Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.5-2006 - © copyright

 

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 5 maggio 2006 n. 1950
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
F.M. Giacomelli ed altri (Avv.ti M. Cipriani e M. Titi) contro il Comune di Scandicci (Avv. G. Barontini)


1. Edilizia ed urbanistica - Sanatoria di opere edilizie abusive – Zona vincolata – Silenzio-assenso – Insussistenza

 

2. Edilizia ed urbanistica - Art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e art. 132, comma 2, della L. Regione Toscana n. 1/2005 - Non impongono la contestualità, nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso di inottemperanza

1. In tema di sanatoria di opere edilizie abusive l’istituto del silenzio-assenso non trova ingresso nei casi di immobili vincolati, dovendosi l’autorità preposta alla tutela del vincolo espressamente pronunciare sulla compatibilità dell’opera abusiva

 

2. L’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e l’art. 132, comma 2, della L. Regione Toscana n. 1/2005 non impongono la contestualità, nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso di inottemperanza. In ogni caso va osservato che l’omessa specificazione delle aree potrebbe costituire un vizio parziale del provvedimento, che rimarrebbe integro per la parte demolitoria in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^ SEZIONE –
-



ha pronunciato il seguente:

SENTENZA



sui ricorsi nn. 4177/1998 e 1616/2005 proposti rispettivamente da

GIACOMELLI FIORENZA MARIA
e da GIACOMELLI FIORENZA MARIA, OTTANELLI STEFANO, OTTANELLI ROSSANA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Cipriani e Marco Titi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Firenze, via Carlo Botta n. 18;

contro



- il COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco pro-tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Barontini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Firenze, via Ricasoli 40;

per l’annullamento
per quanto attiene al ricorso 4177/1998:
- del provvedimento 23.09.1988 del Dirigente del Servizio Affari Legali ed Edilizia del Comune di Scandicci, recante diniego di concessione edilizia in sanatoria delle opere in oggetto di domanda di condono edilizio n. 593 del 01.03.1995;
- del parere 21.07.1998 della Commissione Edilizia Integrata di Scandicci, richiamata sub.a), non comunicato nè notificato;
- di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente, ancorchè incognito.

per l’annullamento, previa sospensione

per quanto attiene al ricorso 1616/2005:
- dell’ordinanza n. 564 prot. n. 30466 del 12.07.2005, notificata il 18.07.2005, del Dirigente dei Servizi Affari Legali ed Edilizia del Comune di Scandicci, avente ad oggetto: a) demolizione delle opere abusive oggetto di diniego di condono n. 349 del 23.09.1998 e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni; b) acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, di porzione di terreno comprensiva dell’area di sedime su cui insistono le opere abusive;
- di ogni atto preliminare o presupposto, ancorchè incognito ed in particolare: b1) provvedimento 349 del 23.09.1998 del Dirigente Servizi Affari Legali ed Edilizia del Comune di Scandicci, di diniego di concessione edilizia in sanatoria delle opere oggetto di domanda di condono edilizio n. 593 del 01.03.1995; b2) parere 21.07.1998 della C.E.I. di Scandicci.

Visti i ricorsi e le relative documentazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 - relatore il Consigliere Marcella COLOMBATI -,gli avv.ti M. Titi e G. Barontini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



I. Col ricorso n. 4177/98, notificato il 28.11.1998, la sig.ra Fiorenza Maria Giacomelli, comproprietaria di un terreno agricolo soggetto a vincolo paesaggistico sul quale è stato costruito nel 1980 senza titolo edilizio un deposito per attrezzi parte in muratura e parte in lamiera, premette di aver presentato in data 1.3.1995 istanza di condono del manufatto ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/94 ed ha chiesto l’annullamento del diniego espresso dal Comune di Scandicci (provvedimento dirigenziale n. 349 del 23.9.1998) e del parere negativo della C.E.I. del 21.7.1998 sulla sua istanza.
Espone di avere, nelle more del procedimento di condono, in data 28.9.1996 presentato una D.I.A. ai sensi del d.l. n. 495/96 per opere di manutenzione straordinaria del magazzino consistenti nella sostituzione del manto di copertura e adeguamento statico del fabbricato; di avere appreso che la C.E.I. aveva espresso in data 10.9.1996 parere favorevole sul progetto non ritenendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica in quanto “le opere…non alterano l’aspetto esteriore dei luoghi…” e che tale parere era stato recepito dal Dirigente comunale il 13.9.1996; di avere intanto il 30.11.1997 integrato la domanda di condono dell’immobile abusivo secondo le richieste del Comune; di avere ricevuto la nota del Dirigente del 22.6.1998 nella quale si comunicava che l’istanza di condono era stata giudicata meritevole di accoglimento; di essersi vista recapitare il provvedimento negativo sul richiesto condono (unitamente al diniego di autorizzazione paesaggistica) a causa del parere sfavorevole della C.E.I.
Questi i motivi: 1) violazione del principio del contrarius actus e dei principi generali in materia di ritiro di atti amministrativi: con atto del 22.6.1998 è stato rilasciata la concessione edilizia in sanatoria (con pagamento di oblazione e di oneri concessori) e il mancato ritiro del documento cartolare non impedisce la legittimità del manufatto; il diniego della concessione in sanatoria ora impugnato non elimina gli effetti favorevoli dell’atto concessorio già assentito; il dirigente avrebbe dovuto prima annullare o revocare la concessione già rilasciata e non può ritenersi implicito tale ritiro nell’impugnato diniego di sanatoria; 2) eccesso di potere per contraddittorietà interna tra atti infraprocedimentali, per inintelligibilità e illogicità della motivazione: il diniego di sanatoria si pone in contrasto col parere della C.E.I. del 10.9.1996 (recepito dal Comune il 13.9.1996) nel quale si era detto che il manufatto non alterava l’aspetto paesaggistico; i pareri della C.E.I. del 10.9.1996 e del 21.7.1998 sono contraddittori, perché, mentre l’intervento di manutenzione straordinaria oggetto di D.I.A. è stato reputato tale da non alterare l’aspetto dei luoghi, al contrario la costruzione del manufatto oggetto della domanda di condono è stata ritenuta incompatibile; 3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere per carenza e modicità della motivazione: la motivazione negativa della C.E.I. è solo apparente e non indica le prescrizioni per rendere il manufatto compatibile col vincolo paesaggistico, considerato che si tratta di un annesso agricolo in zona agricola; la mera temporaneità della costruzione non contrasta col vincolo ove non siano indicati la tipologia, i materiali e le altre caratteristiche costruttive; 4) violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento: il diniego è stato adottato senza la previa comunicazione dell’avvio del procedimento, né sussistono ragioni di celerità tali da escludere l’adempimento; è mancata la partecipazione della ricorrente al procedimento e la motivazione dell’atto impugnato non può ritenersi implicitamente “ricompresa nella ubicazione dei manufatti all’interno dell’area protetta (con vincolo apposto, peraltro, dopo la loro costruzione)”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scandicci, opponendosi al ricorso e precisando che il primo parere della C.E.I. del 13.9.1996 sulla D.I.A. non è favorevole, come erroneamente ritenuto, ma sta solo a significare che l’istanza non era soggetta ad autorizzazione ambientale; il secondo parere della C.E.I. del 21.7.1998 sul condono edilizio è invece contrario; la lettera del Comune del 22.6.1998, dalla quale la ricorrente ha tratto la convinzione che il condono sarebbe stato per lei favorevole, è precedente al parere negativo sullo stesso oggetto; è mancato quindi il previo rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85; la motivazione del diniego è sufficiente e puntuale; erroneamente la ricorrente ritiene che la temporaneità sia riferita alle opere mentre è da riferirsi ai materiali usati e alla tecnica costruttiva; l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non è tenuta ad indicare, nel procedimento di sanatoria, prescrizioni o modifiche progettuali che consentirebbero di evitare la compromissione del bene vincolato; non esiste l’obbligo di partecipazione e di avvio del procedimento quando questo sia iniziato ad istanza di parte.
II. Col ricorso n. 1616/2005, notificato il 10.10.2005, la stessa ricorrente unitamente ai comproprietari Stefano Ottanelli e Rossana Ottanelli (che non sarebbero stati destinatari del diniego di sanatoria impugnato col primo ricorso) ha chiesto l’annullamento della ordinanza n. 564 del 12.7.2005 (comunicata il 18 luglio successivo) di demolizione del manufatto abusivo per il quale non è stato ammesso il condono, nonché del parere sfavorevole della C.E.I. del 21.7.1998.
Questi i motivi: i ricorrenti richiamano innanzitutto i 4 motivi rivolti avverso il diniego di sanatoria (primo ricorso), ciascuno dei quali si riverberebbe per illegittimità derivata sull’ordinanza di demolizione ora impugnata.
Inoltre propongono i seguenti altri motivi: 5) violazione degli artt. 7 e 21 octies della legge n. 241/90 e violazione del giusto procedimento: è mancato il previo avviso dell’avvio del procedimento di demolizione, tanto più necessario in quanto i comproprietari Ottanelli non erano stati destinatari della precedente ordinanza di diniego del condono; 6) violazione dell’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 132 della legge regionale n. 1/2005, violazione del principio del tempus regit actum, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carente istruttoria e carente accertamento dello stato dei luoghi: l’ordinanza di demolizione non indica l’area di sedime che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza; mentre il previgente art. 7 della legge n. 47/85 distingueva anche temporalmente i due atti, di demolizione e di acquisizione, le norme sopravvenute non li distinguono imponendo anzi che nell’ordinanza demolitoria sia indicata l’esatta estensione dell’area eventualmente da acquisire e l’accertamento dell’inottemperanza costituisce titolo per l’immissione del Comune nel possesso e per la trascrizione; sono generici i criteri, indicati nell’ordinanza demolitoria, circa la successiva eventuale acquisizione dell’area; 7) in subordine, violazione dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per difetto o incongruità della motivazione con riferimento all’adozione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, che deve essere pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito a seguito dell’abuso, considerando soprattutto che si tratta di un intervento assentito in precedenza sulla base di una valutazione favorevole circa l’impatto ambientale.
Si è costituito anche in questo giudizio il Comune di Scandicci, opponendosi al ricorso.
Con ordinanza n. 935/2005 è stata accolta l’istanza cautelare, vista la pendenza del (primo) ricorso avverso l’atto presupposto e cioè il diniego di sanatoria.
III. All’udienza del 9 marzo 2006 sono stati chiamati i due ricorsi che sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO



1. I due ricorsi possono essere riuniti per connessione, trattandosi di gravami proposti avverso il diniego di sanatoria-condono e la conseguente demolizione del manufatto abusivo.
2. La vicenda contenziosa deve essere correttamente definita prima di tutto in fatto.
Risulta che la ricorrente ha costruito due manufatti abusivi (adibiti a deposito attrezzi agricoli) senza concessione edilizia in zona vincolata; quindi ne ha richiesto la sanatoria-condono nel marzo del 1995 ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994; soltanto in data 9.9.1998, dopo le integrazioni documentali richieste, ha provveduto a corrispondere al Comune il saldo degli oneri concessori.
Intanto, senza attendere l’esito dell’istanza di sanatoria e senza sollecitarne la definizione da parte del Comune, ha presentato nel settembre del 1996 una D.I.A. per la manutenzione straordinaria dei manufatti (sostituzione del manto di copertura e adeguamento statico) – ancora abusivi - chiedendo la previa autorizzazione paesaggistica; con atto del 10.9.1996 la C.E.I. si è espressa nel senso di ritenere che l’opera di manutenzione straordinaria non necessitasse di autorizzazione ambientale in quanto non alterava l’aspetto esteriore del fabbricato; tale parere (che l’istanza era stata ritenuta “meritevole di accoglimento”) è stato dal Comune comunicato all’interessato, ma in epoca precedente alla definizione sfavorevole della domanda di condono del manufatto abusivo.
Orbene la ricorrente pretende di trarre dal parere favorevole della C.E.I. su un “nuovo” intervento di manutenzione straordinaria (che presuppone la legittimità del fabbricato, mentre nella specie l’immobile principale è ancora abusivo e non sanato) effetti positivi impliciti sulla domanda di sanatoria.
3.Passando al primo ricorso avverso il diniego di sanatoria-condono, preliminarmente si osserva che non ha ingresso nell’ordinamento un provvedimento implicito di sanatoria, come pretende parte ricorrente, dovendosi al contrario la p.a. esprimere sulla compatibilità delle opere abusive, salvo il caso del silenzio-assenso (art. 35, quint’ultimo comma, della legge n. 47/85 e art. 39, comma 4, legge n. 724/94, entrambi in presenza di determinati presupposti e condizioni quali l’epoca dell’ultimazione dell’opera, il pagamento dell’oblazione, la presentazione della necessaria documentazione, una domanda non palesemente infedele) in un’ipotesi del tutto diversa da quella in esame nella quale si pone un problema, preliminare alla sanatoria edilizia, relativo al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica per essere l’area in cui insiste l’abuso soggetta al relativo vincolo. E’ noto infatti che l’istituto del silenzio-assenso non trova ingresso nei casi di immobili vincolati, dovendosi l’autorità preposta alla tutela del vincolo espressamente pronunciare sulla compatibilità dell’opera abusiva (cfr. Cons. di Stato, n. 1998/2004).
E’ appena il caso di precisare che risulta errata l’affermazione dei ricorrenti (ribadita nella memoria di udienza) circa la imposizione del vincolo in epoca successiva alla realizzazione degli abusi, con conseguenze sulla necessità della previa autorizzazione. Per loro stessa ammissione l’epoca dell’abuso è il 1980 e il vincolo è stato imposto con d.m. 20.1.1965 (cfr. parere contrario della C.E.I. del 21.7.1998, nonché ordinanza di demolizione impugnata col secondo ricorso).
In secondo luogo è pacifico che l’opera abusiva debba essere sanata prima che l’interessato possa richiedere alla p.a. qualunque titolo edilizio per effettuare nuovi interventi.
Nella specie il diniego di autorizzazione paesaggistica sull’istanza di condono ha impedito il rilascio della sanatoria, che è il presupposto indefettibile di ogni altro e successivo intervento edilizio.
E’ quindi infondato il primo motivo del ricorso perché nessuna concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata, né vi era necessità di annullare o revocare la presunta concessione già rilasciata, nella specie inesistente.
Nemmeno può aderirsi alla prospettata contraddittorietà dei pareri della C.E.I. del 1996 e del 1998 (secondo motivo), perché il primo ha avuto riguardo ad un intervento parziale di manutenzione straordinaria di sostituzione del manto di copertura e di adeguamento statico dell’immobile, di opere perciò che sono state ritenute tali da non alterare l’aspetto esteriore dei luoghi, ma nel presupposto (implicito) che il fabbricato sul quale si chiedeva di intervenire fosse legittimamente realizzato ab origine ovvero successivamente sanato.
Nel secondo parere negativo del 1998 la C.E.I., esaminando gli aspetti paesaggistici coinvolti nella domanda di condono del fabbricato, ha rilevato con motivazione sufficiente la incompatibilità del manufatto abusivo a causa dei materiali usati e delle caratteristiche costruttive nonché della mancanza di decoro ambientale in relazione ai valori estetici del luogo. Recependo tale parere negativo il Comune ha negato il richiesto condono con motivazione che, se pur succinta, non è illogica né insufficiente dal momento che risulta il contrasto tra l’opera abusiva e le caratteristiche della zona protetta, il pregiudizio arrecato all’ambiente circostante, secondo una valutazione (anche per relationem al parere paesaggistico) ampiamente discrezionale e incensurabile nel merito se non per contestazioni che ne investano globalmente la ragionevolezza e l’attinenza alla fattispecie concreta.
E’ infondato il terzo motivo circa l’insufficienza della motivazione della C.E.I. (per quanto già detto), la quale avrebbe anche omesso di indicare le prescrizioni che avrebbero reso compatibile il fabbricato dal punto di vista ambientale.
In proposito si ricorda che la “facoltà”, e non l’obbligo, di indicare le modifiche progettuali che consentirebbero di evitare compromissioni per l’ambiente è prevista dall’art. 16 del r.d. n. 1357/1940 recante il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/1939 (peraltro l’art. 16 non è stato nemmeno invocato quale parametro normativo) per il nulla osta relativo ai progetti di nuove costruzioni e quindi in via preventiva, mentre è da escludersi che ciò sia possibile relativamente ad un immobile già costruito, dal momento che l’attività edificatoria si è ormai esaurita e non si può più intervenire sul progetto.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per mancata comunicazione di avvio del procedimento (quarto motivo), il Collegio richiama la propria giurisprudenza consolidata circa la non necessità del previo avviso sia in tema di sanzioni edilizie sia in caso in cui il procedimento sia iniziato ad istanza del soggetto interessato (come nel caso della richiesta di sanatoria).
D’altra parte anche la giurisprudenza del giudice amministrativo di secondo grado ha più volte osservato che l’esigenza di informazione del destinatario dell’azione amministrativa, che ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si realizza attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e l’instaurazione del contraddittorio, non sussiste ogni qual volta lo stesso destinatario ne sia già informato, ossia allorché il procedimento consegua ad una sua istanza o gli siano di fatto noti i suoi elementi salienti, oppure sia una conseguenza necessaria di altri procedimenti o atti già conosciuti (C.d.S. IV, 16 marzo 2001, n. 1578; VI, 14 aprile 1999, n. 433). In altre parole, le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate necessariamente e formalisticamente, ma debbono essere interpretate in base a un criterio di realistica valutazione sull’effettiva conoscenza o conoscibilità di una sequenza procedimentale e dei suoi probabili effetti lesivi (C.d.S. IV, 15 marzo 2000, n. 1398; IV, 18 maggio 1998, n. 836).
4. Quanto al secondo ricorso (n. 1616/2005) proposto avverso l’ordinanza di demolizione, in primo luogo sono infondate le censure di illegittimità derivata dal diniego di sanatoria che, per le considerazioni innanzi espresse, è esente da censure.
Inoltre è infondato il quarto motivo circa la omessa notifica del diniego di condono anche ai comproprietari Ottanelli, che avrebbe loro impedito di apportare elementi a sostegno della legittimità delle opere. L’assunto non può essere condiviso visto che, pur se l’istanza di sanatoria era stata sottoscritta dai tre comproprietari, l’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio era stata sottoscritta dalla sola Giacomelli mentre l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/94 prevede che tale dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente (o dai richiedenti, in caso questi siano più) la sanatoria. Il che rende giustificabile che il diniego del condono sia stato notificato alla sola Giacomelli.
La giurisprudenza amministrativa ha anche riconosciuto che la comunicazione del provvedimento di diniego di condono ad uno dei comproprietari è sufficiente a rendere edotti gli interessati dell’esito della domanda, restando irrilevanti i rapporti tra gli stessi intercorrenti.
In ogni caso, è giurisprudenza pacifica che le eventuali irregolarità riguardanti le modalità di notifica dei provvedimenti amministrativi non incidono sulla legittimità degli stessi, ma rilevano soltanto ai diversi fini della loro impugnabilità, una volta che siano conosciuti.
In concreto gli altri ricorrenti, diversi dalla sig.ra Giacomelli, hanno correttamente impugnato con il ricorso n. 1616/2005 anche il diniego di sanatoria di cui erano venuti a conoscenza. Avendo i medesimi richiamati tutti i motivi del primo ricorso, valgono rispetto ad essi le considerazioni già svolte per respingerli.
E’ infondato anche il quinto motivo, nel quale si lamenta che l’omesso avviso avrebbe determinato la mancata partecipazione dei ricorrenti Ottanelli al procedimento, partecipazione che avrebbe invece reso diverso il “contenuto dispositivo del provvedimento adottato”, con conseguente “contrasto anche con l’art. 21 octies della legge n. 241/90”, sia perché per giurisprudenza costante della Sezione non si applicano le richiamate garanzie procedimentali in materia di illeciti edilizi, sia perché in ogni caso la norma da ultimo invocata esclude espressamente l’annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” anche quando sia mancata la previa comunicazione dell’avvio del procedimento; ed in presenza di un diniego di sanatoria l’ordinanza demolitoria è atto dovuto.
Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 132, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, non avendo l’ordinanza di demolizione del 12.7.2005 specificamente e dettagliatamente indicato l’area da acquisire in caso di inottemperanza alla demolizione. Si sostiene che, mentre l’art. 7 della legge n. 47/85 aveva distinto i due atti, di ingiunzione a demolire e di acquisizione, la normativa sopravvenuta, applicabile ratione temporis, non distingue più i due atti imponendo anzi che nel primo sia esattamente indicata la estensione dell’area che verrà eventualmente acquisita; inoltre sarebbero generici i criteri riportati nell’ordinanza di demolizione circa la successiva fase di eventuale acquisizione, non garantendo ai soggetti sanzionati la preventiva contezza degli effetti ablatori conseguenti alla loro inottemperanza.
Il motivo non può essere condiviso nei termini che seguono.
Se si confronta il dato letterale dell’art. 7 della legge n. 47/85 con quello sia dell’art. 31 del t.u. sull’edilizia (n. 380/2001) che dell’art. 132 della legge regionale n. 1/2005, le differenze non sono rilevanti perché le norme differiscono solo per l’uso di un participio (“indicando” nel provvedimento) che compare nel comma 2 del ricordato art. 31 (oltre che nella legge regionale) e che sembra imporre la contestuale indicazione dell’area da acquisire.
Vero è che tutte le norme sembrano disporre nel senso che l’acquisizione avvenga “di diritto”, di modo che il successivo accertamento dell’inottemperanza avrebbe natura meramente dichiarativa di un effetto che si è prodotto per legge. Ma tale effetto esisteva anche per la precedente disciplina e la giurisprudenza si è non di meno orientata nel senso della necessità di un “successivo” provvedimento abilitante all’acquisizione.
Se si scorrono ulteriormente le norme, esse richiedono che detto accertamento dichiarativo sia “previamente” notificato all’interessato e soltanto allora esso costituisce titolo per l’immissione nel possesso del bene da parte del Comune.
La giurisprudenza penale (Cass. III, n. 44406/2003) ha affermato che l’acquisizione non si verifica per il solo fatto dell’omessa demolizione entro il termine di 90 giorni di cui all’art. 7 della legge n. 47/85 ora sostituito dall’art. 31 del t.u., ma è necessario che il Comune a) proceda al formale accertamento dell’inottemperanza; b) provveda alla notifica all’interessato responsabile; c) provveda alla trascrizione del titolo di acquisizione. La stessa giurisprudenza (Cass. III, n. 44695/2004) ha affermato che l’acquisizione al patrimonio comunale avviene soltanto all’esito del procedimento amministrativo che si perfeziona con la trascrizione del titolo e con l’acquisizione materiale del bene al patrimonio del Comune. Il che renderebbe inutile la contestualità dei due atti, come affermato invece dai ricorrenti.
In ogni caso, anche ad ammettere una lettura della nuova disciplina nel senso che essa richieda la contestualità, nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso di inottemperanza, va però osservato che l’omessa specificazione delle aree potrebbe costituire un vizio parziale del provvedimento, che rimarrebbe integro per la parte demolitoria in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici.
Nella specie, però, nell’ordinanza di demolizione sono riportati anche “i criteri in base ai quali sarà eventualmente effettuata la…acquisizione gratuita”; essi consistono nella “individuazione dell’area in modo tale che sia collegata agevolmente alla pubblica via”, nella precisazione che “l’acquisizione dell’area nella misura massima consentita…opera solo nel caso di abusi realizzati in zone omogenee prive di indici” e che “quando l’abuso insiste nelle altre zone omogenee, l’acquisizione è effettuata in base ai relativi parametri urbanistici”.
Poiché, diversamente da quanto sostenuto (pag. 22 della memoria di udienza dei ricorrenti), l’art. 31 del t.u. del 2001 e l’art. 132 della legge regionale n. 1/2005 non richiedono nessuna “planimetria” per l’individuazione delle aree, il Collegio reputa che i criteri riportati nell’impugnata ordinanza di demolizione soddisfino il dettato legislativo e gli stessi non sono contestati al di là di una loro asserita genericità.
E’ infine infondato il settimo motivo nel quale si sostiene che “trattandosi di intervento precedentemente assentito dall’ A.C. – sulla base di una valutazione favorevole dell’impatto paesaggistico - …in luogo della sanzione ripristinatoria era applicabile la sanzione pecuniaria” ex art. 164 del d. lgs. n. 42/2004. La censura infatti si fonda sull’erroneo presupposto della avvenuta valutazione favorevole ai fini ambientali, nella specie inesistente per quanto innanzi detto.
Conclusivamente i due ricorsi non possono essere accolti.
Le spese processuali per entrambi, liquidati in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.



il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:
-riunisce i ricorsi in epigrafe e li rigetta entrambi;
-condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Comune di Scandicci delle spese processuali liquidate in complessivi 3.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, est
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MAGGIO 2006

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento