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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 26 maggio 2006 n. 3921
Pres. SCOGNAMIGLIO; Rel. AMICUZZI
SPIDER N. PETSIOS & SONS S.A. (Avv. R. Carbone) c. A.M.A. s.p.a. (Avv. A. Palopoli) + altri


1. Contratti della p.a. – Termine per la presentazione delle offerte – Perentorietà e Inderogabilità – Sussiste – Ritardo Scusabile – Forza maggiore – Presupposti.

 

2. Contratti della p.a. – Normativa sulla contabilità generale dello Stato – Ambito di applicazione – Amministrazioni statali – Sussiste – Enti locali – Condizioni.

 

3. Contratti della p.a. - Art. 69 RD n. 827/24 in tema di asta deserta - Ambito di applicazione - Appalto di forniture indetto da organismo di diritto pubblico – Esclusione.

1. Il termine stabilito per la presentazione delle offerte è perentorio e inderogabile (in quanto destinato a garantire la 'par condicio' tra i partecipanti) e la causa di forza maggiore che rende scusabile il ritardo è solo un evento tale da impedire, in modo assoluto e per tutti i possibili concorrenti, fin dalla conoscenza del termine di gara, la possibilità di scelta, non solo dei vari sistemi di spedizione e consegna, ma altresì del giorno in cui effettuarle (1).

 

2. La normativa sulla contabilità generale dello Stato (R. D. 18 novembre 1923 n. 2240 e R.D. 23 maggio 1924 n. 827) è applicabile solo alle Amministrazioni statali e agli Enti pubblici per i quali ne è stata prevista l'estensione per effetto di norme specifiche (per gli Enti locali l'art. 56 L. 8.6.1990 n. 142 e per gli Enti pubblici parastatali l'art. 55 del D.P.R. 27.2.2003 n. 97) (2).

 

3. L’art. 69 del R.D. n. 827 del 1924, che prevede la possibilità di aggiudicazione di una gara in presenza di sola offerta valida solo se espressamente prevista dall’Amministrazione, non è applicabile alle procedure indette da un organismo di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1992, poiché a tale soggetto non è applicabile la normativa sulla contabilità generale dello Stato.

 

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(1) Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2002, n. 1960; T.A.R. Veneto, sez. I, 15 ottobre 2002, n. 6045.

 

(2) Così, Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER




composto dai signori Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
Primo Referendario Floriana RIZZETTO - Correlatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 9021 del 2005 proposto da

SPIDER N. PETSIOS & SONS S.A., con sede in Ioannina-Igoumenitsa, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Carbone, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Giunone Regina n. 1, presso lo studio dell’Avv. Massimo Bellardi;


CONTRO




l’AZIENDA MUNICIPALIZZATA AMBIENTE A.M.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Palopoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Oslavia n. 14;


e nei confronti



di MECCANICA MAZZOCCHIA s.r.l., con sede in Alatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Xavier Santiapichi, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Antonio Bertoloni, nn. 44-46 ;


per l’annullamento



del bando di gara d’appalto, spedito il 3.8.2005, per la fornitura e posizionamento sul territorio del Comune di Roma di 30.000 cassonetti stazionari metallici da 2400 litri, a norma UNI 12574 per la raccolta indifferenziata rifiuti urbani, raccolta differenziata della carta e raccolta differenziata multimateriale;
del Capitolato d’appalto, parte normativa, n. 10 del 21.7.2005, relativo alla gara suddetta;
della Specifica tecnica n. 1/2005, degli Schemi e caratteristiche costruttive e degli Elaborati tecnici relativi alla gara medesima;
degli atti connessi, presupposti o conseguenti;

nonché, a seguito di motivi aggiunti,
del verbale di pubblico incanto del 28.9.2005, rep. n. 9282, racc. n. 2717, per atto notar Francesca Costa, di esclusione della ricorrente dalla gara de qua;
del verbale di pubblico incanto del 6.10.2005, rep. n. 9300, racc. n. 2728, per atto notar Francesca Costa, di apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla Mecanica Mazzocchia s.r.l e di aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore di essa società;
della determinazione dell’Amministratore delegato dell’A.M.A. s.p.a. di aggiudicazione definitiva a detta società del 14.10.2005 n. 399/2005;
del contratto di fornitura conseguente a detta determinazione di aggiudicazione dell’appalto de quo;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante ammissione della ricorrente alla gara, o, in via subordinata, per equivalente, con quantificazione ex art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e con riserva di richiesta di determinazione della somma dovuta con il ricorso di cui all’art. 27, I c., del R.D. n. 1054 del 1924, con contestuale articolazione dei mezzi di prova;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.M.A. s.p.a. e della Meccanica Mazzocchia s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti i motivi aggiunti al ricorso;
Viste le proprie ordinanze 24 ottobre 2005 n. 1416 e 21 novembre 2005 n. 6735;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 6.2.2006, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato l’11.10.2005, depositato il 14.10.2005, la Spider N. Petsios & Sons s.a., con sede in Ioannina - Igoumenitsa, ha premesso di aver presentato domanda di partecipazione alla gara d’appalto pubblicato sul Supplemento alla G.U. delle Comunità Europee del 3.8.2005, con termine per la presentazione delle domande il 26.9.2005; indetta dall’A.M.A. s.p.a., avente ad oggetto “Pubblico incanto per la fornitura e posizionamento sul territorio del Comune di Roma di 30.000 cassonetti stazionari metallici da 2400 litri, a norma UNI 12574 per raccolta indifferenziata rifiuti urbani, raccolta differenziata della carta e raccolta differenziata multimateriale” allo scopo di rendere inequivocabile il proprio interesse al corretto svolgimento delle operazioni di gara e, quindi, fare accertare i vizi del bando, senza alcuna acquiescenza nei confronti degli stessi.
Con articolati mezzi di censura la ricorrente ha, pertanto impugnato il bando con cui è stata indetta detta gara, nonché il Capitolato d’appalto, parte normativa, n. 10 del 21.7.2005, la Specifica tecnica n. 1/2005, gli Schemi e caratteristiche costruttive e gli Elaborati tecnici, relativi alla gara medesima, deducendo:
1.- Violazione dell’art. 8, VI c., del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358. Eccesso di potere per violazione della par condicio tra i concorrenti, disparità di trattamento e omessa motivazione.
L’indicazione nel bando di gara e nella specifica tecnica di un prodotto esattamente individuato fin nei minimi particolari, anche estetici, si pone in palese violazione dell’art. 8, VI c., del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, applicabile alla fattispecie in esame, che vieta l’introduzione di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione e provenienza o ottenuti con un particolare procedimento, che hanno l’effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti.
Ciò in primo luogo perché le stabilite prescrizioni non sono giustificate dalla particolarità delle esigenze che la fornitura è destinata a soddisfare, non sussistendo né essendo state indicate ragioni tecniche che impongano un prodotto particolare con riferimento a dettagli funzionali ed estetici o ad esigenze di compatibilità con strutture e mezzi compattatori già in uso.
In secondo luogo perché è stata violata la prescrizione di cui alla norma in precedenza indicata (che vieta l’indicazione di marchi o tipi o l’indicazione di un origine ovvero di una produzione determinata, salvo che non si possa fornire la descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da tutti gli interessati, con l’indicazione accompagnata dalla dizione “o equivalente”), dal momento che è stata implicitamente esclusa, essendo in corso le procedure per il brevetto del modello ideato dall’A.M.A. s.p.a. (peraltro in assenza di ragioni commerciali o tecniche), qualsiasi fornitura equivalente e tale locuzione non è stata indicata. In particolare, la norma citata risulterebbe agevolmente aggirata con l’ingiustificato ottenimento del brevetto, sia perché non sussistono ragioni, né le stesse sono state in qualche modo indicate, per le quali si rende inevitabile la individuazione del bando di gara di un bene sottoposto a privativa industriale, non rientrando nei compiti dell’amministrazione quello di sfruttamento del prodotto tutelato; sia perché sarebbe molto semplice per l’amministrazione che intendesse favorire un concorrente, recepire prima della gara un determinato disegno realizzato da uno degli aspiranti aggiudicatari, ponendo poi, come oggetto di gara, non già un prodotto dotato di determinate caratteristiche tecniche in termini generali ovvero in termini più particolari, che lascino pur sempre al concorrente un certo spazio ideativo, ma direttamente il disegno stesso, giustificando tale scelta con l’intenzione di ottenere un diritto di privativa industriale sul modello descritto in termini del tutto predeterminati.
Solo in modo siffatto, conclude la ricorrente, è pensabile che il concorrente sia in grado di presentare la propria offerta, che richiede la predisposizione e l’esecuzione di una serie di operazioni complesse, anche entro un termine brevissimo.
2.- Violazione degli artt. 2 e 6, V c., del D. Lgs. n. 358 del 1992. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione, straripamento, abuso, illegittimità derivata e disparità di trattamento.
Oggetto del bando non è l’adattamento di un proprio prodotto o di un bene reperito sul mercato alle esigenze particolari del committente, ma la costruzione ex novo di prodotti dettagliatamente descritti nei documenti di gara, assolutamente unici, e la presentazione di campioni, già realizzati in ogni loro parte, tassativamente al momento della consegna della domanda, da effettuare entro 53 giorni dalla pubblicazione del bando, termine che risulta impossibile osservare; tanto ha comportato violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 358 del 1992 che stabilisce che il termine minimo di 52 giorni per la ricezione delle offerte nei pubblici incanti deve essere adeguatamente prorogato in casi come quello di specie, in cui, stante anche la enormità della fornitura la complessità tecnica ed esecutiva nella preparazione dei campioni e la circostanza che il bando è stato pubblicato agli inizi del mese di agosto, in pieno periodo di chiusura delle aziende per le ferie estive, è oggettivamente impossibile effettuare tutte le operazioni per predisporre i campioni nel termine di 53 giorni. E che si tratti di un cassonetto mai realizzato in precedenza lo si evince sia dal dichiarato avvio delle procedure per l’ottenimento del brevetto (Cfr. art. 5 del Capitolato), sia dall’espressa ammissione che il contenitore richiesto è frutto di un progetto esclusivo ed innovativo di A.M.A. S.p.A. (Cfr. art. 1 della Specifica Tecnica n. 1/2005 del 20.7.2005).
Inoltre la rilevanza dell’appalto, sia per l’importo a base d’asta, sia per l’oggetto della stessa (contenitori da realizzare ex novo in numero di 2000 mensili) avrebbe giustificato il ricorso al frazionamento della fornitura con tempi maggiori di quelli assegnati con l’impugnato bando, come fatto in precedenza dall’A.M.A. s.p.a. in occasione di una gara del 2002 (in cui vaniva chiesta la fornitura di 1500 cassonetti al mese, peraltro facilmente reperibili sul mercato), con evidente contraddittorietà per ricorso a criteri analoghi per disciplinare situazioni diverse.
Ulteriore motivo di illegittimità è la previsione, del tutto ingiustificata e immotivata, di due orari distinti per la presentazione dei campioni entro le ore 11 di un determinato giorno e per la presentazione dell’offerta entro le ore 13 del medesimo giorno, con violazione della par condicio dei partecipanti, qualcuno dei quali avrebbe potuto modificare la propria offerta dopo aver verificato che era l’unico ad aver presentato i campioni.
Non vi è dubbio che la con testualità delle operazioni delle procedure concorsuali costituisce l’unica garanzia di parità di trattamento tra gli aspiranti all’aggiudicazione.
3.- Eccesso di potere. Illegittimità derivata.
I vizi in precedenza evidenziati riverberano anche sulla previsione di una penale (art. 15 del Capitolato), su quella di un deposito cauzionale provvisorio (art. 3.2.11 del Capitolato) e definitivo, nonché sulla fideiussione richiesta (art. 10 del Capitolato) essendo impossibile la prevista consegna di 2.000 cassonetti al mese.
4.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109. Violazione del principio della proporzionalità nella fissazione delle garanzie da parte degli interessati, con effetti distorsivi sulla concorrenza. Eccesso di potere per abuso, difetto di motivazione, arbitrarietà, straripamento e irragionevolezza.
La disciplina del settore delle forniture non contiene disposizioni abilitanti la stazione appaltante a richiedere la prestazione di cauzione o di altre forme di garanzia, a differenza di quanto previsto per gli appalti di lavori pubblici dall’art. 30 della L. 11 dicembre 1994, n. 109, che comunque, se applicabile per analogia, prevede percentuali inferiori a quelle stabilite nel caso che occupa, in cui, peraltro esse sono state previste in maniera congiunta invece che alternativa.
5.- Violazione del principio della libera concorrenza. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, abuso e straripamento.
Le previsioni, ai punti 3.2.7 e 3.2.8 del Capitolato, quali condizioni tassative per la partecipazione alla gara, di dichiarazioni attestanti, rispettivamente, la capacità economico finanziaria nel triennio 2002-2004 per un fatturato globale medio annuo non inferiore ad € 7.500.000,00 (€ 6.000.000,00 in caso di A.T.I.) ed un fatturato medio annuo per contenitori di rifiuti non inferiore ad € 6.000.000,00 (€ 5.000.000,00 in caso di A.T.I.), sono, oltre che sproporzionate, irragionevoli, essendo sufficiente aver svolto attività da cui possa desumersi la sussistenza di adeguata organizzazione aziendale.
6.- Violazione di legge. Mancata osservanza delle norme UNI EN.
La costruzione dei cassonetti secondo le specifiche indicate dall’A.M.A. s.p.a. comporterebbe la violazione di numerose disposizioni UNI EN 12574, in particolare, tra le altre, per essere due quote superiori rispettivamente di 5 e di 29 mm al massimo consentito.
7.- Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.
E’ stata contraddittoriamente prevista sia la stretta osservanza delle norme UNI EN, che, contemporaneamente, la loro violazione, il che impedisce anche la realizzazione dei previsti campioni.
Con atto depositato il 18.10.2005 si è costituita in giudizio l’A.M.A. s.p.a..
Con atto depositato il 20.10.2005 si è costituita in giudizio la Meccanica Mazzocchia s.r.l., che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per mancata impugnazione dell’atto di esclusione per tardiva presentazione dell’offerta, con conseguente mancata dimostrazione della lesività degli atti impugnati, e la sua improcedibilità, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 20.10.2005 la costituita A.M.A. s.p.a. ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e nel merito ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.
Con ordinanza 24 ottobre 2005, n. 1416 la Sezione ha disposto adempimenti istruttori ed ha accolto, in via interinale, la istanza di emanazione di misure cautelari.
Con atto notificato l’11/12/14.11.2005, depositato il 18.11.2005, parte ricorrente ha formulato motivi aggiunti al ricorso, impugnando anche il verbale di pubblico incanto del 28.9.2005, rep. n. 9282, racc. n. 2717, per atto notar Francesca Costa, di esclusione dalla gara de qua, il verbale di pubblico incanto del 6.10.2005, rep. n. 9300, racc. n. 2728, per atto di detto notaro, di apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla Mecanica Mazzocchia s.r.l e di aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore di essa società, la determinazione dell’Amministratore delegato dell’A.M.A. s.p.a. del 14.10.2005 n. 399/2005, di aggiudicazione definitiva a detta società ed il contratto di fornitura conseguente a detta determinazione di aggiudicazione dell’appalto de quo; con l’atto è stato chiesto anche il risarcimento del danno in forma specifica, mediante ammissione della ricorrente alla gara, o, in via subordinata, per equivalente, con quantificazione ex art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e con riserva di richiesta di determinazione della somma dovuta con il ricorso di cui all’art. 27, I c., del R.D. n. 1054 del 1924, con contestuale articolazione dei mezzi di prova.
A sostegno dei motivi aggiunti, premesso che di detti atti parte ricorrente é venuta a conoscenza piena solo a seguito della costituzione in giudizio dell’A.M.A. s.p.a., sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Eccesso di potere sotto i profili della illogicità, della perplessità e della contraddittorietà della motivazione, nonché dell’azione amministrativa, sviamento e illegittimità derivata.
Il verbale di pubblico incanto del 28.9.2005 dispone la esclusione della ricorrente perché il plico da essa inoltrato è pervenuto fuori termine, mentre la determinazione dell’Amministratore delegato dell’A.M.A. s.p.a. n. 399/2005 del 14.10.2005 dà atto che solo il plico della ricorrente, e non la campionatura, è pervenuto entro il termine perentorio, richiamando anche una comunicazione del Presidente della Commissione di gara, formulata in detta seduta, secondo cui la ricorrente non è stata ammessa per non aver presentato alcuna campionatura entro il previsto termine, con implicita ammissione della scusabilità del ritardo della presentazione della offerta e comunque con volontà dell’Organo deliberativo formatasi in base a valutazioni tra di loro incompatibili e contrastanti, il che comporta la impossibilità di individuazione del potere esercitato.
Comunque la determinazione di esclusione della ricorrente è illegittima, perché la inosservanza del termine di presentazione del plico è stata causata da forza maggiore, essendosi il giorno 26.9.2005, previsto per la sua consegna, verificato un blocco del traffico tra le ore 9,31 e 12,00 sulla autostrada Roma-Napoli.
La disposta esclusione è altresì illegittima in via derivata per la irragionevolezza dei tempi di realizzazione dei campioni e di fornitura previsti nel bando, tempestivamente impugnato sul punto.
2.- Violazione dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, violazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 8 del capitolato, parte normativa, n. 10 del 21.7.2005. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, travisamento del dato fattuale e giuridico, perplessità dell’azione amministrativa, contraddittorietà, illegittimità manifesta e illegittimità derivata.
Risulta che la ditta Meccanica Mazzocchia s.r.l., era l’unica rimasta in gara, con illegittimità della aggiudicazione alla stessa dell’appalto in questione, atteso che dagli artt. 7 ed 8 del Capitolato, che prevedevano l’aggiudicazione sulla base dell’offerta più vantaggiosa e la possibilità di non procedere all’aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza, si evince che l’esperimento della gara prevedeva come elemento essenziale una pluralità di offerte da comparare e l’effettività di un confronto tra più soggetti, in coerenza con il disposto dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che prevede la possibilità di aggiudicazione, se espressamente prevista dall’Amministrazione (e nel caso di specie tanto non è previsto dalla lex specialis), in presenza di una sola offerta valida, come evento eccezionale.
Con memoria depositata il 16.11.2005 la controinteressata Meccanica Mazzocchia s.r.l. ha eccepito la inammissibilità delle censure formulate avverso il bando di gara per carenza di interesse, non avendo provato la ricorrente che dall’annullamento dello stesso riceverebbe nocumento, avendo presentato l’offerta fuori temine, nonché ha dedotto la infondatezza delle censure formulate con i motivi aggiunti avverso l’atto di esclusione dalla gara della ricorrente, ribadendo poi tesi e richieste.
Con memoria depositata il 18.11.2005 l’A.M.A. s.p.a. ha dedotto la infondatezza delle censure poste a base dei motivi aggiunti ed ha ribadito tesi e richieste.
Con ordinanza 21/22 novembre 2005, n. 6735 il Tribunale ha accolto l’istanza di adozione di misure cautelari fissando contestualmente la discussione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 6 febbraio 2006.
Con memoria depositata il 26.1.2006 la costituita A.M.A. s.p.a. ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse, non avendo parte ricorrente partecipato alla gara, dal momento che l’offerta è stata presentata tardivamente, ed essendo i requisiti di partecipazione ragionevoli, ribadendo poi tesi e richieste.
Con memoria depositata il 30.1.2006 parte ricorrente, contestate le eccezioni formulate dalle controparti, ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 31.1.2006 la A.M.A. s.p.a. ha evidenziato che in data 27 gennaio 2006 il Consiglio di Stato, V Sezione, senza considerare l’imminenza della discussione del merito, ha accolto gli appelli presentati avverso le sopra citate ordinanze, insistendo nelle precedenti richieste.
Alla pubblica udienza del 6.2.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO




1.- Con il ricorso in esame una società con sede in Ioannina - Igoumenitsa, (premesso di aver presentato domanda di partecipazione alla gara d’appalto pubblicato sul Supplemento alla G.U. delle Comunità Europee, spedito il 3.8.2005, avente ad oggetto “Pubblico incanto per la fornitura e posizionamento sul territorio del Comune di Roma di 30.000 cassonetti stazionari metallici da 2400 litri, a norma UNI 12574 per raccolta indifferenziata rifiuti urbani, raccolta differenziata della carta e raccolta differenziata multimateriale” allo scopo di rendere inequivocabile il proprio interesse al corretto svolgimento delle operazioni di gara e, quindi, fare accertare i vizi del bando, senza alcuna acquiescenza nei confronti degli stessi) ha impugnato il bando con cui è stata indetta detta gara, nonché il Capitolato d’appalto, parte normativa, n. 10 del 21.7.2005, nonché la Specifica tecnica n. 1/2005, gli Schemi e caratteristiche costruttive e gli Elaborati tecnici relativi alla gara medesima.
Va sin d’ora rilevato che la controinteressata Meccanica Mazzocchia s.r.l. ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per mancata impugnazione dell’atto di esclusione a seguito di tardiva presentazione dell’offerta, con conseguente mancata dimostrazione della lesività degli atti impugnati, e improcedibilità del gravame. Anche la costituita A.M.A. s.p.a. ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Parte ricorrente ha successivamente formulato motivi aggiunti al ricorso, impugnando anche il verbale di pubblico incanto del 28.9.2005, rep. n. 9282, racc. n. 2717, per atto notar Francesca Costa, di esclusione della ricorrente dalla gara de qua, il verbale di pubblico incanto del 6.10.2005, rep. n. 9300, racc. n. 2728, per atto di detto notaro, di apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla Mecanica Mazzocchia s.r.l e di aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore di essa società, la determinazione dell’Amministratore delegato dell’A.M.A. s.p.a. del 14.10.2005 n. 399/2005, di aggiudicazione definitiva a detta società ed il contratto di fornitura conseguente a detta determinazione di aggiudicazione dell’appalto de quo; con l’atto è stato chiesto anche il risarcimento del danno in forma specifica, mediante ammissione della ricorrente alla gara, o, in via subordinata, per equivalente, con quantificazione ex art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e con riserva di richiesta di determinazione della somma dovuta con il ricorso di cui all’art. 27, I c., del R.D. n. 1054 del 1924, con contestuale articolazione dei mezzi di prova.
La controinteressata Meccanica Mazzocchia s.r.l. ha eccepito al riguardo la inammissibilità delle censure formulate avverso il bando di gara per carenza di interesse, non avendo provato parte ricorrente che dall’annullamento dello stesso riceverebbe nocumento, avendo presentato l’offerta fuori temine, e unitamente all’A.M.A. s.p.a., ha dedotto la infondatezza delle censure poste a base dei motivi aggiunti.

2.- Ritiene il Collegio per motivi di logica processuale di dover innanzi tutto verificare la fondatezza dei motivi aggiunti al ricorso, al fine di poter poi verificare la ammissibilità del ricorso principale a seconda che sia riconosciuta la legittimità o meno della esclusione della ricorrente dalla gara de qua.
2.1.- Con la prima delle censure formulate con i motivi aggiunti è stato prospettato il vizio di eccesso di potere sotto i profili della illogicità, della perplessità e della contraddittorietà della motivazione, nonché dell’azione amministrativa, sviamento e illegittimità derivata. Ciò in quanto il verbale di pubblico incanto del 28.9.2005 dispone la esclusione della ricorrente perché il plico da essa inoltrato è pervenuto fuori termine, mentre la determinazione dell’Amministratore delegato dell’A.M.A. s.p.a. n. 399/2005 del 14.10.2005 dà atto che solo il plico della ricorrente, e non la campionatura, è pervenuto entro il termine perentorio, richiamando anche una comunicazione del Presidente della Commissione di gara, formulata in detta seduta, secondo cui la ricorrente non è stata ammessa per non aver presentato alcuna campionatura entro il previsto termine, con implicita ammissione della scusabilità del ritardo della presentazione della offerta e comunque con volontà dell’Organo deliberativo formatasi in base a valutazioni tra di loro incompatibili e contrastanti, il che comporterebbe impossibilità di individuazione del potere esercitato.
Osserva in proposito il Collegio che dal verbale di pubblico incanto del 28.9.2005, depositato in copia in atti, si evince che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte delle imprese interessate era stato stabilito per il giorno 26.9.2005, alle ore tredici, presso la sede dell’A.M.A. s.p.a., e che, poiché il plico inoltrato dalla Spider N. Petsios & Sons s.p.a. era pervenuto fuori termine (alle ore quindici del giorno 26.9.2005), detta impresa è stata esclusa dalla gara; si evince altresì che il termine di scadenza per la presentazione della campionatura era stato fissato per le ore 11 del giorno 26.9.2005 presso lo stabilimento di Ponte Malnome dell’A.M.A. s.p.a. e che, poiché solo la Meccanica Mazzocchia s.r.l. aveva presentato in termini i richiesti campioni, anche la OMB Brescia s.r.l., che aveva presentato domanda, è stata esclusa dalla gara.
Risulta inoltre, dalla determinazione n. 399 del 2005 in data 14.10.2005 dell’Amministratore delegato dell'A.M.A. s.p.a., che nella seduta del 28.9.2005 “…il Presidente della Commissione di gara ha comunicato la non ammissione delle società OMB Brescia S.p.a. e Spider N. Petsios S.p.a. in quanto non hanno presentato alcuna campionatura entro il termine previsto nel Bando di gara…”.
Ritiene il Collegio che la dizione riportata nella determinazione da ultimo riportata sia dovuta a mero errore materiale (circa il richiamo del contenuto del verbale, che si risolve in una fortuita divergenza fra l’effettivo contenuto di esso e la relativa espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi") e che non sia, pertanto, idonea a comportare implicita ammissione della scusabilità del ritardo della presentazione della offerta atteso che tanto, quanto meno, avrebbe dovuto essere esplicitamente asserito e motivato dall’Amministratore delegato dell’A.M.A. s.p.a., considerato che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è da considerarsi perentorio e inderogabile (in quanto destinato a garantire la "par condicio" tra i partecipanti), poiché a tutti è assegnato lo stesso arco di tempo per presentare le offerte (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 14 febbraio 2002, n. 579), e che, nel caso che occupa, l’art. 3 del Capitolato n. 10 del 21.7.2005, parte normativa, prevede la presentazione del plico contenente l’offerta e documentazione amministrativa e tecnica entro le ore 13 del giorno stabilito dal bando di gara “pena l’esclusione”, nonché che “saranno escluse le offerte ed i campioni pervenuti oltre i termini” e che il successivo art. 4 prevede la consegna dei campioni entro il termine indicato all’art. 3 “pena l’esclusione”.
Il termine di presentazione viene di norma prescritto dalle Amministrazioni committenti a pena di decadenza (e comunque come tale va interpretato, in mancanza di espressa previsione contraria), per evidenti ragioni di funzionalità, di certezza, di ragionevolezza e, non certo da ultimo (come già accennato), di par condicio dei concorrenti.
La specificazione dell'ora e del luogo di ricezione delle offerte, oltre a rispondere ad esigenze di certezza e parità di trattamento, costituisce, peraltro, esplicazione di un potere organizzativo eminentemente discrezionale, e pertanto limitatamente sindacabile.
Nel caso di specie, l'Amministrazione, una volta autolimitatasi relativamente a data, ora e luogo di ricevimento delle offerte e dei campioni, visto che la mancata presentazione dell'offerta in tempo utile e nel luogo previsto da parte della ricorrente è elemento incontestato, non aveva alcun margine di scelta circa la non ammissione delle imprese medesime, non rispettose del termine.
Nemmeno ritiene il Collegio che la discrasia tra i citati verbale e determinazione possa essere valutata quale indizio della formazione della volontà dell’Organo deliberativo in base a valutazioni tra di loro incompatibili e contrastanti, con impossibilità di individuare il potere esercitato, oltre che per le considerazioni in precedenza esposte, atteso il preminente valore di documentazione legale delle operazioni di gara che il relativo verbale riveste.
Nei procedimenti di gara degli appalti pubblici, gli atti ed i fatti ritenuti di particolare rilevanza devono infatti essere descritti e rappresentati nel processo verbale, la cui funzione consiste nel costituire una documentazione probante circa l'esistenza dei medesimi, per cui tale verbale è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso (che nel caso che occupa non risulta presentata), sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ex art. 2700, c.c. (Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2001, n. 1642).
Le esaminate censure non possono quindi, secondo il Collegio, essere condivise.
2.1.1.- Comunque, afferma parte ricorrente, la determinazione di esclusione della stessa sarebbe illegittima, essendo stata causata la inosservanza del termine di presentazione del plico da forza maggiore, dal momento che il giorno 26.9.2005, previsto per la sua consegna, si era verificato un blocco del traffico, tra le ore 9,31 e 12,00, sulla autostrada Roma-Napoli.
Premette il Collegio che l’art. 3 del Capitolato n. 10 del 2005, parte normativa, stabilisce che il plico contenente l’offerta e documentazione amministrativa e tecnica deve essere fatto pervenire al Protocollo/Gare dell’A.M.A. s.p.a. “a mezzo raccomandata o mediante agenzia di recapito o consegnata a mano”, quindi che “l’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente” e poi che “La consegna dell’offerta e del campione entro i termini indicati nell’avviso di gara è a totale carico e rischio esclusivo dell’impresa partecipante”.
Le imprese partecipanti ad una gara, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l'onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo: pertanto, la causa di forza maggiore che, in ipotesi, renderebbe scusabile il ritardo, potrebbe consistere solo in un evento tale da impedire, in modo assoluto e per tutti i possibili concorrenti, fin dalla conoscenza del termine di gara, la possibilità di scelta, non solo dei vari sistemi di spedizione e consegna, ma altresì del giorno in cui effettuarle (Consiglio Stato, sez. V, 10 aprile 2002, n. 1960; T.A.R. Veneto, sez. I, 15 ottobre 2002, n. 6045).
Nel caso che occupa la dedotta circostanza di forza maggiore non riveste valore assoluto e per tutti i possibili concorrenti, stante la alternatività dei mezzi di presentazione delle offerte previsti e sopra indicati, la circostanza che nulla impediva la loro presentazione anche in data anteriore a quella del 26.9.2005 “entro” la quale andava effettuata, il fatto che esistono percorsi alternativi a quello autostradale per percorrere la tratta assuntamente bloccata e la espressa previsione contenuta nel capitolato che l’invio del plico, come pure la consegna della offerta e del campione, entro i termini indicati, era ad esclusivo rischio del mittente, il che avrebbe comportato l’opportunità di non attendere l’ultimo momento utile per effettuare la consegna della offerta.
Le esaminate argomentazioni di parte ricorrente, che peraltro non risulta fossero state poste a conoscenza della Commissione di gara, non sono quindi suscettibili di positiva valutazione.
1.1.2.- La ricorrente è stata quindi, ad avviso del Tribunale, legittimamente esclusa dalla gara di cui trattasi.
2.2.- Con la seconda censura posa a base dei motivi aggiunti sono stati dedotti violazione dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, violazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 8 del capitolato, parte normativa, n. 10 del 21.7.2005; inoltre eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, travisamento del dato fattuale e giuridico, perplessità dell’azione amministrativa, contraddittorietà, illegittimità manifesta e illegittimità derivata. Risulta che la ditta Meccanica Mazzocchia s.r.l., era l’unica rimasta in gara, con illegittimità della aggiudicazione alla stessa dell’appalto in questione, atteso che dagli artt. 7 ed 8 del Capitolato che prevedevano l’aggiudicazione sulla base dell’offerta più vantaggiosa e la possibilità di non procedere all’aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza, si evince che l’esperimento della gara prevedeva come elemento essenziale una pluralità di offerte da comparare e l’effettività di un confronto tra più soggetti, in coerenza con il disposto dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che prevede la possibilità di aggiudicazione, se espressamente prevista dall’Amministrazione (e nel caso di specie tanto non è previsto dalla lex specialis), in presenza di una sola offerta valida, come evento eccezionale.
A tale proposito va osservato che l’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, stabilisce che “Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.”
Il pubblico incanto in questione è regolato dal D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture.
La A.M.A. s.p.a. è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma III, lett. b, del D.L.vo n. 358 del 1992, che prevede “ Sono amministrazioni aggiudicatrici: a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.”
Essa non è quindi tenuta ad applicare le procedure ad evidenza pubblica di cui alla normativa sulla contabilità generale dello Stato (R. D. 18 novembre 1923 n. 2240 e R.D. 23 maggio 1924 n. 827) che riguardano solo le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici per i quali ne è stata prevista l'estensione per effetto di norme specifiche -per gli Enti locali l'art. 56 L. 8.6.1990 n. 142 e per gli Enti pubblici parastatali l'art. 55 del D.P.R. 27.2.2003 n. 97- (Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554).
Di conseguenza non può essere condivisa la censura di violazione di detto art. 69 del R.D. n. 827 del 1924, non applicabile alla fattispecie in esame, regolata dal D.Lgs. n. 358 del 1992.
Ciò posto va ritenuto che gli artt. 7 ed 8 del Capitolato prevedevano si l’aggiudicazione sulla base dell’offerta più vantaggiosa e la possibilità di non procedere all’aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza, ma che tanto non illogicamente l’A.M.A. s.p.a. ha ritenuto (nell’ambito della sua discrezionalità, non sindacabile che sotto detto aspetto in questa sede) di non effettuare anche in assenza di una pluralità di offerte da comparare, tenuto conto delle esigenze giustificatrici del pubblico incanto di specie e della circostanza che nel verbale del 6.10.2005 il prezzo indicato dalla Meccanica Mazzocchia s.r.l. è stato considerato congruo in relazione sia al prezzo unitario che alle condizioni di consegna.

3.- I motivi aggiunti al ricorso vanno dunque respinti.

4.- Quanto sopra evidenziato comporta, secondo il Collegio, che l’interesse di parte ricorrente alla proposizione del ricorso principale va valutato tenendo conto della legittimità o meno della sua esclusione dalla gara.
4.1.- Il Collegio considera che nel caso di specie in cui, essendo stata la ricorrente legittimamente esclusa, come sopra dimostrato, la sua posizione è equiparabile a quella del soggetto che non abbia partecipato alla gara in assenza della relativa istanza. D’altra parte, i dedotti vizi del bando con cui la gara è stata indetta, nonché del Capitolato d’appalto, parte normativa, n. 10 del 21.7.2005, relativo alla gara stessa, della Specifica tecnica n. 1/2005, degli Schemi e caratteristiche costruttive e degli Elaborati tecnici relativi alla gara medesima, non appaiono immediatamente escludenti e a priori assolutamente preclusivi della partecipazione ad essa della parte ricorrente per carenza dei requisiti soggettivi richiesti, tali da richiedere autonoma e tempestiva impugnazione del bando e degli atti connessi sopra indicati.
La legittimità della esclusione dalla gara per tardività nella presentazione dell’offerta non rende più utile, per difetto di interesse, l’esame delle doglianze proposte nel ricorso principale, che riguardano principalmente la pretesa irragionevolezza delle norme di gara che, anziché richiedere la fornitura di un bene già prodotto dal concorrente ovvero di un oggetto reperito sul mercato e adattato, attraverso opportuni interventi della ditta proponente, alle particolari esigenze della stazione appaltante, impongono entro tempi brevissimi la fabbricazione di un cassonetto del tutto nuovo secondo il disegno e le caratteristiche costruttive, peraltro oggetto di brevetto, indicate nel bando senza possibilità di offrire un prodotto “equivalente”.
In tali termini il contratto che il concorrente vincitore avrebbe dovuto stipulare non si configura come una fornitura (cioè come vendita di cassonetti, sia pure in qualche modo “personalizzati” rispetto alle esigenze della committente) ma come vero e proprio appalto con rilevanza sulla normativa applicabile con particolare riferimento ai tempi per la realizzazione dell’opera.
Resta precluso al Collegio altresì l’esame delle ulteriori censure mosse contro le modalità esecutive della commessa, come le illogicità della previsione di penali, di depositi cauzionali e delle garanzie da offrire, peraltro in violazione dell’art. 30 della legge 11 dicembre 1994 n. 109, nonché delle prove attestanti la propria capacità economica-finanziaria per un certo fatturato globale medio annuo; come, infine, le violazioni di numerose disposizioni UNI.EN. 12574 essendo, queste, tutte condizioni che possono interessare la concorrente ammessa alla gara.
Peraltro, le censurate clausole non appaiono al Collegio, tali da impedire a priori la partecipazione alla gara de qua per impossibilità della formulazione dell’offerta, circostanza che, secondo una innovativa giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 1999, n. 1757) potrebbe consentire la impugnazione di clausole di un bando a prescindere dalla effettiva partecipazione alla gara.
Nel caso di specie, la esclusione della ricorrente dalla gara (equiparabile alla mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara o alla procedura concorsuale che evidenzi l'interesse concreto all'impugnazione) e la insussistenza di clausole "escludenti", assolutamente preclusive a priori della partecipazione alla ricorrente stessa per mancato possesso di requisiti soggettivi richiesti, nonché di clausole assolutamente irragionevoli, comportano la inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse concreto ed attuale all’annullamento degli atti impugnati.

5.- Il ricorso per motivi aggiunti deve essere, pertanto, respinto ed il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

6.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - Il respinge il ricorso per motivi aggiunti e dichiara inammissibile il ricorso principale in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 6.2.2006, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.



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