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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 10 maggio 2006 n. 2316
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
M. Mereu ed altro (Avv. A.L. Mereu ) contro il Ministero per i beni le attività culturali (Avvocatura dello Stato)


Beni culturali - Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante - Notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089 - Ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da essa

In tema di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante la notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089 ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa la conoscenza legale degli obblighi su di lui incombenti (fattispecie in cui è stata ritenuta inefficace la notifica effettuata ai legali che erano interceduti, per conto di cliente coperto da segreto professionale, per proporre la vendita del bene di interesse storico all’amministrazione, la quale aveva immotivatamente ritenuto fosse detenuto presso il loro studio)


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 2316 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 4212 Reg. Ric.
Anno 1993

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 4212/93 proposto da

 

MEREU Massimo e FRATONI Roberto rappresentati e difesi dall’avv. Anna Lucia Mereu e domiciliati ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R.,

 

c o n t r o

 

il Ministero dei beni culturali e ambientali in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto in data 23 luglio 1993 con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi della legge n. 1089/1939, un cippo in pietra con iscrizione etrusca, compiutamente in esso descritto, notificandolo ai ricorrenti nella qualità di proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo del medesimo.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Riferiscono ai ricorrenti di essere stati contattati, in qualità di esercenti la professione legale, da un soggetto, il cui nominativo asseriscono essere coperto da segreto professionale, che, affermando di essere proprietario di un cippo etrusco di notevole importanza archeologica, ne intendeva cedere la proprietà in favore di musei italiani o stranieri, secondo la migliore offerta.
Attese le implicazioni connesse all'incarico, peraltro accettato con riserva, l'avv. Mereu prendeva contatti con la Soprintendenza archeologica della Toscana onde accertarne l'eventuale interesse all'acquisto. Richiesto di rendere noto il nome del proprio cliente, il ricorrente opponeva un rifiuto al quale conseguiva l'interruzione dei contatti con la suddetta Amministrazione.
Per conseguenza i ricorrenti declinavano l'incarico ricevuto dall'asserito proprietario del cippo.
Successivamente i ricorrenti ricevevano la notificazione del decreto impugnato nel quale si asserisce che il bene di rilevante interesse archeologico in esso descritto era detenuto presso lo studio dei medesimi.
Contro tale atto ricorrono il sig. Mereu e consorte chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di fatto illogicità manifesta.
2. Violazione falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

D I R I T T O

 

Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto in data 23 luglio 1993 con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi della legge n. 1089/1939, un cippo in pietra con iscrizione etrusca, compiutamente in esso descritto, notificandolo ai ricorrenti nella qualità di proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo del medesimo.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Dispone, infatti, l’art. 3 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 che “Il ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante”.
Occorre, quindi, che il provvedimento sia notificato a chi riveste la qualità di proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene ritenuto di interesse particolare artistico, storico, archeologico o etnografico.
Orbene, come rilevato con entrambi i motivi di gravame, l’atto impugnato non reca alcuna dimostrazione che il bene sul quale è stato imposto il vincolo in parola sia effettivamente nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dei ricorrenti i quali, del resto, negano anche di avere ricevuto alcun mandato dal proprietario del bene stesso.
Deve, peraltro, rilevarsi che la notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089 ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa la conoscenza legale degli obblighi su di lui incombenti (T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2004, n. 448).
Ne discende che, a prescindere dall’efficacia oggettiva della dichiarazione di imposizione del vincolo, essa non può avere effetti nei confronti dei ricorrenti, quantomeno al fine, indimostrato, di ritenere questi ultimi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene in questione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, nei limiti sopra precisati.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti in motivazione specificati, annullando, per l’effetto, l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, l’11 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 2006
Firenze, lì 16 MAGGIO 2006



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