REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1771/2001 proposto da
C.I.O.C.C.A. s.r.l. (già C.I.O.C.C.A. s.a.s. del cav. Patrizio Ciocca & C.), con sede in Torino Via Masaccio n. 26, in persona del suo Presidente ed Amministratore Delegato signor Bruno Ponzano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Lombardi e Mauro Bolla, ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Siccardi n.11, presso lo studio del primo,
contro
la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto ed elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165, presso la medesima,
nonché contro
la Gestione Liquidatoria dell’ex USSL 36 di Susa, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Paolo Scaparone e Cinzia Picco ed elettivamente domiciliata in Torino, via San Francesco d’Assisi n.14, presso i medesimi,
per la dichiarazione
della “civile responsabilità dei resistenti Regione Piemonte e Gestione Liquidatoria USSL 36 di Susa, per quanto di rispettiva ragione”, e
per la condanna
dei “resistenti stessi in solido a risarcire l’Attrice per il danno, da questa subito, a seguito della illegittima esclusione dalla gara, espletata a Susa tra il 12.2.1986 e il 12.3.1986, per lavori impiantistici dell’importo di Lit. 151.419.850 nelle somme che qui si precisano: Lit. 8.029.154, quali spese legali del ricorso innanzi a questo Tribunale e del controricorso innanzi al Consiglio di Stato; Lit. 60.000.000 per spese generali, spese di progettazione, mancato utile (somma rivalutata sino alla data della citazione – 2.3.1999), oltre all’ulteriore svalutazione monetaria ed agli interessi legali (questi ultimi dal 12.3.1986), entrambi fino all’effettivo ristoro, o di quell’altra, maggiore o minore somma che “questo Tribunale “voglia accertare, secondo giustizia e ragione”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria dell’ex USSL 36 di Susa ed i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione e memoria della Regione Piemonte e la relativa documentazione;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;
Relatore all’udienza del 12 gennaio 2006 il Referendario Ivo Correale;
Uditi gli avv.ti E. Lombardi, per la ricorrente, l’avv. G. L. Fuscà, su delega dell’avv. P. Scaparone, per la Gestione Liquidatoria dell’ex USSL 36 di Susa, e l’avv. E. Salsotto per la Regione Piemonte;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il Comitato di Gestione della USSL 36 di Susa, con deliberazione n.1109 in data 11 dicembre 1985, stabiliva “di invitare alla gara di appalto-concorso Impianto di Sollevamento IV Stralcio- II Lotto e VI Stralcio, di Villa S. Agostino in Avigliana in 2° esperimento”, alcune ditte, tra cui la C.I.O.C.C.A. s.a.s., via Frassinetto n. 42, Torino. Tale ditta presentava la sua offerta ed era ammessa a partecipare alla procedura selettiva, unitamente ad altre due ditte.
La commissione di gara, quindi, procedeva alla valutazione degli elaborati tecnici e, successivamente, dava luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. In tale occasione, la C.I.O.C.C.A. s.a.s., era esclusa perché, a giudizio della commissione, non era stato prodotto dentro la busta contenente l'offerta economica "... l'elenco prezzi da adottare per il conteggio delle opere, in più o in meno, da eseguire eventualmente in corso d'opera, come espressamente richiesto dalla lettera di invito".
I lavori erano quindi aggiudicati ad altra ditta.
La C.I.O.C.C.A. s.a.s. proponeva ricorso a questo Tribunale avverso la deliberazione del Comitato di Gestione dell’U.S.S.L. n. 36 di Susa n. 234 in data 12 marzo 1986, che approvava i verbali di gara e, con sentenza di questa sezione n. 391 del 22 maggio 1989, ne era disposto l'accoglimento.
L'’Unità Sanitaria Locale n. 36 di Susa proponeva appello avanti al Consiglio di Stato che, con decisione della quinta sezione n. 844 del 15 giugno 1998, lo respingeva.
La società ricorrente, quindi, con atto di citazione, notificato il 4 marzo 1999, conveniva avanti al Tribunale civile di Torino la Regione Piemonte per ottenere dalla stessa il risarcimento del danno patito in seguito alla illegittima esclusione. Su eccezione della medesima Regione Piemonte, costituitasi in giudizio, era disposta la chiamata in causa della Gestione Liquidatoria della ex USSL 36 di Susa.
Espletato tale incombente istruttorio, la causa era trattenuta in decisione ma il Giudice Unico del Tribunale, con sentenza n. 1637 del 26 febbraio 2001, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., ritenendo la causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il gravame in esame notificato dalla società ricorrente, quindi, richiamando l'orientamento riconducibile alla nota sentenza n. 500/99 della Corte di Cassazione in ordine alla risarcibilità anche della lesione di un interesse legittimo, chiedeva nella presente sede il risarcimento del danno patito per l’illegittima esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Secondo la società ricorrente, quindi, la colpa dell'amministrazione era senz'altro riconducibile alla esclusione, riconosciuta come illegittima da due pronunce del giudice amministrativo, per cui, considerati i tempi trascorsi che precludevano la reintegrazione in forma specifica, il danno non poteva che essere risarcito “per equivalente”.
La società ricorrente, in ordine al soggetto tenuto a tale risarcimento, specificava poi di aver chiamato in giudizio per puro tuziorismo la Gestione Liquidatoria dell'ex USSL 36 di Susa, ritenendo in realtà soggetto tenuto al risarcimento la Regione Piemonte, dato che la Gestione Liquidatoria si limitava a redigere la contabilità delle disciolte USSL ed a riversarla presso i competenti organi regionali nell'ipotesi di accertamento delle sopravvenienze.
Una qualsiasi soggettività processuale, invece, presupponeva un ambito di decisionalità e di discrezionalità che ai commissari liquidatori difettava, non possedendo la gestione liquidatoria in questione alcuna autonomia patrimoniale, essendo preposti i su ricordati commissari al solo accertamento di debiti e crediti al fine di costituire apposite poste di bilancio, entro il più ampio bilancio regionale.
Premesso questo, la società ricorrente precisava che il danno risarcibile doveva essere quantificato tenendo conto sia dei costi di progettazione e partecipazione alla gara sia delle spese legali successivamente sostenute per ottenere l'annullamento della delibera impugnata a suo tempo davanti al giudice amministrativo.
Inoltre, la medesima C.I.O.C.C.A. s.r.l. precisava, ai fini della quantificazione del danno derivante dal mancato utile di impresa, che sicuramente essa avrebbe ottenuto l'aggiudicazione della gara.
Infatti, essa aveva dato luogo alla migliore offerta, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico. Ciò perché, dal bando di gara, si evinceva che sarebbero stati verificati tre elementi rilevanti per l’aggiudicazione: progetto, prezzo e tempo. Ebbene, già la società ricorrente aveva ottenuto il punteggio più elevato in relazione al progetto presentato; inoltre, dalla lettura successiva degli atti di gara, risultava che il prezzo da lei offerto era il più basso in assoluto rispetto a quello offerto dalle altre due partecipanti. Infine, la società ricorrente osservava che una delle due ditte aveva sì indicato un tempo minore di realizzazione (90 giorni rispetto ai 120 da lei indicati) ma, sicuramente, il punteggio attribuibile a tale profilo non avrebbe modificato sostanzialmente quello complessivo finale, a lei favorevole. Tale ultima circostanza, ritenuta sufficientemente provata, poteva comunque essere ulteriormente attestata tramite una consulenza tecnica d'ufficio da disporre, alla quale si poteva altresì demandare il compito di valutare se (pag. 11 del ricorso) “a) da un riesame degli atti di gara procedendo all’attribuzione del punteggio alle imprese MAGLIO (aggiudicataria) e CIOCCA (illegittimamente esclusa), i lavori sarebbero stati affidati alla ricorrente CIOCCA s.r.l. (già C.I.O.C.C.A. s.a.s.); b) la percentuale del 18% sull’importo della fornitura e dei lavori, con riferimento all’epoca della gara (1986), sia da considerare adeguato rispetto alle spese generali non recuperate, alla media degli utili di impresa e dei costi di progettazione e di partecipazione ad una gara siffatta; c) la rivalutazione monetaria, dal 1986 al 1999, conduca ad una quantificazione corretta della somma di Lit. 60.000.000 (importo rivalutato)”.
In ipotesi che tale espletanda consulenza tecnica fosse giunta alla conclusione che non si era trattato di danno derivante all’impresa dalla mancata aggiudicazione (sempre a p.11 del ricorso) auspicata dalla società ricorrente ma di danno derivante da perdita di "chance", questo Tribunale, in coerenza con la più recente giurisprudenza, avrebbe dovuto procedere alla determinazione dei criteri in base ai quali la P.A. doveva proporre all’avente titolo il pagamento di una somma avente carattere almeno in parte equitativo e da quantificare, tenendo conto dell’importo a base di gara, in una percentuale di utile presunto pari al 10% e di un coefficiente di riduzione correlato alle probabilità che l'impresa ricorrente avrebbe potuto avere di aggiudicarsi la gara; il tutto maggiorato dalla rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dal 1986 al saldo.
La società ricorrente, poi, concludeva la sua esposizione ricordando che, in ordine all'asserita prescrizione del diritto al risarcimento del danno, eccepita da controparte nel giudizio avanti al Tribunale Civile di Torino, il credito risarcitorio in questione doveva considerarsi già esplicitamente individuato nel ricorso a questo Tribunale del 1986, ove si faceva espressa riserva di azione civile di risarcimento dei danni subiti, e sempre successivamente reiterato nelle sedi giudiziarie susseguenti.
La società ricorrente, quindi, chiedeva al Tribunale “previa ammissione delle prove orali dedotte nella memoria del 31.03.2000 (Fasc.1 – atto 3), con il teste colà indicato (fatta espressa riserva di integrare) e della CTU, con il quesito il cui contenuto è sommariamente indicato nel presente ricorso”:
di "dichiarare la civile responsabilità dei resistenti Regione Piemonte e Gestione Liquidatoria USSL 36 di Susa, per quanto di rispettiva ragione, e perciò condannare i resistenti stessi in solido a risarcire l'attrice, per il danno da questa subito, a seguito della illegittima esclusione dalla gara, espletata a Susa tra il 12.2.1986 ed il 12.3.1986, per lavori impiantistici dell'importo di Lit. 151.419.850, nelle somme che qui si precisano:
Lit. 8.029.154, quali spese legali del ricorso innanzi codesto Ecc.mo Tribunale Regionale Amministrativo e del controricorso innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato;
Lit. 60.000.000 per spese generali, spese di progettazione, mancato utile (somma rivalutata sino alla data della citazione - 2.3.1999), oltre all'ulteriore rivalutazione monetaria ed agli interessi legali (questi ultimi dal 12.3.1986), entrambi fino all'effettivo saldo, o di quell'altra maggiore o minor somma che codesto Tribunale voglia accertare, secondo giustizia e ragione".
Si costituiva in giudizio la Gestione Liquidatoria dell'ex USSL 36 di Susa, in persona del Liquidatore e legale rappresentante, con memoria di pura forma in data 27 dicembre 2001.
Con “Atto di costituzione e memoria” in data 21 dicembre 2005
si costituiva in giudizio la Regione Piemonte, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e ritenendo la Gestione Liquidatoria dell'ex USSl 36 di Susa come responsabile della liquidazione dei debiti pregressi delle disciolte UUSSLL, secondo quanto disposto anche da numerosi provvedimenti regionali richiamati. La Regione Piemonte, infatti, aveva solo onere di finanziamento a tali “gestioni liquidatorie” delle partite debitorie sorte prima del 1995 e, una volta conferite le somme in termini di cassa, non aveva più disponibilità delle stesse, trasferite materialmente e gestite direttamente, seppure con una contabilità separata, dei direttori generali delle neo aziende regionali sanitarie o ospedaliere, nella loro qualità di commissari liquidatori.
Ogni debito delle disciolte unità sanitarie locali, perciò, doveva essere individuato nella contabilità finanziaria delle suddette gestioni liquidatorie.
La Regione Piemonte, quindi, contestava di essere considerata come succeduta "ex lege" nelle posizioni debitorie delle soppresse unità sanitarie locali, in assenza di specifica disposizioni legislative sul punto.
La medesima Regione Piemonte, poi, eccepiva la prescrizione del credito come reclamato dalla società ricorrente, non essendo sufficiente ad interromperla la dichiarazione di riserva di agire ai fini del risarcimento indicata nel precedente giudizio avanti al giudice amministrativo.
Infine, la Regione Piemonte evidenziava anche l'infondatezza della pretesa risarcitoria della società ricorrente e l'inammissibilità della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Con memoria, in data 30 dicembre 2005, la detta Gestione Liquidatoria, richiamando i fatti a fondamento del contenzioso, eccepiva anch’essa il suo difetto di legittimazione passiva.
Secondo la sua ricostruzione, infatti, era ormai pacifico, anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che la legittimazione passiva, sia sostanziale sia processuale, per i debiti delle disciolte unità sanitarie locali spettava alle regioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, l.n. 724/1994 e dall'art. 2, comma 14, l.n. 549/1995, secondo quanto confermato anche dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 553/1995, come successivamente reiterato anche se non convertito in legge.
Tutte tali disposizioni normative, infatti, avevano individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali.
Con la l.n. 549/1995, in particolare, era stata operata la trasformazione delle "gestioni a stralcio" in "gestioni liquidatorie", queste ultime amministrate direttamente dei direttori generali delle neo costituite Aziende sanitarie locali, ai quali le regioni attribuivano le funzioni di commissario liquidatore, che permettevano anche la ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle disciolte unità sanitarie locali alla data del 31 dicembre 1994, nell'interesse e per conto delle regioni medesime.
Quindi, non si era verificata alcuna successione delle aziende sanitarie locali nei rapporti giuridici di cui erano titolari le precedenti unità sanitarie locali ma erano le regioni ad essere state individuate quali soggetti obbligati ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle disciolte unità sanitarie locali, realizzandosi in tal modo una sorta di successione "ex lege" delle prime nei rapporti obbligatori già facenti capo alle seconde, come più volte riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
In secondo luogo, la medesima Gestione Liquidatoria eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno come reclamato, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e tale giorno era individuabile in quello in cui era stata depositata la sentenza di questo Tribunale che aveva accolto in primo grado il ricorso della C.I.O.C.C.A. s.a.s., tenendo conto che, ai sensi dell'art. 33 l.n. 1034/1971, essa era comunque già esecutiva.
Nel merito, la Gestione Liquidatoria dell'ex USSL 36 di Susa contestava le somme richieste dalla società ricorrente, sia in relazione al danno emergente sia in relazione al lucro cessante.
Anche la società ricorrente presentava una memoria in prossimità dell'udienza pubblica, ribadendo le proprie tesi e confutando le eccezioni sollevate dalle altre parti intimate.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) In ordine alla legittimazione passiva.
In merito a tale profilo, il Collegio rileva che ognuno dei due soggetti intimati ritiene l’altro come l’unico tenuto, eventualmente, a rifondere la società ricorrente in accoglimento della domanda risarcitoria formulata nella presente sede.
Entrambi, poi, ritengono comunque il diritto prescritto, dovendo (e potendo) essere azionato già al momento del deposito della sentenza di primo grado che annullava il provvedimento di esclusione della società interessata.
Ebbene il Collegio evidenzia che entrambe le questioni possono essere risolte partendo dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere e tale data non poteva che corrispondere con quella del passaggio in giudicato della sentenza, di secondo grado, che aveva riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione della C.I.O.C.C.A. s.a.s dalla gara a suo tempo tenutasi presso l’USSL 36 di Susa.
Come confermato in più di una occasione dalla giurisprudenza, infatti (per tutte, v. Cons. Stato, Ad. Plen., 26.03.03 n. 4), l’azione di risarcimento del danno dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile soltanto ove sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento (poi annullato in quanto) illegittimo e sia stato coltivato con successo, quindi, da parte dell’interessato il relativo giudizio di annullamento, in considerazione della pregiudizialità necessaria dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto rispetto all’individuazione della conseguente risarcibilità dei danni conseguenti, considerato che il giudice amministrativo non ha il potere di conoscere incidentalmente della dedotta illegittimità dell’atto in sede di giudizio sul risarcimento (Cons. Stato, sez.V, 4.05.05, n.2168 e 2.09.05, n. 8660).
Ne consegue, perciò, che il diritto al risarcimento derivante da un provvedimento illegittimo, anche e soprattutto in relazione a posizioni di interesse legittimo, non può essere fatto valere prima del passaggio in giudicato di (o prescindendo da) una sentenza amministrativa di annullamento di detto provvedimento.
Ed il Collegio ritiene che per “sentenza amministrativa di annullamento” non possa che intendersi quella che chiude l’intero giudizio amministrativo e, quindi, se questo si è distribuito su due gradi di giudizio, quella del Consiglio di Stato.
Nel caso di specie, infatti, il giudizio davanti al giudice amministrativo si è concluso solo con la sentenza della sezione quinta del Consiglio di Stato n. 844, depositata il 15 giugno 1998, che ha rigettato il ricorso in appello proposto dall’amministrazione sanitaria.
Solo a partire da tale data, quindi, la società interessata ha avuto la certezza dell’illegittimità del provvedimento di esclusione e solo da tale data poteva essere fatto valere ogni diritto consequenziale, tra cui anche quello al risarcimento del relativo danno.
Come indicato, quindi, l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato è stata riconosciuta solo in seguito all’annullamento dello stesso, reso definitivo dalla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado.
Ne consegue che, solo a partire da tale data, del 15 giugno 1998, la pretesa risarcitoria era sorta e poteva iniziare a decorrere la relativa prescrizione in relazione ad attività amministrativa esperita nel 1986.
In virtù di tale riferimento temporale, quindi, era la Regione Piemonte – come correttamente individuato sin dall’inizio dalla società ricorrente – la legittimata passiva alla pretesa risarcitoria perché solo a partire dal 15 giugno 1998 il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Esaminando la normativa di settore, infatti, si rileva che con il d.lgs. n. 502/1992 era stata avviato il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, anche mediante l’individuazione delle Aziende Sanitarie Locali. In Piemonte, tale riordino era stato recepito con la L.R. 22.9.1994 n. 39, il cui art. 1 prevedeva, appunto, che “La Regione, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, provvede con la legge al riordino del Servizio Sanitario Regionale, mediante la individuazione delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.), aziende regionali dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, definendone gli ambiti territoriali”.
La legge “finanziaria” di quell’anno, 23.12.1994 n. 724, specificava poi, all’art. 6, comma 1, che “…In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle untità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime.” .
La Regione Piemonte, quindi, si occupava di regolare la gestione patrimoniale delle aziende sanitarie mediante la L.R. 18.1.1995 n. 8.
Il relativo art. 38, sulla “gestione transitoria” specificava che “Le Aziende Sanitarie regionali individuate dalla L.R. n. 39 del 1994, sono formalmente costituite con decreto del Presidente de4lla Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 1994 e operano con decorrenza 1 gennaio 1995…Con l’avvenuto subentro le U.S.S.L. costituite ai sensi della L.R. n. 3 del 1980 si intendono estinte”. Il successivo art. 40, poi modificato dall’art. 5 L.R. 4.9.1996 n.69 e ora sostituito dall’art. 15 L.R. 5.10.2005 n. 14, precisava ulteriormente che “A decorrere dal 1 gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle U.S.L. e delle A.O. dovranno essere tenute separate rispetto a quelle degli anni 1994 e precedenti. I criteri e le modalità di gestione sono definiti dalla Giunta Regionale. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, la gestione a stralcio delle attività e passività pregresse facenti capo alle U.S.S.L. estinte compete al Direttore Generale, il quale vi provvede avvalendosi di idonea struttura collocata in posizione di staff. Per attività e passività pregresse si intendono i crediti ed i debiti sorti, per l’intervenuta prestazione di una delle parti, entro il 31 dicembre 1994 e non adempiuti a detta data”.
In seguito, l’art. 2, comma 14, l. 23.12.1995 n. 549 prevedeva la trasformazione delle “gestioni a stralcio” di cui all’art. 6, comma 1, l.n. 724/94 cit. in gestioni “liquidatorie”.
Dal che ne consegue, in linea generale, la seguente correlazione di rapporti.
Per i rapporti obbligatori imputabili esclusivamente alla gestione delle neo costituite Aziende Sanitarie Locali, dal 1 gennaio 1995 quindi, e per i relativi debiti sorti a partire da tale data, rispondono esclusivamente queste, in virtù dei principi generali dell’ordinamento applicabili e dell’art. 3 d.lgs. n. 502/92, che istituiva le suddette Aziende, quali “enti strumentali della Regione, dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”.
Per i rapporti obbligatori imputabili alle unità sanitarie locali estinte, invece, e per i relativi debiti “sorti per l’intervenuta prestazione entro il 31 dicembre 1994”, ai sensi dell’art. 40, comma 2, L.R. 18.1.1995 n. 8, oggi sostituito dall’art. 15 L.R. n.14/2005, sono tenute le “gestioni a stralcio”, poi “gestioni liquidatorie”, ai sensi dell’art. 2, comma 14, l.n. 549/1995, secondo l’operato dei rispettivi commissari liquidatori, che agiscono nell’interesse e per conto della Regione (Cass. Civ., sez.I, 28.7.99, n.8159; nonché sez. II, 18.2.2000, n. 1829), secondo le provviste da questa stanziate in relazione alla ricognizione dei debiti individuati, tenuto conto che l’art. 6, comma 1, l.n. 724/1994 cit. è perentorio nell’escludere che le Regioni possano far gravare sulle neo (allora) costituite aziende sanitarie locali i debiti facenti capo alle gestioni pregresse.
Ne consegue che, come per il caso di specie, per i debiti, pur imputabili alla gestione delle ex unità sanitarie locali, oggi estinte, ma non sorti anteriormente al 31 dicembre 1994 e non adempiuti a tale data, non può essere che la Regione a doverne rispondere.
Come già rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti, a norma dell’art. 6 l.n. 724/94, prevedente che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle costituite Aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse Unità sanitarie locali, si è realizzata una successione “ex lege” della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite “gestioni stralcio”, fruenti della soggettività dell’Ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentata dal Direttore generale delle costituite ASL che, in veste anche di commissario liquidatore, agisce comunque nell’interesse della Regione (Cass., civ., sez.III, 12.04.05 n. 7529 e sez. Lav., 11.02.05 n. 2766).
La Regione, quindi, assume le vesti del successore a titolo particolare in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte unità sanitarie locali (Cass. Civ., SSUU, 8.07.05 n. 14337).
In definitiva, deve ribadirsi che, in seguito alla soppressione delle unità sanitarie locali e alla istituzione delle aziende sanitarie locali, quest’ultime rispondono soltanto per i debiti sorti dopo la loro istituzione mentre per quelli anteriori, se non inseriti nella gestione “a stralcio”, poi liquidatoria, perché sorti dopo il 31.12.1994, è responsabile la Regione, in qualità di successore “ex lege” a titolo particolare per tutti i rapporti imputabili alle gestioni pregresse (TAR Campania-Na, sez.V, 1.03.05, n.1384; nonché Cons. Stato, sez.V, 18.10.2000, n.5608 e 22.08.03, n.4742).
Né, a confutare tale conclusione, rileva quanto indicato nelle sue difese dalla Regione Piemonte, ove sono richiamate le leggi sopra riportate e gli atti amministrativi regionali di sostanziale attuazione delle complesse modalità di subentro delle neo istituite aziende sanitarie locali.
La Regione Piemonte, infatti, è chiamata a rispondere dei debiti delle soppresse UUSSL proprio laddove, come nel caso di specie, essi non sono riconducibili alla gestione a stralcio o liquidatoria, perché non sorti in data anteriore al 31.12.1994 e non oggetto di precedenti provviste finanziarie trasmesse alle suddette gestioni, e in virtù della successione “ex lege” individuata dalla giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata.
Inoltre, la Regione confonde la successione “ex lege” in questione con la mera capacità processuale delle “gestioni a stralcio”, certo riconosciuta anche nelle sentenza di questo Tribunale depositata in giudizio, comunque attinente a diversa fattispecie, relativa alla successione processuale nelle posizioni debitorie, se già individuate, delle soppresse UUSSLL.
Come già da tempo ricordato dalla giurisprudenza, infatti, in base all’art. 6 l.n. 724/94, i rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USSL non sono stati trasferiti alle subentranti aziende sanitarie locali, se non quelli di lavoro, ma alle apposite “gestioni a stralcio”, poi liquidatorie, cui spetta solo la legittimazione sostanziale e processuale per le pregresse poste debitorie e creditorie delle medesime UUSSLL (Cons. Stato, sez.V, 4.02.98, n. 143).
Nel caso di specie la posizione debitoria non era stata individuata ancora al 31.12.1994 e, dunque, non può che essere la Regione Piemonte il soggetto tenuto a ricoprirla.
B) In ordine alla prescrizione.
Quanto detto finora, vale anche a precisare che il diritto reclamato dalla società ricorrente non si è prescritto, dato che la possibilità di farlo valere ha avuto inizio, ai sensi dell’art. 2935 c.c., solo con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata.
Né può essere condivisa l’osservazione della Gestione Liquidatoria dell’ex USSL 36 di Susa, secondo la quale il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere già dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado di questo Tribunale, in relazione alla disposizione di cui all’art. 33, primo comma, l.n. 1034/1971, secondo il quale le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive, perché tale disposizione si riferisce esclusivamente alla “esecutività” delle disposizioni contenute nella sentenza stessa ma non anche a tutti i diritti che da essa ne conseguono in via indiretta.
Come già chiarito da tempo dalla giurisprudenza (TAR Lazio, sez.I bis, 27.2.86 n.252, nonché, di questa sezione, n. 744/04 cit.), l’”esecutività” della sentenza di primo grado, come richiamata dalla disposizione di cui all’art. 33, 1 comma, l.n. 1034/1971, si riferisce solo all’autorità piena e vincolante nei confronti dell’amministrazione soccombente del precetto giudiziale ivi espresso nel relativo dispositivo, obbligando l’amministrazione stessa, nelle more di una eventuale pronuncia di secondo grado, ad assicurare l’effettività della situazione giuridica del ricorrente, come “scolpita” nella pronuncia giudiziale ma indissolubilmente legata solo a questa.
Ogni effetto indiretto, cioè non strettamente collegato a quanto disposto nel dispositivo della sentenza, non può ricondursi alla “esecutività” della stessa, intesa nel senso di cui all’art. 33, 1 comma, l.n. 1034/1971 cit., ma soltanto alla definitività della tutela che è riconducibile unicamente al suo passaggio in giudicato, per la sostanziale immutabilità delle statuizioni a tale passaggio connesse.
Tornando al caso di specie, quindi, ed applicando ad esso tali principi, si rileva che la sentenza di questo Tribunale n. 391/1989, non aveva disposto, nel suo dispositivo – né, d’altronde, poteva farlo in alcun modo - alcuna condanna dell’amministrazione a risarcire un danno patito per lesione della posizione giuridica del ricorrente ma aveva disposto solo l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Era, dunque, unicamente la relativa parte dispositiva di annullamento ad essere “immediatamente esecutiva”, ai sensi dell’art. 33, primo comma, l.n. 1034/71 cit., ma non certo era “esecutiva” la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria, desumibile soltanto in via indiretta e in relazione alla necessaria pregiudizialità amministrativa, definita soltanto con il passaggio in giudicato della stessa, come detto in precedenza.
Chiarito ciò, è evidente che la prescrizione invocata non è decorsa, atteso che essa risulta certamente interrotta sin dalla notificazione dell’atto di citazione avanti al Tribunale civile di Torino, ricordato in narrativa.
C) In ordine al merito.
La società ricorrente fonda la sua domanda risarcitoria, ritenendo, in sostanza, che sarebbe senza dubbio risultata aggiudicataria dell’appalto-concorso se non ci fosse stata l’illegittima esclusione e, pertanto, chiede una declaratoria, con conseguente condanna, della civile responsabilità dei resistenti, per quanto di rispettiva ragione, riferita al danno sofferto, per: Lit. 8.029.154, per le spese legali sostenute nei due giudizi avanti al TAR e al Consiglio di Stato; Lit. 60 milioni, per spese generali, di progettazione e per mancato utile, oltre a rivalutazione e interessi legali.
Ebbene, in primo luogo il Collegio rileva l’inammissibilità della domanda di liquidazione del danno pari alle spese legali relative ai due giudizi pregiudiziali davanti al giudice amministrativo, atteso che esse sono state già oggetto di statuizione nelle rispettive sentenze, con integrale compensazione, per cui non è possibile riformulare nella presente sede una nuova richiesta, mancando il presupposto della realizzazione del danno come prospettato (Cons. Stato, sez.IV. 15.02.05, n. 478).
In relazione all’ulteriore quantificazione della somma relativa al risarcimento del danno asseritamente patito per la mancata aggiudicazione, invece, il Collegio osserva quanto segue.
E’ stato precisato, con argomentazioni da cui non si rileva motivo per discostarsi, che la dimostrazione della spettanza di un appalto ad un’impresa danneggiata dall’illegittimo comportamento dell’Amministrazione risulta configurabile nei soli casi in cui il criterio dell’aggiudicazione si fondi su parametri vincolati e matematici, come ad esempio nel caso del massimo ribasso in un pubblico incanto, mentre si rileva impossibile laddove la selezione del contraente viene operata sulla base di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’offerta, come, ad esempio, nell’ipotesi di aggiudicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157 (Cons. Stato, sez.IV, 29.09.05, n.5204) o in quella, corrispondente al caso in esame nella presente sede, in cui oggetto di gara è un appalto-concorso.
Nel caso di specie, quindi, il criterio di aggiudicazione non era automaticamente legato a valori oggettivi ben identificabili ma, per quanto ricordato anche dalla medesima società ricorrente, individuava tre diversi parametri di valutazione: progetto, prezzo e tempo di realizzazione.
Se, in effetti, la società ricorrente aveva avuto la miglior valutazione, in punteggio, in relazione al progetto presentato ed aveva offerto, oggettivamente, il prezzo più basso, e ciò individuava due valori oggettivi a suo favore, non altrettanto poteva dirsi per la valutazione del tempo di realizzazione, che non era il più breve – e quindi quello oggettivamente meglio valutabile in termini di punteggio – e necessitava, perciò, di ulteriore valutazione discrezionale da parte della commissione di gara.
Il Capitolato Speciale di gara, inoltre, prevedeva, all’art. 7, “Modalità di aggiudicazione dell’appalto”, che “I progetti presentati dalle Ditte concorrenti nel termine indicato nella lettera invito saranno sottoposti all’esame di apposita Commissione nominata dall’Ente Appaltante e, in seguito al parere di questa Commissione, l’aggiudicazione verrà fatta al concorrente che ha presentato l’offerta più rispondente alle esigenze dell’Ente ad insindacabile giudizio dell’Ente stesso, indipendentemente dal fatto che l’offerta sia la più bassa in valore assoluto…L’Ente Appaltante potrà anche non scegliere alcuna delle Ditte concorrenti, provvedendo come meglio crede alla costruzione di che trattasi…”.
Nella lettera invito, poi, era specificato che i criteri di aggiudicazione sarebbero stati legati al “prezzo”, per il 40%, al “tempo di esecuzione”, per il 20%, e al progetto, per il 40%.
Il Collegio, quindi, rileva che era necessaria una valutazione discrezionale da parte della Commissione, che assegnasse il punteggio in proporzione alle offerte, riscontrate e considerate nella loro totalità.
Se alla ditta aggiudicataria sono stati attribuiti 85 punti in totale, per il progetto 35, per il tempo 20, per il prezzo 35, non era sicuro che alla ditta ricorrente, ove non esclusa, fosse matematicamente attribuibile l’appalto, considerato che lo stesso Capitolato Speciale, mai impugnato dalla medesima ditta ricorrente, chiariva che l’aggiudicazione non avrebbe seguito criteri matematici ma altamente discrezionali, dato che essa sarebbe stata affidata all’offerta giudicata più rispondente alle esigenze dell’Ente “indipendentemente dal fatto che l’offerta sia la più bassa in valore assoluto”.
Non è condivisibile, quindi, quanto affermato dalla società ricorrente in relazione alla sicura attribuzione dell’appalto, avendo lei offerto il prezzo più basso e il miglior progetto, perché tali profili non erano sufficienti.
Anche se la medesima ditta aveva già ottenuto il massimo punteggio di 40 per la valutazione del progetto, quindi, non ne conseguiva che avrebbe ottenuto gli altri punteggi superiori a quelli delle altre ditte, dato che la medesima aggiudicataria, dall’esame dei verbali di gara, risultava aver ottenuto il punteggio di 35 per il progetto, con una differenza di cinque che poteva ben essere recuperata nel raffronto tra le ulteriori voci dell’offerta (prezzo e tempo).
Era necessaria, perciò, un’ulteriore attività di valutazione discrezionale da parte della commissione di gara in relazione all’offerta complessivamente valutata, in correlazione alle effettive esigente dell’Ente, secondo la precisa indicazione in tal senso del Capitolato Speciale.
In assenza di tale valutazione, risultando apodittica l’affermazione della società ricorrente in ordine alla certezza che la valutazione sul tempo di realizzazione, pur se inferiore a quella riconoscibile ad altra partecipante che aveva offerto un tempo più breve, non avrebbe influito sul risultato finale a lei favorevole, non può affermarsi che la C.I.O.C.C.A. s.a.s. si sarebbe certamente aggiudicata la gara, per la riscontrata assenza di un criterio di aggiudicazione fondato su parametri meramente aritmetici.
Ben poteva la commissione di gara, infatti, decidere discrezionalmente che per le esigenze dell’Ente era più conveniente l’offerta della ditta Maglie, anche se conteneva un prezzo leggermente superiore, perché indicava un tempo di realizzazione migliore, con assegnazione di un punteggio, per tale voce, che avrebbe potuto assorbire la differenza di punti relativa alle altre voci.
Né, per sostituire la valutazione della commissione di gara può invocarsi ora, nella presente sede, la nomina di un consulente tecnico di ufficio, come preteso dalla società ricorrente, atteso che la CTU è strumento processuale idoneo solo a surrogare il giudice nella verifica, sotto un profilo tecnico delle cui cognizioni di base esso è sfornito, dell’operato dell’amministrazione ma non per sostituirsi a quest’ultima in una valutazione discrezionale che le è propria ed esclusiva per legge (Cons. Stato, sez.IV, 15.02.05, n.478).
In assenza di parametri oggettivi, quindi, che inducono a ritenere senza dubbio la società ricorrente come sicura aggiudicataria della gara, non può accogliersi la domanda di risarcimento come proposta in via principale, in relazione al risarcimento del lucro cessante, quale mancato utile da sicura aggiudicazione, individuato nel 10% dell’offerta presentata in gara, nonché per danno emergente, oltretutto non provato nel suo ammontare, apoditticamente indicato in lit. 60 milioni.
La medesima società ricorrente, però, ha richiesto in subordine anche una valutazione del danno in via equitativa, quale derivante almeno da perdita di “chance”.
Sotto tale profilo il Collegio ritiene fondata la domanda proposta.
Come già precisato da questo Tribunale (Tar Piemonte, sez.II, 30.04.04, n. 744), infatti, dopo una iniziale incertezza, la prevalente giurisprudenza amministrativa – da cui il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi – ha ritenuto che anche nelle ipotesi di interessi legittimi “pretensivi”, pur se non risulta dimostrato che l’istanza di ampliamento del privato era destinata ad un esito favorevole, egli abbia comunque diritto al risarcimento del danno rappresentato dalla perdita della (ragionevole) possibilità di conseguire il risultato utile ambito (v. Cons. Stato, sez. V, 24.12.2001, n. 6376 e 7.2.2002, n. 686), ritenendo così in astratto risarcibile quella posizione soggettiva delineata dalla giurisprudenza con l’appellativo di “chance”.
Più in particolare, la medesima giurisprudenza amministrativa ha ritenuto però che, al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una “chance”, è necessario che il danneggiato dimostri – anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze certe e puntualmente allegate – la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dal provvedimento illegittimo dell’amministrazione dal quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Inoltre, il danneggiato deve sempre quantificare il danno o, quanto meno, indicare gli elementi oggettivi necessari alla sua quantificazione (Cons. Stato, sez. V, 16.1.2002, n. 227).
Così pure, precisando ancora più in dettaglio, la giurisprudenza ha chiarito che il danno da perdita di “chance” costituisce un danno attuale e presente, derivato dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole. Nella valutazione di tale danno il pregiudizio subito dal danneggiato incide direttamente sul suo patrimonio e deve essere valutato in termini di probabilità, pur senza certezza della realizzazione della “chance” favorevole e, in tal senso, conta la valutazione della probabilità perduta non la certezza del conseguimento del vantaggio sperato, pur richiedendo che siano stati posti in essere concreti presupposti per il realizzarsi di questo.
Secondo tali presupposti, è poi stato chiarito che si deve considerare che la possibilità di conseguire il risultato utile, per avere la concretezza ora indicata, sussista almeno in percentuale di successo maggiore del cinquanta per cento, altrimenti diverrebbero risarcibili anche mere possibilità statisticamente non significative (Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2002, n. 686).
Quindi, la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile in misura anche sintetica ammettendo – con giudizio prognostico “ex ante”, secondo l’“id quod plerumque accidit” sulla base degli elementi forniti dal danneggiato – che la percentuale di verificazione dell’evento favorevole, ove non si fosse verificata la condotta illecita, sarebbe stata superiore al cinquanta per cento (v. anche Cons. Stato, sez. VI, 18.12.2001, n. 6281).
Riassumendo, quindi, lo stato della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di conformarsi, specifica che la posizione configurata come perdita di “chance” è sì risarcibile astrattamente anche in ipotesi di collegamento tra beni della vita e posizioni di interesse legittimo ma verificando la sussistenza contemporanea dei seguenti presupposti: a) illegittimità riscontrata dei provvedimenti della P.A. all’origine della possibilità negata; b) nesso diretto di causalità tra provvedimenti e possibilità; c) presenza dell’elemento soggettivo in capo alla P.A.; d) concreta probabilità di successo identificabile in un valore statistico superiore al cinquanta per cento.
Tali presupposti, inoltre, aggiunge il Collegio, devono essere accertati e dimostrati in giudizio dal danneggiato, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della prova in materia processuale davanti al giudice amministrativo.
Nel caso di specie, quindi, si deve procedere alla verifica della sussistenza di tutti questi presupposti.
Ebbene, il Collegio li rileva tutti presenti.
Per quanto riguarda il presupposto sopra indicato sub a), l’illegittimità del provvedimento amministrativo all’origine della possibilità negata è stata rilevata da due sentenze del giudice amministrativo.
Per quanto sub b), è indubitabile che vi sia stato un nesso di causalità diretto tra la (illegittima) esclusione e la negata possibilità di aggiudicarsi l’appalto-concorso.
Per quanto sub c), è ugualmente riscontrabile l’elemento soggettivo in capo all’amministrazione.
Si ricorda, infatti, che in tema di risarcimento danni da lesione di interesse legittimo, sia pure in relazione alla mera perdita di “chance”, la giurisprudenza ha chiarito che nell’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta della Pubblica amministrazione, il giudice deve formulare un giudizio di colpevolezza quando la violazione risulti grave e commessa in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e, viceversa, respingerlo quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, 29.09.05, n. 5204 e TAR Toscana, sez.III, 18.02.05, n. 842).
Ebbene, nel caso di specie, tali esimenti non sussistono, dato che, dalla lettura delle sentenze dei due gradi di giudizio che hanno attestato l’illegittimità dell’esclusione, cui si rimanda, si evince che l’amministrazione sanitaria non aveva valutato la sostanziale conformità dell’offerta formale a quanto prescritto nella legge di gara, senza che vi fossero particolari motivi di incertezza nella sua interpretazione o orientamenti giurisprudenziali idonei a porre dubbi in proposito.
E’ quindi individuabile un elemento soggettivo rilevante in capo all’amministrazione che aveva disposto la (illegittima) esclusione.
Infine, per quanto sub d), si osserva che se la circostanza per la quale l’offerta relativa al tempo di realizzazione e la relativa valutazione discrezionale non assicurava a priori una sicura aggiudicazione dell’appalto-concorso, come preteso dalla società ricorrente, certamente induceva, però, a considerare le possibilità di aggiudicazioni molto alte, superiori al cinquanta per cento, considerato che già la società ricorrente aveva ottenuto il miglior punteggio in relazione al progetto presentato ed aveva offerto il prezzo più conveniente, sia pur in attesa della necessaria valutazione discrezionale della commissione di gara.
Ne consegue, quindi, che deve essere riconosciuto alla società ricorrente il risarcimento del danno per perdita di “chance”.
A questo punto si pone la necessità di individuare l’entità del danno da risarcire ed esso può commisurarsi, in via equitativa, in una somma pari al 2,5% dell’offerta economica presentata dall’impresa, di lit. 151.419.850 secondo le caratteristiche indicate in capitolato (considerando un 10% di utile presumibile in caso di sicura aggiudicazione, detratto un coefficiente del settantacinque per cento per la mera “chance”), pari a euro 1.955,05 (lit. 3.785.496, in euro 1.955.05).
A tale somma, riguardante il risarcimento di un danno da responsabilità extracontrattuale e, pertanto, costituente debito di valore (Cons. Stato, sez. V, 8.07.02, n. 3796 e sez. IV. 15.2.05, n. 478), deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi dalla data del verificarsi dell’illecito (TAR Lombardia-Bs, 23.06.2000, n.557), vale a dire dalla data della illegittima esclusione della società ricorrente, fino alla data di deposito della presente sentenza, data in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore di trasforma in debito di valuta. Sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente dall’epoca della verificazione dell’illegittima esclusione e fino a quello di deposito della presente sentenza; ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (Cons. Stato, sez.IV, 15.02.05, n. 478). Su tutte tali somme decorreranno, poi, gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Per quanto illustrato, quindi, il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti sopra specificati.
Sussistono giusti motivi per disporre la comprensione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte–2^ Sezione accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna la Regione Piemonte al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente a titolo di perdita di “chance”, nella misura e secondo i criteri indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 12 gennaio 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo - Presidente
Ivo Correale - Referendario, estensore
Emanuela Loria - Referendario
Depositata in Segreteria a sensi
di legge 22 MAGGIO 2006