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| n. 5-2006 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 15 maggio 2006 n. 1759
Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore
Semeraro (avv. R.Carbone) c. Comune di Bari (avv. A. Loiodice), Ferrara (avv. T. Di Gioia) |
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1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Art. 50 comma 8, d.lg. n.267 del 2000 – Nomine e designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti – Carattere fiduciario – Significato ed effetti.
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2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Nomina del presidente di una s.p.a. a partecipazione pubblica da parte di un sindaco – Atto di alta amministrazione – Sindacato del giudice amministrativo – Sussiste.
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1. La norma, contenuta nell'art. 50, comma 8, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, non si limita a fissare -in materia di nomina o revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni- le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia, ma definisce anche la regola, di portata generale, secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico; pertanto, pur comportando una scelta nell’ambito dei soggetti ritenuti idonei tra quelli che hanno proposto la loro candidatura, il provvedimento, di cui è causa, si caratterizza, non già come mero giudizio conseguente all’individuazione del candidato tecnicamente più qualificato, bensì come giudizio sulle qualità del nominato ed espressione della volontà di presceglierlo per la ritenuta maggiore affidabilità che lo stesso garantisce rispetto all’indirizzo politico gestionale dell’amministrazione procedente.
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2. I provvedimenti di nomina a scelta, cui è riconducibile la nomina del presidente di una s.p.a. a partecipazione pubblica da parte di un sindaco, pur costituendo atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di discrezionalità particolarmente elevato, non sono, tuttavia sottratti, come tali, al principio di legalità ed al sindacato del giudice amministrativo, che, proprio in relazione alla natura squisitamente discrezionale del provvedimento, è destinato ad indirizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di eccesso di potere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 134/1999, proposto da
SEMERARO FRANCESCO, rappresentato e difeso da Carbone Avv. Roberto, domiciliatario in Bari, via Abate Gimma, n. 73;
CONTRO
- il Comune di Bari, rappresentato e difeso da Loiodice Avv. Aldo, domiciliatario in Bari, via Nicolai, 29;
e nei confronti
- di Ferrara Vito, rappresentato e difeso da Di Gioia Avv. Tommaso, domiciliatario in Bari, via Nicolai, 29;
per l’annullamento
previa sospensione, dell'atto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Bari Multiservizi S.p.A.”, adottato con provvedimento del Sindaco del Comune di Bari, num. di prot. 487/SG del 29.10.1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Ferrara Vito;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 11 maggio 2006 il magistrato Giancarlo Giambartolomei;
Comparsi gli Avv.ti Isabella Legista e Tommaso Di Gioia;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - In fatto premette l’avv. Francesco Semeraro:
- a seguito di determinazione dirigenziale del 9.6.1998, sui quotidiani locali é stato pubblicato l’avviso della selezione dei candidati idonei alla nomina, da parte del Comune di Bari, del Presidente, di due componenti e di un supplente del Collegio sindacale della società per azioni “Bari Multiservizi”;
- di avere presentato il 29.6.1998 la sua candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’anzidetta società, ma di non avere ricevuto alcuna comunicazione al riguardo;
- peraltro, il 29.10.1998, il Sindaco di Bari ha designato il dott. Vito Ferrara alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Con ricorso notificato il 5 gennaio 1999, il dott. Semeraro ha impugnato il decreto di nomina del dott. Vito Ferrara ed ha dedotto, a sostegno del suo gravame, i seguenti motivi:
- il Sindaco ha taciuto i criteri di scelta e le modalità con cui ha portato a termine la comparazione tra quanti hanno avanzato la loro candidatura; in realtà, anche il ricorrente vanta i medesimi titoli del dott. Ferrara;
- il ricorrente ignora cosa sia stato deciso in merito alla sua domanda, benché l’amministrazione fosse tenuta a provvedere con atto espresso e definitivo;
- la nomina del dott. Ferrara é stata decretata in ritardo, benchè fosse scaduto il termine entro cui il Sindaco avrebbe dovuto deliberare.
Si sono costituiti in giudizio, il Comune di Bari e il controinteressato, dott. Ferrara.
Quest’ultimo, con atto notificato il 27 gennaio 1999, depositato in pari data, ha proposto ricorso incidentale, domandando l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Bari ha ritenuto ammissibile la domanda dell’avv. Francesco Semeraro, sebbene l’istante non possedesse i requisiti per partecipare alla procedura per l’incarico di Presidente della Bari Multiservizi S.p.A., richiesti dall’art. 6 del regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 29/1997.
Nella Camera di Consiglio del 28.1.1999 (ord. n. 111) é stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
2. - Il ricorso è infondato.
2.1. - É orientamento del giudice amministrativo che la norma, contenuta nell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 - in forza del quale “sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni” - non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia, ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178; Csi, 2 maggio 2001, parere n. 290).
Pertanto, pur comportando una scelta nell’ambito dei soggetti ritenuti idonei tra quelli che hanno proposto la loro candidatura, il provvedimento, di cui è causa, si caratterizza, non già come mero giudizio conseguente all’individuazione del candidato tecnicamente più qualificato, bensì come giudizio sulle qualità del nominato ed espressione della volontà di presceglierlo per la ritenuta maggiore affidabilità che lo stesso garantisce rispetto all’indirizzo politico gestionale dell’amministrazione procedente.
Ed in proposito osserva il Collegio che l’art. 9 del regolamento, approvato con la deliberazione consiliare n. 29 del 31 gennaio 1997, allorquando prescrive che il “Sindaco nomina o designa con provvedimento motivato i rappresentanti dei Comuni, secondo criteri di onestà, di prestigio, di competenza e di esperienza politico-amministrativa scegliendoli tra i candidati ritenuti idonei”, non fa riferimento ad un’analitica comparazione dei singoli titoli, propri di ogni interessato, ma pone l’accento sulla necessità che sia evidenziato il possesso, da parte del designato, dei requisiti indispensabili perché egli sia all’altezza del compito affidatogli.
Il che appare significativo dell’intento dell’assemblea consiliare, coerentemente del resto con la natura (privatistica) dell’incarico da conferire, di accentuare il carattere discrezionale della scelta, da operarsi, tra coloro che ne hanno fatta domanda e sono in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di una maggiore affidabilità del prescelto, intuitu personae.
Va, perciò, disattesa la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si può ritenere acquisito, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio secondo cui i provvedimenti di nomina a scelta, cui è riconducibile la nomina in esame, pur costituendo atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di discrezionalità particolarmente elevato, non sono, tuttavia sottratti, come tali, al principio di legalità ed al sindacato del giudice amministrativo, che, proprio in relazione alla natura squisitamente discrezionale del provvedimento, è destinato ad indirizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di eccesso di potere (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 1995, n. 898; Cass., SS.UU., 16 aprile 1998, n. 38823).
Non di meno, dal momento che la procedura di nomina del Presidente della “Bari Multiservizi” non consiste in una scelta del più qualificato professionalmente all’esito di un giudizio di merito comparativo, pur ritenendosi la necessità di un’ostentazione specifica e autonoma delle ragioni della designazione del dott. Ferrara, va concluso che tale motivazione, in tanto è sufficiente, in quanto verta sul possesso, da parte del soggetto prescelto, delle doti necessarie a ricoprire l’incarico in modo ottimale (secondo un parametro di politica gestionale elaborato dall’Autorità procedente), pur tacendo le ragioni di esclusione degli altri candidati, ancorchè di uguale o, in ipotesi, anche di più elevata qualificazione professionale, ma ritenuti meno affidabili in relazione agli scopi perseguiti.
3. - Senza pregio è il secondo motivo di ricorso.
L’omessa comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, avviato con la pubblicazione dell’avviso pubblico, afferendo ad un fase successiva alla perfezione del provvedimento, non è un vizio invalidante, ma determina unicamente lo slittamento della data di decorrenza del termine per l’impugnativa.
4. - Va, in fine, respinto il terzo motivo, giacchè, ai sensi dell’art. 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in caso di inadempimento dell’obbligo di provvedere, il Sindaco sarebbe decaduto dalle sue attribuzioni se, invitato a deliberare entro un congruo termine, avesse omesso l’adozione dell’atto di nomina.
5. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso in esame va respinto.
Di conseguenza, va dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale, proposto dal dott. Ferrara.
Giuste ragioni inducono a compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Seconda, Respinge il ricorso in epigrafe; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 11 maggio 2006 con l’intervento dei Magistrati:
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - PRESIDENTE, Rel.
GIUSEPPINA ADAMO - COMPONENTE
FRANCESCO BELLOMO - COMPONENTE
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 15 maggio 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
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