REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Seconda bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7653 R.G. del 1999 proposto da
Innocenzi Maurizio e De Paulis Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Faliero Comandino e Fabrizo Federici ed elettivamente domiciliati presso lo studio del’avv. Alessandro Zunica, in Roma, a piazza dlla Libertà 10;
contro
Comune di Genzano di Roma, n.c.;
per l’annullamento previa sospensiva
- del provvedimento dirigenziale del 26.11.1998 prot. N. 22791 con cui veniva dichiarata la decadenza della concessione edilizia n. 36/97 de 24.9.1997, intestata ai ricorrenti, per avvenuta decorrenza del termine stabilito per l’inizio dei lavori;
- del provvedimento dirigenziale emesso in data 15.3.99 a seguito di nuova istruttoria procedimentale con cui era nuovamente dichiarata la decadenza della concessione edilizi n. 36/97 del 24.9.1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza 23 febbraio 2006 il Cons. Solveig Cogliani, ed uditi i procuratori della parte ricorrente come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti esponevano che in data 8.7.1997 avevano presentato domanda di concessione edilizia per l‘esecuzione di un fabbricato di civile abitazione in loc. Pedica, che era assentita dal Comune di Genzano a seguito del pagamento degli oneri dovuti in data 24.9.1997. Gli stessi evidenziavano che i data 22.9.98 avevano dato formale comunicazione di inizio dei lavori ed avevano inoltrato all’amministrazione regionale domanda di autorizzazione sismica, provvedendo, alla realizzazione dello sterro del fabbricato, delle fondazioni della rampa ed alla predisposizione dell’intero cantiere. Nonostante tale asserita attività, il Comune inviava un primo provvedimento dirigenziale con cui era dichiarata la decadenza dalla concessione per decorrenza del termine di inizio dei lavori. Tale provvedimento, del 26.11.1998, privo dell’indicazione dell’Autorità cui rivolgere l’impugnazione, determinava i ricorrenti a produrre delle note esplicative sullo stato dei lavori.
Tuttavia, con il successivo provvedimento del 1999, anch’esso impugnato, l’amministrazione confermava la propria determinazione, tuttavia a seguito di nuova istruttoria, facendo rilevare che il mero sbancamento del terreno non può costituire inizio dei lavori e che dal rapporto dei vigili urbani del 24.2.1999 n. 782 e dalla documentazione fotografica allegata, si evincerebbe che non vi erano altre opere eseguite prima del termine stabilito nel titolo edilizio.
Gli istanti, dunque, chiedevano l’annullamento delle due determinazioni. Deducevano, quanto al primo provvedimento, la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, infatti lo stesso era emesso senza alcuna comunicazione agli interessati, dovendosi ritenere caduti in errore scusabile ai fini del termine di decadenza per la mancata indicazione dell’Autorità cui era possibile proporre ricorso ed i termini.
Censuravano, altresì, il secondo provvedimento del 15.3.99 prot. N. 565 per vizio di eccesso di potere e violazione di legge in relazione agli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, per essere stato emesso in assenza di comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento , nonché per difetto di istruttoria e motivazione, essendo stato determinato dall’errata rappresentazione dei fatti di cui al rapporto dei V.U. del 19.11.1998 e del 24.2.1999.
Chiedevano dunque l’annullamento dei predetti provvedimenti.
L’amministrazione non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
Preliminarmente osserva il Collegio che deve ammettersi nella fattispecie in questione, il configurarsi dell’errore scusabile ai fini della tempestività dell’impugnazione del primo dei provvedimenti censurati.
Infatti, “La mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere comporta una mera irregolarità e non incide nè sulla validità nè sull'efficacia dell'atto, ma impedisce solo la decorrenza del termine di impugnazione e può, pertanto, dare luogo alla remissione in termini per errore scusabile.”
(ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 settembre 2003, n. 11553)
Nella specie, è palese che la mancata comunicazione di avvio del procedimento e dell’esito negativo di siffatto procedimento faceva cadere in errore gli interessati che ritenevano, a fonte del primo atto, di poter produrre una nota partecipativa e di chiarimento all’amministrazione, con cui spiegavano l’andamento dei lavori. Solo a seguito di tale documento, l’amministrazione emanava il secondo provvedimento, che era impugnato nei termini dai ricorrenti e che prendeva a fondamento non solo la predetta istruttoria e la motivazione in ordine alla irrilevanza dello sbancamento, ma l‘ulteriore accertamento dei vigili urbani del 24.2.1999.
Deve ritenersi ammissibile, dunque, sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso avverso entrambi gli atti.
Per entrambi i provvedimenti è presupposto necessaro e sufficiente il fatto che il mero sbancamento non possa essere considerato utile ai fini della configurazione di inizio dei lavori.
Ai fini della decisione sulla controversia, assume rilevanza il fatto che l’Amministrazione non si sia difesa e, comunque, non abbia contestato le foto prodotte in atti in relazione alla consistenza dello sbancamento di cui trattasi.
Orbene, infatti, seppure è ragionevole ritenere “In base ad un pacifico insegnamento giurisprudenziale, lo sbancamento del terreno non può essere considerato come inizio dei lavori, non essendo di per sè idoneo a dimostrare l'effettiva volontà del concessionario di realizzare il manufatto assentito.”(T.A.R. Sardegna, 6 agosto 2003, n. 1001), è pur vero che laddove lo sbancamento medesimo sia inserito in un contesto per cui sia “messa a punto l'organizzazione del cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare della concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dell'opera” (elementi evidenziati ex multis in Consiglio Stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n. 5242), esso va considerato in maniera diversa ed utile ai fini del verificarsi della condizione dell’inizio dei lavori.
L’istruttoria compiuta dall’amministrazione, pertanto, non può esulare da un concreto esame della situazione specifica in interesse.
Nella fattispecie in oggetto, le fotografie allegate agli atti e, come evidenziato, non smentite dall’Amministrazione, mostrano come si trattasse di un consistete lavoro di sbancamento, inserito nel cantiere avviato e delimitato.
I provvedimenti impugnati, pertanto, risultano viziati per carenza di istruttoria e fondati sulla base di una errata rappresentazione della realtà di fatto, con conseguente illegittimità della motivazione.
Tali considerazioni sono sufficienti all’accoglimento del ricorso ed all’annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 23.2.2006, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Patrizio Giulia, Presidente
- Renzo Conti, Consigliere
- Solveig Cogliani, rel. Cosigliere