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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 maggio 2006 n. 2879
Antonio Cavallari – Presidente ed Estensore.
Colapinto ed altro (avv. I. Vaglia) c. A.u.s.l. TA/1 (avv. F. Caricato).


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Procedimento – Dovere di conclusione entro un ragionevole lasso di tempo – Diritti civili che devono essere indero-gabilmente assicurati in tutto il territorio nazionale

Il dovere dell’amministrazione di concludere entro un ragionevole lasso di tempo il pro-cedimento può essere ricompreso nell’ambito dei principi fondamentali che regolano una civile convivenza e quindi ricondotto (quale limite derogabile dalla specifica normazione in vista delle peculiarità dello specifico procedimento) alla previsione dell’art.117 comma 2 lett. m), cost., ai diritti civili che devono essere inderogabilmente assicurati in tutto il terri-torio nazionale.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

SECONDA SEZIONE





nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore

TOMMASO CAPITANIO Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




Visto il ricorso 749/2006 proposto da:

COLAPINTO DOTT. DOMENICO
LABORATORIO ANALISI A.B.S.
LABORATORIO ANALISI CELLAMARE SRL
LABORATORIO PATRIZIA E GIOVANNI MAGRI’ SNC
LABORATORIO PLINIANO SRL
SILVANA LASSANDRO PEPE
LABORATORIO C.M.D. ANALISI SRL
LABORATORIO ANALISI SCALA SRL



rappresentati e difesi da:

VAGLIA IRENE



con domicilio eletto in LECCE

VIA TARANTO, 92
presso
LAZZARI SILVESTRO

contro

AZIENDA U.S.L. TA/1
rappresentata e difesa da
CARICATO FRANCESCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA FERRARI, 5
presso
STEFANIZZO NICOLA


per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,



1)
della delibera del D.G. dell’AUSL TA/1 n. 20 del 9.1.2006, trasmessa dopo l’8.3.2006, avente per oggetto : “Tetti di spesa 2005 per Assistenza Medico – Specialistica Ambulatoriale erogata da parte di professionisti e strutture provvisoriamente accreditati” e dei relativi allegati;
2) dei contratti per adesione relativi ai tetti di spesa assegnati alle strutture ricorrenti in via definitiva per l’anno 2005, trasmessi dopo il 3.3.2006, e/o per la declaratoria della loro invalidità e/o inefficacia;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato non conosciuto e comunque lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:


AZIENDA USL TA/1



Udito, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2006, il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi gli avv.ti Vaglia e Caricato;




Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione del principio di programmazione annuale preventiva. Violazione del provvedimento per la determinazione dei tetti di spesa. Violazione dell’art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 e dell’art. 25/2000. Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa e di affidamento nei rapporti con la p.a. (art. 97 Cost.). Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia.
2) Violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. n.502/92. Fissazione unilaterale dei tetti di spesa ed omissione del procedimento previsto dal D.Lgs. n.502/1992 per la formazione degli accordi contrattuali.



Considerato che
I - L’Amministrazione eccepisce il difetto di interesse delle strutture ricorrenti in ordine alla impugnativa della deliberazione che fissa i tetti di spesa per l’anno 2005,atteso che le stesse hanno sottoscritto i contratti per adesione relativi alla erogazione di prestazioni sanitarie per quell’anno;inoltre,la riserva apposta in sede di sottoscrizione del contratto è nulla o inesistente,in quanto la nota 28 febbraio 2006 n.1557 precisava che “trattandosi di contratto per adesione,agli stessi non possono essere apportate modifiche,né possono essere aggiunte clausole”.
L’eccezione è infondata.
L’art.8,comma 4,del contratto per adesione sottoposto alle strutture ricorrenti prevede che,”in caso di mancata sottoscrizione da parte dell’Erogatore”,si applicano le disposizioni dell’art.25,comma sei,della legge regionale n.28 del 2000 (che riconnette alla mancata sottoscrizione del contratto la sospensione dell’esercizio di attività sanitarie in regime di accreditamento nel servizio sanitario regionale) e dell’art.11,comma cinque,della legge regionale n.32 del 2001 (che alla mancata stipulazione del contratto fa conseguire la revoca dell’accreditamento);alla luce di ciò è evidente come la sottoscrizione del contratto non costituisca un atto del tutto liberamente voluto.
Fermo restando che il contenuto del contratto è conosciuto dai contraenti e validamente voluto dagli stessi in assenza dei vizi del consenso disciplinati dagli artt.1427 e ss. del codice civile, il raccordo fra l’art.24 della Costituzione ( che garantisce a ciascuno la tutela dei propri diritti ed interessi) e l’intangibilità del consenso liberamente e consapevolmente prestato è assicurato dalla facoltà di contestare l’atto dell’amministrazione in base al quale è stato conformato il contenuto del contratto e così giungere ad una fattispecie contrattuale con un diverso contenuto.
In tale ricostruzione della vicenda l’apposizione di una riserva al contratto da parte di uno dei contraenti ha una importanza relativa,meglio non ha alcuna importanza,essendo la fattispecie attizia diversa da quella contrattuale,sicchè la sottoscrizione del contratto (specie alla luce delle conseguenze che la mancata sottoscrizione comporta) non è interpretabile come rinuncia alla facoltà di contestare l’atto presupposto.
II – Nel merito il ricorso è fondato.
Nella sentenza n.1956 del 2006 questo Tribunale ha ritenuto quanto segue.
La legge regionale n. 4 del 2003, art. 30 commi 4 e 5, prevede:
“ 4. A norma dell’art. 8 quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998,e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta Regionale.
5. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale, per l’anno di riferimento, nei confronti di tutte le strutture private transitoriamente accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati, anche in nome e per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale, dall’AUSL nel cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale della struttura privata interessata, con riferimento all’anno precedente.”
La lettera del comma 4 sopra riportato stabilisce che il limite di spesa relativo alle prestazioni sanitarie da remunerare senza regressioni tariffarie è fissato dalla legge in misura corrispondente al volume delle prestazioni erogato nel 1998 nei confronti di ciascuna struttura, pubblica o privata, (transitoriamente) accreditata; a ciò conseguirebbe l’irrilevanza della determinazione con atto amministrativo del tetto di remunerazione senza regressioni (cosiddetto “montante”).
A conclusioni diverse si giunge però a seguito della interpretazione sistematica della norma,che correli la stessa alle altre disposizioni (ad esempio l’art. 25 comma 2 della legge regionale n. 28 del 2000) che attribuiscono alle aziende sanitarie territoriali “l’individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare”.
Il limite di spesa fissato dalla legge, corrispondente al volume delle prestazioni erogate nel 1998, non può che riguardare un ampio settore dell’assistenza sanitaria;la somma così determinata va poi suddivisa (nel settore che viene in rilievo) tenendo conto del potenziamento o depotenziamento delle attività dei sub-settori e delle strutture all’interno di ciascun settore; ciò non può che avvenire con atto amministrativo. Per ciascuna struttura, quindi, anche il “montante” deve essere fissato con atto amministrativo.
Il limite di spesa invalicabile, cioè l’ulteriore volume di prestazioni remunerabile con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta Regionale, è globalmente determinato nel documento di indirizzo economico-funzionale; per ogni struttura è fissato dall’azienda sanitaria territoriale ai sensi dell’art.25, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2000.
Ai sensi dell’art.30, quinto comma, citato i tetti di remunerazione fissati per un certo anno nei confronti delle strutture private transitoriamente accreditate sono confermati fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico e funzionale del servizio sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale.
Se, fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del DIEF del servizio sanitario regionale, la conferma dei tetti di remunerazione fissati per l’anno precedente è finalizzata ad assicurare la disciplina del settore in attesa delle determinazioni conseguenti al documento approvato dalla Giunta regionale, la conferma dei tetti di remunerazione fissati per l’anno precedente ha natura provvisoria, mentre dopo il documento della Giunta regionale le aziende sanitarie debbono regolare definitivamente, per l’anno di riferimento, la materia.
Posto che la legge nulla dice in ordine ai tempi dell’esercizio di tale potere-dovere, ci si deve domandare se lo stesso possa essere esercitato in ogni tempo.
Sovviene l’art. 2 comma 3 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale un procedimento iniziato d’ufficio o ad istanza di parte deve essere concluso nel termine di novanta giorni.
Se è vero che questo lasso di tempo è stato previsto in via generale ai fini della formazione del silenzio rifiuto, cioè allo scopo di sollecitare l’amministrazione a provvedere e non di circoscrivere il lasso di tempo nel quale l’amministrazione può legittimamente provvedere, è altrettanto vero che il decorso del termine fissato in via generale per la conclusione di qualsiasi procedimento (con la salvezza di termini diversi espressamente previsti) ha un significato particolare in una vicenda nella quale la giurisprudenza ha stigmatizzato la necessità che il potere venga esercitato in termini cronologicamente coerenti rispetto alla funzione economica che l’esercizio del potere assolve, in modo da assicurare un valido raccordo fra l’esercizio di un potere autoritativo (finalizzato alla soddisfazione di un interesse pubblico) e l’organizzazione di imprese che esistono in quanto sono funzionali alla soddisfazione dello stesso interesse pubblico.
Né si può ritenere che tale raccordo sia raggiunto con la determinazione dei tetti di remunerazione provvisori, che permetterebbero alle imprese di organizzarsi; l’esistenza stessa di tetti di remunerazione provvisori e definitivi dà ragione del differente rilievo e della diversa incidenza sulla vita delle strutture accreditate, in quanto imprese.
Si deve quindi concludere nel senso che le aziende sanitarie hanno novanta giorni, dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale del DIEF, per la fissazione dei tetti di spesa definitivi e che sia illegittimo l’esercizio di questo potere dopo l’indicato termine.
Nella specie il DIEF del servizio sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale è stato approvato dalla Giunta Regionale con la delibera 24 agosto 2005 n.1226, pubblicata sul Bollettino ufficiale del 7 settembre 2005; i tetti di remunerazione per l’assistenza medico-specialistica ambulatoriale da parte di professionisti e strutture provvisoriamente accreditate sono stati fissati dall’Azienda Sanitaria Taranto 1 con la delibera 9 gennaio 2006 n. 20 oltre il termine di tre mesi dalla data indicata, quindi illegittimamente.
Si deve peraltro precisare che la fissazione del tetto di remunerazione a tariffa intera, cioè del cosiddetto “montante” quale limite fino al quale è corrisposta la tariffa intera non è lesiva,in quanto non è certamente lesivo che un certo volume di prestazioni sia compensato a tariffa intera. E’ invece lesivo che un ulteriore volume di prestazioni sia remunerato con regressioni tariffarie e che le ulteriori prestazioni non siano affatto remunerate (o siano remunerate in misura drasticamente ridotta ex art.17 ,comma due,della legge regionale n.14 del 2004); questo è il contenuto della determinazione relativa al tetto invalicabile.
III - L’Amministrazione resistente,in una ampia e articolata memoria,contesta le conclusioni sopra illustrate affermando che:
a) l’art.2 comma 3 della legge n.241 del 1990 non si applica nell’ordinamento regionale;
b) se la norma indicata fosse applicabile nell’ordinamento regionale,il decorso del termine di novanta giorni non renderebbe illegittimo l’esercizio del potere.
Il Collegio non ritiene di poter condividere tali affermazioni.
La previsione di un termine per la conclusione del procedimento,in assenza della individuazione di uno specifico termine da parte dell’amminstrazione competente in relazione alle peculiarità di ogni procedimento,consente al complesso normativo di passare dal novero delle norme mimus quam perfectae al novero delle norme perfectae,consente cioè alla norma di acquisire il contenuto che le permette di incidere sulla realtà giuridica,di conformarla e non di indirizzarla verso un lontano obiettivo,raggiungibile solo grazie ad apporti solo eventuali.
Questa,infatti,sarebbe la funzione di una norma che si limitasse a prevedere la necessità della previsione,in altra sede,del temine per la definizione del procedimento;si tratterebbe di una norma monca,bisognosa di eterointegrazione.
Altro aspetto è quello relativo all’ostacolo all’applicazione dell’art.2 comma 3 della legge n.241 del 1990 derivante dalla diversità degli ordinamenti.
Innanzi tutto si deve considerare che la pluralità degli ordinamenti si risolve nella unicità dell’ordinamento nazionale (volendo rimanere nella realtà nazionale),in base all’art.5 della Costituzione.
Tale conclusione può essere giustificata alla luce della interpretazione analogica ,che permette di applicare una norma,cui si riconosca capacità espansiva,oltre il caso espressamente disciplinato,sicchè ben si può applicare una norma dell’ordinamento nazionale nell’ambito dell’ordinamento regionale.
Seguendo un diverso percorso è giunta allo stesso risultato la Corte Costituzionale quando, tenendo conto dello schema di distribuzione dei poteri legislativi fra Stato e Regioni adottato dal nuovo testo dell’art.117 (impostato sulla enumerazione delle competenze statali e sulla residualità delle competenze regionali),ha individuato meccanismi di flessibilità che salvaguardano l’unità e l’indivisibilirà della Repubblica .e quindi dell’ordinamento nazionale.Così la sentenza n.303 del 2003 ha ritenuto che ,in base all’art.118 della Costituzione,la esistenza di interessi di carattere generale estesi a tutto il territorio della Repubblica giustifica l’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato in applicazione del principio di sussidiarietà e quindi la disciplina delle stesse con legge statale per assicurare interessi unitari.
Sostanzialmente nello stesso senso si muove la sentenza n.307 del 2003,che,riconducendo lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione alla libertà di espressione e quindi al pieno sviluppo della persona umana (compito affidato alla Repubblica dall’art.3 della Costituzione), ha ritenuto inderogabili da parte della regione (pur potendo la regione adottare diposizioni maggiormente protettive della salute della popolazione) i valori soglia di esposizione ai campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici (limiti di esposizione,valori di attenzione ed obiettivi di qualità definiti come valori di campo);questo perché la sintesi dell’interesse generale attinente allo specifico profilo della libertà di espressione e degli altri interessi pubblici coinvolti,per la necessaria unitarietà della disciplina,non può che spettare allo Stato.
Infine,” last but not least”,non si può tacere che il dovere dell’amministrazione di concludere entro un ragionevole lasso di tempo il procedimento può essere ricompreso nell’ambito dei principi fondamentali che regolano una civile convivenza e quindi ricondotto (quale limite derogabile dalla specifica normazione in vista delle peculiarità dello specifico procedimento) alla previsione dell’art.117,comma secondo lett.m),della Costituzione,cioè ai diritti civili che devono essere inderogabilmente assicurati in tutto il territorio nazionale.
Quanto agli effetti che l’inutile decorso del termine di novanta giorni ha sulla legittimità del provvedimento successivamente adottato dall’amministrazione,si osserva che la conclusione raggiunta in ordine all’irrilevanza dell’inutile decorso di detto temine nella sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione 27 aprile 2006 n.9591 e nelle sentenze del giudice amministrativo da questa richiamate non può essere applicata nella specie.Nella situazione in esame il potere-dovere dell’amministrazione attiene alla adozione di atti sulla base dei quali i destinatari degli stessi devono programmare la propria attività,organizzare la propria impresa,sicchè è evidente la necessità che tali atti intervengano tempestivamente e per contro l’inutilità di atti formati quando non possono più svolgere la funzione loro affidata,quando sugli stessi non può essere fondato alcun programma.
L’attribuzione all’amministrazione del lasso di tempo di novanta giorni per adottare le proprie determinazioni,dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico funzionale del servizio sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale,con la sanzione della illegittimità per il provvedimento adottato successivamente (cioè con l’attribuzione di natura decadenziale al termine) appare come una ragionevole sintesi delle esigenze dell’amministrazione e di quelle delle strutture private.
Nel senso della illegittimità del provvedimento non adottato tempestivamente,peraltro,si è orientata unanimemente la giurisprudenza amministrativa;anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.8 del 2006,che ha ritenuto tempestiva e quindi non illegittima la determinazione dei tetti di spesa intervenuta nel luglio dell’anno di riferimento;nella specie l’atto impugnato ha fissato nel gennaio del 2006 i tetti di spesa per l’anno precedente.
IV – All’annullamento della deliberazione impugnata consegue l’invalidità dei contratti sulla stessa fondati,in applicazione del principio sancito dall’art.23 del codice civile.
Di tale invalidità conosce il giudice amministrativo atteso che l’art.7 della legge n.205 del 2000 gli attribuisce il potere di disporre anche la reintegrazione in forma specifica nelle vicende in cui ha giurisdizione (esclusiva e di legittimità) e quindi il potere di sanzionare l’invalidità dei contrattti intervenuti,atteso che tale sanzione costituisce il tratto necessario per giungere alla reintegrazione in forma specifica (ove possibile).
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso.
Sono assorbiti gli altri motivi.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;



P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2006

Dott. Antonio Cavallari – Presidente Estensore



Pubblicata il 20 maggio 2006

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