| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 5 maggio 2006
n. 1950
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
F.M. Giacomelli ed altri (Avv.ti M. Cipriani e M. Titi)
contro il Comune di Scandicci (Avv. G. Barontini) |
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1. Edilizia ed urbanistica - Sanatoria di
opere edilizie abusive – Zona vincolata – Silenzio-assenso
– Insussistenza
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2. Edilizia ed urbanistica - Art. 31, comma
2, del d.p.r. n. 380/2001 e art. 132, comma 2, della L.
Regione Toscana n. 1/2005 - Non impongono la contestualità,
nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e
dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso
di inottemperanza
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1. In tema di sanatoria di opere edilizie
abusive l’istituto del silenzio-assenso non trova ingresso
nei casi di immobili vincolati, dovendosi l’autorità preposta
alla tutela del vincolo espressamente pronunciare sulla
compatibilità dell’opera abusiva
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2. L’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001
e l’art. 132, comma 2, della L. Regione Toscana n. 1/2005
non impongono la contestualità, nello stesso provvedimento,
dell’ordine di demolizione e dell’indicazione specifica
delle aree da acquisire in caso di inottemperanza. In ogni
caso va osservato che l’omessa specificazione delle aree
potrebbe costituire un vizio parziale del provvedimento,
che rimarrebbe integro per la parte demolitoria in virtù
del principio di conservazione degli atti giuridici.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^ SEZIONE –
-
ha pronunciato il seguente:
SENTENZA
sui ricorsi nn. 4177/1998 e 1616/2005
proposti rispettivamente da
GIACOMELLI FIORENZA MARIA e da GIACOMELLI FIORENZA
MARIA, OTTANELLI STEFANO, OTTANELLI ROSSANA, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Michele Cipriani e Marco Titi ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del secondo in Firenze, via
Carlo Botta n. 18;
contro
- il COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco
pro-tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Barontini ed elettivamente domiciliato presso la
Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, in Firenze, via Ricasoli 40;
per l’annullamento
per quanto attiene al ricorso 4177/1998:
- del provvedimento 23.09.1988 del Dirigente del Servizio
Affari Legali ed Edilizia del Comune di Scandicci, recante
diniego di concessione edilizia in sanatoria delle opere
in oggetto di domanda di condono edilizio n. 593 del 01.03.1995;
- del parere 21.07.1998 della Commissione Edilizia Integrata
di Scandicci, richiamata sub.a), non comunicato nè notificato;
- di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente,
ancorchè incognito.
per l’annullamento, previa sospensione
per quanto attiene al ricorso 1616/2005:
- dell’ordinanza n. 564 prot. n. 30466 del 12.07.2005, notificata
il 18.07.2005, del Dirigente dei Servizi Affari Legali ed
Edilizia del Comune di Scandicci, avente ad oggetto: a)
demolizione delle opere abusive oggetto di diniego di condono
n. 349 del 23.09.1998 e rimessa in pristino dello stato
dei luoghi entro novanta giorni; b) acquisizione gratuita
al patrimonio comunale, in caso di mancata ottemperanza
all’ordine di demolizione, di porzione di terreno comprensiva
dell’area di sedime su cui insistono le opere abusive;
- di ogni atto preliminare o presupposto, ancorchè incognito
ed in particolare: b1) provvedimento 349 del 23.09.1998
del Dirigente Servizi Affari Legali ed Edilizia del Comune
di Scandicci, di diniego di concessione edilizia in sanatoria
delle opere oggetto di domanda di condono edilizio n. 593
del 01.03.1995; b2) parere 21.07.1998 della C.E.I. di Scandicci.
Visti i ricorsi e le relative documentazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 - relatore
il Consigliere Marcella COLOMBATI -,gli avv.ti M. Titi e
G. Barontini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
I. Col ricorso n. 4177/98, notificato il 28.11.1998,
la sig.ra Fiorenza Maria Giacomelli, comproprietaria di
un terreno agricolo soggetto a vincolo paesaggistico sul
quale è stato costruito nel 1980 senza titolo edilizio un
deposito per attrezzi parte in muratura e parte in lamiera,
premette di aver presentato in data 1.3.1995 istanza di
condono del manufatto ai sensi dell’art. 39 della legge
n. 724/94 ed ha chiesto l’annullamento del diniego espresso
dal Comune di Scandicci (provvedimento dirigenziale n. 349
del 23.9.1998) e del parere negativo della C.E.I. del 21.7.1998
sulla sua istanza.
Espone di avere, nelle more del procedimento di condono,
in data 28.9.1996 presentato una D.I.A. ai sensi del d.l.
n. 495/96 per opere di manutenzione straordinaria del magazzino
consistenti nella sostituzione del manto di copertura e
adeguamento statico del fabbricato; di avere appreso che
la C.E.I. aveva espresso in data 10.9.1996 parere favorevole
sul progetto non ritenendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica
in quanto “le opere…non alterano l’aspetto esteriore dei
luoghi…” e che tale parere era stato recepito dal Dirigente
comunale il 13.9.1996; di avere intanto il 30.11.1997 integrato
la domanda di condono dell’immobile abusivo secondo le richieste
del Comune; di avere ricevuto la nota del Dirigente del
22.6.1998 nella quale si comunicava che l’istanza di condono
era stata giudicata meritevole di accoglimento; di essersi
vista recapitare il provvedimento negativo sul richiesto
condono (unitamente al diniego di autorizzazione paesaggistica)
a causa del parere sfavorevole della C.E.I.
Questi i motivi: 1) violazione del principio del contrarius
actus e dei principi generali in materia di ritiro di atti
amministrativi: con atto del 22.6.1998 è stato rilasciata
la concessione edilizia in sanatoria (con pagamento di oblazione
e di oneri concessori) e il mancato ritiro del documento
cartolare non impedisce la legittimità del manufatto; il
diniego della concessione in sanatoria ora impugnato non
elimina gli effetti favorevoli dell’atto concessorio già
assentito; il dirigente avrebbe dovuto prima annullare o
revocare la concessione già rilasciata e non può ritenersi
implicito tale ritiro nell’impugnato diniego di sanatoria;
2) eccesso di potere per contraddittorietà interna tra atti
infraprocedimentali, per inintelligibilità e illogicità
della motivazione: il diniego di sanatoria si pone in contrasto
col parere della C.E.I. del 10.9.1996 (recepito dal Comune
il 13.9.1996) nel quale si era detto che il manufatto non
alterava l’aspetto paesaggistico; i pareri della C.E.I.
del 10.9.1996 e del 21.7.1998 sono contraddittori, perché,
mentre l’intervento di manutenzione straordinaria oggetto
di D.I.A. è stato reputato tale da non alterare l’aspetto
dei luoghi, al contrario la costruzione del manufatto oggetto
della domanda di condono è stata ritenuta incompatibile;
3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso
di potere per carenza e modicità della motivazione: la motivazione
negativa della C.E.I. è solo apparente e non indica le prescrizioni
per rendere il manufatto compatibile col vincolo paesaggistico,
considerato che si tratta di un annesso agricolo in zona
agricola; la mera temporaneità della costruzione non contrasta
col vincolo ove non siano indicati la tipologia, i materiali
e le altre caratteristiche costruttive; 4) violazione degli
artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/90, eccesso di
potere per difetto di motivazione e violazione del giusto
procedimento: il diniego è stato adottato senza la previa
comunicazione dell’avvio del procedimento, né sussistono
ragioni di celerità tali da escludere l’adempimento; è mancata
la partecipazione della ricorrente al procedimento e la
motivazione dell’atto impugnato non può ritenersi implicitamente
“ricompresa nella ubicazione dei manufatti all’interno dell’area
protetta (con vincolo apposto, peraltro, dopo la loro costruzione)”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scandicci, opponendosi
al ricorso e precisando che il primo parere della C.E.I.
del 13.9.1996 sulla D.I.A. non è favorevole, come erroneamente
ritenuto, ma sta solo a significare che l’istanza non era
soggetta ad autorizzazione ambientale; il secondo parere
della C.E.I. del 21.7.1998 sul condono edilizio è invece
contrario; la lettera del Comune del 22.6.1998, dalla quale
la ricorrente ha tratto la convinzione che il condono sarebbe
stato per lei favorevole, è precedente al parere negativo
sullo stesso oggetto; è mancato quindi il previo rilascio
del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela
del vincolo ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85;
la motivazione del diniego è sufficiente e puntuale; erroneamente
la ricorrente ritiene che la temporaneità sia riferita alle
opere mentre è da riferirsi ai materiali usati e alla tecnica
costruttiva; l’amministrazione preposta alla tutela del
vincolo non è tenuta ad indicare, nel procedimento di sanatoria,
prescrizioni o modifiche progettuali che consentirebbero
di evitare la compromissione del bene vincolato; non esiste
l’obbligo di partecipazione e di avvio del procedimento
quando questo sia iniziato ad istanza di parte.
II. Col ricorso n. 1616/2005, notificato il 10.10.2005,
la stessa ricorrente unitamente ai comproprietari Stefano
Ottanelli e Rossana Ottanelli (che non sarebbero stati destinatari
del diniego di sanatoria impugnato col primo ricorso) ha
chiesto l’annullamento della ordinanza n. 564 del 12.7.2005
(comunicata il 18 luglio successivo) di demolizione del
manufatto abusivo per il quale non è stato ammesso il condono,
nonché del parere sfavorevole della C.E.I. del 21.7.1998.
Questi i motivi: i ricorrenti richiamano innanzitutto i
4 motivi rivolti avverso il diniego di sanatoria (primo
ricorso), ciascuno dei quali si riverberebbe per illegittimità
derivata sull’ordinanza di demolizione ora impugnata.
Inoltre propongono i seguenti altri motivi: 5) violazione
degli artt. 7 e 21 octies della legge n. 241/90 e violazione
del giusto procedimento: è mancato il previo avviso dell’avvio
del procedimento di demolizione, tanto più necessario in
quanto i comproprietari Ottanelli non erano stati destinatari
della precedente ordinanza di diniego del condono; 6) violazione
dell’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art.
132 della legge regionale n. 1/2005, violazione del principio
del tempus regit actum, eccesso di potere per difetto dei
presupposti, carente istruttoria e carente accertamento
dello stato dei luoghi: l’ordinanza di demolizione non indica
l’area di sedime che viene acquisita di diritto in caso
di inottemperanza; mentre il previgente art. 7 della legge
n. 47/85 distingueva anche temporalmente i due atti, di
demolizione e di acquisizione, le norme sopravvenute non
li distinguono imponendo anzi che nell’ordinanza demolitoria
sia indicata l’esatta estensione dell’area eventualmente
da acquisire e l’accertamento dell’inottemperanza costituisce
titolo per l’immissione del Comune nel possesso e per la
trascrizione; sono generici i criteri, indicati nell’ordinanza
demolitoria, circa la successiva eventuale acquisizione
dell’area; 7) in subordine, violazione dell’art. 167 del
d. lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per difetto o incongruità
della motivazione con riferimento all’adozione della sanzione
demolitoria in luogo di quella pecuniaria, che deve essere
pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito a seguito dell’abuso, considerando soprattutto
che si tratta di un intervento assentito in precedenza sulla
base di una valutazione favorevole circa l’impatto ambientale.
Si è costituito anche in questo giudizio il Comune di Scandicci,
opponendosi al ricorso.
Con ordinanza n. 935/2005 è stata accolta l’istanza cautelare,
vista la pendenza del (primo) ricorso avverso l’atto presupposto
e cioè il diniego di sanatoria.
III. All’udienza del 9 marzo 2006 sono stati chiamati i
due ricorsi che sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. I due ricorsi possono essere riuniti per connessione,
trattandosi di gravami proposti avverso il diniego di sanatoria-condono
e la conseguente demolizione del manufatto abusivo.
2. La vicenda contenziosa deve essere correttamente definita
prima di tutto in fatto.
Risulta che la ricorrente ha costruito due manufatti abusivi
(adibiti a deposito attrezzi agricoli) senza concessione
edilizia in zona vincolata; quindi ne ha richiesto la sanatoria-condono
nel marzo del 1995 ai sensi dell’art. 39 della legge n.
724 del 1994; soltanto in data 9.9.1998, dopo le integrazioni
documentali richieste, ha provveduto a corrispondere al
Comune il saldo degli oneri concessori.
Intanto, senza attendere l’esito dell’istanza di sanatoria
e senza sollecitarne la definizione da parte del Comune,
ha presentato nel settembre del 1996 una D.I.A. per la manutenzione
straordinaria dei manufatti (sostituzione del manto di copertura
e adeguamento statico) – ancora abusivi - chiedendo la previa
autorizzazione paesaggistica; con atto del 10.9.1996 la
C.E.I. si è espressa nel senso di ritenere che l’opera di
manutenzione straordinaria non necessitasse di autorizzazione
ambientale in quanto non alterava l’aspetto esteriore del
fabbricato; tale parere (che l’istanza era stata ritenuta
“meritevole di accoglimento”) è stato dal Comune comunicato
all’interessato, ma in epoca precedente alla definizione
sfavorevole della domanda di condono del manufatto abusivo.
Orbene la ricorrente pretende di trarre dal parere favorevole
della C.E.I. su un “nuovo” intervento di manutenzione straordinaria
(che presuppone la legittimità del fabbricato, mentre nella
specie l’immobile principale è ancora abusivo e non sanato)
effetti positivi impliciti sulla domanda di sanatoria.
3.Passando al primo ricorso avverso il diniego di sanatoria-condono,
preliminarmente si osserva che non ha ingresso nell’ordinamento
un provvedimento implicito di sanatoria, come pretende parte
ricorrente, dovendosi al contrario la p.a. esprimere sulla
compatibilità delle opere abusive, salvo il caso del silenzio-assenso
(art. 35, quint’ultimo comma, della legge n. 47/85 e art.
39, comma 4, legge n. 724/94, entrambi in presenza di determinati
presupposti e condizioni quali l’epoca dell’ultimazione
dell’opera, il pagamento dell’oblazione, la presentazione
della necessaria documentazione, una domanda non palesemente
infedele) in un’ipotesi del tutto diversa da quella in esame
nella quale si pone un problema, preliminare alla sanatoria
edilizia, relativo al conseguimento dell’autorizzazione
paesaggistica per essere l’area in cui insiste l’abuso soggetta
al relativo vincolo. E’ noto infatti che l’istituto del
silenzio-assenso non trova ingresso nei casi di immobili
vincolati, dovendosi l’autorità preposta alla tutela del
vincolo espressamente pronunciare sulla compatibilità dell’opera
abusiva (cfr. Cons. di Stato, n. 1998/2004).
E’ appena il caso di precisare che risulta errata l’affermazione
dei ricorrenti (ribadita nella memoria di udienza) circa
la imposizione del vincolo in epoca successiva alla realizzazione
degli abusi, con conseguenze sulla necessità della previa
autorizzazione. Per loro stessa ammissione l’epoca dell’abuso
è il 1980 e il vincolo è stato imposto con d.m. 20.1.1965
(cfr. parere contrario della C.E.I. del 21.7.1998, nonché
ordinanza di demolizione impugnata col secondo ricorso).
In secondo luogo è pacifico che l’opera abusiva debba essere
sanata prima che l’interessato possa richiedere alla p.a.
qualunque titolo edilizio per effettuare nuovi interventi.
Nella specie il diniego di autorizzazione paesaggistica
sull’istanza di condono ha impedito il rilascio della sanatoria,
che è il presupposto indefettibile di ogni altro e successivo
intervento edilizio.
E’ quindi infondato il primo motivo del ricorso perché nessuna
concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata, né
vi era necessità di annullare o revocare la presunta concessione
già rilasciata, nella specie inesistente.
Nemmeno può aderirsi alla prospettata contraddittorietà
dei pareri della C.E.I. del 1996 e del 1998 (secondo motivo),
perché il primo ha avuto riguardo ad un intervento parziale
di manutenzione straordinaria di sostituzione del manto
di copertura e di adeguamento statico dell’immobile, di
opere perciò che sono state ritenute tali da non alterare
l’aspetto esteriore dei luoghi, ma nel presupposto (implicito)
che il fabbricato sul quale si chiedeva di intervenire fosse
legittimamente realizzato ab origine ovvero successivamente
sanato.
Nel secondo parere negativo del 1998 la C.E.I., esaminando
gli aspetti paesaggistici coinvolti nella domanda di condono
del fabbricato, ha rilevato con motivazione sufficiente
la incompatibilità del manufatto abusivo a causa dei materiali
usati e delle caratteristiche costruttive nonché della mancanza
di decoro ambientale in relazione ai valori estetici del
luogo. Recependo tale parere negativo il Comune ha negato
il richiesto condono con motivazione che, se pur succinta,
non è illogica né insufficiente dal momento che risulta
il contrasto tra l’opera abusiva e le caratteristiche della
zona protetta, il pregiudizio arrecato all’ambiente circostante,
secondo una valutazione (anche per relationem al parere
paesaggistico) ampiamente discrezionale e incensurabile
nel merito se non per contestazioni che ne investano globalmente
la ragionevolezza e l’attinenza alla fattispecie concreta.
E’ infondato il terzo motivo circa l’insufficienza della
motivazione della C.E.I. (per quanto già detto), la quale
avrebbe anche omesso di indicare le prescrizioni che avrebbero
reso compatibile il fabbricato dal punto di vista ambientale.
In proposito si ricorda che la “facoltà”, e non l’obbligo,
di indicare le modifiche progettuali che consentirebbero
di evitare compromissioni per l’ambiente è prevista dall’art.
16 del r.d. n. 1357/1940 recante il regolamento di esecuzione
della legge n. 1497/1939 (peraltro l’art. 16 non è stato
nemmeno invocato quale parametro normativo) per il nulla
osta relativo ai progetti di nuove costruzioni e quindi
in via preventiva, mentre è da escludersi che ciò sia possibile
relativamente ad un immobile già costruito, dal momento
che l’attività edificatoria si è ormai esaurita e non si
può più intervenire sul progetto.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241 per mancata comunicazione di avvio del
procedimento (quarto motivo), il Collegio richiama la propria
giurisprudenza consolidata circa la non necessità del previo
avviso sia in tema di sanzioni edilizie sia in caso in cui
il procedimento sia iniziato ad istanza del soggetto interessato
(come nel caso della richiesta di sanatoria).
D’altra parte anche la giurisprudenza del giudice amministrativo
di secondo grado ha più volte osservato che l’esigenza di
informazione del destinatario dell’azione amministrativa,
che ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
si realizza attraverso la comunicazione di avvio del procedimento
e l’instaurazione del contraddittorio, non sussiste ogni
qual volta lo stesso destinatario ne sia già informato,
ossia allorché il procedimento consegua ad una sua istanza
o gli siano di fatto noti i suoi elementi salienti, oppure
sia una conseguenza necessaria di altri procedimenti o atti
già conosciuti (C.d.S. IV, 16 marzo 2001, n. 1578; VI, 14
aprile 1999, n. 433). In altre parole, le norme in materia
di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno
applicate necessariamente e formalisticamente, ma debbono
essere interpretate in base a un criterio di realistica
valutazione sull’effettiva conoscenza o conoscibilità di
una sequenza procedimentale e dei suoi probabili effetti
lesivi (C.d.S. IV, 15 marzo 2000, n. 1398; IV, 18 maggio
1998, n. 836).
4. Quanto al secondo ricorso (n. 1616/2005) proposto avverso
l’ordinanza di demolizione, in primo luogo sono infondate
le censure di illegittimità derivata dal diniego di sanatoria
che, per le considerazioni innanzi espresse, è esente da
censure.
Inoltre è infondato il quarto motivo circa la omessa notifica
del diniego di condono anche ai comproprietari Ottanelli,
che avrebbe loro impedito di apportare elementi a sostegno
della legittimità delle opere. L’assunto non può essere
condiviso visto che, pur se l’istanza di sanatoria era stata
sottoscritta dai tre comproprietari, l’allegata dichiarazione
sostitutiva di atto notorio era stata sottoscritta dalla
sola Giacomelli mentre l’art. 39, comma 4, della legge n.
724/94 prevede che tale dichiarazione sia sottoscritta dal
richiedente (o dai richiedenti, in caso questi siano più)
la sanatoria. Il che rende giustificabile che il diniego
del condono sia stato notificato alla sola Giacomelli.
La giurisprudenza amministrativa ha anche riconosciuto che
la comunicazione del provvedimento di diniego di condono
ad uno dei comproprietari è sufficiente a rendere edotti
gli interessati dell’esito della domanda, restando irrilevanti
i rapporti tra gli stessi intercorrenti.
In ogni caso, è giurisprudenza pacifica che le eventuali
irregolarità riguardanti le modalità di notifica dei provvedimenti
amministrativi non incidono sulla legittimità degli stessi,
ma rilevano soltanto ai diversi fini della loro impugnabilità,
una volta che siano conosciuti.
In concreto gli altri ricorrenti, diversi dalla sig.ra Giacomelli,
hanno correttamente impugnato con il ricorso n. 1616/2005
anche il diniego di sanatoria di cui erano venuti a conoscenza.
Avendo i medesimi richiamati tutti i motivi del primo ricorso,
valgono rispetto ad essi le considerazioni già svolte per
respingerli.
E’ infondato anche il quinto motivo, nel quale si lamenta
che l’omesso avviso avrebbe determinato la mancata partecipazione
dei ricorrenti Ottanelli al procedimento, partecipazione
che avrebbe invece reso diverso il “contenuto dispositivo
del provvedimento adottato”, con conseguente “contrasto
anche con l’art. 21 octies della legge n. 241/90”, sia perché
per giurisprudenza costante della Sezione non si applicano
le richiamate garanzie procedimentali in materia di illeciti
edilizi, sia perché in ogni caso la norma da ultimo invocata
esclude espressamente l’annullabilità del provvedimento
amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento
“qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato” anche quando
sia mancata la previa comunicazione dell’avvio del procedimento;
ed in presenza di un diniego di sanatoria l’ordinanza demolitoria
è atto dovuto.
Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 31,
comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 132, comma 2,
della legge regionale n. 1/2005, non avendo l’ordinanza
di demolizione del 12.7.2005 specificamente e dettagliatamente
indicato l’area da acquisire in caso di inottemperanza alla
demolizione. Si sostiene che, mentre l’art. 7 della legge
n. 47/85 aveva distinto i due atti, di ingiunzione a demolire
e di acquisizione, la normativa sopravvenuta, applicabile
ratione temporis, non distingue più i due atti imponendo
anzi che nel primo sia esattamente indicata la estensione
dell’area che verrà eventualmente acquisita; inoltre sarebbero
generici i criteri riportati nell’ordinanza di demolizione
circa la successiva fase di eventuale acquisizione, non
garantendo ai soggetti sanzionati la preventiva contezza
degli effetti ablatori conseguenti alla loro inottemperanza.
Il motivo non può essere condiviso nei termini che seguono.
Se si confronta il dato letterale dell’art. 7 della legge
n. 47/85 con quello sia dell’art. 31 del t.u. sull’edilizia
(n. 380/2001) che dell’art. 132 della legge regionale n.
1/2005, le differenze non sono rilevanti perché le norme
differiscono solo per l’uso di un participio (“indicando”
nel provvedimento) che compare nel comma 2 del ricordato
art. 31 (oltre che nella legge regionale) e che sembra imporre
la contestuale indicazione dell’area da acquisire.
Vero è che tutte le norme sembrano disporre nel senso che
l’acquisizione avvenga “di diritto”, di modo che il successivo
accertamento dell’inottemperanza avrebbe natura meramente
dichiarativa di un effetto che si è prodotto per legge.
Ma tale effetto esisteva anche per la precedente disciplina
e la giurisprudenza si è non di meno orientata nel senso
della necessità di un “successivo” provvedimento abilitante
all’acquisizione.
Se si scorrono ulteriormente le norme, esse richiedono che
detto accertamento dichiarativo sia “previamente” notificato
all’interessato e soltanto allora esso costituisce titolo
per l’immissione nel possesso del bene da parte del Comune.
La giurisprudenza penale (Cass. III, n. 44406/2003) ha affermato
che l’acquisizione non si verifica per il solo fatto dell’omessa
demolizione entro il termine di 90 giorni di cui all’art.
7 della legge n. 47/85 ora sostituito dall’art. 31 del t.u.,
ma è necessario che il Comune a) proceda al formale accertamento
dell’inottemperanza; b) provveda alla notifica all’interessato
responsabile; c) provveda alla trascrizione del titolo di
acquisizione. La stessa giurisprudenza (Cass. III, n. 44695/2004)
ha affermato che l’acquisizione al patrimonio comunale avviene
soltanto all’esito del procedimento amministrativo che si
perfeziona con la trascrizione del titolo e con l’acquisizione
materiale del bene al patrimonio del Comune. Il che renderebbe
inutile la contestualità dei due atti, come affermato invece
dai ricorrenti.
In ogni caso, anche ad ammettere una lettura della nuova
disciplina nel senso che essa richieda la contestualità,
nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e
dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso
di inottemperanza, va però osservato che l’omessa specificazione
delle aree potrebbe costituire un vizio parziale del provvedimento,
che rimarrebbe integro per la parte demolitoria in virtù
del principio di conservazione degli atti giuridici.
Nella specie, però, nell’ordinanza di demolizione sono riportati
anche “i criteri in base ai quali sarà eventualmente effettuata
la…acquisizione gratuita”; essi consistono nella “individuazione
dell’area in modo tale che sia collegata agevolmente alla
pubblica via”, nella precisazione che “l’acquisizione dell’area
nella misura massima consentita…opera solo nel caso di abusi
realizzati in zone omogenee prive di indici” e che “quando
l’abuso insiste nelle altre zone omogenee, l’acquisizione
è effettuata in base ai relativi parametri urbanistici”.
Poiché, diversamente da quanto sostenuto (pag. 22 della
memoria di udienza dei ricorrenti), l’art. 31 del t.u. del
2001 e l’art. 132 della legge regionale n. 1/2005 non richiedono
nessuna “planimetria” per l’individuazione delle aree, il
Collegio reputa che i criteri riportati nell’impugnata ordinanza
di demolizione soddisfino il dettato legislativo e gli stessi
non sono contestati al di là di una loro asserita genericità.
E’ infine infondato il settimo motivo nel quale si sostiene
che “trattandosi di intervento precedentemente assentito
dall’ A.C. – sulla base di una valutazione favorevole dell’impatto
paesaggistico - …in luogo della sanzione ripristinatoria
era applicabile la sanzione pecuniaria” ex art. 164 del
d. lgs. n. 42/2004. La censura infatti si fonda sull’erroneo
presupposto della avvenuta valutazione favorevole ai fini
ambientali, nella specie inesistente per quanto innanzi
detto.
Conclusivamente i due ricorsi non possono essere accolti.
Le spese processuali per entrambi, liquidati in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,
sezione terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi
in epigrafe, così provvede:
-riunisce i ricorsi in epigrafe e li rigetta entrambi;
-condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento
in favore del Comune di Scandicci delle spese processuali
liquidate in complessivi 3.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 9 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, est
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MAGGIO 2006
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