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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 10 maggio 2006 n. 3408
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
C. Alvino (Avv.ti C. de Vita, E. de Vita e L. Capodicasa) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avv. Stato)


1. Pubblico impiego – Illegittima mancata costituzione del rapporto – Diritto del dipendente alla restitutio in integrum – Non sussiste

 

2. Concorsi pubblici – Titoli di preferenza – Art. 5 D.P.R. n. 487/94 – Non sono assimilabili ai titoli di merito - Utilizzo automatico ed eventuale

 

3. Concorsi pubblici – Titoli di preferenza – Mancata indicazione nella domanda di partecipazione – Produzione nei termini previsti dal bando di concorso - Valutazione degli stessi da parte della P.A. – Ammissibilità – Sussiste

1. In materia di pubblico impiego, la restitutio in integrum dal punto di vista economico spetta al pubblico dipendente solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego e non in caso di accertata illegittima mancata costituzione del rapporto.

 

2. I cosiddetti titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, non dovendo essere esaminati e valutati dalla Commissione esaminatrice; tali titoli, infatti, servono esclusivamente alla redazione della graduatoria nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio e pertanto la loro utilizzazione è meramente eventuale e vengono applicati in modo del tutto automatico.

 

3. Non è precluso all’Amministrazione di valutare i titoli di preferenza che non siano stati indicati nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso qualora siano stati comunque prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter-




composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Corsaro - Presidente
Dott. Stefania Santoleri - Consigliere, relatore Dott. Giulia Ferrari - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 13239/99, proposto da

ALVINO CATERINA, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo de Vita, Emanuela de Vita e Laura Capodicasa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62.


contro




il MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.


e nei confronti di



D’ALESSANDRO ANTONELLA, controinteressata, non costituita in giudizio.


per l'annullamento



del decreto direttoriale 9/6/99, comunicato in data 22/6/99, nonché di tutti gli atti antecedenti e/o conseguenti, comunque connessi e collegati, provvedimento con il quale è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente avverso il decreto direttoriale 10/5/99 con il quale era stata approvata la graduatoria del concorso per esami per il conseguimento di cinque posti di Dirigente Amministrativo nel ruolo del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, bandito con D.D. 4/7/97, e dichiarate vincitrice le Dott.sse Valery Brillo Antonella, Piezzo Simonetta, Romano Rosaria, Lanzara Rosanna e D’Alessandro Antonella.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Carlo de Vita per la parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO




La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami a cinque posti di Dirigente Amministrativo nel ruolo del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, indetto con D.D. 4/7/97 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 80 del 14/10/97.
La ricorrente ha conseguito il medesimo punteggio della controinteressata Dott.ssa D’Alessandro, ed entrambe si sono collocate in parità al quinto posto della graduatoria.
L’Amministrazione ha quindi risolto la situazione di ex aequo facendo riferimento ai titoli di preferenza.
Ha stilato la graduatoria finale ponendo al quinto posto la controinteressata D’Alessandro, preferita in quanto in possesso del titolo di preferenza consistente nell’aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l’Amministrazione che aveva indetto il concorso (art. 5, comma 4, n. 17 del D.P.R. 487/94).
L’Amministrazione non ha invece tenuto conto dei titoli di preferenza indicati dalla ricorrente e documentati nei termini previsti dal bando di concorso.
La Dott.ssa Alvino ha quindi proposto ricorso in opposizione deducendo che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto del possesso del titolo di preferenza da essa indicati nella domanda e documentati, mentre avrebbe attribuito rilievo al titolo di preferenza della controinteressata anche se non indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto il ricorso in opposizione sostenendo che la ricorrente avrebbe fatto riferimento nella domanda alla “invalidità civile” del padre – titolo non valutabile – e non alla sua “invalidità per servizio” (in seguito documentata), titolo questo che non sarebbe stato indicato nella domanda e che quindi non avrebbe potuto essere oggetto di considerazione; per quanto concerne la controinteressata, ha sostenuto che il titolo del “lodevole servizio” – anche se non indicato nella domanda -, sarebbe una qualità del servizio e sarebbe stato direttamente conosciuto dall’Amministrazione.
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione degli artt. 16 comma 1 del D.P.R. 487/94, 3 comma 4 lett. g) e 5 comma 21 D.D. 4/7/97. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione dei presupposti.
Deduce la ricorrente che secondo il bando di concorso – e secondo lo stesso D.P.R. 487/94 – l’Amministrazione deve tener conto dei soli titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
L’Amministrazione, quindi, non avrebbe potuto valutare il titolo di preferenza della controinteressata, non essendo stato indicato nella domanda.
2) Violazione degli artt. 5, comma 4 D.P.R. 487/94 e 3 comma 4 lett. g) del D.D. 4/7/97. Eccesso di potere per motivazione illogica ed incongrua.
Sostiene la ricorrente che non vi sarebbe equivalenza tra il mero “prestare servizio” ed il prestare “lodevole servizio”, tant’è che solo il lodevole servizio costituirebbe titolo di preferenza: pertanto l’Amministrazione non avrebbe potuto valutare alla controinteressata detto titolo di preferenza non essendo stato indicato nella domanda, e non essendo ricompreso nella mera indicazione del servizio alle dipendenze dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso.
3) Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, della manifesta ingiustizia, e della contraddittorietà della motivazione.
L’Amministrazione avrebbe tenuto un atteggiamento formalistico nei confronti della ricorrente e molto più sostanzialistico nei confronti della controinteressata: di qui il vizio di disparità di trattamento.
4) Altro eccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione di presupposti e della manifesta ingiustizia.
Sostiene la ricorrente che l’invalidità per servizio sarebbe una specificazione dello stato di invalidità del padre, indicato nella domanda.
Il rigore interpretativo tenuto dall’Amministrazione sarebbe del tutto illegittimo ed ingiustificato.
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva.
La controinteressata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO




Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente, classificata in posizione non utile al momento dell’approvazione della graduatoria, è stata successivamente assunta in servizio con decreto del 16/3/00, avente efficacia con decorrenza 22/12/99.
Pertanto, l’interesse al ricorso residua soltanto per ciò che concerne la posizione in ruolo, atteso che i vincitori del concorso sono stati assunti con decorrenza 10/6/99 ed occupano posizioni anteriori nel ruolo dell’Amministrazione.
Con la memoria depositata il 16 marzo 2006, quindi, la ricorrente ha insistito nella sua richiesta di accoglimento del ricorso ai fini della decorrenza della nomina in servizio e della posizione nel ruolo nel Ministero, ed ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive che le sarebbero spettate ove fosse stata riconosciuta vincitrice del concorso, quantificando la somma in € 11.024,23.
Ritiene il Collegio di dover precisare fin d’ora che l’unica pretesa che la ricorrente può far valere in questo giudizio è quella relativa alla sua collocazione in graduatoria e alla sua corretta posizione nel ruolo dell’Amministrazione, non potendo vantare alcuna pretesa di carattere economico atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, la restitutio in integrum dal punto di vista economico spetta al pubblico dipendente solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego, e non quando viene accertata l’illegittima mancata costituzione del rapporto (Cons. Stato Sez. IV 28/7/05 n. 4005; T.A.R. Lazio Sez. II 27/4/05 n. 3126; Cons. Stato Sez. V 8/9/03 n. 5014; cons. Stato Sez. VI 4/4/03 n. 1752; ecc.).
Nel merito il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di dover richiamare la propria giurisprudenza in ordine alla valutabilità dei titoli di preferenza, prodotti nei termini e posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma non indicati al momento della presentazione della domanda (T.A.R. Lazio Sez. III Ter n. 711/04).
Innanzitutto i cosiddetti titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l’art. 8 del D.P.R. n. 487/94 prescrive che devono essere valutati prima dell’espletamento delle prove di esame.
Non devono infatti essere esaminati e valutati dalla Commissione esaminatrice, ma servono esclusivamente alla redazione della graduatoria nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio.
La loro utilizzazione è quindi meramente eventuale e vengono applicati in modo del tutto automatico, nel rispetto dell’ordine previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.
Si tratta quindi di vedere, se la mancata indicazione (o scorretta indicazione) del possesso dei titoli di preferenza nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso, possa poi precludere all’Amministrazione di valutarli, sebbene siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.
Non vi è dubbio che seguendo attentamente le indicazioni contenute nel bando di concorso, sia la ricorrente che la controinteressata avrebbero dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli (è sufficiente leggere l’art. 3 lett. g) e l’art. 5 del bando di concorso), nondimeno, però, il Collegio ritiene di non potersi attestare su un’interpretazione formalistica del bando stesso, in un caso come quello in questione, nel quale, come già rilevato, i titoli erano posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, sono stati prodotti entro il termine prescritto, e per di più, per quanto concerne la controinteressata erano già in possesso dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso – dovendo lo stesso Ministero dell’Industria rilasciare l’attestato di lodevole servizio – mentre per ciò che concerne la ricorrente, il titolo di preferenza era stato indicato nella domanda, anche se in modo parzialmente scorretto.
Per quanto concerne la controinteressata, infatti, l’Amministrazione, ha seguito un criterio di tipo “sostanzialistico” ed ha ritenuto valutabile il titolo di preferenza del “lodevole servizio” alle proprie dipendenze, anche se non menzionato nella domanda di partecipazione al concorso.
Il Collegio condivide pienamente l’operato dell’Amministrazione, poiché lo stesso art. 16 del D.P.R. n. 487/94, stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall’Amministrazione, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell’Amministrazione stessa.
Non è invece condivisibile l’eccesso di formalismo assunto nei confronti della ricorrente, che peraltro si appalesa del tutto irragionevole se confrontato con la logica seguita nei confronti della controinteressata.
Innanzitutto né dal bando di concorso, né dai principi che regolano le procedure concorsuali – par condicio tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale – può desumersi il divieto della valutazione dei titoli di preferenza erroneamente indicati.
Ritiene innanzitutto il Collegio che dalla disposizione dell’art. 4 del bando di concorso (Termine per il possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso) non possa desumersi il divieto della loro valutazione.
Detta norma, infatti, si riferisce esclusivamente ai casi di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per mancata indicazione di tutte le dichiarazioni necessarie ai fini dell’ammissione stessa.
Poiché la dichiarazione in questione deve considerarsi meramente eventuale (ben potendo il candidato non essere titolare di alcun titolo di preferenza), la norma sull’esclusione non risulta applicabile al caso di specie, tanto più che la vicenda non attiene all’esclusione dal concorso, ma alla sola valutazione dei titoli di preferenza ai fini dello spostamento nella graduatoria finale.
L’Amministrazione ha però dedotto il divieto di valutazione dei titoli di preferenza dall’art. 5 del bando che fa espresso riferimento ai titoli “già indicati nella domanda”, avendo ritenuto diversi lo stato di “invalidità civile” indicato nella domanda, e quello di “invalidità per servizio” valutabile ai sensi del D.P.R. 487/94.
Detta interpretazione sembra al Collegio troppo formalistica, perché la non corretta indicazione del possesso dei titoli nell’ambito della domanda, non ha avuto né l’effetto di aggravare il procedimento, né ha arrecato ritardi all’Amministrazione nel redigere la graduatoria finale, poiché i documenti inviati dalla ricorrente sono pervenuti insieme a quelli prodotti dagli altri candidati.
Alcuna lesione è derivata quindi all’Amministrazione per effetto della dimenticanza.
Non sembra poi al Collegio che l’errore nel quale è incorsa la ricorrente abbia avuto un qualche effetto sulla posizione degli altri candidati: come già ricordato, infatti, i titoli in questione – posseduti e prodotti nei termini - sono stati esaminati tutti nello stesso momento, alla scadenza del termine di quindici giorni dall’espletamento del colloquio, e pertanto la loro pregressa indicazione, non dovendo detti titoli essere previamente valutati, non può in alcun modo aver violato la par condicio tra i concorrenti (semmai proprio la loro previa conoscenza, avrebbe potuto, in ipotesi, assumere rilievo nelle valutazioni della Commissione esaminatrice).
In sintesi, poiché l’irregolarità della domanda della ricorrente, non ha arrecato alcun nocumento né all’Amministrazione, né ha violato la par condicio tra i concorrenti, ritiene il Collegio che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione delle norme del bando – con riferimento, peraltro, alla sola ricorrente - sia eccessivamente formalistica, e contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, riconducibile al più generale principio di buona amministrazione.
L’Amministrazione, in presenza della documentazione attestante il possesso di titoli di preferenza prodotta dalla ricorrente, avrebbe dovuto considerarla sufficiente ai fini della redazione della graduatoria, o avrebbe quantomeno dovuto invitare la ricorrente a correggere la domanda se lo avesse ritenuto necessario.
Peraltro, l’atteggiamento formalistico tenuto nei confronti della ricorrente stride in modo evidente con l’atteggiamento sostanzialistico tenuto nei confronti della controinteressata, avendo in pratica l’Amministrazione utilizzato parametri diversi in presenza di situazioni del tutto analoghe.
Di qui la fondatezza della censura di contraddittorietà e disparità di trattamento.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter-

accoglie



il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.



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