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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 23 maggio 2006 n. 2489
G. Vacirca Pres. - E. Di Santo Est.
M. Moretti (Avv.ti A. Pettini e P. Rizzo ) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato), il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “L. B. Alberti” di Firenze (Avvocatura dello Stato) e la Commissione Esaminatrice Esami di Stato A. S. 2003/2004 presso il Liceo Artistico Statale “L. B. Alberti” di Firenze (non costituita)


Istruzione pubblica e privata – Esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore – Colloquio che abbia riguardato solo tre delle sedici materie dell’ultimo anno - Art. 16 della O.M. 4 aprile 2003 n. 35 relativa alle “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato …” – Deve interessare le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari - Illegittimità

Il colloquio dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore non può certo ritenersi “interamente risolto”, laddove non abbia “interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari”, come richiesto dall’art. 16 della O.M. 4 aprile 2003 n. 35 relativa alle “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato …” ma abbia invece riguardato solo tre delle sedici materie dell’ultimo anno di corso. Ne consegue l’illegittimità del relativo giudizio finale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZ.



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1904/2004 proposto da



MORETTI Massimo
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Pettini e Pietro Rizzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Luca Landucci n. 17;


contro




- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, nella persona del Ministro p.t. in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso cui domicilia in Via degli Arazzieri n. 4;

- il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “L. B. Alberti” di Firenze, nella persona p.t. in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso cui domicilia in Via degli Arazzieri n. 4;

- la Commissione Esaminatrice Esami di Stato A. S. 2003/2004 indirizzo Accademia I Sezione presso il Liceo Artistico Statale “L. B. Alberti” di Firenze, nella persona del Presidente p.t. in carica, non costituitasi in giudizio;


PER L’ANNULLAMENTO



del giudizio finale della Commissione Esaminatrice degli esami di stato per l’a.s. 2003/2004, indirizzo accademia I sezione, presso il Liceo Artistico Statale “L. B. Alberti” di Firenze con il quale è stato dichiarato che il ricorrente “non ha superato l’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore, indirizzo Accademia con la votazione complessiva di 54/100”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e del Dirigente Scolastico intimati;
Vista la memoria difensiva prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 dicembre 2005 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




Con il ricorso in esame è stato impugnato il giudizio finale della Commissione Esaminatrice degli esami di stato per l’a.s. 2003/2004, indirizzo accademia I sezione, presso il Liceo Artistico Statale “L. B. Alberti” di Firenze con il quale è stato dichiarato che il ricorrente “non ha superato l’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore, indirizzo Accademia con la votazione complessiva di 54/100”.
Con un unico motivo di ricorso l’interessato ha dedotto la violazione ed errata applicazione dell’art. 16 dell’O.M. 4 aprile 2003 n. 35 anche in riferimento ai principi in materia di esami di stato desumibili dalla legge 10 dicembre 1997 n. 425 e dal D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, e per illogicità ed ingiustizia, assumendo in sostanza che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa richiamata, il colloquio non ha riguardato tutte le discipline dell’ultimo anno di corso.
Il ricorso è fondato.
L’art. 16 della O.M. 4 aprile 2003 n. 35 – relativa alle “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato …” – in riferimento al “colloquio”, al secondo e terzo comma, espressamente prevede che “2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti di classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E’ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari”
.
Nel caso in esame il colloquio cui è stato sottoposto il ricorrente non può certo ritenersi “interamente risolto”, visto che non ha “interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari”, ma ha riguardato, come si ricava in modo inequivocabile dai verbali della Commissione Esaminatrice versati in atti, solo tre materie (Italiano, Storia e Anatomia Artistica) dell’ultimo anno di corso (su 16, e cioè: Figura Disegnata, Ornato Disegnato, Figura Modellata, Ornato Modellato, Disegno Geometrico, Architettura, Prospettiva, Anatomia Artistica, Italiano e Storia, Storia dell’Arte, Matematica, Matematica e Fisica, Chimica, Biologia, Geografia Generale ed Educazione Fisica), trascurando in tal modo le materie più qualificanti e tipiche del corso di studi di cui si tratta.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, accoglie il ricorso n. 1904/04 R.G., meglio indicato in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.

Così deciso in Firenze, in data 6 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Giovanni Vacirca - Presidente
Saverio Romano - Consigliere
Eleonora Di Santo - Consigliere rel. est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MAGGIO 2006



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