T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 5 maggio 2006 n. 1965
E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.
Lineadatamedia s.r.l. (Avv.ti G. Terracciano e L. Quarta ) contro il Comune di Impruneta (non costituito) |
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Autorizzazione e concessione – Mancata adozione del piano generale degli impianti pubblicitari da parte del Comune - Non esime l' Amministrazione dal dovere di esaminare e valutare le domande di autorizzazione alla luce della normativa applicabile
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La mancata adozione del piano generale degli impianti pubblicitari da parte del Comune non esime l'Amministrazione dal dovere di esaminare e valutare le domande di autorizzazione alla luce della normativa applicabile, quale il regolamento delle affissioni. In tale materia resta infatti sempre salva l’ampia discrezionalità normativa e valutativa che l’Amministrazione detiene a tutela del decoro cittadino e che presiede alle esame delle istanze del settore (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale comunicava alla società istante che non avrebbe potuto procedere ad affissioni pubblicitarie, sulle preesistenti cabine telefoniche della Telecom, in assenza del piano per la pubblicità individuante gli spazi a ciò preposti)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 1965 REG. SENT.
ANNO 2006
N. 848 REG. RIC.
ANNO 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 848/2005 proposto dalla
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SOCIETA’ LINEADATAMEDIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Luciano Quarta ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Gaetano Viciconte in Firenze, viale Mazzini n. 60;
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c o n t r o
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- COMUNE DI IMPRUNETA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
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P E R L’A N N U L L A M E N T O
previa sospensiva, del provvedimento di diniego o comunque inibitorio delle affissioni pubblicitarie su cabine Telecom preesistenti, di cui alla nota del 22.02.2005 prot. n. 4658, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto allo stato.
N O N C H E’ P E R L’A C C E R T A M E N T O
del diritto e la conseguente condanna al risarcimento del danno.
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006 - relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, gli avv.ti M. Viciconte delegato da G. Terracciano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Espone la società ricorrente, operante nel settore della pubblicità, di avere ottenuto la disponibilità della Telecom, per l’utilizzo delle cabine telefoniche situate sul territorio nazionale, per affissioni pubblicitarie.
A tale fine, in data 4 2 2005, comunicava al Comune di Impruneta che avrebbe proceduto a tali affissioni sulle cabine situate nell’ambito del territorio comunale; tuttavia l’Amministrazione rendeva noto alla società Lineadatamedia che, a causa della carenza del piano per la pubblicità individuante gli spazi a ciò preposti, la sua domanda non poteva essere accolta.
Avverso tale atto la società esponente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 507/93 nonchè dell’art. 47, 48 e 39 del DPR 495/93. Eccesso di potere per travisamento, erroneità e falsità di presupposti con riferimento alla qualificazione del concetto di impianto pubblicitario;
2) violazione e falsa applicazione art. 36 D.Lgs. 507/1993; Violazione art. 3 L. n. 241/90; Eccesso di potere per motivazione carente; Illogicità e Contraddittorietà; Violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
3) Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 (omessa comunicazione di avvio del procedimento);
4) Istanza di risarcimento del danno.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, resistendo all’impugnativa esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato (ord. n. 467 /2005); in forza di questa il Comune peraltro ha autorizzato l’affissione sulle cabine allo scopo individuate.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.
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D I R I T T O
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1- Precede la trattazione delle altre censure quella che si duole del mancato avviso dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241, e che si palesa infondata; la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che tali principi “ non si applicano ai procedimenti ad iniziativa dello stesso destinatario del provvedimento, in quanto questi, con la presentazione dell' istanza e la possibilità di rappresentare in quella sede ogni ragione a sostegno della domanda, è già a conoscenza dell' inizio del procedimento ed è nella condizione di parteciparvi” ( v. TAR Toscana, sez III, n.790 del 1999 ed ex multis CDS, V, n. 7826/2003; TAR Lazio, Latina, n. 1033/2003, TAR Abruzzo, n. 954/2003 e cfr., per tutte, T.A.R. Bologna, II Sez., 14 marzo 2000 n. 308, in questa Rassegna 2000, I, 2569)
Osta infatti a tale applicazione la finalità di non aggravare inutilmente il procedimento, esigenza che collima quindi con la ratio legislativa di tendere a snellezza ed accelerazione dell’iter burocratico, mentre le esigenza di informazione sull’avvio del procedimento deve logicamente ritenersi già esaurita nella stessa domanda di attivare il percorso amministrativo necessario ex lege per pronunziarsi sull’istanza.
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2- Nel merito delle censure sostanziali, il primo ordine delle medesime deduce che illegittimamente il Comune avrebbe collegato il diniego di autorizzazione alla fattispecie normativa che disciplina l’installazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari a quella , inerente la domanda in parola, che regola la semplice affissione del materiale pubblicitario su mezzi ed impianti già esistenti, e che non è soggetta ad alcuna autorizzazione (ma soltanto all’assolvimento dell’imposta pubblicitaria); la doglianza è fondata.
Dall’esame del decreto legislativo n. 507/93, pur non reperendosi una nozione di impianto pubblicitario (riscontrabile invece nel DPR n. 495, recante il regolamento al Codice della strada), emerge tuttavia con sufficiente chiarezza la distinzione tra il potere di disciplinare la pubblicità in genere e quello di regolare l’installazione dei mezzi pubblicitari. Il primo trae fondamento dall’art. 3 comma due, che recita: “ Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.”;si tratta in questo caso di contemperare un interesse privato espressione di libertà commerciale, con quello pubblico che può eccezionalmente comprimerla in caso per pregiudizio di interessi pubblici .
Il secondo potere trova fondamento sia nell’art. 3 terzo comma, che consente la determinazione di tipologie e modalità installative di mezzi ed impianti della pubblicità, sia nell’art. 6, il quale stabilisce che ciò avvenga attraverso uno strumento pianificatorio locale, quale il piano di localizzazione degli impianti destinati allo scopo.
Tale potere si muove invece a disciplina di interessi di natura urbanistica, che tendono ad uno sviluppo ordinato delle varie strutture nel contesto cittadino complessivo.
La domanda alla quale il Comune di Impruneta ha opposto il contestato diniego, in quanto finalizzata espressamente a “posizionare dei manifesti …….. sulle cabine telefoniche “, doveva intendersi rivolta ai sensi degli artt. 14 (comma 4 septies) del d.l. n. 318/1986 (conv. nella l.n.488/86) e 28 del dpr n. 639/72, i quali prevedono autorizzazione all' attività pubblicitaria, vale a dire su impianti o siti comunque già esistenti, e non alla installazione di nuovi impianti per la pubblicità.
La evidenziata diversità rappresenta quindi ulteriore ragione giustificatrice dell’orientamento per il quale la mancata adozione del piano generale degli impianti pubblicitari da parte del Comune non esime l' Amministrazione dal dovere di esaminare e valutare le domande di autorizzazione alla luce della normativa applicabile, quale il regolamento delle affissioni. In tale materia resta infatti sempre salva l’ampia discrezionalità normativa e valutativa che l’Amministrazione detiene a tutela del decoro cittadino (CDS, I, 7741/04) e che presiede alle esame delle istanze del settore.
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3- II ricorso deve conclusivamente accolto , con annullamento dell’atto impugnato e fatto salvo il potere-dovere del Comune di riesaminare la domanda rivoltagli dalla società ricorrente.
- Quanto alla domanda risarcitoria dei danni, l’omessa specificazione documentale degli stessi non ne consente l’accoglimento e ciò in specifica relazione al principio dell’onere della prova (artt. 2043 e 2697 cod.civ.).
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4- In ordine alle spese del giudizio sussisterebbero giusti motivi per disporne la compensazione; ma considerata la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, esse risultano irripetibili.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, che per l’effetto dispone.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 9 febbraio 2006 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MAGGIO 2006
Firenze, lì 5 MAGGIO 2006
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