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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 28 aprile 2006 n. 542
B. Perricone Pres. B. Lelli Est.
N. Manzo ed altri (Avv. A. Mantero) contro il Comune di Riccione (Avv. E. Castellani)


Piani regolatori e piani territoriali – regolamento comunale – Estensione del divieto di occupare con espositori od altro il suolo, anche privato, all'esterno degli esercizi commerciali ed artigianali posti in una determinata via – Mancata indicazione del tipo di potere che il comune ha inteso esercitare e della relativa fonte attributiva - Illegittimità

È illegittima per difetto di motivazione la modifica al regolamento comunale con cui viene esteso il divieto, già previsto in alcune zone dell'abitato, di occupare con espositori od altro il suolo, anche privato, all'esterno degli esercizi commerciali ed artigianali posti in una determinata via. Difatti essa non contiene una chiara indicazione del tipo di potere che il comune ha inteso esercitare e della relativa fonte attributiva (se di programmazione commerciale od urbanistica od altro) e tale mancanza è nella specie significativa in quanto il regolamento incide sulla libertà di utilizzo di aree private avendo contenuto sostanzialmente espropriativo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I




nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
GIANCARLO MOZZARELLI Cons.
BRUNO LELLI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




nell'Udienza Pubblica del 06 Aprile 2006

Visto il ricorso 344/2003 proposto da:

MANZO NICOLETTA
BUSCARINI MATTIA PER F.LLI BUSCARINI SNC DI MATTIA E SIMONE
CASADEI SYLVIE
CRISTALLINI PAOLA
DEGLI INNOCENTI CLAUDIA
DELLACHIESA IVANA
MONTEMURRO SILVIA
PARLASCINO GIUSEPPE PER SOC.RICAMI VERONICA SAS
PEPE CATERINA
PASCO FRANCESCO
ZAMBON ALVER
MORGANTINI TOMMASO
MONTANARI SILVANA
DI PASQUALE FRANCESCA
FACCHINI BEATRICE
GIOVANARDI ELENA
GRESTA KATIA PER F.LLI GRETA DI GRETA KATIA & C. SAS



rappresentati e difesi da:

MANTERO AVV. ALESSANDRO



con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA BELVEDERE 10
presso
BARONE AVV. CRISTINA

Contro

COMUNE DI RICCIONE
rappresentato e difeso da:
CASTELLANI AVV. ENZO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA ALTABELLA 3
presso BALLI AVV. CRISTINA

per l’annullamento



- della delibera del Consiglio comunale di Riccione n. 125 del 9 dicembre 2002, avente ad oggetto “modifiche al regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e/o privato all’esterno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi ed esercizi similari”;
- della delibera dello stesso Consiglio comunale n. 39 del 16 marzo 2000, con la quale la precedente regolamentazione TOSAP era stata integrata da un Allegato, limitatamente agli esercizi commerciali e artigianali con riferimento ad alcune aree cittadine e la cui disciplina viene estesa, ad opera della citata del. 125/2002, al tratto di Viale Dante tra l’intersezione di Viale Parini e la zona a traffico limitato, in cui sono localizzati gli esercizi dei ricorrenti.
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Uditi i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Col ricorso in epigrafe viene impugnata la deliberazione del consiglio comunale del comune di Riccione n. 125 del 19/12/2002 avente per oggetto "modifiche al regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e/o privato all'esterno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi ed esercizi similari" ed inoltre la deliberazione dello stesso consiglio comunale n. 39 del 16/3/2000 concernente la precedente regolamentazione dell'utilizzo degli spazi esterni agli esercizi commerciali.
I ricorrenti contestano l'estensione del divieto di occupare con espositori od altro il suolo, anche privato, all'esterno degli esercizi commerciali ed artigianali, già previsto in alcune zone dell'abitato, ad un tratto di viale Dante sul quale insistono gli esercizi commerciali di cui sono titolari.
I motivi dedotti attengono alla violazione della normativa in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che non prevede la facoltà per i comuni di introdurre disposizioni in materia di arredo urbano limitative del diritto di utilizzare le aree di proprietà privata.
Viene poi dedotta la violazione dell'articolo 7 della legge 241/1990, in quanto non è stato inviato l'avviso di avvio del procedimento.
Infine vengono dedotte censure di difetto di motivazione e di eccesso di potere sotto vari profili, in quanto, in particolare, il provvedimento non esplicita in modo sufficiente le ragioni per le quali viale Dante avrebbe caratteristiche identiche a quelle di altre zone di Riccione, quale viale Ceccarini, per le quali il divieto di cui si tratta era stato imposto in precedenza con la deliberazione n. 39/2000. Motivazione tanto più necessaria in relazione al contenuto sostanzialmente espropriativo del divieto di cui si discute.
In relazione a quanto sopra i ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti impugnati.
Chiedono inoltre la reintegrazione nella pienezza del possesso ai sensi degli articoli 1168 e 1170 del codice civile.
Si è costituito il giudizio di comune di Riccione deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza delle ricorso.
In particolare il comune ritiene che la superficie di vendita di cui si può chiedere la tutela non riguarda l’esterno dell’esercizio, ma solo quella discendente dall’atto abilitativo.
Inoltre evidenzia l’esecuzione di lavori di arredo sulla via che rendono indispensabile aumentare gli spazi liberi.
2. Innanzitutto il ricorso, nella parte in cui esercita un'azione possessoria, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (si veda sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale).
3. Per quanto riguarda la parte impugnatoria, si deve osservare che la natura regolamentare degli atti impugnati esclude la necessità di applicare le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge numero 241/1990.
4. Il collegio ritiene peraltro che sia fondato ed assorbente il dedotto vizio di difetto di motivazione.
Invero il provvedimento impugnato non contiene una chiara indicazione del tipo di potere che il comune ha inteso esercitare e della relativa fonte attributiva ( se di programmazione commerciale od urbanistica od altro) e tale mancanza è significativa in quanto il regolamento incide sulla libertà di utilizzo di aree private.
Né possono essere esaminate le considerazioni formulate nella memoria del comune, sia per la mancanza dei titoli abilitativi, sia per la novità dell’argomento rispetto al contenuto dell’atto impugnato.
In secondo luogo, proprio per l’incidenza del provvedimento sulle facoltà del proprietario, il provvedimento di estensione avrebbe dovuto più precisamente documentare l’esistenza di specifiche ed inderogabili circostanze di fatto idonee a giustificare i divieti.
Invece il provvedimento impugnato si limita ad insistere sulla nuova fisionomia assunta da alcune aree urbane a seguito di interventi di arredo con conseguente necessità di garantire la percorribilità dei marciapiedi.
Tale giustificazione, invero, appare generica, tenuto conto del sacrificio imposto al diritto dei proprietà delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali.
In definitiva il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte accolto limitatamente al provvedimento effettivamente lesivo rappresentato dalla deliberazione n. 125/2002 che, conseguentemente, nei limiti di cui sopra, viene annullata.
Valutata la vicenda del suo complesso e tenuto conto delle complesse problematiche interpretative, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti spese, competenze, ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Prima, dichiara il ricorso in epigrafe, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese come da motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2006.
- Presidente (B. Perricone)
- Cons. Rel. est. (B. Lelli)

Depositata in Segreteria in data 28/04/2006

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