T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 giugno 2006 n. 2725
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
I.M.A. Industria Meccanica Arcorese s.p.a. (Avv. A. Lamantia ) contro l’Interporto Toscano “A. Vespucci” (Avv. G. Toscano) e nei confronti di Costruzioni Zinzi s.r.l. (Avv.ti D.O. Schettini ed E. Schettini) |
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Processo amministrativo - Dimidiazione dei termini processuali ex art. 23 bis L. 1034/1971 - si applica anche al termine semestrale per la riassunzione del giudizio interrotto per intervenuto fallimento d'una parte
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La dimidiazione dei termini processuali (nelle materie indicate dall’art. 23 bis L. 1034/1971) si applica anche al termine semestrale per la riassunzione del giudizio interrotto per intervenuto fallimento d'una parte. Ne consegue l’estinzione del giudizio riassunto oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza dell’evento interruttivo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 682/04 proposto da
I.M.A. Industria Meccanica Arcorese s.p.a., con sede in Trucazzano (MI), in persona del legale rappresentante p.t., dott. Luigi Martelli, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con Ricciarello Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Armando Lamantia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Iacopo Di Passio, in Firenze, via Zara n. 7,
cntro
Interporto Toscano “A. Vespucci” in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Toscano con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.,
e nei confronti
di Costruzioni Zinzi s.r.l., con sede in Catanzaro, in persona del legale rappresentante, dott.sa Raffaella Zinzi, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con Teknosonda s.r.l., Gimet s.r.l. e Parrotta geom. Nicola, rappresentata e difesa dall’avv. Dario O. Schettini e dall’avv. Emma Schettini presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Firenze, via Frà Bartolommeo n. 23,
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del verbale del 30 gennaio 2004, nonché della relazione del responsabile del procedimento con i quali, a seguito di verifiche sulle giustificazioni presentate dall'ATI Costruzioni Zinzi, aggiudicava alla medesima i lavori di costruzione del magazzino generale di logistica area nord-est con opere di urbanizzazione e sistemazioni esterne, con un ribasso del 26,373% sull'importo base d'asta, nonché di ogni altro atto allo stato non conosciuto che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente.
e per la condanna
dell'amministrazione intimata alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni, quantificati nella misura del 10% dell'importo a base d'asta, corrispondente al mancato utile della ricorrente, e in ogni caso nella misura che si riterrà di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza n. 462/04 di rigetto dell’istanza cautelare;
Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 maggio 2004;
Visto il ricorso incidentale il 21 aprile 2004;
Visto l’atto di riassunzione del giudizio notificato il 4 ottobre 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
L'Ente Interporto toscano Amerigo Vespucci indiceva una gara per la costruzione del magazzino generale di logistica area nord-est, con opere di urbanizzazione e sistemazioni esterne, per un importo base d'asta di € 13.751.739,77 da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 bis, della legge n. 109/1994.
A seguito dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la commissione di gara individuava 4 offerte anomale, fra cui quella della società controinteressata che si collocava al primo posto avendo offerto il ribasso più alto, pari al 26, 373%.
La commissione procedeva, quindi, a sottoporre il giudizio di congruità le 4 offerte risultate anomale richiedendo a ciascuna delle ditte ulteriori giustificazioni, ritenendo insufficienti quelle già prospettate in sede di presentazione dell'offerta. Il sub procedimento di verifica si concludeva con l'accoglimento delle giustificazioni fornite dalla Costruzioni Zinzi, mentre l'offerta dell'odierna ricorrente, pur risultata congrua, si collocava al secondo posto.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara con riferimento all’art. 21, comma 1 bis, della l. n. 109/1994.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 462 depositata il 21 aprile 2004 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 maggio 2004 e ritualmente depositato la società ricorrente ha impugnato, altresì, l’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi deducendo le medesime censure sopra riportate.
Costituendosi in giudizio, la società controinteressata ha, altresì, notificato, in data 22 aprile 2004, ricorso incidentale avverso la relazione del responsabile del procedimento del 23 gennaio 2004 in relazione alla parte in cui dichiara congrua l'offerta presentata dall'ATI ricorrente, deducendo le seguenti doglianze:
1. Eccesso di potere per manifesta illogicità del provvedimento e manifesta contraddittorietà della motivazione.
Nelle more del giudizio la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano depositata il 21 febbraio 2005. Ricevuta l'autorizzazione del giudice delegato, il curatore del fallimento, con atto notificato il 4 ottobre 2005 e depositato il successivo 14 ottobre, ha riassunto il giudizio, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al ricorso principale.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto con il quale l’Interporto Toscano “A. Vespucci” ha aggiudicato alla Costruzioni Zinzi s.r.l., quale capogruppo della costituenda A.T.I. con Teknosonda s.r.l., Gimet s.r.l. e Parrotta geom. Nicola, l’appalto dei lavori di costruzione del magazzino generale di logistica area nord-est con opere di urbanizzazione e sistemazioni esterne, con un ribasso del 26,373% sull'importo base d'asta, di € 13.751.739,77.
Come già riferito in narrativa, nelle more del giudizio la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano depositata il 21 febbraio 2005. Previo rituale autorizzazione del giudice delegato, il curatore del fallimento, con atto notificato il 4 ottobre 2005 e depositato il successivo 14 ottobre, ha riassunto il giudizio, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con una memoria depositata il 6 aprile 2000 l'Interporto Toscano ha fra l'altro eccepito l'inesistenza dell'istanza di riassunzione, in quanto asseritamente sottoscritta dal solo curatore del fallimento e non anche dal suo difensore, nonché la tardività della stessa istanza, in violazione dell'art. 24 della legge n. 1034/1971.
Quest'ultima eccezione si palesa fondata.
È necessario in proposito rammentare che, con nota del 22 febbraio 2005, la società controinteressata ha rinunciato alla sottoscrizione del contratto di appalto l'oggetto della gara e, conseguentemente, la Stazione appaltante ha proceduto allo scorrimento della graduatoria a suo tempo formata dalla commissione di gara, sollecitando in tal senso la società ricorrente.
In tale circostanza l'amministrazione è venuta a conoscenza della dichiarazione di fallimento di cui era stato oggetto la società ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata e non contestata da controparte.
Ne discende che almeno dalla metà del mese di marzo 2005 ha cominciato a decorrere il termine semestrale per la riassunzione del giudizio ex art.24, comma 2, della legge n. 1034/1971.
Va peraltro rilevato che a mente dell’art. 23 bis della stessa legge “nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:…i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ….I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”.
Posto che, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5897 e Sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3050; e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005 n. 945), il dimezzamento dei termini processuali concerne tutti i termini processuali, compreso quello per il deposito del ricorso, non v’è motivo di escludere a tal fine quello relativo alla riassunzione del processo, atteso l’evidente intento acceleratorio perseguito dal Legislatore con la norma in questione.
D’altro canto, con riferimento all’analoga disposizione contenuta nell’art. 19 del d.l. n. 67/1997 questo Tribunale aveva già affermato l’applicabilità del dimezzamento dei termini processuali anche a quello stabilito dall'art. 24, comma 2°, l. n. 1034 del 1971, per la riassunzione del processo interrotto a seguito di dichiarazione di fallimento (TAR Toscana, sez. II, 8 giugno 2000, n. 1123).
Rilevato, quindi, che l’atto di riassunzione è stato notificato ben oltre i tre mesi dalla data di conoscenza dell’evento interruttivo, per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 23 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIUGNO 2006
Firenze, lì 13 GIUGNO 2006.
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