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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 10 maggio 2006 n. 200
G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.
Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti R. Troiano ed A. Fantini) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra)


1. Edilizia ed urbanistica – Stazioni radio base per la telefonia cellulare - Impianto di tipo “fisso” - È destinato a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante - Impianto di tipo “mobile” - Deve garantire solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato la copertura territoriale del servizio

 

2. Edilizia ed urbanistica – Stazioni radio base per la telefonia cellulare - Impianto di tipo “mobile” - Non può presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto di tipo “fisso”

1. In tema di stazioni radio base per la telefonia cellulare, mentre l’installazione di un nuovo impianto “fisso” è destinata a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante, la collocazione di un impianto “mobile” deve garantire solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato (che non può, di norma, superare i quattro mesi) la copertura territoriale del servizio nelle more della conclusione dell’ordinario iter procedimentale relativo alla richiesta di installazione di un nuovo impianto definitivo.

 

In tema di stazioni radio base per la telefonia cellulare l’impianto di tipo “mobile” non può presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto destinato ad essere installato in loco in via definitiva per assicurare in modo permanente la copertura del servizio. Difatti, qualora si annettesse precipua rilevanza alla sola caratteristica della “facile amovibilità della struttura”, ritenendo irrilevante l’aspetto strutturale, la normativa regionale - così non rettamente interpretata - presterebbe il fianco a facili elusioni da parte dei gestori. A questi ultimi basterebbe disporre di una nutrita schiera di tecnici ed operatori, per riuscire a dimostrare che anche il più complesso ed impattante impianto “fisso” di telefonia mobile, in quanto all’occorrenza concretamente rimuovibile in tempi brevi, ben potrebbe fruire del regime autorizzatorio semplificato di cui all’art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 181/05 REG.RIC.
N. 200 REG.SEN.
ANNO 2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori:Dott. Gaetano CICCIO’ Presidente; Dott. Umberto GIOVANNINI Consigliere rel.est; Dott. Italo CASO Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 181 del 2005, proposto da

 

Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo TROIANO e dall’Avv. Alberto FANTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Monica CALLAI, in Parma, borgo del Parmigianino n. 15

 

Contro

 

Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali n. 4

 

per l’annullamento
previa sospensiva: a) della nota in data 18/3/2005, con la quale il Comune di Parma ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di presunte opere abusive realizzate nell’immobile di via Zarotto n. 31 e il ripristino dello stato dei luoghi; b) della nota in data 24/2/2005, con la quale lo stesso Comune ha ordinato alla ricorrente “l’immediata sospensione delle opere in corso”; c) del verbale in data 22/2/2005, con il quale la Polizia Municipale di Parma ha rilevato che nel suddetto immobile erano in corso lavori per l’installazione di una antenna di telefonia mobile; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale intimata;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21/2/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. MASCELLO, in delegata sostituzione dell’Avv. Riccardo TROIANO per la società ricorrente e l’Avv. Annalisa MOLINARI, in delegata sostituzione dell’Avv. Giorgio CUGURRA per l’Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso n. 181 del 2005, notificato il 29/4/2005 e depositato il 9/5/2005, la società ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva: a) della nota in data 18/3/2005, con la quale il Comune di Parma le ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive realizzate nell’immobile di via Zarotto n. 31 e il ripristino dello stato dei luoghi; b) della nota in data 24/2/2005, con la quale il Comune di Parma ha ordinato alla medesima “l’immediata sospensione delle opere in corso”; c) del verbale in data 22/2/2005, con il quale la Polizia Municipale di Parma ha rilevato che nel suddetto immobile “erano in corso lavori per l’installazione di una antenna di telefonia mobile”; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.
La ricorrente, in data 26/9/2003 chiedeva al Comune di Parma l’autorizzazione edilizia per l’installazione di un impianto fisso di telefonia mobile nel suddetto sito, ma l’Amministrazione negava l’assenso.
La ricorrente impugnava dinanzi al T.A.R. Parma detto provvedimento negativo, comunicando nel contempo al Comune che, al fine di garantire il servizio pubblico di telefonia mobile in attesa della suddetta autorizzazione, avrebbe proceduto ad installare in loco una stazione radio base mobile e provvisoria, ai sensi dell’art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000.
Riguardo all’aspetto dell’inquinamento elettromagnetico promanante da detto impianto, avevano espresso parere favorevole sia A.R.P.A che la Azienda U.S.L. di Parma.
Il Comune di Parma comunicava tuttavia alla ricorrente la non idoneità del sito prescelto per l’installazione della stazione radio base provvisoria e la ricorrente provvedeva ad impugnare anche tale atto dinanzi al T.A.R..
All’esito della fase cautelare detto provvedimento veniva sospeso dal giudice amministrativo di prime cure e quindi, non, avendo il Comune provveduto ad impugnare l’ordinanza del T.A.R. Parma dinanzi al Consiglio di Stato, la ricorrente procedeva all’installazione dell’impianto mobile in questione.
Sopravvenivano i provvedimenti comunali in epigrafe, che la ricorrente ritiene illegittimi per i seguenti motivi in diritto:
1) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta; Violazione dei principi generali in tema di efficacia delle ordinanze cautelari e dell’art. 97 Cost.
Il Comune di Parma ha adottato l’ordine di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere realizzate dalla società ricorrente sul presupposto che l’impianto di telefonia mobile installato fosse di tipo fisso e non mobile.
Tale presupposto è totalmente errato, dato che l’impianto in questione, come risulta anche dalla descrizione dei lavori contenuta nel verbale della stessa Polizia Municipale, consiste in un impianto mobile di telefonia mobile espressamente consentito, nelle more del rilascio dell’autorizzazione per un impianto di tipo fisso, dall’art. 12 della L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000.
D’altra parte, stante la mancata impugnazione, da parte del Comune di Parma, dell’ordinanza del T.A.R. che aveva sospeso il provvedimento di diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto fisso, la ricorrente – al fine di garantire la copertura del servizio pubblico di telefonia mobile alla medesima affidato unitamente ad altri gestori, legittimamente ha installato in loco un impianto di tipo provvisorio.
2) Violazione degli artt. 9 e 12 L.R. n. 30 del 2000, dell’art. 12 della Del. G.R. n. 197 del 2001, dell’art. 117 Cost.; Incompetenza del Comune; violazione del principio di precauzione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; sviamento di potere;
L’impianto in questione non è localizzato in una delle c.d. “aree sensibili” ovvero in una delle zone indicate dall’art. 9 L.R. n. 30 del 2000 e, inoltre, secondo quanto risulta dai suddetti pareri di A.R.P.A. e della Az. U.S.L. di Parma, le onde elettromagnetiche promananti dallo stesso rientrano nei limiti massimi posti dalla normativa vigente riguardo alla esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici.
In riferimento a tale impianto mobile, quindi, ricorrevano tutti i presupposti richiesti dalla legge (art. 12 L.R. n. 30 del 2000) affinché lo stesso fosse autorizzato dal Comune.
La tutela sanitaria della popolazione dalle onde elettromagnetiche generate da impianti di telefonia mobile è riservata alla competenza statale, per cui sono illegittimi per incompetenza gli atti impugnati che, in concreto, risultano ingerirsi indebitamente in tale settore di esclusiva competenza statale.
Inoltre, il Comune non ha dimostrato che il diniego fosse finalizzato alla ricerca di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Sotto diverso profilo, inoltre, il Comune non poteva limitarsi a imporre alla ricorrente la rimozione dell’impianto mobile in oggetto, dovendo essa anche indicare alla stessa una localizzazione alternativa in grado di assicurare comunque la prestazione di un servizio di qualità.
Infine, i provvedimenti impugnati, non dando alcuna documentazione riguardo agli effetti potenzialmente lesivi dell’impianto mobile in oggetto - si pongono in contrasto con il principio di precauzione, quale dettato in ambito europeo e recepito nel ns. ordinamento, dato che – secondo la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione - il ricorso ad esso è giustificato solo quando la fattispecie riunisce tre condizioni ossia: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.
3) Violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi generali in materia di libertà d’impresa; grave lesione del servizio pubblico di telefonia mobile;
I provvedimenti del Comune hanno illegittimamente ostacolato la società nello svolgimento del servizio di pubblica utilità di realizzazione della rete di telefonia mobile sia con tecnica numerica (GSM) che con tecnica digitale. (UMTS).
Con memoria depositata in data 20/6/2005, la ricorrente precisava ulteriormente le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio, soprattutto in relazione alla ribadita caratteristica di “impianto mobile” della stazione radio base in questione.
Con la memoria conclusiva depositata in data 10/2/2006, la ricorrente, ribaditi ed ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento dello stesso con condanna del Comune di Parma alla refusione delle spese di lite.

 

§ § §

 

L’amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e successive memorie depositate il 23/5/2005 e il 10/2/2006 chiede la reiezione del ricorso, ritenendo che lo stesso sia infondato, attesa la legittimità della qualificazione di impianto fisso di telefonia mobile attribuita nel provvedimento impugnato alla stazione radio base in questione.
Il Comune di Parma chiede, inoltre, che parte ricorrente sia condannata al pagamento delle spese di lite.

 

§ § §

 

Alla pubblica udienza del 21/2/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

Vodafone Omnitel N.V., società che gestisce in ambito nazionale e unitamente ad altri soggetti, il servizio di pubblica utilità di telefonia mobile, impugna, con il ricorso in esame, i provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale di Parma ha ingiunto alla stessa, in un primo momento di sospendere i lavori concernenti l’installazione di un impianto di telefonia mobile sul fabbricato residenziale di via Zarotto n. 31 in Parma e, quindi, in via definitiva, di demolire le opere già installate nel sito e, ulteriormente, di ripristinare lo stato dei luoghi.
Secondo l’Amministrazione Comunale procedente, il suddetto impianto di telefonia mobile sarebbe di tipo “fisso” e non “mobile”, per cui la sua installazione, oltre a richiedere il rilascio del relativo titolo edilizio, avrebbe dovuto essere previamente autorizzata ai sensi di quanto espressamente disposto, per tale tipologia di impianti, dall’art. 8 della L.R. Emilia – Romagna 31/10/2000 n. 30, come modificata dalle successive LL.RR. 13/11/2001 n. 34 e 25/11/2002 n. 30.
Il Collegio deve rilevare, in via preliminare, che dall’esame del ricorso emerge che tutte censure sono in concreto imperniate – all’opposto della tesi sostenuta dal Comune - sulla ritenuta caratteristica di “mobilità” e non di “fissità” dell’impianto di telefonia mobile in questione.
Sulla base di tali premesse, il gestore attuale ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché l’installazione di un impianto da qualificarsi di tipo “mobile”, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i., non avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio, da parte all’Amministrazione Comunale, di alcun titolo edilizio ed autorizzatorio.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la esposta questione sia dirimente ai fini del decidere la causa in esame e che, pertanto, si debba in primo luogo stabilire - sulla base della vigente normativa regionale: L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i. e relative disposizioni applicative (Del. Giunta Regionale n. 197 del 20/2/2001), se l’impianto di telefonia mobile di cui si controverte sia di tipo “fisso” (art. 8 L.R.) o di tipo “mobile” (art.12 L.R.).
L’art. 8 L.R. n. 30 del 2000 disciplina la procedura ordinaria che i singoli gestori del servizio devono seguire per ottenere l’autorizzazione comunale all’installazione, in via definitiva, di un impianto c.d. “fisso” di telefonia mobile.
La disposizione prevede, al riguardo, una procedura complessa ed articolata che presuppone, di norma, la predisposizione, da parte di ogni gestore, del programma annuale dei nuovi impianti da installare all’interno del territorio comunale e che si svolge, inoltre, attraverso un’ulteriore fase istruttoria in cui il Comune, previa pubblicazione del suddetto programma al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei soggetti privati e pubblici ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del nuovo impianto, acquisisce i pareri tecnici sotto il profilo ambientale e sanitario di A.R.P.A e della locale Azienda U.S.L..
La decisione finale di autorizzare l’installazione degli impianti previsti nel Programma o anche solo di parte di essi, oltre a presupporre necessariamente l’accertamento che ogni nuovo impianto fisso rispetti i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati da apposita normativa regolamentare statale, impone al Comune di verificare che esso non sia localizzato all’interno delle aree c.d. “sensibili” di cui all’art. 9 della stessa legge regionale.
L’amministrazione procedente dovrà infine tenere conto, ai fini della complessa valutazione che le compete, sia delle esigenze dei gestori di copertura del servizio di telefonia mobile sul territorio sia, ai sensi del settimo comma della norma, della necessità di minimizzare le emissioni elettromagnetiche e di ridurre il più possibile l’impatto ambientale che comporta la realizzazione di un nuovo impianto fisso di telefonia mobile.
Tali strutture sono costituite, di regola, da un’antenna di rilevante altezza, da una piattaforma in materiale cementizio che la sorregge e, negli impianti da installarsi sul tetto di edifici, da antenna e parabole fissate ad una palina, da una “sala apparati” necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto e, infine, dai relativi cavi di collegamento con l’antenna.
Per perseguire tale obiettivo di minimizzazione dell’impatto ambientale e sanitario anche mediante la razionale pianificazione e distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile nonché mediante il riordino delle installazioni esistenti, la suddetta norma consente ai Comuni di assumere idonee iniziative per coordinare le richieste di autorizzazione annualmente inoltrate dai diversi gestori e, ulteriormente, di promuovere e favorire accordi tra i medesimi finalizzati all’utilizzo delle stesse strutture impiantistiche.
E’ evidente che tale complesso ed articolato procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto “fisso” sul sito prescelto, è imposto soprattutto dalla necessità di approfonditi controlli e valutazioni sul piano ambientale e sanitario che devono precedere l’autorizzazione ad installare – in via definitiva – strutture di rilevanti dimensioni e generatrici di campi elettromagnetici che si irradiano sugli edifici circostanti e, quindi, sulle persone abitanti all’interno degli stessi.
Il successivo art. 12 della legge regionale, che disciplina il procedimento per l’installazione di un impianto c.d. “mobile” di telefonia mobile, è imperniato, viceversa, su una disciplina autorizzatoria oltremodo semplificata, che richiede unicamente al gestore interessato di darne “…comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della collocazione” e di corredare detta comunicazione con il “… parere favorevole di A.R.P.A. e dell’A.U.S.L….”.
Riguardo alla localizzazione di impianti provvisori, la norma prevede poi un’unica forma di controllo da parte del Comune, rappresentata dalla possibilità di chiedere al gestore, entro trenta giorni dalla comunicazione di installazione, una diversa ubicazione dell’impianto stesso.
Si deve osservare, pertanto, che nessuna delle richiamate disposizioni indica espressamente quali siano le caratteristiche strutturali e tecniche che connotano un impianto mobile di telefonia mobile.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale individuazione sia possibile, innanzitutto tenendo nel dovuto conto le ben diverse funzioni a cui detti impianti sono rispettivamente destinati.
In concreto, mentre l’installazione di un nuovo impianto fisso è destinata a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante, la collocazione di un impianto “mobile” deve garantire solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato (che non può, di norma, superare i quattro mesi) la copertura territoriale del servizio nelle more della conclusione dell’ordinario iter procedimentale relativo alla richiesta di installazione di un nuovo impianto definitivo.
Ad avviso del Collegio risulta inoltre dirimente la constatazione della marcata diversità della disciplina autorizzatoria voluta espressamente dal legislatore regionale per l’una tipologia di impianti rispetto all’altra, proprio in relazione alle diverse funzioni che, rispettivamente, gli impianti fissi e quelli “mobili” devono assolvere.
Sulla base di questi presupposti, si ritiene di potere affermare, in primo luogo, che l’impianto “mobile” non possa presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto destinato ad essere installato in loco in via definitiva per assicurare in modo permanente la copertura del servizio.
La difesa della ricorrente sostiene, a contrario, l’irrilevanza dell’aspetto strutturale al fine di distinguere l’impianto fisso da quello mobile, ritenendo essa di dovere attribuire esclusiva rilevanza ad un diverso elemento ravvisato nella “facile amovibilità dell’impianto” che caratterizzerebbe, da un punto di vista funzionale, il solo impianto “mobile” di telefonia mobile.
Il Collegio ritiene che tali argomentazioni non possano essere condivise.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il dato letterale non sembra confortare la tesi della ricorrente, poiché è evidente che un impianto “facilmente amovibile” è cosa ben diversa da un impianto “mobile”, il quale, per essere tale, deve essere costituito da una struttura che, nella sua interezza, può essere spostata con immediatezza dalla propria sede (come, ad esempio, nel caso di impianti montati su carrelli con ruote), senza che si rendano necessari specifici e ulteriori lavori di disancoramento dal terreno o di smantellamento di opere murarie e/o edilizie di fissaggio dell’impianto.
La stessa Regione, poi, con la citata deliberazione della Giunta Regionale 20/2/2001 n. 197, nel dettare ai Comuni specifiche direttive applicative della L.R. n. 30 del 2000, all’art. 12 della stessa direttiva, concernente, appunto, la disciplina di dettaglio riguardante gli impianti mobili di telefonia mobile, ha espressamente definito tali quegli impianti che siano “…installati su strutture mobili”.
Né, ad avviso del Collegio è dato pervenire a diverse conclusioni, in relazione a quanto successivamente affermato – peraltro in riscontro ad un quesito formulato, sul punto, da altro gestore di telefonia mobile - dal Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico della stessa Regione Emilia – Romagna.
Si ritiene infatti che tale Ufficio, nell’indicare che un impianto di telefonia mobile possa essere qualificato di tipo “mobile” se possiede i requisiti della temporaneità, della precarietà e della amovibilità, non abbia affatto inteso condividere (seppure indirettamente) la tesi sostenuta dalla ricorrente, dal momento che, affinché tale indicazione possa ritenersi coerente con la suddetta normativa regionale sia di rango primario che secondario, tutte e tre le predette caratteristiche devono essere sussistenti e riferibili all’intera struttura; non potendo bastare, come erroneamente sostiene la difesa della ricorrente, che la struttura sia in tutto o in parte “di agevole rimozione”.
Il Collegio ritiene che tale argomento sia sufficiente per dissipare qualsivoglia dubbio in relazione a quali impianti possano effettivamente essere qualificati “mobili” e, quindi, essere installati mediante la semplice comunicazione del gestore di cui all’art. 12 L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i..
In ogni caso, anche a volere seguire, in via meramente ipotetica, la tesi sostenuta dalla ricorrente, si perverrebbe comunque a conclusioni illogiche, in quanto palesemente contrastanti con la chiara volontà del legislatore regionale di semplificare al massimo il regime autorizzatorio esclusivamente per quegli impianti che, oltre ad avere un minimo impatto sul territorio, siano strutturalmente e funzionalmente utilizzabili solo per la copertura del servizio in un arco temporale assai limitato e che, una volta esauritasi la loro contingente e provvisoria funzione, possano essere immediatamente spostati altrove.
Si ritiene di dovere aggiungere, infine, che, qualora si annettesse precipua rilevanza alla sola caratteristica della “facile amovibilità della struttura”, la normativa regionale - così non rettamente interpretata - presterebbe il fianco a facili elusioni da parte dei gestori.
A questi ultimi basterebbe infatti disporre di una nutrita schiera di tecnici ed operatori, per riuscire a dimostrare che anche il più complesso ed impattante impianto “fisso” di telefonia mobile, in quanto all’occorrenza concretamente rimuovibile in tempi brevi, ben potrebbe fruire del regime autorizzatorio semplificato di cui all’art. 12 L.R. n. 30 del 2000.
Tale eventualità comporterebbe - quale conseguenza certamente non voluta ed anzi chiaramente avversata dal legislatore regionale - che un impianto da qualificarsi strutturalmente e funzionalmente come definitivo possa essere installato e funzionare, solo perché “facilmente amovibile”, pur in mancanza di tutti quei preventivi controlli, cautele, valutazioni e garanzie partecipative di cui, come si è visto, è costellato l’iter procedimentale tracciato dall’art. 8 L.R. n. 30 del 2000.
Scendendo ora a trattare la fattispecie in esame alla luce della definizione di impianto “mobile” di telefonia mobile sopra indicata, quale risultante di una corretta interpretazione della lettera e della ratio delle richiamate disposizioni regionali sia di rango primario che regolamentare, non può che inferirsene l’infondatezza del ricorso, stante che l’impianto Vodafone Omnitel localizzato in Parma, via Zarotto n. 31, è di tipo “fisso”.
Dagli atti di causa e, in particolare, dalla documentazione fotografica depositata dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, nonché dal progetto relativo al suddetto impianto, emerge inequivocabilmente che trattasi di struttura costituita, oltre che da “…antenne e parabole di progetto… agganciate ad una palina” installata sul tetto dell’edificio, da apparati di radiotrasmissione provvisori “…posizionati nell’unica porzione di copertura piana esistente…” e, conseguentemente, da cavi e fili elettrici di collegamento tra detti componenti.
Tale impianto, che, peraltro, dal raffronto dei relativi progetti, risulta differire solo in alcuni dettagli da quello originariamente destinato ad essere installato in modo definitivo sul tetto dell’edificio in questione, non essendo costituito da una struttura che può essere immediatamente spostata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche dell’impianto “mobile” di telefonia mobile, con conseguente legittimità dei provvedimenti comunali che ne hanno imposto la demolizione in quanto opera realizzata in assenza del titolo edilizio e della specifica autorizzazione comunale prevista dall’art. 8 L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i..
A ciò ulteriormente consegue l’infondatezza anche di parte del secondo motivo di ricorso, dato che, una volta stabilita, nel senso precisato, la tipologia dell’impianto in questione, risulta del tutto irrilevante stabilire (in quanto questione inerente una tipologia di impianti diversa da quella di cui è causa) se la indicazione di una diversa localizzazione dell’impianto “mobile” prescritta dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 2000 competa al Comune o al gestore.
Parimenti inconsistente è, infine, il terzo motivo, in quanto l’attribuzione ex lege alla ricorrente della licenza su tutto il territorio nazionale della realizzazione e della gestione del servizio di telefonia mobile con i sistemi G.S.M. e U.M.T.S., all’evidenza non implica che la stessa, pur essendo incaricata dell’espletamento di un servizio di pubblica utilità che, nello specifico, prevede anche la copertura dell’intero territorio nazionale, possa ritenersi affrancata dal rispetto della disciplina autorizzatoria degli impianti di telefonia mobile attribuita alle Regioni e, nello specifico, introdotta dalla Regione Emilia Romagna con la più volte citata L.R. n. 30 de 2000 e s.m. e i..
Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.
Il Collegio ritiene tuttavia che, anche in considerazione della novità e della complessità delle questioni oggetto della presente decisione, sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 181 del 2005 di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2006.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 10 maggio 2006



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