REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
composto dai Magistrati:
- LUIGI PASSANISI - Presidente
- DANIELE BURZICHELLI - Consigliere
- GABRIELE NUNZIATA - Primo Referendario Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1954/2004 R.G. proposto dal
Sig. Passaniti Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Carlo Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Centrali n.125;
CONTRO
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Reggio Calabria, Via Plebiscito n.15;
E
Comune di San Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal’Avv. Annunziata Floccari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesca Minniti in Reggio Calabria, Via Muratori n.54;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento n.90 dell’1/7/2003 con cui il Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di San Lorenzo ha comunicato al ricorrente l’iscrizione nella massa passiva del proprio credito lordo pari a € 27.770,07 , nonché ogni altro atto presupposto o connesso incluso il piano di rilevazione della situazione debitoria depositato presso il Ministero dell’Interno nella parte in cui include il credito vantato dal ricorrente nella minore misura di € 27.770,07 , al fine di ottenere l’iscrizione nella massa passiva del credito per € 45.874,16 calcolato al 31/8/2001 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.199 del 2006 con la quale è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di San Lorenzo, atteso che nel ricorso si lamenta il mancato inserimento di un credito nel Piano di Rilevazione della massa passiva ad opera del Commissario Liquidatore del Comune di San Lorenzo;
Visto l’atto di ricorso per integrazione del contraddittorio;
Vista la memoria difensiva del Comune di San Lorenzo;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 3 maggio 2006, ed ivi uditi l’Avv. Genoveffa Scordo per delega dell’Avv. Floccari e l’Avv. dello Stato Maurizio Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto l'odierno ricorrente che con sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n.132 del 2001, non impugnata, il Comune di San Lorenzo è stato condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 7.035,69 oltre interessi e rivalutazione dal 19/2/1982 al soddisfo; con Deliberazione Consiliare n.35 del 13/7/1994 il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario, mentre a seguito dell’approvazione del Piano di rilevazione il Commissario Straordinario di liquidazione ha comunicato al ricorrente l’iscrizione del proprio credito nella massa passiva per € 27.770,07 , provvedimento questo avverso il quale è stato proposto ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno ex art.254 Decr. Legisl. n.267/2000 dichiarato però estinto ex Legge n.140/2004.
L’Avvocatura erariale si è costituita lamentando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, mentre il Comune di San Lorenzo ha evidenziato la contraddittorietà delle richieste di parte ricorrente.
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione dell’art.254, comma 5, del Decr. Legisl. n.267/2000 e dell’art.2909 c.c., oltre che l’eccesso di potere e la disparità di trattamento.
2. Ad avviso del Collegio nella fattispecie, come peraltro in analoga vicenda (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22.11.2003, n.2026), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi (T.A.R. Veneto, I, 10.9.1998, n. 1054; in termini anche Corte Cost., 21.4.1994, n. 149). Il ricorrente infatti contesta la misura del credito quale iscritto nella massa passiva dal Commissario Straordinario Liquidatore, ritenendo che il medesimo non abbia applicato le voci accessorie del credito secondo i canoni fissati dalla legge, e conseguentemente fa valere – solo per tale profilo- l’illegittimità del provvedimento n.90 dell’1/7/2003.
2.1 Egli fa, dunque, valere in giudizio non già un interesse legittimo connesso alla procedura, ma la lesione del proprio diritto di credito, operata in fase di iscrizione nella massa passiva da parte del Commissario Straordinario Liquidatore con presunta mancata applicazione delle voci accessorie del credito secondo i canoni fissati dalla legge: ne consegue che la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario.
3. D’altronde, più in generale, qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, nell'insinuare i debiti nella massa passiva, l'Organo Straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti, o tutt'al più valutazioni di ordine tecnico nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto. Il fatto poi che col ricorso si chieda l’annullamento di atti di una P.A. non è sicuramente un elemento decisivo al fine di attribuire una controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo; a questo proposito non appare inutile sottolineare che l'art. 2 della Legge n. 2248 del 1865 - Allegato E - devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le cause “nelle quali si faccia questione di un diritto..., comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell'autorità amministrativa” e che, ai sensi dell'art. 5 dello stesso Allegato E, l'Autorità Giudiziaria ordinaria applica gli atti amministrativi “in quanto siano conformi alle leggi”. Nulla impedisce pertanto al ricorrente di proporre, nei confronti del Comune di San Lorenzo e dell'Organo Straordinario di liquidazione per quanto di rispettiva competenza, un'azione di accertamento dinanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria (che potrà, se del caso, disapplicare in via incidentale gli atti oggetto della odierna impugnazione).
3.1 Nè preclusione ad una eventuale azione davanti al giudice ordinario può poi derivare dal fatto che l'art. 254 del T.U. n.267 del 2000 prevede, contro i provvedimenti di diniego di inserimento dei debiti nel piano di rilevazione, la possibilità (di cui il ricorrente si è inutilmente avvalso) di ricorrere in via gerarchica al Ministero dell'Interno. La previsione di una fase amministrativa di tutela dei diritti non condiziona l'individuazione dell'organo giurisdizionale che dovrà successivamente decidere la controversia una volta esperiti i ricorsi in sede amministrativa. Detta individuazione (salvo i casi in cui la scelta del giudice competente venga fatta dallo stesso legislatore) non può che avvenire nel rispetto dei consueti criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
4. Così ricostruita la vicenda, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 3 maggio 2006.
depositata il 25 maggio 2006