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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 22 maggio 2006 n. 1410


Pubblico impiego - Giurisdizione e competenza – Funzionario onorario – Elementi distintivi con il pubblico dipendente.

 

Pubblico impiego - Giurisdizione e competenza – Funzionario onorario – Giurisdizione sulla richiesta di compenso.

La figura del funzionario onorario sussiste ogni qual volta vi sia un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico. Per distinguerlo dal pubblico dipendente la giurisprudenza ha evidenziato alcuni elementi, quali la scelta del dipendente effettuata mediante procedure concorsuali, che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico discrezionale; l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A., rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario; lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso; il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente, rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso attribuito al funzionario onorario; la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario.

 

Deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (salvo espressa previsione contraria) la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale il funzionario onorario chiede che gli venga liquidato l’emolumento normativamente predeterminato, in quanto in tali casi la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo già predeterminata nell’an e nel quantum, mentre essa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui manchi una disciplina normativa puntuale del compenso richiesto, con la conseguenza che la sua erogazione è affidata alla libera valutazione dell’Autorità che ha proceduto all’investitura, con ciò configurandosi, in capo al richiedente, una posizione di interesse legittimo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione




con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere relatore
Mauro Springolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1025/99, proposto da

ROMANO VERONESE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Boccato e Renato Panizzon, con elezione di domicilio presso quest’ultimo in Venezia, S. Marco n. 1829;


CONTRO




COMUNE DI ADRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliorini, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.Marco Cappelletto, in Venezia, Piazzale Roma n. 521;


PER



l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il compenso per l’attività di difensore civico nella misura di £ 1.200.000 mensili dal 26.6.1995 al 31.12.1996 e di £ 1.320.000 dall’1.1.1997 al 31.3.1999; in subordine, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio comunale compresa tra un minimo di £ 958.320 ed un massimo di £ 1.916.640 per il primo periodo, e tra un minimo di £ 1.054.152 ed un massimo di £ 2.108.304 per l’ulteriore periodo: con conseguente condanna del Comune a pagare quanto dovuto, con interessi e rivalutazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adria;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 4.5.2006 - relatore il Consigliere Claudio Rovis – i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO




L’art. 58 dello Statuto del Comune di Adria e l’art. 8 del Regolamento comunale per la nomina e l’esercizio delle funzioni di difensore civico stabiliscono, tra l’altro, che l’indennità del difensore civico sia fissata dal Consiglio comunale in misura non inferiore all’indennità di carica spettante agli assessori comunali e non superiore al doppio di essa.
Con delibera consiliare 29.7.1994 l’odierno ricorrente veniva nominato difensore civico del Comune di Adria e gli veniva attribuita un’indennità di £ 600.000 mensili: all’epoca, l’indennità mensile percepita dagli assessori era pari a £ 479.160.
Con delibera consiliare 26.6.1995 n. 98 l’indennità per l’ufficio di assessore veniva raddoppiata, e con successiva delibera giuntale 29.5.1997 n. 515 veniva ulteriormente incrementata nella misura del 10%: nulla veniva però disposto relativamente all’indennità del difensore civico, nonostante fosse venuta meno l’originaria parametrazione.
Né sortivano effetto le reiterate richieste di aggiornamento del compenso avanzate dal ricorrente, il quale, pertanto, adiva con il presente gravame l’intestato Tribunale affinché fosse ricreato giurisdizionalmente il preesistente rapporto tra la propria indennità e quella degli assessori.
Resisteva in giudizio il Comune di Adria eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rilevando, nel merito, l’infondatezza del ricorso del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 4.5.2006.

DIRITTO



1.- Preliminarmente, va affrontata la questione della giurisdizione del giudice adito.
La figura del funzionario onorario sussiste ogni qual volta vi sia un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico.
Ai fini della distinzione delle due figure la giurisprudenza ha evidenziato alcuni elementi, quali la scelta del dipendente effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico discrezionale), l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A. (rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso attribuito al funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario).
Da quanto precede, discende in concreto che la domanda proposta dall’odierno ricorrente non può certamente rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego.
Si deve, dunque, far ricorso ai criteri generali di riparto della giurisdizione.
Come insegna la Suprema Corte, la giurisdizione si determina non già in base al petitum o alla prospettazione delle parti, bensì in base al c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa pretendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (CdS, IV, 24.3.2005 n. 1272).
Deve pertanto ritenersi rientrare nella giurisdizione dell’AGO (salvo espressa previsione contraria) la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale il funzionario onorario chiede che gli venga liquidato l’emolumento normativamente predeterminato, in quanto in tali casi la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo già predeterminata nell’an e nel quantum, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui manchi una disciplina normativa puntuale del compenso richiesto, con la conseguenza che la sua erogazione è affidata alla libera valutazione dell’Autorità che ha proceduto all’investitura, con ciò configurandosi, in capo al richiedente, una posizione di interesse legittimo (CdS, IV, n. 1272/05 cit.).
Dal momento che, come risulta dall’esposizione in fatto, la controversia ha origine dalla mancanza di una normativa positiva che disciplini in maniera precisa il quantum dell’indennità in questione (la sua determinazione, infatti, è rimessa, tra un minimo ed un massimo, al Consiglio comunale), nel caso in esame sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

2.- Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Gli artt. 58 dello Statuto comunale ed 8 del regolamento sul difensore civico stabiliscono, tra l’altro, che il difensore civico ha diritto di percepire un’indennità la cui misura, compresa tra un minimo (pari agli emolumenti corrisposti agli assessori comunali) ed un massimo (pari al doppio dei predetti emolumenti), è determinata dal Consiglio comunale.
Ciò significa, dunque, che, fermo restando che in qualsiasi momento il compenso del difensore si deve collocare in un segmento intermedio tra i menzionati minimo e massimo, in caso di variazioni dell’indennità corrisposta agli assessori di consistenza tale da alterare detta collocazione il Consiglio comunale si dovrà rideterminare in funzione adeguatrice, riportando il compenso del difensore all’interno della forbice.
Nel caso di specie, pertanto, poiché gli aumenti attribuiti agli assessori hanno fatto sì che il compenso del difensore civico scivolasse sotto il minimo normativamente previsto, il Consiglio comunale avrebbe dovuto intervenire tempestivamente incrementandolo in maniera adeguata in modo da riportarlo all’interno della fascia di variazione e ripristinare, quindi, la violata legittimità.
Ciò dovrà fare, ora per allora, il Consiglio comunale adottando apposita deliberazione con la quale quantificherà l’indennità del difensore civico tra un minimo di £ 958.320 ed un massimo di £ 1.916.640 per il periodo dal 26.6.1995 al 31.3.1999; analoga deliberazione, peraltro, il Consiglio adotterà per liquidare la predetta indennità per il periodo dal 1.7.1997 al 31.3.1999, tra un minimo di £ 1.054.152 ed un massimo di £ 2.108.304, nel caso in cui la misura precedentemente individuata fosse inferiore a £ 1.054.152, ovvero in qualsiasi altro caso in cui intendesse modificarne la consistenza nel rispetto degli anzidetti parametri.
L’importo risultante sarà quindi corrisposto al ricorrente, con gli interessi dai singoli ratei al saldo.
Per le considerazioni e nei limiti che precedono, dunque, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente all’aggiornamento dell’indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti in motivazione.
Spese rifuse, a carico del Comune resistente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CPA..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 4.5.2006.

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