REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 1154/05 proposto da
Ditta Chessa Michelina in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Rossi presso lo studio del quale in Cagliari, via Bellini n. 26, è elettivamente domiciliata;
contro
il Comune di Porto Torres in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Bazzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta in Cagliari, via San Salvatore da Civita n° 11;
e nei confronti
di Puliservice s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall’avv. Rino Impaglione ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Enrico Salone in Cagliari, via Maddalena n. 40;
per l’annullamento
- del verbale n. 3 in data 14/11/2005 con il quale il presidente della gara d’appalto indetta dal Comune di Porto Torres per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili ed uffici comunali ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni presentate da Ditta Chessa Michelina in ordine all’anomalia della propria offerta; l’impugnazione è estesa agli atti presupposti e connessi e, segnatamente, alla nota del Comune di Porto Torres n. 19816 in data 17/11/2005, al giudizio espresso dal consulente del lavoro nominato con determinazione dirigenziale n. 131 in data 5/11/2005, pure impugnata per quanto di ragione, al provvedimento di approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva (ricorso originario)
- della relazione del rag. Roberto Pia (consulente del lavoro) in data 10/11/2005 e della determinazione n. 146 in data 21/11/2005 con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Porto Torres ha aggiudicato definitivamente il servizio alla Puliservice s.r.l.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres e della controinteressata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore per la pubblica udienza del 5 aprile 2006 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati delle parti come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 3/12/2005 e depositato il successivo 9/12, la ditta Chessa Michelina in persona del titolare impugna il verbale n. 3 in data 14/11/2005 con il quale il presidente della gara d’appalto indetta dal Comune di Porto Torres per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili ed uffici comunali ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni presentate in ordine all’anomalia della sua offerta; l’impugnazione è estesa agli atti presupposti e connessi e, segnatamente, alla nota del Comune di Porto Torres n. 19816 in data 17/11/2005, al giudizio espresso dal consulente del lavoro nominato con determinazione dirigenziale n. 131 in data 5/11/2005, pure impugnata per quanto di ragione, al provvedimento di approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Erroneamente l’Amministrazione ha contestato alla ricorrente di avere calcolato un costo del personale inferiore a quello minimo indicato dalle vigenti tabelle ministeriali (risalenti all’anno 2005), nonostante il costo indicato fosse conforme a quello indicato dalle tabelle precedenti (risalenti al 2003) circostanza che avrebbe imposto di chiedere ulteriori giustificazioni, anche alla luce della modesta rilevanza dello scostamento, che avrebbe giustificato la rimodulazione delle componenti dell’offerta. Inoltre, l’art. 25 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 deve essere disapplicato, nella parte in cui non consente di giustificare prezzi non conformi a parametri obbligatori, per contrasto con l’art. 37 della direttiva CEE 50/1992. Allo stesso modo, è erroneo l’assunto secondo la quale la ricorrente sarebbe priva della documentazione che giustifica il diritto all’applicazione della legge 407/1990, atteso che nella formulazione dell’offerta non si è tenuto conto di tali benefici. Infine, l’asserita insufficienza del monte ore previsto per lo svolgimento del servizio è immotivata, e la serietà dell’offerta è dimostrata dal fatto che con lo stesso monte ore il servizio viene svolto in altri comuni.
2) Ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione del consulente del lavoro doveva essere posta a disposizione della ricorrente; in mancanza, la motivazione è insufficiente.
La ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.
Con atto notificato il 21/12/2005 e depositato il successivo 27/12, la ricorrente estende l’impugnazione alla relazione del rag. Roberto Pia (consulente del lavoro) in data 10/11/2005 ed alla determinazione n. 146 in data 21/11/2005 con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Porto Torres ha aggiudicato definitivamente il servizio alla Puliservice s.r.l. (provvedimenti già impugnati, senza specificazione degli estremi, con il ricorso introduttivo) reiterando le censure già dedotte.
Con ordinanza n. 2 in data 11 gennaio 2006 non è stata accolta l’istanza cautelare ed è stata fissata l’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Torres in persona del Sindaco in carica (autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 193 in data 13/12/2005 e previa determinazione del responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali in data pari data) chiedendo, con atto di costituzione depositato il 14/12/2005, il rigetto dell’istanza cautelare e con memorie depositate rispettivamente in date 10 gennaio e 28 marzo 2006, il rigetto del ricorso.
Anche la controinteressata Puliservice s.r.l. si è costituita in giudizio in persona dell’Amministratore Unico chiedendo, con controricorso depositato il 29 marzo 2006, il rigetto del gravame.
In data 30/3/2006 la ricorrente ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente impugna i provvedimenti con i quali la sua offerta a seguito del procedimento di cui all’art. 25 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, è stata esclusa per anomalia dalla gara d’appalto indicata in epigrafe ed il contratto è stato aggiudicato alla controinteressata.
2. Non sussiste il difetto di motivazione, lamentato dalla ricorrente con riguardo al fatto che la relazione del consulente del lavoro, incaricato della disamina della sua offerta, sotto il profilo della correttezza del trattamento retributivo da applicare al personale impiegato nello svolgimento del servizio, sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato, non è stata allegata a quest’ultimo, atteso che il contenuto della medesima è nella sostanza ricostruibile sulla base del provvedimento di esclusione, tanto che la ricorrente è stata posta in grado di difendersi adeguatamente al riguardo.
3. La ricorrente sostiene poi, sotto diversi profili, che erroneamente la sua offerta è stata dichiarata anomala in relazione al calcolo della spesa per la retribuzione del personale dipendente, che ammette di avere calcolato sulla base delle tabelle approvate nell’anno 2003, anziché sulla base di quelle approvate nel 2005.
3a. Deve essere premesso che giustamente la stazione appaltante ha ravvisato la difformità dell’offerta da un valore stabilito in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali (art. 25, secondo comma, D. Lgs. citato), facendo riferimento alle tabelle approvate con D.M. 16 marzo 2005 e giudicando irrilevante la loro conformità a quelle approvate nel 2003, essendo evidente che il parametro di riferimento deve essere quello vigente.
3b. Non può nemmeno essere condivisa l’argomentazione secondo la quale la stazione appaltante, una volta ravvisata l’anzidetta difformità, avrebbe dovuto aprire il contraddittorio con la ricorrente, anche al fine di giungere ad una rimodulazione dell’offerta, eventualmente anche riducendo l’utile.
E’ vero che un diffuso orientamento giurisprudenziale ammette che in sede di giustificazione dell’anomalia l’impresa possa rimodulare la propria offerta, anche rinunciando ad una parte dell’utile (C. di S., VI, 26 aprile 2005, n. 1889, citata dalla ricorrente; di questa Sezione, n. 151 in data 31 gennaio 2006).
Peraltro, deve essere osservato che nel caso di specie alla ricorrente è stato consentito di fare uso di tale facoltà, essendo stata chiamata a giustificare l’offerta, sospettata di anomalia.
La ricorrente non ha colto tale opportunità, in quanto nelle proprie giustificazioni ha calcolato il costo del lavoro nel modo, erroneo, sopra descritto.
Il collegio deve quindi rilevare che la ricorrente, chiamata a giustificare la propria offerta, ha insistito sulla sua articolazione originaria, basata sull’utile inizialmente previsto, senza operare alcuna riduzione e senza rivedere la spesa per le retribuzioni del personale.
Obietta la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe potuto coltivare ulteriormente il contraddittorio, invitandola a fornire nuove giustificazioni, ma l’osservazione non può essere condivisa.
Questa Sezione ha già negato che l’Amministrazione abbia l’obbligo di reiterare l’invito alla giustificazione dell’offerta (sentenza n. 151 in data 31 gennaio 2006, già citata) e tale principio deve essere applicato anche nella presente fattispecie.
Ed invero, deve essere rilevato che a seguito della prima richiesta di giustificazioni non è emerso alcun elemento dubbio, tale da imporre un approfondimento, in quanto la ricorrente ha univocamente scelto di pagare i dipendenti secondo le tabelle del 2003, e di conseguire l’utile relativo.
Ritiene, quindi, il collegio che l’onere di coltivare il contraddittorio con l’impresa che ha presentato un’offerta sospetta di anomalia non possa giungere fino all’invito alla modifica delle sue componenti, riguardo alla quale l’impresa non ha manifestato alcuna disponibilità.
In conclusione, deve essere affermato che la stazione appaltante ha permesso alla ricorrente di cogliere tutte le possibilità del contraddittorio, e che quest’ultima non ha approfittato di tale opportunità.
L’operato del Comune non è quindi illegittimo, sotto il profilo discusso.
3c. Con l’ultima argomentazione afferente al profilo in discussione, la ricorrente sostiene che l’art. 25, secondo comma, del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, deve essere disapplicato per contrasto con l’art. l’art. 37 della direttiva CEE 50/1992, nella parte in cui non consente di giustificare elementi dell’offerta difformi da valori stabiliti in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
Neanche tale argomentazione può essere condivisa, sotto due differenti aspetti.
In primo luogo, deve essere osservato che l’esigenza di assicurare al personale impiegato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro è stata fatta propria dal Comune con il capitolato speciale d’appalto, il cui art. 7 espressamente pone il relativo obbligo a carico dell’appaltatore.
Di conseguenza, nella specie non ricorrono i presupposti per dare luogo alla disapplicazione del richiamato art. 25, secondo comma, non direttamente applicabile alla fattispecie, per quanto ora interessa, poiché le sue previsioni sono state fatte proprie dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d’appalto, rimasto inoppugnato (C. di S., V, 28 maggio 2004, n. 3472; di questa Sezione, 2 agosto 2005, n. 1725).
Inoltre, deve essere osservato che il richiamato art. 37 certamente non consente di applicare ai dipendenti un trattamento giuridico ed economico inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi vigenti e comunque la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di poter rispettare la propria previsione di spesa, avendo anzi ammesso la sua erroneità.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
4. La ricorrente si duole, poi, del fatto che nel provvedimento impugnato viene contestata la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per beneficiare delle eccezionali condizioni consentite dall’applicazione della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonostante nelle giustificazioni abbia espressamente dichiarato di non avvalersene.
L’osservazione è confermata dagli atti del giudizio, ma deve essere rilevato come l’eventuale diritto al predetto beneficio è stato considerato, dal consulente del lavoro nominato dalla stazione appaltante, come elemento che avrebbe consentito di giustificare lo scostamento dai valori indicati nelle tabelle ministeriali.
La sua mancata dimostrazione, quindi, non ha consentito di giustificare il predetto scostamento, ed ha avuto rilievo solo sotto tale, limitato, profilo.
In conclusione, la censura deve essere respinta.
5. La ricorrente sostiene poi il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’ultima contestazione mossa nei suoi confronti, relativa all’insufficienza del monte ore previsto per l’espletamento del servizio.
Neanche questo motivo può essere condiviso, atteso che la ricorrente non ha chiarito come intenda organizzare il servizio in relazione alle specifiche necessità del Comune resistente, nel quale le sedi da pulire sono numerose e distanti fra di loro, essendosi limitata ad affermare che la previsione d’impegno del personale indicata nel corso del procedimento è risultata valida in altri comuni, dei quali non sono note le esigenze.
L’evidente insufficienza degli elementi forniti dalla ricorrente rendono, quindi, adeguata la motivazione espressa dalla stazione appaltante.
6. Il ricorso risulta, in conclusione, infondato, e deve essere respinto.
Considerata la complessità delle questioni trattate deve essere riconosciuta l’esistenza di giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Prima Sezione, il 5 aprile 2006 con l’intervento dei Signori:
Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere, estensore;
Silvio Silvestri, Consigliere.
Depositata in segreteria oggi: 26/04/2006