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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 10 maggio 2006 n. 198
G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.
R.R. Service s.r.l. (Avv.ti G. Cugurra ed E. Pontiroli) contro la Provincia di Reggio Emilia (Avv. P. Coli) e nei confronti della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. (Avv. F. Bassi)


1. Contratti della p.a. – Appalto per il servizio di progettazione per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare – Norma del bando di gara che richiede la presentazione di un documento attestante la“…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione” - Concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea - La disposizione deve intendersi riferita ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impieghino effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti

 

2. Contratti della p.a. – Determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere progetti - Annullamento da parte del giudice amministrativo del D.M. 4 aprile 2001 - Continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143

1. In un appalto per il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare, laddove il bando di gara prescriva la presentazione di un documento attestante la “…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione”, tale disposizione della lex specialis deve necessariamente intendersi riferita – nel caso di concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea – ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impiegano effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti

 

2. In tema di appalti per servizi di progettazione, per la determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere i progetti, a seguito dell’annullamento, da parte del giudice amministrativo, del D.M. 4 aprile 2001 recante “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” e fino all'emanazione d'un nuovo decreto interministeriale, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 219/03 REG. RIC
N. 198 REG. SENT.
ANNO 2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori: Dott. Gaetano CICCIO’ Presidente; Dott. Umberto GIOVANNINI Consigliere Rel.est; Dott. Italo CASO Consigliere

 

ha pronunciato il seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 219 del 2003, proposto da

 

R.R Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di A.T.I. con: Studio dott. arch. Maria Cristina Costa, Studio Termotecnici e associati, Ingeos – Studio associato di Ingegneria di Saverio Fontana e Paolo Del Monte e Studio tecnico dott. ing. Giuseppe Gasparini, rappresentati e difesi dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Elena PONTIROLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Parma, via Mistrali n. 4

 

Contro

 

Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo COLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mario RAMIS, in Parma, borgo G. Tommasini n. 20;

 

e nei confronti di

 

- Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di R.T.I. con: Studio Mauro Severi Architetto e Studio d’Ingegneria Giuseppe Herman, rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo MICHIARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Antini n. 3;
- ARTEAS Progetti Associazione Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di A.T.I. con: Bisi e Merkus Studio associato, Architektenburo Prins. & Kentie b.v., Erreci Ingegneri associati, Cavazioni s.r.l. ed Esseti Studio s.r.l., non costituiti in giudizio;

 

e con l’intervento ad adiuvandum di

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma via Petrarca n. 20

 

per l’annullamento
previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 343 del 2/4/2003, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia ha aggiudicato il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare della ex O.P.G. a R.T.I. avente Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. quale capogruppo e di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed, in particolare, della valutazione delle offerte economiche presentate sia da R.T.I. avente Cooperativa Architetti – Progettazione s.c. a r.l. quale capogruppo che da A.T.I. avente Arteas Progetti Associazione Professionale quale capogruppo

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia e della controinteressata A.T.I. avente quale mandataria Arteas Progetti;
Visto l’intervento ad adiuvandum di Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 18/4/2006, relatore il Dott. Umberto GIOVANNINI, gli Avv.ti Giorgio CUGURRA ed Elena PONTIROLI per i ricorrenti, l’Avv. Paolo COLI per l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, l’Avv. Paolo MICHIARA per A.T.I. avente Arteas Progetti quale mandataria e l’Avv. Franco BASSI per l’interveniente ad adiuvandum;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso n. 219 del 2003, notificato il 24/5/2003 e depositato il 29/5/2003, la ricorrente A.T.I. chiede l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale in data 2/4/2003, con la quale la Provincia di Reggio Emilia ha aggiudicato il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare della ex O.P.G. a Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c.r.l. e di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed, in particolare, della valutazione delle offerte economiche presentate dalla suddetta concorrente e da A.T.I. ricorrente.
A.T.I. ricorrente, dopo avere rappresentato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:
A) Violazione e falsa applicazione del bando di gara;
Tra i documenti da allegare all’offerta è compreso il doc. B1.1.3 concernente la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati pr la prestazione del servizio e delle misure finora adottate pr garantire la qualità dell’attività di progettazione.
L’Ing. Herman, componente il R.T.I. aggiudicatario non ha descritto né la propria attrezzatura, né le suddette misure.
La Provincia, anziché escludere il R.T.I., ha ritenuto di potere prescindere da tali elementi sulla base della circostanza che il raggruppamento concorrente di tale attrezzatura di uno dei mandanti non intendeva avvalersi, ma ciò non esclude che il medesimo, dovendo comunque contribuire con la propria capacità organizzativa e professionale, avrebbe dovuto produrre il documento relativo alle misure da lui stesso adottate.
B) Violazione della lex specialis di gara e del D.M. 4/4/2001;
Al bando della gara pubblica in questione, pubblicato dalla Provincia di Reggio Emilia in data 10/7/2002, era allegata una scheda per il calcolo dei corrispettivi per l’attività progettuale che indicava esplicitamente il D.M. 4/4/2001 (Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici” quale riferimento per effettuare il calcolo dei corrispettivi per l’attività progettuale oggetto di appalto.
Sono state presentate solo tre offerte, ma quella di A.T.I. ricorrente è stata l’unica a rispettare i minimi delle tariffe degli onorari previsti nel citato decreto.
Ciò nonostante, tutte e tre le offerte sono state valutate e la ricorrente si è classificata al terzo posto, mentre la gara è stata aggiudicata alla Cooperativa Architetti e Ingegneri s.c. a r.l..
Essendo necessario formulare l’offerta prendendo a riferimento il tariffario di cui al citato decreto ministeriale, i partecipanti alla gara potevano manovrare sia in aumento che in diminuzione rispetto alla stima operata dalla amministrazione appaltante solo relativamente alle prestazioni accessorie (non contemplate nel tariffario), ma non potevano che manovrare in aumento relativamente alle prestazioni progettuali, dato che l’Amministrazione Provinciale ha esposto nella scheda costituente allegato al bando di gara, l’onorario calcolato secondo il minimo tariffario.
Pertanto, l’offerta minima ammissibile dal bando poteva spingersi fino ad azzerare i compensi per le prestazioni accessorie, ma non ammetteva ribassi riguardo alle tariffe minime per le prestazioni progettuali esposte nella scheda.
C) Violazione art. 7 comma 1 lett. I) punto 6 L. n. 166 del 2002;
La norma in rubrica ha introdotto, nell’art. 17 della L. n. 109 del 2004, il comma 12 ter che dispone “Fino all’emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel Decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001”.
Il bando richiama esplicitamente il decreto 4/4/2001, proprio perché la legge sui lavori pubblici impone di rispettare il tariffario minimo vigente.
Anche se tale decreto è stato annullato dal T.A.R. del Lazio, il T.A.R. Veneto ha chiarito che l’art. 7 della L. n. 166 del 2002 è stato emanato esplicitamente al fine di sussumere la disciplina regolamentare nella fonte primaria, al fine di conferirle stabilità indipendentemente dall’atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile di annullamento (T.A.R. Veneto, sez. 1^, 16/4/2003 n. 2651).
Nel caso in esame, il bando è stato pubblicato prima che il D.M. 4/4/2001 fosse annullato e indica espressamente il decreto quale riferimento per il calcolo degli onorari.
In ogni caso, ogni dubbio della Provincia di Reggio Emilia al riguardo avrebbe dovuto venire meno con l’entrata in vigore della L. n. 166 del 2002.
L’avere disatteso i minimi tariffari del decreto viola non solo la lex specialis di gara ma anche la stessa legge che ha conferito agli stessi il rango di norma primaria.
D) Eccesso di potere per illogicità manifesta;
Sotto diverso profilo, un’offerta che propone un ribasso del 50% rispetto al prezzo base esposto dall’amministrazione, oltre a porsi in contrasto con il D.M. 4/4/2001 doveva essere qualificata come anomala e, pertanto, trattandosi di appalto di servizi, l’amministrazione appaltante avrebbe dovuto valutare l’effettiva serietà dell’offerta.
Le offerte che sono scese al di sotto dei minimi tariffari dovevano essere escluse non solo perché in contrasto con un’univoca prescrizione della lex specialis, ma anche perché anomale e non serie.
- Con memoria conclusiva depositata in data 6/4/2006, A.T.I. ricorrente, dopo avere ulteriormente illustrato le argomentazioni che precedono (specie in riferimento all’inderogabilità dei minimi tariffari e alla necessità, nella specie, di una verifica dell’anomalia riguardo all’offerta dell’aggiudicataria) ed avere replicato alle difese avversarie, insiste per l’accoglimento del gravame, vinte le spese.

 

§ § §

 

L’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, costituitasi in giudizio, in resistenza alle argomentazioni di parte ricorrente ritiene infondato il ricorso, chiedendone, conseguentemente, la reiezione con vittoria di spese ed onorari.

 

§ § §

 

Si è inoltre costituito in giudizio il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa risultato aggiudicatario della gara, che, ritenendo anch’esso infondato il ricorso, chiede che lo stesso sia respinto e che A.T.I. ricorrente sia condannata al pagamento delle spese di lite.

 

§ § §

 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti Conservatori di Reggio Emilia, intervenuto in adesione delle ragioni dei ricorrenti, sostiene la fondatezza del ricorso e ne chiede, pertanto, l’accglimento.

 

§ § §

 

Alla pubblica udienza del 18/4/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, essa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

Con il presente ricorso, la Associazione Temporanea d’Imprese avente R.R. Service s.r.l. quale mandataria, che ha partecipato alla gara pubblica bandita dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, impugna il provvedimento di aggiudicazione della suddetta gara al concorrente R.T.I. avente Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c.r.l. quale impresa mandataria.
Con il primo motivo, la ricorrente censura l’ammissione alla gara del R.T.I divenuto in seguito aggiudicatario della stessa, poiché uno dei componenti del suddetto Raggruppamento risulta non avere presentato la documentazione prevista al punto B2.1.3 del bando relativa alla “…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione”.
Il Tribunale deve rilevare l’infondatezza del motivo, poiché tale disposizione della lex specialis deve necessariamente intendersi riferita – nel caso appunto di concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea – ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impiegano effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti.
Nel caso in esame, pertanto, ove dagli atti di causa non risulta che il R.T.I. aggiudicatario intenda servirsi anche delle attrezzature del proprio componente Ing. Herman per l’esecuzione del servizio, deve ritenersi che la documentazione presentata dal suddetto concorrente sia conforme alla riferita disposizione del bando.
Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente ritiene illegittimo il gravato provvedimento di aggiudicazione, in quanto ambedue le altre concorrenti la cui offerta è stata valutata dall’amministrazione appaltante, avrebbero dovuto essere escluse dalla gara poiché entrambe – in violazione di quanto previsto dalla lex specialis di gara - hanno presentato offerte per la progettazione in ribasso rispetto all’importo base d’asta ed al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 4 aprile 2001.
La censura è infondata, in quanto in nessuna sua disposizione il bando prevede che l’offerta relativa ai corrispettivi per l’attività progettuale non potesse essere soggetta a ribasso né che dovessero essere rispettati i minimi tariffari previsti dal suddetto decreto relativamente all’attività di progettazione.
Il bando, al contrario, espressamente non ammette offerte economiche in aumento (vedasi punto n. 2, busta C.) e inoltre, esso, sia nella parte in cui disciplina l’offerta economica (sempre al punto n. 2, busta C) sia nell’all. n. 1, concernente il “modulo offerta” predisposto dall’Amministrazione appaltante, non fa alcun riferimento al citato D.M. 4 aprile 2001.
D’altra parte, non sembra condivisibile la tesi di A.T.I. ricorrente, stante che l’asserito espresso riferimento del bando al decreto ministeriale su cui la stessa imposta non solo la censura in esame, ma, in definitiva, l’intero ricorso, è contenuto unicamente in un prospetto allegato al bando avente la chiara finalità di costituire lo “Importo a base d’asta, comprese le spese tecniche, per l’esecuzione delle progettazioni preliminari, definitiva ed esecutiva…”
Ne consegue che le tariffe indicate nel decreto ministeriale sono state utilizzate dalla amministrazione appaltante al limitato fine di determinare l’importo a base d’asta ed evidenziare, altresì, i criteri seguiti ed i calcoli effettuati per pervenire all’importo di Euro 521.000,00 al netto di C.N.P.A.I.A. e I.V.A., senza che emerga in alcun modo dal bando di gara la volontà dell’Amministrazione appaltante di prefigurare il citato decreto 4 aprile 2001 quale elemento essenziale ed assolutamente vincolante per la formulazione delle offerte.
Da siffatto indiretto e marginale riferimento contenuto unicamente in un prospetto allegato al bando di gara, non sembra pertanto né coerente né ragionevole trarre la duplice conclusione che le norme della lex specialis precludessero, peraltro riguardo alla sola attività di progettazione, offerte economiche in ribasso o comunque inferiori ai minimi tariffari previsti dal decreto ministeriale riguardo ai corrispettivi per l’effettuazione del servizio di progettazione.
E’ evidente, inoltre, come non ha mancato di rilevare la difesa dell’Amministrazione Provinciale, che non essendo esplicitamente ammesse, ai sensi dello stesso bando, offerte in aumento per tutti indistintamente gli elementi che vanno a comporre l’offerta economica, quest’ultima doveva necessariamente consistere nell’indicazione – anche in riferimento alla progettazione - di un ribasso dell’importo preso a base d’asta o, al limite, nell’indicazione dell’importo stesso.
Le considerazioni che precedono valgono anche per confutare la prima parte del terzo mezzo d’impugnazione, anch’essa imperniata, come si è detto, su ambedue gli errati presupposti dell’espresso richiamo della lex specialis al D.M. 4 aprile 2001 e, ulteriormente, della ritenuta cogente applicabilità, alla gara in questione, della disciplina sui minimi tariffari ivi prevista.
Il Collegio ritiene, inoltre, che non possa essere condivisa l’ulteriore argomentazione – sempre contenuta nel terzo mezzo – rilevante l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione sub specie della mancata applicazione dell’art. 7, primo comma, lett. I) punto 6 della L. n. 166 del 2002 che, avendo inserito il comma 12 ter nell’art. 17 della L. n. 109 del 1994, avrebbe, secondo la prospettazione di A.T.I. ricorrente, elevato il D.M. 4 aprile 2001(espressamente richiamato nel suddetto comma aggiunto) al rango di fonte normativa primaria, con ritenuto superamento, in tal modo, della sentenza del T.A.R. Lazio –RM- n. 6552 del 23/7/2002 (poi seguita dalla successiva sentenza n. 7067 del 8/8/2002 ) che, nel frattempo, aveva annullato il decreto stesso.
Anche se tale tesi trova esplicito appoggio giurisprudenziale in alcune sentenze del T.A.R. Veneto (n. 2651 e n. 2813 del 2003), il Tribunale ritiene di doversi allineare, sulla questione, a quanto sostenuto, in più occasioni, dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
Più in dettaglio, con propria determinazione n. 27/2002 del 16/12/2002, l’Autorità ha affermato “…l’inconfigurabilità di una legificazione, per rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all’entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia.”.
A tale conclusione l’Autorità perviene sulla base della constatazione che “…la L. n. 166 del 2002, pur avendo inserito nell’art. 17 della L. n. 109 del 1994 il suddetto comma 12-ter, non ha soppresso il comma 14-ter dello stesso articolo, il quale stabilisce che, fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 14-bis (che è poi quello annullato dal T.A.R.), continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949 n. 143.”.
La suesposta tesi è pienamente condivisibile, dal momento che il mantenimento in vita – quale disciplina transitoria in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto - della normativa previgente il D.M. annullato in sede giurisdizionale, contraddice esplicitamente, sul piano logico-giuridico, le conclusioni cui perviene la tesi sostenuta dal T.A.R. Veneto, che è fondata, appunto, sulla ritenuta ultrattività del decreto annullato per effetto della “legificazione” operata dalla L. n. 166 del 2002.
L’adesione alla tesi da ultima esposta, comporta, quale ulteriore conseguenza, l’infondatezza anche dell’ultimo mezzo d’impugnazione.
L’Amministrazione appaltante ha infatti accertato – e, sul punto, nessuna specifica obiezione risulta pervenuta da parte di A.T.I ricorrente - che quanto meno il ribasso offerto da R.T.I. aggiudicataria fosse comunque superiore ai minimi tariffari previsti dalla l. n. 143 del 1949 e s. m. e i. che sono vigenti, come si è detto, quale disciplina intertemporale, fino all’adozione del decreto sostitutivo del D.M. 4 aprile 2001.
Risulta pertanto l’evidente infondatezza della censura che ritiene “anomala” o quanto meno in sospetto di anomalia un’offerta economica per servizi di progettazione che era superiore ai minimi tariffari vigenti in quel momento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Sussistono, tuttavia, anche in considerazione del supporto giurisprudenziale che ha avuto la tesi della ricorrente sulla questione principale della causa, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 219 del 2003 di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2006.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 10 maggio 2006



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