REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter-
composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Corsaro - Presidente
Dott. Stefania Santoleri - Consigliere, relatore
Dott. Giulia Ferrari - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9679/99, proposto dalla
Curatela Fallimentare della Centro Gamma Alimentari S.r.l. in persona del curatore fallimentare Dott. Agostino Garbo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato dall’Avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ennio Luponio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51 .
contro
il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge.
per l'annullamento
del decreto emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 347 del 2/12/98, comunicato con nota dell’1/3/99, con il quale si commina alla ditta Gamma Alimentari S.r.l., la decadenza dai benefici previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 30/3/90 n. 76, con l’obbligo per la curatela fallimentare di rimettere al Ministero dell’Industria la somma erogata a titolo di anticipazione, oltre interessi e spesa di collaudo, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, il parere dei consulenti giuridici espresso in data 25/3/98, non comunicato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Filippo Maria Salvo per delega dell’Avv. Antonio Romano per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Gianna De Socio per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) ha decretato la decadenza della società ricorrente dai benefici ex art. 21 della L. 14/5/81 n. 219 a suo tempo concessi in considerazione dell’intervenuto fallimento della società, evento questo impeditivo al raggiungimento delle finalità previste dallo stesso art. 21 della legge.
Con il medesimo atto, il Ministero ha ordinato la restituzione delle somme erogate, con interessi e spese di collaudo.
Avverso detto provvedimento la curatela fallimentare ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. della L. 219/81, come modificati dal D.Lgs. 30/3/90 n. 76 – Violazione e falsa applicazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 47/219/ZA del 13/5/86 e n. 15 del 13/6/88 – Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti.
Deduce la ricorrente che l’intervenuto fallimento della ditta non costituirebbe elemento idoneo a decretare la decadenza dai contributi, non essendo espressamente previsto nella normativa di settore.
2) Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 76/90 e del disciplinare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fruizione dei contributi concessi a norma dell’art. 21 della L. 219/81 – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
Sostiene poi la ricorrente che i contributi sarebbero stati impiegati per la realizzazione degli impianti, e l’attività produttiva sarebbe attiva avendo la società ceduto in locazione l’intera azienda alla società fattoria San Nicola S.r.l.
Il dissesto finanziario sarebbe intervenuto solo a causa del ritardato pagamento dei contributi da parte del Ministero.
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con provvedimento in data 7/5/87, del Ministero designato all’attuazione degli interventi di cui all’art. 21 della L. 14/5/81 n. 219 e successive modificazioni, la società Centro Gamma Alimentari S.r.l. è stata ammessa, in via provvisoria, a beneficiare di contributi per un investimento di £. 315.204.898.
Con decreto del 1/8/98, è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di £. 316.482.812 corrispondente ad un contributo di £. 237.000.000.
La società ha ottenuto £. 28.000.000 a titolo di acconti ed in seguito al collaudo degli impianti, con decreto del 28/3/97 è stato riconosciuto il contributo finale di £. 217.862.000.
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n. 2707/96, la società Centro Gamma alimentari S.r.l. è stata dichiarata fallita.
Con il decreto in data 2/12/88, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ha disposto la decadenza dal contributo concesso in quanto a causa dell’intervenuto fallimento la società non sarebbe più in grado di raggiungere le finalità connesse alla concessione del contributo di cui all’art. 21 della L. 219/81.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo sia perché il fallimento non costituirebbe, secondo la normativa di settore, fattispecie idonea a decretare la decadenza dai contributi, sia perché gli impianti non sarebbero inattivi essendo intervenuta la locazione dell’azienda.
Entrambe le censure non sono condivisibili.
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, il fallimento anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi per le quali può decretarsi la decadenza dai contributi, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.
La normativa di agevolazione è diretta alla ricostruzione e sviluppo degli impianti produttivi distrutti dal terremoto. al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva.
Il fallimento della società è di per sé fattore impeditivo al proseguimento dell’attività produttiva, e come tale costituisce la violazione massima degli impegni assunti al momento del conseguimento del contributo.
Pertanto, il provvedimento di decadenza costituisce espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, e può essere quindi adottato anche se non espressamente previsto nella normativa di settore.
La locazione dell’azienda non assume alcun rilievo perché l’attività produttiva non può essere svolta da soggetti diversi dal beneficiario del contributo.
Il contributo, infatti, viene erogato solo dopo che l’Amministrazione ha verificato, nel richiedente, la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; i beni, poi, sono soggetti al vincolo di destinazione, non potendo il concessionario né distrarli dall’uso previsto, né cederli a terzi: ne consegue che la locazione dell’azienda non può costituire fattore impeditivo alla declaratoria di decadenza, poiché la conservazione delle agevolazioni presuppone il perseguimento delle finalità produttive da parte del solo soggetto beneficiario dei contributi, essendo del tutto irrilevante la cessione a terzi dei beni oggetto di agevolazione (se non addirittura vietata in quanto non autorizzata).
In conclusione, il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter-
respinge
il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.