REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
GIANCARLO MOZZARELLI Cons.
BRUNO LELLI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 06 Aprile 2006
Visto il ricorso 344/2003 proposto da:
MANZO NICOLETTA
BUSCARINI MATTIA PER F.LLI BUSCARINI SNC DI MATTIA E SIMONE
CASADEI SYLVIE
CRISTALLINI PAOLA
DEGLI INNOCENTI CLAUDIA
DELLACHIESA IVANA
MONTEMURRO SILVIA
PARLASCINO GIUSEPPE PER SOC.RICAMI VERONICA SAS
PEPE CATERINA
PASCO FRANCESCO
ZAMBON ALVER
MORGANTINI TOMMASO
MONTANARI SILVANA
DI PASQUALE FRANCESCA
FACCHINI BEATRICE
GIOVANARDI ELENA
GRESTA KATIA PER F.LLI GRETA DI GRETA KATIA & C. SAS
rappresentati e difesi da:
MANTERO AVV. ALESSANDRO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA BELVEDERE 10
presso
BARONE AVV. CRISTINA
Contro
COMUNE DI RICCIONE
rappresentato e difeso da:
CASTELLANI AVV. ENZO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA ALTABELLA 3
presso BALLI AVV. CRISTINA
per l’annullamento
- della delibera del Consiglio comunale di Riccione n. 125
del 9 dicembre 2002, avente ad oggetto “modifiche al regolamento
comunale per l’occupazione di suolo pubblico e/o privato
all’esterno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
ed esercizi similari”;
- della delibera dello stesso Consiglio comunale n. 39 del
16 marzo 2000, con la quale la precedente regolamentazione
TOSAP era stata integrata da un Allegato, limitatamente
agli esercizi commerciali e artigianali con riferimento
ad alcune aree cittadine e la cui disciplina viene estesa,
ad opera della citata del. 125/2002, al tratto di Viale
Dante tra l’intersezione di Viale Parini e la zona a traffico
limitato, in cui sono localizzati gli esercizi dei ricorrenti.
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Uditi i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnata la deliberazione
del consiglio comunale del comune di Riccione n. 125 del
19/12/2002 avente per oggetto "modifiche al regolamento
comunale per l'occupazione di suolo pubblico e/o privato
all'esterno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
ed esercizi similari" ed inoltre la deliberazione dello
stesso consiglio comunale n. 39 del 16/3/2000 concernente
la precedente regolamentazione dell'utilizzo degli spazi
esterni agli esercizi commerciali.
I ricorrenti contestano l'estensione del divieto di occupare
con espositori od altro il suolo, anche privato, all'esterno
degli esercizi commerciali ed artigianali, già previsto
in alcune zone dell'abitato, ad un tratto di viale Dante
sul quale insistono gli esercizi commerciali di cui sono
titolari.
I motivi dedotti attengono alla violazione della normativa
in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
che non prevede la facoltà per i comuni di introdurre disposizioni
in materia di arredo urbano limitative del diritto di utilizzare
le aree di proprietà privata.
Viene poi dedotta la violazione dell'articolo 7 della legge
241/1990, in quanto non è stato inviato l'avviso di avvio
del procedimento.
Infine vengono dedotte censure di difetto di motivazione
e di eccesso di potere sotto vari profili, in quanto, in
particolare, il provvedimento non esplicita in modo sufficiente
le ragioni per le quali viale Dante avrebbe caratteristiche
identiche a quelle di altre zone di Riccione, quale viale
Ceccarini, per le quali il divieto di cui si tratta era
stato imposto in precedenza con la deliberazione n. 39/2000.
Motivazione tanto più necessaria in relazione al contenuto
sostanzialmente espropriativo del divieto di cui si discute.
In relazione a quanto sopra i ricorrenti chiedono l'annullamento
degli atti impugnati.
Chiedono inoltre la reintegrazione nella pienezza del possesso
ai sensi degli articoli 1168 e 1170 del codice civile.
Si è costituito il giudizio di comune di Riccione deducendo,
con varie argomentazioni, l'infondatezza delle ricorso.
In particolare il comune ritiene che la superficie di vendita
di cui si può chiedere la tutela non riguarda l’esterno
dell’esercizio, ma solo quella discendente dall’atto abilitativo.
Inoltre evidenzia l’esecuzione di lavori di arredo sulla
via che rendono indispensabile aumentare gli spazi liberi.
2. Innanzitutto il ricorso, nella parte in cui esercita
un'azione possessoria, deve essere dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione (si veda sentenza n. 204/2004
della Corte Costituzionale).
3. Per quanto riguarda la parte impugnatoria, si deve osservare
che la natura regolamentare degli atti impugnati esclude
la necessità di applicare le disposizioni di cui all'articolo
7 della legge numero 241/1990.
4. Il collegio ritiene peraltro che sia fondato ed assorbente
il dedotto vizio di difetto di motivazione.
Invero il provvedimento impugnato non contiene una chiara
indicazione del tipo di potere che il comune ha inteso esercitare
e della relativa fonte attributiva ( se di programmazione
commerciale od urbanistica od altro) e tale mancanza è significativa
in quanto il regolamento incide sulla libertà di utilizzo
di aree private.
Né possono essere esaminate le considerazioni formulate
nella memoria del comune, sia per la mancanza dei titoli
abilitativi, sia per la novità dell’argomento rispetto al
contenuto dell’atto impugnato.
In secondo luogo, proprio per l’incidenza del provvedimento
sulle facoltà del proprietario, il provvedimento di estensione
avrebbe dovuto più precisamente documentare l’esistenza
di specifiche ed inderogabili circostanze di fatto idonee
a giustificare i divieti.
Invece il provvedimento impugnato si limita ad insistere
sulla nuova fisionomia assunta da alcune aree urbane a seguito
di interventi di arredo con conseguente necessità di garantire
la percorribilità dei marciapiedi.
Tale giustificazione, invero, appare generica, tenuto conto
del sacrificio imposto al diritto dei proprietà delle aree
di pertinenza degli esercizi commerciali.
In definitiva il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato
in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in
parte accolto limitatamente al provvedimento effettivamente
lesivo rappresentato dalla deliberazione n. 125/2002 che,
conseguentemente, nei limiti di cui sopra, viene annullata.
Valutata la vicenda del suo complesso e tenuto conto delle
complesse problematiche interpretative, sussistono giusti
motivi per compensare fra le parti spese, competenze, ed
onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna
- Bologna, Sezione Prima, dichiara il ricorso in epigrafe,
in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in
parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese come da motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6
aprile 2006.
- Presidente (B. Perricone)
- Cons. Rel. est. (B. Lelli)
Depositata in Segreteria in data 28/04/2006