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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 15 maggio 2006 n. 3501
Pres. La Medica, Est. Sapone
A.Valsecchi ed altri (Avv.ti L. Manzi e A. Reggio d’Aci) c/ Comune di Roma (Avv. A. Manganelli), Pineta Nuova S.r.l. (Avv. M. C. Joannucci) ed altri


Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Controversia in materia di quantificazione del prezzo di vendita degli appartamenti – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi

In tema di edilizia residenziale pubblica, data la natura contrattuale del rapporto sottostante, sussiste giurisdizione del G.O. su una controversia promossa dall’assegnatario di un alloggio in locazione semplice e riguardante la quantificazione del prezzo di vendita degli appartamenti; sussiste, altresì, il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi adottati in proposito qualora lesivi della posizione giuridica di diritto soggettivo tutelata.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -




ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n.2643 del 2005 proposto da

Valsecchi Alfonso e Cesar Augusto Espinoza Castro rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Manzi ed Andrea Reggio d’Aci presso il cui studio in Roma, Via F. Confalonieri n.5, sono elettivamente domiciliati;


CONTRO




1) il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Manganelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n.21;

2) il Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

3) la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

4) la srl Pineta Nuova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Maria Claudia Joannucci presso il cui studio in Roma, Via Maria Adelaide n.12, è elettivamente domiciliata;

5) la srl Euroappalti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Riccardo Ventre presso il cui studio in Roma, Via Maria Adelaide n.12, è elettivamente domiciliata;


per ottenere:



A) l’Annullamento:
1)
dell’art.20, comma 1, della convenzione urbanistica denominata “B4” (Programma di riqualificazione urbana Ostia Ponente) stipulata tra il comune di Roma e la srl Pineta Nuova) limitatamente alla parte in cui dispone che il prezzo convenzionale di cessione dell’edilizia residenziale di cui all’art.3 lett.d) del bando di confronto concorrenziale (delibera di Giunta comunale n.2736 del 29 settembre 1995) riguardi solamente la quota da realizzare oltre l’indice fondiario di 3 mc/mq;
2) dell’art.20, comma 7, della citata convenzione urbanistica;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorra in relazione alle sole parti eventualmente interpretate in senso difforme rispetto al bando concorrenziale:
3a) l’Accordo di Programma stipulato in data 28 dicembre 1998 tra il comune di Roma, la Regione Lazio e il Ministero dei lavori Pubblici, ai sensi dell’art.12 lett.c) del bando approvato con decreto ministeriale del 21/12/1994;
3b) la delibera del Consiglio Comunale di Roma, n.6 del 21 gennaio 1999;
3c) il decreto del Presidente della Regione Lazio n.1043 del 19 luglio 1999;
3d) la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.26 del 4/3/1996;

B) l’Accertamento:
1)
dell’invalidità delle clausole del contratto di vendita stipulato tra i ricorrenti e la controinteressata srl Pineta Nuova, nella parte in cui, in asserita esecuzione della citata convenzione, non viene applicato il prezzo convenzionale di cessione come indicato nel bando di confronto concorrenziale di cui alla delibera di Giunta n.2736 del 29 settembre 1993;
2) dell’obbligo del comune di Roma alla solidarietà passiva con la srl Pineta Nuova nel risarcimento del danno che verrà quantificato in conseguenza della scorretta esecuzione delle regole del menzionato bando di confronto concorrenziale concernenti la disciplina ivi fissata per il prezzo convenzionale di cessione;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, della srl Pineta Nuova e della srl Euroappalti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 12 aprile 2006 - relatore il dottor Giuseppe Sapone - gli avv.ti Luigi Manzi ed Andrea Reggio d’Aci per i ricorrenti, l’avv. Manganelli per il comune di Roma, l’avv. Tortora per il resistente Ministero, l’avv. Ioannucci per la srl Pineta nuova e quale delegata dall’avv. Ventre per la srl Euroappalti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO




In data 9 giugno 2004 uno degli odierni ricorrenti (Alfonso Valsecchi) ha stipulato con la srl controinteressata Pineta Nuova un contratto preliminare di acquisto avente ad oggetto un appartamento sito in località Ostia Ponente.
Essendo venuto a conoscenza che il predetto appartamento rientrava in un programma di edilizia convenzionata, il Valsecchi ha prima acquisito in data 8 novembre 2004 copia della convenzione stipulata tra il resistente comune e la propria dante causa, e successivamente con raccomandata del 10 gennaio 2005 ha chiesto a quest’ultima le ragioni per cui l’appartamento de quo non era stato alienato al prezzo convenzionale.
Sulla base della nota di risposta del 14 gennaio 2005 della Pineta Nuova, in cui è stato fatto presente che l’appartamento in questione non rientrava tra quelli facenti parte dell’edilizia convenzionata in quanto era stato realizzato in area di proprietà della società, così come stabilito dal bando e dalla menzionata convenzione, gli attuali ricorrenti hanno proceduto in data 30 gennaio 2005 alla stipula del contratto definitivo, ma successivamente hanno proposto il presente gravame, impugnando gli atti, in epigrafe indicati, e deducendo i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione e dei principi generali di trasparenza e correttezza, nonché degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e, in particolare, dell’art.3 lett.d) “prezzo convenzionale di cessione” del bando di confronto concorrenziale di cui alla delibera della giunta del comune di Roma n.2736 del 29/9/1995. Violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 1, 4, 6 e 11, comma 1, e 12, commi 1 e 2, della L. n.241/1990. Sviamento di potere, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà tra più atti successivi, ingiustizia manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione e dei principi generali di trasparenza e correttezza nonché degli artt.1337 e 1339 cod.civ. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e, in particolare, dell’art.3 lett. d) “prezzo convenzionale di cessione” del bando di confronto concorrenziale di cui alla delibera della giunta del comune di Roma n.2736 del 29/9/1995. Violazione e falsa applicazione dell’art.18, comma 5, del DPR n.380/2001 e dell’art.1418 cod.civ.
Nelle more del giudizio, a seguito del deposito da parte del comune di Roma di documentazione afferente la controversia in trattazione (nota del Dipartimento VI, prot.11282 del 27 luglio 2005, nota del Dipartimento III, n.prot.20595 del 26 luglio 2005), gli odierni istanti hanno proposto avverso tali atti e quelli in essi richiamati motivi aggiunti di doglianza, formulando le stesse doglianze prospettate in via principale.
Successivamente nel febbraio 2006 hanno proposto un secondo atto di motivi aggiunti, con cui hanno impugnato, deducendo le medesime doglianze già formulate con il ricorso principale, le seguenti determinazioni:
a) note del comune di Roma – Dipartimento VI – n. prot. 19060 del 19/12/2005 e prot.20027 del 29/12/2005;
b) i provvedimenti, allo stato non conosciuti, che avrebbero distinti tra quota di edilizia convenzionata e non convenzionata;
c) provvedimenti che avrebbero individuato la quota di edilizia convenzionata nella sola superficie residenziale dell’edificio A oggetto di compravendita tra la srl Pineta Nuova e la srl Euroappalti, successivamente acquistato dall’amministrazione comunale.
Si sono costituiti il comune di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la srl Pineta Nuova e la srl Euroappalti prospettando l’ìinammissibilità sotto vari profili del proposto gravame e contestando con dovizia di argomentazione la fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2006 il ricorso è stato assunto in decisione.


DIRITTO




Il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.
Al riguardo deve essere sottolineato che:
a) secondo la consolidata giurisprudenza la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il suo petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto e non solo in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale sono manifestazione; pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa in presenza di una domanda giudiziale che contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo (ex plurimis CS, sez.IV. n.7982 del 14/12/2004);
b) nella fattispecie in esame è palese che la situazione vantata dagli odierni ricorrenti e di cui è chiesta tutela ha natura di diritto soggettivo in quanto è sorta ed è afferente ad un rapporto contrattuale, atteso che si risolve nella pretesa ad ottenere una corretta determinazione del prezzo di vendita dell’appartamento acquistato, così come rigidamente quantificato dagli atti dagli stessi richiamati;
c) a tal fine è sufficiente far riferimento a quanto formulato esplicitamente nel ricorso principale (pagg.22 e 23) in cui è evidenziato che la non corretta determinazione del prezzo è conseguente ad un inadempimento da parte della Pineta Nuova alla disciplina prevista nella convenzione urbanistica denominata “B4” nonché alla mancata applicazione da parte della suddetta convenzione dei criteri stabiliti dal bando concorrenziale.
In tale contesto, quindi, alla luce della giurisprudenza richiamata sia dal comune di Roma che dalla srl Pineta Nuova secondo cui in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia fra l’assegnatario di un alloggio in locazione semplice con riguardo alla quantificazione del prezzo della vendita degli appartamenti, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito, e pertanto spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (Cass.civ. Sez.UU. n.5107 del 2/4/2003; CS, sez.IV n.791 del 19/12/1987 e sez. V, n.497 del 28/4/1999), deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’dito Tribunale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio considerata la natura delle questioni oggetto della controversia in esame.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2643 del 2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore



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