T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Ordinanza 25 maggio 2006 n. 2953
Pres. BACCARINI; Rel. PANZIRONI
SOC RT SRL (Avv. E. Barila' e F. Tedeschini) c. AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Avv. dello Stato) |
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Giustizia amministrativa – Ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell’esclusione di una società – Annotazione ulteriore nella quale si da atto del provvedimento di sospensione – Illegittimità – Ragioni – Insufficienza.
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L’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza che dispone la pubblicazione nel Casellario Informatico dei LL.PP. dell’esclusione di una società implica la materiale cancellazione dell’annotazione sospesa e non l’aggiunta, accanto all’originaria annotazione, di una nota che da atto dell’avvenuta sospensione cautelare del provvedimento di annotazione e del presupposto provvedimento di esclusione dalla gara, in quanto, tale ultima modalità di ottemperanza è inidonea ad eliminare il danno addotto dalla ricorrente (e valutato positivamente in sede di concessione della misura cautelare) e non assicura gli effetti che deriverebbero dall’accoglimento del ricorso in sede di merito.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA - SEZIONE TERZA
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nelle persone dei Signori: STEFANO BACCARINI Presidente; GERMANA PANZIRONI Cons., relatore; GIULIA FERRARI Cons.
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 24 Maggio 2006
Visto il ricorso 1503/2006 proposto da:
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SOC RT SRL rappresentato e difeso da: BARILA' AVV. ENZO TEDESCHINI AVV. FEDERICO con domicilio eletto in ROMA L.GO MESSICO, 7 presso TEDESCHINI AVV. FEDERICO
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Contro
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AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede
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COMUNE DI MILANO rappresentato e difeso da:SURANO AVV. MARIA RITA MAFFEY AVV. MARIA TERESA IZZO AVV. RAFFAELE con domicilio eletto in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO, 3 pressoIZZO AVV. RAFFAELE
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e nei confronti di
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SOC IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI
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per l’esecuzione
dell’ordinanza n. 1351 dell’8 marzo 2006 di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso;
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Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista l’istanza depositata il 27.3.06 di esecuzione ex art. 3 l. n. 205/2000;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI MILANO
Nominato relatore il Consigliere Germana PANZIRONI e uditi alla Camera di Consiglio del 24 maggio 2006 gli avvocati come da verbale;
Vista l’istanza di esecuzione dell’ordinanza in epigrafe con cui è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza che dispone la pubblicazione nel Casellario Informatico dei LL.PP. dell’esclusione della ricorrente dalla gara di appalto n. 90/05 del Comune di Milano;
Ritenuto che l’esecuzione dell’Autorità di Vigilanza non è conforme a quanto disposto dalla predetta ordinanza, poiché ha aggiunto, accanto all’originaria annotazione, una nota che dà atto dell’avvenuta sospensione cautelare del provvedimento di annotazione e del presupposto provvedimento di esclusione dalla gara.
Ritenuto tale modalità di ottemperanza inidonea ad eliminare il danno addotto dalla ricorrente e valutato positivamente in sede di concessione della misura cautelare.
Considerato che l’accoglimento pieno e incondizionato dell’istanza cautelare è volto ad assicurare, sia pure interinalmente, gli effetti che deriverebbero dall’accoglimento del ricorso in sede di merito.
Ritenuto, pertanto, necessaria, al fine di garantire una piena e completa tutela dell’interesse di parte ricorrente, volto alla eliminazione della pubblicità per essa pregiudizievole, la materiale cancellazione dell’annotazione sospesa e della successiva nota del 24-3-06 dal Casellario Informatico tenuto dall’Autorità.
Tutto ciò premesso il Collegio accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 1351/06 e ordina all’Autorità di Vigilanza di cancellare le annotazioni relative all’esclusione dell’impresa dalla gara n. 90/05 del Comune di Milano.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza in epigrafe.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Roma, 24 maggio 2006
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