T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 19 giugno 2006 n. 4807
Pres. SCOGNAMIGLIO Rel. AMICUZZI E. CAROCCI (Avv. D. Muri) c. COMUNE di RIETI (Avv. F. E. Feliziano) |
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Giustizia amministrativa – Interesse all’impugnazione – Pregiudizio certo a più o meno breve scadenza nel futuro – Sussiste – Fattispecie - Ordinanza sollecitatoria per adottare misure modificative dello stato di fatto entro un termine espresso
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Sussiste interesse all'impugnazione anche quando il pregiudizio all'interesse legittimo, pur non ancora verificatosi con il provvedimento, appare certo a più o meno breve scadenza nel futuro. Nella specie è stato dichiarato ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso un’ordinanza sollecitatoria per adottare misure modificative dello stato di fatto entro un termine espresso, ritenuto il carattere provvedimentale dell’ordinanza (in quanto manifestazione di volontà) e l’immediata lesività della stessa (poiché dotata di effetto costitutivo, sia pure differito all'infruttuosa scadenza del termine assegnato).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
composto dai signori Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente
Consigliere Paolo RESTAINO - Correlatore
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3011 del 2005 proposto da
CAROCCI Enrico, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Muri, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 71;
contro
il COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Emiliano Feliziano, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Avezzana n. 31;
per l’annullamento
della ordinanza del Dirigente del X Settore, Ufficio Ambiente e protezione civile, del Comune di Rieti, prot. gen. n. 2716 del 19.1.2005, di adozione di tutte le misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore secondo la normativa vigente, entro 30 giorni;
degli atti preliminari, connessi e conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;
Viste le memorie prodotte dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Viste le proprie ordinanze 18/19 aprile 2005, n. 2117 e 27/28 luglio 2005, n. 4177;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 10.4.2006, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato l’8.3.2005, depositato il 29.3.2005, il sig. Enrico Carocci ha impugnato la ordinanza del Dirigente del X Settore, Ufficio Ambiente e protezione civile, del Comune di Rieti, prot. gen. n. 2716 del 19.1.2005, con la quale, vista la segnalazione del Comando di Polizia Municipale della esistenza all’interno di un edificio in Rieti, Via S. Pietro Martire n. 33, di condizionatori desueti emananti forti rumori percepibili da notevole distanza ed installati dal ricorrente, è stata disposta la adozione di tutte le misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore secondo la normativa vigente, entro 30 giorni.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Nullità per difetto di motivazione.
L’atto impugnato è sfornito di motivazioni specifiche, come invece imposto dall’art. 3, commi I, II e IV, della L. n. 241 del 1990, stante la genericità del richiamo, peraltro pretestuoso e indimostrato, ad una segnalazione del Comando della Polizia Municipale.
2.- Violazione degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, con indicazione del responsabile dello stesso dei termini e della Autorità cui ricorrere.
3.- Violazione dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990.
Non è stato consentito di prendere visione della relazione redatta al momento dell'accesso, con impossibilità di verificare se sia stato fatto uso di strumenti regolarmente omologati per le misurazioni fonometriche, se queste siano state effettuate da tecnico competente ai sensi della L. n. 447 del 1995 ed iscritto nelle apposite liste, se siano state condotte da un pubblico ufficiale, ovvero in contraddittorio, o alla presenza di un tecnico di fiducia; la verifica avrebbe comunque dovuto essere effettuata con ricerca delle componenti tonali, mediante misurazione con le medesime modalità del rumore residuo e di quello ambientale, ex D.M. 16.3.1998, nello stesso giorno ed in orari coincidenti, con ripetizione delle misure.
4.- Nullità per difetto di notificazione.
L’impugnato decreto avrebbe dovuto essere notificato a tutti i proprietari dell’immobile, non essendo il ricorrente l’unico proprietario dello stesso.
5.- Infondatezza della ordinanza impugnata.
I condizionatori indicati nella impugnata ordinanza sono quelli in uso in commercio, dotati di autorizzazione ministeriale e non vetusti, essendo stati acquistati solo quattro anni prima e sottoposti a periodici controlli, con impossibilità di produzione di rumori superiori alla norma.
Con atto depositato il 18.4.2005 si è costituito in giudizio il Comune di Rieti, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo la impugnata ordinanza natura provvedimentale e decisoria, ma solo sollecitatoria, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 18/19 aprile 2005 n. 2117 il Tribunale ha disposto adempimenti istruttori.
Con memoria depositata il 27.7.2005 parte resistente ha ribadito tesi e richieste.
Con ordinanza 27/28 luglio 2005 n. 4177 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.
Con memoria depositata il 29.3.2006 l’Amministrazione resistente ha ulteriormente ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 10.4.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame un proprietario ha impugnato la ordinanza del Dirigente del X Settore, Ufficio Ambiente e protezione civile, del Comune di Rieti, prot. gen. n. 2716 del 19.1.2005, con la quale, vista la segnalazione del Comando di Polizia Municipale della esistenza all’interno di un edificio in Rieti, Via S. Pietro Martire n. 33, di condizionatori desueti emananti forti rumori percepibili da notevole distanza ed installati dal ricorrente, gli è stata ordinata la adozione di tutte le misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore secondo la normativa vigente, entro 30 giorni.
2.- Innanzi tutto deve essere valutata la fondatezza o meno della eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa del Comune resistente per carenza di interesse, non avendo la impugnata ordinanza natura provvedimentale e decisoria, ma solo sollecitatoria.
Osserva il Collegio che, se è vero che è inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso un atto amministrativo privo di natura provvedimentale e di attualità della lesione (Consiglio Stato, sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7616), tuttavia l’ordinanza sollecitatoria ad adottare delle misure modificative dello stato di fatto entro un termine espresso non costituisce mero atto endoprocedimentale, ma assume immediata efficacia lesiva in quanto è dotata di effetto costitutivo, sia pure differito all'infruttuosa scadenza del termine assegnato, va considerata pertanto provvedimento immediatamente impugnabile, avendo valore di manifestazione della volontà, propria degli atti aventi natura provvedimentale, perché idonea a determinare diretta ed autonoma lesione di interessi.
Sussiste infatti interesse all'impugnazione anche quando il pregiudizio all'interesse legittimo, pur non ancora verificatosi con il provvedimento, appare certo a più o meno breve scadenza nel futuro (T.A.R. Lazio, sez. II, 14 agosto 1987, n. 1380).
Con l’atto impugnato è stata ordinata al ricorrente la adozione di tutte le misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore secondo la normativa vigente, entro 30 giorni, con l’avvertimento che in caso di inadempienza si sarebbe proceduto ai sensi di legge senza pregiudizio dell'azione penale, sicché esso era, in base ai principi in precedenza esposti, immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente, con conseguente immediata impugnabilità dello stesso ed infondatezza della eccezione in esame.
3.- Nel merito si rileva che con il primo motivo di gravame è stata dedotta la illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, essendo esso sfornito di motivazioni specifiche, come invece imposto dall’art. 3, commi I, II e IV, della L. n. 241 del 1990, stante la genericità del richiamo, peraltro pretestuoso e indimostrato, ad una segnalazione del Comando della Polizia Municipale.
Osserva il Collegio che l’art. 3 della L. n. 241 del 1990 prevede, al primo comma, che : “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.” , nonché, al III comma, che “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama ”.
Nel caso che occupa è stata richiamata, nell’atto impugnato, la segnalazione del Comando della Polizia municipale prot. n. 895 dell’8.1.2005, circa la esistenza in un cortile di condizionatori installati dal ricorrente, desueti ed emananti forti rumori percepibili da notevole distanza.
Da copia di detta segnalazione n. 895 del 2005 depositata in atti da parte resistente il 18.4.2005 risulta che con essa la responsabile della III Circoscrizione, specialista di vigilanza, ed il Dirigente del Settore IV della Polizia Municipale del Comune di Rieti hanno indirizzato, con atto in data 23.12.2004, al Dirigente del Settore X, Ufficio ambiente, del Comune stesso, la richiesta di emissione di ordinanza di rimozione di condizionatori al sig. “Maurizio Tolomei” del seguente tenore:” In merito alla precedente del 15.11.04 in cui si fa riferimento a vecchi condizionatori installati nell’edificio sito in Via S. Pietro Martire, 33, si precisa che gli stessi ormai desueti sono stati istallati dal Sig. Tolomei Maurizio, nato a Rieti 11.09.1962 e ivi residente in Vazia Via Veneto, 4 titolare della società Pub Edelbier gestore della discoteca il Tetano per la quale i condizionatori erano al servizio”.
E’ evidente dal tenore dell’atto sopra riportato, richiamato nel provvedimento impugnato, che esso non è riferito al ricorrente ma a tal “Maurizio Tolomei”, con evidente difetto di motivazione e di istruttoria (non sanato dal seguente atto prot. n. 4142 del 28.1.2005 di detta Responsabile, pure depositato in giudizio dal Comune resistente, col quale si precisa che detti condizionatori erano stati acquistati ed installati dal ricorrente, atteso che l’atto stesso non è affatto richiamato nel provvedimento impugnato).
Aggiungasi che comunque la nota n. 895 del 2005 richiamata nell’atto impugnato deve ritenersi viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che sono, a loro volta, assolutamente generiche, nonché non supportate da idonee rilevazioni degli Organi per legge a tanto preposti, le affermazioni contenute nella nota, cui ivi è fatto richiamo, del 15.11.2004 di Agenti di Polizia municipale del Comune in questione, pure depositata in giudizio il 20.5.2005 (con il n. di prot. gen. 62875 del 18.11.2004), che i condizionatori in questione “…recano notevole disturbo e che non corrispondono più alle normative di costruzione e manutenzione previste…”.
In conclusione, poiché la motivazione richiesta dall'art. 3 della L. 3 agosto 1990 n. 241 può essere effettuata "per relationem " purché l'amministrazione renda disponibile il documento al quale l'atto motivato "per relationem " fa riferimento e purché la motivazione della determinazione da assumere sia contenuta nell'atto richiamato (T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 settembre 2004, n. 1342), deve ritenersi emanato in violazione di detta disposizione l’impugnato atto (di per sé dotato di motivazione generica), atteso che neppure i provvedimenti ivi richiamati per relationem non contengono motivazione idonea a supportare il provvedimento adottato e considerato altresì che l’affermazione quivi contenuta (che i condizionatori “emanavano forti rumori percepibili da notevole distanza”) non trova in essi atti alcun perspicuo supporto (non essendo equivalente la locuzione che detti condizionatori “recano notevole disturbo” con l’asserzione che essi “emananavano forti rumori percepibili da notevole distanza”).
Va quindi riconosciuto fondato il motivo di impugnazione in esame, tenuto conto che ulteriori rilevazioni contenuti in atti non richiamati nell’impugnato atto sono irrilevanti ai fini della presente decisione, essendo inapplicabile al caso di specie l’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, anche perché non è palese che il contenuto dispositivo dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
4.- Il ricorso deve essere, pertanto accolto ed il provvedimento impugnato annullato nei termini sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
5.- Le spese del giudizio, stante la sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 10.4.2006, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
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