febbraio 1994 n. 109, per un importo a base d’asta pari a € 326.261,27, di cui € 29.550,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
In secondo luogo, la lettera d’invito ha stabilito, ai fini della presentazione delle offerte, che le imprese invitate producessero un plico contenente due buste, una delle quali (busta A) recante la documentazione e l’ altra (busta B) l’offerta economica. Nella busta A) le imprese erano tenute ad effettuare una dichiarazione sostitutiva a’sensi del Dlg 28 dicembre 2000 n. 445, resa da tutti i soggetti ex art. 75, c. 1, lett. b) e c) del DPR 554/ 1999, all’uopo adoperando esclusivamente il mod. B) allegato alla lettera d’invito, accompagnato dalla fotocopia d’un documento d’un valido documento di riconoscimento. A tal specifico riguardo, consta in atti e non è revocato in dubbio che il ricorrente, quale imprenditore individuale e legale rappresentante della sua impresa, ha reso sì tutte le dichiarazioni da effettuare, inserendole nella busta A), soltanto con il mod. A), ma non anche quelle da compiere col mod. B). Giova osservare fin d’ora che, in ordine alle dichiarazioni di cui al mod. A), il ricorrente ha dichiarato specificamente, e ciò è fatto acquisito, di non trovarsi in tutte le condizioni previste dall’art. 75 del DPR 554/1999. Quanto alle dichiarazioni da rendere con il mod. B), per le quali la lex specialis di gara non ammette dichiarazioni negative o, comunque, non v’è clausola ad hoc, non va sottaciuto che, nella specie, l’impresa del geom. TOPPI non è una Società e non ha un direttore tecnico o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, diverso dal titolare.
Nella seduta del 22 dicembre 2005, come ben evincesi dal relativo verbale depositato agli atti di causa il 16 febbraio 2006 (pag. 3), «… L’impresa Toppi Emilio non è ammessa all’apertura dell'offerta economica in quanto documentazione è carente dell'autocertificazione prevista, a pena d’esclusione, al punto 2 del bando di gara…».
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3. – Questo essendo per sommi capi il quadro fattuale di riferimento, va in via preliminare disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in epigrafe, sollevata dalla controinteressata, per omessa sua tempestiva intimazione fin dall’atto introduttivo.
Osserva sul punto il Collegio che, sotto il profilo meramente materiale, quest’ultimo, notificato il 26 gennaio 2006 al Ministero intimato, non lo è stato pure alla controintertessata, giacché a quella data non era conosciuto il nominativo dell’aggiudicatario. Il ricorrente, in data 16 febbraio 2006, ha depositato l’atto con cui egli ha spontaneamente provveduto all'estensione del contraddittorio processuale all’impresa poi risultata, alla luce dell’ accesso attoreo agli atti di gara avvenuto il precedente giorno 2, aggiudicataria definitiva. Né a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo al verbale del seggio di gara in data 22 dicembre 2005, in quanto in quella sede, mentre l’esclusione del ricorrente è stata statuita definitivamente —ed era, quindi, ex se immediatamente lesiva—, la DROMOS RESTAURI s.u.r.l. è risultata solo aggiudicataria provvisoria, sicché, al momento della piena conoscenza dell’evento lesivo, in capo a detta impresa non s’era ancora consolidata la posizione di controinteresse. È appena da osservare, ai fini della piena conoscenza per l’adizione di questo Giudice, che l’identità del controinteressato non è elemento essenziale dell’atto impugnabile, onde, avuta la conoscenza dell'aggiudicazione, è sempre possibile integrare il contraddittorio nei riguardi dell’effettivo aggiudicatario (cfr. Cons. St., VI, 27 febbraio 2006 n. 829).
Né sussiste, a tal specifico scopo, una norma che obblighi il ricorrente ad aspettare che sia il Giudice adito ad ordinargli siffatta integrazione, all’ uopo ben potendo sopperire la diligenza della parte.
Parimenti da rigettare è l’altra eccezione d’inammissibilità che la controinteressata solleva denunciando che l’atto d’integrazione del contraddittorio le sia stato notificato in assenza d’una procura ad hoc. L'argomento di tale impresa muove dalla considerazione che tale atto si configuri a guisa di nuova impugnazione, ma ciò non è. Si tratta, invece, del medesimo gravame introduttivo, già a sua tempo redatto in base ad una specifica procura ad litem, che viene osteso e partecipato al controinteressato una volta che questi sia divenuto pienamente conosciuto dopo l’instaurazione, a suo tempo rituale, del presente giudizio, senza che ciò implichi la necessità di qualunque altro conferimento. Tanto non volendo considerare che, a suo tempo, la procura è stata attribuita con ogni ampio potere del patrono, tra cui quello di «… chiamare in causa ulteriori soggetti e proporre motivi aggiunti…».
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4. – Passando quindi al merito della controversia, il ricorso in epigrafe s’appalesa fondato e, come tale, va accolto nei limiti e per le considerazioni qui di seguito indicati.
Con il primo mezzo di gravame, il ricorrente si duole che alla dichiarazione di cui al mod. B) erano tenute, tenendo conto dei soggetti colà individuati tra quelli indicati dall’art. 75, c. 1, lett. b) e c) del DPR 554/1999, essenzialmente le imprese societarie e collettive, avendo già egli compilato, in qualità di titolare ed amministratore unico di un’impresa individuale, l’identica dichiarazione di cui al mod. A).
Il motivo è da accogliere perché, da una serena lettura di detto mod. A), evincesi chiaramente la dichiarazione del ricorrente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al ripetuto art. 75 del DPR 554/1999, tra cui, ovviamente, pure quelle che egli avrebbe dovuto dichiarare con il mod. B). Infatti, queste ultime concernono l’assenza di procedimenti per l'applicazione d’una delle misure ex art. 3 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 (art. 75, c. 1, lett.b) e l’assenza di condanne passate in giudicato o dell'applicazione della pena a’sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale dell’imprenditore partecipante alla gara (art. 75, c. 1, lett. c); esse inoltre riguardano non solo il titolare, ma pure il direttore tecnico, i soci personali, i soci accomandatari, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché, in ogni caso, le persone fisiche cessate dalle cariche sociali nel triennio antecedente la data di spedizione della lettera d’invito. Come si vede, tali dichiarazioni di cui al mod. B) intanto hanno senso giuridico e finalità pratica —tali, cioè, da fornire alla stazione appaltante un’idonea conoscibilità della situazione complessiva dell’impresa partecipante e dei suoi amministratori—, in quanto quest'ultima abbia possieda appunto un’organizzazione aziendale in cui sussistano, con gradi di competenza e responsabilità differenziati, soggetti sì diversi dal titolare, ma muniti di poteri amministrativi nella gestione dell’ impresa. Fuori da questi casi e nelle ipotesi di imprese individuali a struttura semplice, come nella specie, le dichiarazioni stesse perdono di significato e diventano meramente ripetitive di quelle di cui al mod. A). In parole più semplici, le dichiarazioni del mod. B) sono di per sé necessarie, proporzionate e razionali se rivolte a realtà aziendali in cui v’è pluralità di soggetti con poteri gestionali, mentre diventano solo ridondanti, ove imposte tralaticiamente —alla luce, cioè, d’un malamente applicato principio di stretta interpretazione delle clausole della lex specialis (sul cui significato cfr., per tutti, Cons. St., IV, 5 ottobre 2005 n. 5367)—, per quelle imprese in cui in un unico soggetto, il titolare, si concentrino siffatti poteri e che ha già in altra e parimenti intelligibile sede (nella specie, nella medesima busta A dell’offerta) dette dichiarazioni.
Non vale allora obiettare che la mancanza delle dichiarazioni di cui al mod. B) costituisca un’omissione, per vero sanzionabile con l’esclusione, in quanto la clausola della lettera d’invito è colà immessa non per imporre un adempimento cartolare, per il quale è possibile e legittimo astrarsi dalla causa, bensì per fornire alla stazione appaltante il quadro reale della gestione dell’impresa.
È invero jus receptum, nella ricerca del significato delle regole e delle clausole poste dalla lex specialis, che va fatta corretta applicazione dei canoni interpretativi indicati dall'art. 12 preleggi, che esigono la coordinata e coerente lettura della varie prescrizioni, secondo il significato grammaticale delle espressioni adoperate, nella loro logica connessione e in coerenza la volontà autolimitativa espressa dalla stazione appaltante mediante la loro posizione (cfr., per tutti, Cons. St., V, 30 agosto 2005 n. 4413). Ciò serve a sollevare l’impresa partecipante da ogni significato nascosto o implicito delle clausole della lex specialis, non già a giustificarne interpretazioni illogiche o applicazioni incongrue e sproporzionate a fattispecie non esattamente rientranti nella loro ratio. È ben vero che a questo Giudice non spetta di giudicare autonomamente la ragionevolezza di clausole del bando, ma ciò ai soli fini dell’applicazione della sanzione espulsiva (cfr. Cons. St., V, 6 marzo 2006 n. 1072) e non anche per verificarne l’uso eventualmente scorretto da parte della stazione appaltante. Non a caso, nella specie, la lettera d’invito ha sdoppiato l'informativa, nel senso che inteso raggruppare nel mod. A) tutte le dichiarazioni inerenti al titolare ed alla di lui comprensione dell’oggetto e delle modalità d’esecuzione del contratto e, nel mod. B), quelle relative alla posizione degli altri soggetti oggi o un tempo muniti di poteri gestionali. Né è casuale neppure il riferimento, assai insistito nelle dichiarazioni del mod. B), alle compagini societarie, essendo queste essenzialmente pensate per le imprese in forma collettiva o societaria. In caso d’impresa individuale a gestione unipersonale non v’ è un interesse protetto della stazione appaltante a pretendere la duplicazione della dichiarazione, soprattutto ove, come nella specie, la lex specialis non preveda dichiarazioni negative, avendo essa già acquisito con il mod. A) gli elementi essenziali di valutazione, che la legge e la lettera d’ invito impongono in capo al titolare, della posizione di costui.
Erra quindi la controinteressata ad insistere nel ritenere la situazione, in cui versa il ricorrente, a guisa d’inadempimento sanzionabile o, peggio, di vera e propria omissione, giacché questi ha dichiarato una volta sola e rettamente per sé, non potendo, anzi non essendo tenuto a fornire un'altra ed identica dichiarazione per altri soggetti inesistenti.
L’accoglimento della domanda principale esime il Collegio dalla disamina del secondo motivo di ricorso, con cui il geom. TOPPI censura la lettera d’invito allorché pone la duplice dichiarazione. Reputa pur tuttavia opportuno il Collegio rammentare che la predetta clausola della lex specialis è già illegittima o sproporzionata non in sé, ma solo se applicata nel modo tralaticio ed erroneo dianzi evidenziato. Né la stazione appaltante, in sede d’emanazione della lex specialis e d’applicazione delle relative clausole, può esimersi dal rispetto del principio di proporzionalità, che è principio generale dell'ordinamento ed implica che la P.A. debba adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti o adempimenti razionalmente adeguati al fine da perseguire specialmente ove quest’ultimo, come nel caso in esame ed in quelli dell’evidenza pubblica, non sia rimesso a valutazioni discrezionali, ma sia direttamente sussulto dalla norma. Tanto affinché il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr. Cons. St., V, 14 aprile 2006 n. 2087).
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5. – Il ricorso in epigrafe va così accolto, con conseguente riammissione in gara del ricorrente e della di lui impresa, che costituisce allo stato, il ristoro in forma specifica della pretesa qui azionata. Sussiste quindi l'obbligo, in capo al Ministero intimato, di riprendere la procedura dal momento dell’illegittima esclusione e di valutare l’offerta attorea in comparazione con le altre ammesse.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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PQM
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il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 807/2006 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione,i provvedimenti impugnati specificati in premessa.
Condanna le parti resistenti, in solido ed in misura uguale tra loro, al pagamento, a favore del ricorrente geom. Emilio TOPPI, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 3000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 maggio 2006, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO
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