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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 9 maggio 2006 n. 3392
Pres. Orciuolo, Est. Politi
ONAMA s.p.a.- Organizzazione Nazionale Appalti Mense Alberghi (Avv.ti L. Ponti, L. De Paoli, C. Malinconico) c/ Ministero della difesa (n.c.), GEMEAZ CUSIN s.r.l. (Avv.ti G. Ciampoli, F. Belloccio, P. Vaiano)


1.Contratti della p.a.- Appalto di servizi - Lex specialis di gara- Disposizione che prescrive la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese del costituendo raggruppamento- Legittimità- Sussiste- Ragioni.

 

2. Contratti della p.a.- Gara d’appalto- Offerta sottoscritta dalla sola mandataria di RTI costituendo- Conseguenze- Nullità dell’offerta ed esclusione dell’offerente- Esplicita comminatoria del bando- Irrilevanza- Regolarizzazione postuma- Illegittimità.

1. In tema di appalti di pubblici servizi, è legittima la disposizione del disciplinare di gara che prescriva, in caso di partecipazione di raggruppamento costituendo, la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese che ne fanno parte, in quanto corrisponde pienamente al disposto dell’art. 11 , co. 2 d. lgs. 157/95 (in materia di partecipazione di riunioni temporanee di imprese ad una gara per l’affidamento di servizi pubblici).

 

2. Nelle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, la mancata sottoscrizione dell’offerta (nella specie con riferimento alle imprese mandanti di RTI costituendo) determina la nullità della dichiarazione e la conseguente esclusione dell’offerente, (pur in mancanza di un’esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara)(1), senza possibilità di regolarizzazione documentale, giacchè, non essendo né valida né esistente un’offerta priva di sottoscrizione, l’integrazione postuma si tradurrebbe in una violazione dei termini di presentazione dell’offerta(2).

 

______________________________
1) Cfr. Tar Lazio, sez. Iter, 3 dicembre 2002 n. 11114.
2) Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 31 agosto 2004 n. 5734


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione I-bis




ha pronunciato la seguente

Sentenza



sui ricorsi nn. 3218 del 2006 e 3412 del 2006, proposti entrambi da
ONAMA S.p.A. – Organizzazione Nazionale Appalti Mense Alberghi, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con CAMST s.c. a r.l., CIR FOOD s.c., PEDUS SERVICE – P. Dussman s.r.l., PELLEGRINI S.p.A., CNS s.c., ORMA s.r.l., COCKTAIL SERVICE s.r.l., CONCERTA S.p.A., D.A. s.r.l., ZILCH s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ponti, Luca De Paoli e Carlo Malinconinco, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, piazza dei Caprettari n. 70

contro



il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio

e nei confronti di
GEMEAZ CUSIN s.r.l., controinteressata, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Paolo Vaiano, per il presente giudizio elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, lungotevere Marzio n. 3.

per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione della ricorrente e del raggruppamento temporaneo di imprese ad essa facente capo dalla procedura di “gara telematica per la fornitura del servizio di ristorazione per il Ministero della Difesa” – lotti 1, 2 e 3, contenuto nella nota UDG prot. n. 3/799 del 3 aprile 2006 del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, comunicato a mezzo posta elettronica in data 4 aprile 2006, con cui si dichiara che le offerte relative ai lotti nn. 1, 2 e 3 presentate dal suddetto raggruppamento temporaneo di imprese “sono nulle”;
- del provvedimento di aggiudicazione della anzidetta gara, lotto n. 1, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da GEMEAZ CUSIN s.r.l. (mandataria) con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A. (mandanti), contenuto nella nota UDG del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, anticipata a mezzo posta elettronica il 4 aprile 2006;
- del provvedimento di aggiudicazione della anzidetta gara, lotto n. 2, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da GEMEAZ CUSIN s.r.l. (mandataria) con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A. (mandanti), contenuto nella nota UDG del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, anticipata a mezzo posta elettronica il 4 aprile 2006;
- del provvedimento di aggiudicazione della anzidetta gara, lotto n. 3, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da GEMEAZ CUSIN s.r.l. (mandataria) con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A. (mandanti), contenuto nella nota UDG del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, anticipata a mezzo posta elettronica il 4 aprile 2006;
- dell’art. 8 del Disciplinare di gara e degli artt. 24 e 38 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”, nei termini ed alle condizioni di cui in appresso specificato;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale

nonché per la declaratoria
della nullità e/o inefficacia del/i contratto/i nelle more eventualmente stipulato dal Ministero della Difesa con il R.T.I. facente capo a GEMEAZ CUSIN s.r.l.

e per il risarcimento
dei danni tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente e dal raggruppamento temporaneo di imprese ad essa facente capo a fronte ed in conseguenza dell’operato dell’Amministrazione resistente nella procedura di gara per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento, con preferenza per la condanna in forma specifica nelle forme della stipulazione del contratto (in relazione ai lotti nn. 1, 2 e 3) con il costituendo raggruppamento formato da ONAMA S.p.A., CAMST s.c. a r.l., CIR FOOD s.c., PEDUS SERVICE – P. Dussman s.r.l., PELLEGRINI S.p.A., CNS s.c., ORMA s.r.l., COCKTAIL SERVICE s.r.l., CONCERTA S.p.A., D.A. s.r.l., ZILCH s.r.l.

Visti i ricorsi con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio (limitatamente al solo ricorso n. 3218 del 2006) della predetta parte controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle controversie;
Relatore alla Camera di Consiglio del 26 aprile 2006 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto



Espone la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione alla “gara telematica per la fornitura del servizio di ristorazione per il Ministero della Difesa”, relativamente a tutti e tre i lotti in cui tale procedura di selezione risulta essere stata suddivisa dalla predetta Amministrazione.
La procedura per la manifestazione di interesse alla partecipazione alle gare prevedeva per gli interessati (punto 4. del disciplinare) lo svolgimento di taluni adempimenti, secondo le modalità previste nel documento “procedura telematica di sottomissione della domanda di partecipazione alla gara” pubblicata sul sito www.commiservizi.difesa.it e su www.acquistinretepa.it.
Alle imprese che avessero validamente manifestato l’intenzione di partecipare alla gara, sarebbe stato trasmesso l’invito a partecipare.
Le previsioni di lex specialis stabilivano, inoltre, che l’aggiudicazione sarebbe intervenuta a fronte dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/1995, da determinarsi sulla base dei seguenti elementi:
• qualità dei servizi (60%);
• prezzo offerto (40%).
Soggiunge ONAMA di essersi graduata al primo posto per tutti e tre i lotti oggetto di gara, precedendo la controinteressata GEMEAZ CUSIN.
A seguito della richiesta di “confermare” le offerte mediante sottoscrizione con firma digitale, ONAMA provvedeva in tale senso in data 23 febbraio 2006 (per i lotti nn. 1 e 2) e 1° marzo 2006 (per il lotto n. 3) mediante apposizione della sola sottoscrizione del rappresentante legale della Società stessa.
Sollecitata al fine di trasmettere una serie di documenti, ONAMA forniva riscontro alla Stazione appaltante; provvedendo altresì, il giorno 23 marzo 2006, a costituire formalmente, mediante atto notarile, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le altre aziende precedentemente indicate.
Le offerte di ONAMA venivano quindi, con l’atto oggetto del presente gravame, dichiarate “nulle” in quanto sottoscritte dalla sola Società e non anche dalle altre imprese raggruppate, formanti il costituendo R.T.I.
Contesta ora parte ricorrente la legittimità di tale determinazione – e, con essa, la conclusiva aggiudicazione disposta in favore di GEMEAZ CUSIN – sulla base delle seguenti doglianze (comuni ad entrambe le epigrafate impugnative, atteso che la prima di esse – distinta al n. 3218 del R.G. anno 2006 – reca, con carattere anticipativi rispetto all’atto introduttivo di giudizio di cui al successivo ricorso n. 3412 del 2006 – istanza cautelare provvisoria):
1. IN RELAZIONE ALLA NOTA UDG PROT. N. 3/799 DEL 3 APRILE 2006 DEL MINISTERO DELLA DIFESA
1.1 Violazione di legge (art. 11 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; art. 8 del “disciplinare di gara”; art. 38 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”). Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione di legge (art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 1339 c.c.)
La costituzione del R.T.I. in data (23 marzo 2006) successiva alla sottoscrizione dell’offerta da parte della sola ONAMA (23 febbraio 2006) non integrerebbe, in assenza di alcuna espressa previsione di lex specialis, causa di nullità dell’offerta stessa.
1.2 Violazione di legge (art. 11 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; art. 8 del “disciplinare di gara”; art. 38 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”). Violazione del principio di buona fede nei rapporti fra Amministrazione e privato. Violazione di legge (art. 51 dir. 2004/18/CE; art. 16 D.Lgs. 157/1995; art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 71, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
La sottoscrizione da parte della sola ONAMA, inoltre, ben avrebbe potuto formare oggetto di richiesta di “regolarizzazione”, ad opera della Stazione appaltante, una volta costituitosi il Raggruppamento di cui essa è risultata mandataria; a tale conclusione non ostando il principio di par condicio fra i partecipanti, attesa l’intervenuta conclusione della gara.
L’art. 30 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” riconduce all’impresa mandataria o designata tale tutte le manifestazioni di volontà e tutte le attività poste in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell’ambito della gara telematica.
Né la previsione di cui all’art. 8 del disciplinare di gara risulta essere stata prevista a pena di nullità dell’offerta, prevista invece per il solo caso di assoluta assenza di conferma dell’offerta dall’art. 38 delle “regole” di cui sopra.
1.3 Violazione di legge (art. 97 della Costituzione; art. 1 delle legge 241/1990). Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Illogicità. Istruttoria carente ed insufficiente.
Nell’osservare come i prezzi offerti siano di gran lunga più convenienti rispetto a quelli proposti dalla controinteressata GEMEAZ CUSIN, la ricorrente ONAMA come un’eventuale aggiudicazione disposta nei propri confronti avrebbe consentito all’Amministrazione di realizzare un’operazione economicamente più vantaggiosa.
1.4 Violazione del principio di buona fede nei rapporti fra Amministrazione e privato. Violazione di legge (art. 51 dir. 2004/18/CE; art. 16 D.Lgs. 157/1995; art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 71, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Violazione del principio generale di conservazione degli atti. Violazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata.
Ove dovesse riconoscersi il carattere “obbligato” dell’esclusione di ONAMA, contesta parte ricorrente la legittimità della disposizioni di cui agli artt. 8 del disciplinare e 24 comma 3 e 38 delle “regole di partecipazione”, in quanto contrastanti con il generale potere-dovere di “regolarizzazione” delle offerte incomplete o irregolari.
2. IN RELAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DELLA SECONDA CLASSIFICATA
2.1 Illegittimità derivata
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
Sollecita ulteriormente la parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con riveniente richiesta di risarcimento in forma specifica.
L’Amministrazione della Difesa, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Si è invece costituita in giudizio (limitatamente al solo ricorso n. 3218 del 2006) la controinteressata GEMEAZ CUSIN s.r.l., controdeducendo alle doglianze esposte dalla parte ricorrente ed insistendo, conclusivamente, per la reiezione del gravame.

Diritto



1.
I ricorsi nn. 3218 del 2006 e 3412 del 2006, proposti entrambi da ONAMA S.p.A. contro il Ministero della Difesa e nei confronti di GEMEAZ CUSIN s.r.l., possono senz’altro formare oggetto di riunione, atteso l’evidente vincolo di connessione rilevante sotto i profili soggettivo ed oggettivo.
Il giudizio relativo ai ricorsi anzidetti – chiamati all'odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia.
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, dà atto il Collegio dell’assoluta identità delle censure dedotte con le impugnative all’esame (la prima delle quali reca, a differenza della seconda, istanza cautelare provvisoria, pur contenendo identico apparato argomentativo di censura avverso gli atti gravati): per l’effetto rilevando la presenza di evidenti ragioni di opportunità per procedere ad una congiunta disamina delle doglianze prospettate dalla parte ricorrente.
2. La disamina dei gravami come sopra riuniti impone di procedere ad una previa ricognizione della disposizioni di gara relative alla formulazione ed alla sottoscrizione delle offerte.
L’art. 3 del “disciplinare di gara telematica per la fornitura del servizio di ristorazione per il Ministero della Difesa”, recante data 25 dicembre 2005, prevedeva la possibilità si partecipazione alla gara di “Imprese abilitate al sistema temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 11 D.Lgs. 157/1995”.
Il successivo art. 8 stabiliva poi (relativamente alle modalità di aggiudicazione della gara”) che:
- “la gara verrà aggiudicata attraverso un sistema di gara telematica a round unico”;
- “i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che saranno specificamente indicate nelle “Istruzioni di gara”;
- “l’appalto sarà aggiudicato … a favore della società o R.T.I. che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Quanto all’aggiudicazione provvisoria della procedura, la norma all’esame prevedeva inoltre che:
- “entro tre giorni lavorativi dal termine della gara telematica, al concorrente che abbia effettuato la migliore offerta valida … verrà richiesto di sottoscrivere a mezzo di forma digitale, sia le offerte effettuate come risultanti dalle registrazioni del sistema, che il documento “offerta tecnica ed economica”, contestualmente inviato in modalità telematica”;
- “in particolare, nel caso di R.T.I. costituito, il documento “offerta tecnica ed economica” dovrà essere sottoscritto a mezzo forma digitale dall’impresa mandataria del raggruppamento stesso; in caso di R.T.I. costituendo, il sopraccitato documento dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale da tutte le imprese costituenti il raggruppamento”.
La distinzione fra R.T.I. (già) costituito e costituendo, del resto, già compare nell’ambito delle modalità di costituzione del “deposito cauzionale provvisorio” (art. 2 del disciplinare, intitolato alle “condizioni di partecipazione”), laddove si enuncia che:
- “nel caso di Raggruppamenti di impresa, il deposito cauzionale dovrà essere intestato al Raggruppamento laddove già formalmente costituito” (in tale caso dimostrandosi “sufficiente, in luogo della firma dei rappresentanti legali di tutte le Dite costituenti il Raggruppamento, la sola firma del rappresentante legale della Capogruppo”);
- mentre, “nel caso in cui … il Raggruppamento non risulti ancora formalmente costituito, il deposito di che trattasi dovrà essere contestato alle singole Imprese costituenti il Raggruppamento”.
Nello stesso senso, le funzioni di rappresentanza riconosciute alla Capogruppo nel solo caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, vengono poi ribadite dal successivo art. 3 (“partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, divieto di partecipazione di imprese controllate e collegate”), laddove si precisa che:
- “tutte le Imprese che intendano partecipare alla presente Gara telematica in Raggruppamento Temporaneo di Imprese devono manifestare la loro intenzione a partecipare mediante i processi informatici previsti e con le modalità stabilite per il R.T.I. nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara” pubblicata sul sito”;
- “a tal fine, le Imprese mandanti riconoscono l’Impresa mandataria come unico soggetto delegato a richiedere l’assegnazione di una casella di posta elettronica, … dell’Account e del P.I.N. necessari all’accesso e alla partecipazione alla gara, nonché a sottomettere offerte nell’ambito della procedura oggetto dell’avviso di gara in nome e per conto del R.T.I.”.
3. Come sopra chiarito il senso – per i profili aventi rilevanza ai fini della delibazione del presente gravame – della disciplina della gara de qua, giova soggiungere che l’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157:
- nel prevedere che “alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate” (comma 1);
- ha poi stabilito che “l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo” (comma 2);
- precisando, da ultimo, che “l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate” (comma 3).
3. Ritiene il Collegio che la chiara previsione della lex specialis di procedura – che, secondo quanto si è avuto modo di osservare, imponeva la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le Imprese nel caso di Raggruppamento costituendo – corrisponda pienamente alla disposizione legislativa sopra riportata, costituendone precipitato applicativo invero indenne da censure.
Soccorre, a tale riguardo, il condivisibile convincimento espresso dalla Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza 30 agosto 2005 n. 4413), che, con riferimento alla previsione (invero affatto omogenea rispetto alla norma di cui al riportato art. 11 del D.Lgs. 157/1995) dettata, in materia di appalti pubblici di forniture, dall’art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, ha sostenuto:
- che l'obbligo della sottoscrizione, da parte delle singole imprese costituenti il raggruppamento, riguarda esclusivamente l'ipotesi dell'offerta congiunta proveniente da un raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, ovvero in assenza di una capogruppo previamente designata e mandataria del raggruppamento formalmente costituito, con i poteri di rappresentanza previsti dalla norma e senza, dunque, che, nei confronti della stazione appaltante, sia stata definito quel soggetto unico idoneo a proiettare, nei riguardi di tutti i soggetti cooperanti nell'impresa, il complesso degli obblighi e delle responsabilità nascenti dalla partecipazione alla gara;
- la norma di cui all’art. 10 (coincidente con la formulazione della richiamata previsione, applicabile al caso di specie, di cui al D.Lgs. 157/1995) è costruita su un'ipotesi di partecipazione alla gara in assenza di formalizzazione della cooperazione instaurata in vista della aggiudicazione e risponde alla logica comunitaria di non opporre ostacoli formalistici alla cooperazione del gruppo, nella fase dell'offerta, già presente nella direttiva 71/305/CEE (in tema di appalto di opere pubbliche), salva, poi, la possibilità di pretendere, una volta verificatasi l'aggiudicazione al gruppo, la trasformazione del raggruppamento in una forma giuridica determinata;
- il riconoscimento della possibilità, per le imprese che intendano cooperare, di presentare un'offerta sottoscritta congiuntamente (contenente, dunque, una dichiarazione implicita di voler costituire un raggruppamento) e di attuare il collegamento del tipo organizzativo in sede di esecuzione del contratto non ha affatto inteso escludere che alla procedura potessero partecipare imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Se, una volta ammessa la cooperazione non formalizzata nella fase della gara, a maggior ragione deve ritenersi ammessa la partecipazione di ditte che già abbiano costituito quella configurazione unitaria prevista dalla legge del 1977, ne consegue:
- che in tale ultima ipotesi (raggruppamento già costituito), le imprese riunite debbano seguire la regola di carattere generale concernente gli effetti del mandato irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, facendo dell'impresa capogruppo un unico centro di collegamento con l'Amministrazione, nei rapporti con la stessa instaurati, i cui effetti si propagano a raggiera in capo a tutte le imprese che compongono il gruppo, sin dal momento della partecipazione;
- mentre, ai sensi del ripetuto art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/1995, nelle gare per l’affidamento di servizi pubblici l’offerta dei raggruppamenti non ancora formalmente costituiti deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite, anche ove tale previsione non sia stata richiamata espressamente dal bando di gara, in quanto corrispondente ad un interesse pubblico sostanziale di carattere essenziale, atteso che ai fini della validità dell’impegno assunto da parte di ogni impresa le ditte facenti parte del raggruppamento non ancora costituito devono formulare un’offerta congiunta (T.A.R. Puglia, Lecce, 17 marzo 2003 n. 784).
4. Né rileva, in contrario avviso rispetto a quanto precedentemente esposto, la previsione dettata dall’art. 30, comma 2, delle “Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”, che al comma 2 stabilisce che:
- “l’Impresa mandataria o designata tale del R.T.I. dovrà richiedere di partecipare come unico Fornitore Abilitato a sottomettere offerte nell’ambito della procedura oggetto dell’Avviso di gara in nome e per conto del R.T.I.”;
- e che “l’utilizzo dell’Account e del P.I.N. … vale ad attribuire incontestabilmente alla Impresa mandataria o designata tale, cui sono stati rilasciati, e per essa al R.T.I., tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le attività poste in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell’ambito della Gara telematica”.
La disposizione sopra riportata, infatti, non può essere letta disgiuntamente da quanto stabilito al comma 1 dello stesso art. 30, il quale espressamente contempla “i Raggruppamenti Temporanei di Impresa costituiti fra Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla Gara oggetto dell’Avviso di gara”: per l’effetto dovendo ritenersi che l’intero novero delle previsioni di cui sopra abbia esclusivo riguardo ai soli R.T.I. già costituiti (per i quali, in conformità delle sovraordinate disposizioni di legge, le manifestazioni di volontà impegnative per l’intero Raggruppamento possono essere validamente formate ed espresse dalla sola mandataria).
Tale appare al Collegio l’unica interpretazione dell’articolo all’esame coerente con la generale disciplina in tema di costituzione (e partecipazione alle pubbliche gare) di raggruppamenti temporanei di imprese; in proposito osservandosi che – esclusa una potestà derogatoria individuabile nelle “Regole” onde trattasi e rilevato, d’altro canto, come la stessa lettera dell’art. 30 espressamente contempli i soli R.T.I. già costituiti e non anche quelli costituendi – è comunque obbligo per l’interprete fornire una lettura della disciplina avente rango dispositivo evidentemente sottordinato compatibile con le previsioni di legge della cui applicazione costituiscano svolgimento applicativo anche in settori particolari, quali quello dello svolgimento di gare telematiche.
5. Dato atto, alla stregua delle considerazioni precedentemente esposte, della correttezza delle previsioni di lex specialis – che sono quindi indenni dalle censure di illegittimità dedotte dalla parte ricorrente, in quanto puntualmente applicative del commentato disposto di legge in materia di sottoscrizione congiunta dell’offerta da parte di imprese facenti parte (come nel caso in esame) di R.T.I. non ancora costituito – deve quindi escludersi che la declaratoria di nullità dell’offerta presentata da ONAMA – in quanto non espressamente contemplata dalla normativa di gara – sia, come da quest’ultima sostenuto, illegittima.
Nelle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, infatti, la sottoscrizione dell’offerta – nel caso in esame, mancante con riferimento alle altre associate del costituendo R.T.I. – costituisce condizione di giuridicità della dichiarazione, cosicché la mancata sottoscrizione della stessa da parte di uno dei partecipanti alla gara determina la nullità della dichiarazione e, conseguentemente, l’esclusione dell’offerente, anche in mancanza di un’esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara, per evidenti esigenze di garanzia sia del principio della par condicio fra i partecipanti, sia dell’esigenza di effettivo conseguimento in modo utile degli obiettivi funzionali perseguiti dall' Amministrazione appaltante (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 3 dicembre 2002 n. 11114; T.A.R. Sicilia, Catania, 27 aprile 1999 n. 730 e 1° giugno 1998 n. 985; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 ottobre 1989 n. 458).
Alle considerazioni ora esposte accede l’evidente inconfigurabilità di una possibilità di “regolarizzazione” dell’offerta presentata dall’odierna ricorrente, che quest’ultima ipotizza sostenendo che, una volta costituito formalmente il Raggruppamento (con atto notarile del 23 marzo 2006), ben avrebbe potuto la Stazione appaltante ammettere le mandanti a sottoscrivere l’offerta alla quale inizialmente la sola ONAMA, nella persona del legale rappresentante, aveva apposto la prescritta firma digitale.
La regolarizzazione documentale può, infatti, essere consentita esclusivamente nel caso in cui i vizi della documentazione presentata da un soggetto partecipante ad una pubblica selezione siano puramente formali, ovvero univocamente imputabili a mero errore materiale: e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non siano richiesti a pena di esclusione (e, a fortiori, ove implichino, come si è avuto modo di rilevare, addirittura la nullità dell’offerta stessa).
In quest'ultima ipotesi, l'Amministrazione non può, invero, consentire una “sanatoria”, ovvero accedere ad una “integrazione postuma”, le quali si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta: e, in definitiva, in una violazione della par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2004 n. 5734).
Se, in base ai rammentati principi generali, l’offerta relativa ad una gara pubblica priva della sottoscrizione è un documento inidoneo a rappresentare la volontà del soggetto da cui proviene – e, quindi, deve considerarsi priva di effetti (non rilevando, a contrario, l'assenza di specifiche clausole di esclusione nel bando, in quanto l’offerta, di per sé, è valida ed esistente solo se sottoscritta) – allora va decisamente esclusa la possibilità di fare ricorso al principio di regolarizzazione dei documenti, che presuppone che il documento esista (mentre, in mancanza di sottoscrizione, l’offerta è radicalmente nulla: cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 7 luglio 2004 n. 2009).
6. Ribadito quanto precedentemente esposto, dispone conclusivamente la Sezione la reiezione dei riuniti gravami, in ragione della riscontrata infondatezza delle censure con essi dedotte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuti per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 3, I comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, i ricorsi indicati in epigrafe, così dispone:
- riunisce le impugnative nn. 3218 del 2006 e 3412 del 2006, proposte entrambe da ONAMA S.p.A. contro il Ministero della Difesa e nei confronti di GEMEAZ CUSIN s.r.l.;
- respinge entrambi i suddetti gravami.
Condanna la ricorrente ONAMA S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata GEMEAZ CUSIN s.r.l. per € 3.000,00 (euro tremila/00); nulla per le spese quanto all’intimata Amministrazione della Difesa, attesa la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Elia ORCIUOLO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Pietro MORABITO – Consigliere



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