| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 maggio 2006 n. 248
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore.
A.N.A.S. (avv. F. Bucci) c. Comune di Vaglio di Basilicata
(n.c.). |
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1. Ambiente e territorio – Smaltimento dei
rifiuti – Abbandono dei rifiuti – Ordinanza ex art.14 comma
3, d.lg. n.22 del 1997 – Competenza – E’ del dirigente.
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2. Ambiente e territorio – Smaltimento dei
rifiuti – Abbandono dei rifiuti – Ordinanza ex art.14 comma
3, d.lg. n.22 del 1997 – Ordinanza contingibile ed urgente
– Esclusione.
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3. Ambiente e territorio – Smaltimento dei
rifiuti – Abbandono dei rifiuti – Art.14 comma 3, d.lg.
n.22 del 1997 – Ordinanza – Natura – Individuazione.
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1. In tema di abbandono di rifiuti, compete
al dirigente l’adozione dell’ordinanza prevista dall’art.14
comma 3, d.lg. 5 febbraio 1997 n.22, sebbene detta norma
faccia riferimento al Sindaco.
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2. In tema di abbandono di rifiuti, l’ordinanza
prevista dall’art.14 comma 3, d.lg. 5 febbraio 1997 n.22,
non rientra nel genus delle ordinanze contingibili ed urgenti.
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3. In tema di abbandono di rifiuti, l’art.14,
d.lg. 5 febbraio 1997 n.22, prevede una ordinan-za di sgombero
a carattere sanzionatorio tanto è vero che, per la sua applicazione
a carico dei soggetti obbligati in solido (tra cui il proprietario),
prevede in capo agli stessi l'imputa-zione a titolo di dolo
o colpa del comportamento tenuto in violazione del divieto
di legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
dall’A.N.A.S. s.p.a. (già ANAS- Ente Nazionale per
le strade) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'Avv. Federico Bucci e con lo stesso elettivamente
domiciliato in Potenza presso l’Avv. B. Palamone, via Pretoria
n. 118
contro
Il Comune di Vaglio di Basilicata in persona del
legale rappresentante p.t., n.c.
per l'annullamento
1.-dell’ordinanza sindacale n. 11/04 del 14/5/04 del Comune
di Vaglio di Basilicata, notificata al Compartimento ANAS
per la Basilicata il 24/5/04, ma conosciuta dalla sede legale
dell’ANAS soltanto in data 3/6/04 con la quale si ordinava
al ridetto compartimento di rimuovere entro 30 giorni i
pneumatici usati depositati ad opera di ignoti nelle pertinenze
stradali della SS 658 al Km. 1+250 lato destro (direzione
Potenza-Melfi) presentando idonea documentazione dalla quale
si evincono le modalità e il luogo dell’avvenuto smaltimento
dei rifiuti citati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 288 del 9/9/04 di accoglimento
dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento
impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza
del 9 marzo 2006 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
L’amministrazione, con l’atto impugnato, premesso che
nelle pertinenze stradali della strada statale 658, al km
1+250 lato destro (direzione Potenza-Melfi) risultano depositati,
ad opera di ignoti, molti pneumatici usati che “potrebbero
provocare inquinamento all’ambiente circostante”, visto
pure il verbale di denuncia sporta dal capo cantoniere sorvegliante
della detta strada, accertato che l’area è di pertinenza
dell’ANAS, richiamati l’art. 14 comma 3 del d. l.vo n. 22/97
e l’art. 50 del d. l.vo 267/00, ha ordinato al ricorrente
quanto meglio descritto in epigrafe.
Si deducono i seguenti motivi:
1.-violazione dell’art. 14 comma 3 del d. lgs. n. 22/97
nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e inesistenza
e/o falsità dei presupposti- difetto di legittimazione passiva.
L’ANAS non è proprietaria di strade né titolare di diritti
reali o personali di godimento su di essa perché per legge
si limita a gestire quelle di proprietà statale. Nella specie
manca pure l’imputabilità a titolo di dolo o colpa per l’abbandono;
oltretutto a parte il fatto che l’art. 2051 c.c. è inapplicabile
agli enti pubblici, va detto che l’ordinaria diligenza non
può implicare l’obbligo del proprietario di istituire un
servizio di vigilanza che, nella fattispecie, sarebbe di
impossibile attuazione. Stesso discorso vale per eventuali
recinzioni o cartelli dissuasivi, inutili o dispendiosi.
Comunque l’onere della prova spettantegli non è stato assolto
dall’amministrazione agente;
2.-violazione art. 3 l.n.241/90 per difetto di motivazione.
L’atto impugnato nulla dice sulla sussistenza del dolo
e della colpa né sulle ragioni che hanno spinto a ritenere
che l’ANAS fosse il proprietario o il titolare di altro
diritto sulla strada in questione;
3.-violazione articoli 7 e 8 ln.n241/90 per omessa comunicazione
avvio del procedimento.
E’ stata omessa la formalità partecipativa prevista
dalla legge benché mancassero ragioni di urgenza;
4.- violazione degli articoli 21 e 7 comma 2 lett. d)
d. lgs. n. 22/97 nonché eccesso di potere per carenza di
presupposti.
Dal contenuto dell’atto si evince che si tratta di rifiuti
che non richiedono un trattamento particolare e la cui competenza
alla rimozione appartiene per legge al Comune di Vaglio
Basilicata con i proprii ordinari mezzi, mancando appunto
l’urgenza;
5.-Incompetenza del sindaco.
La competenza sindacale indicata all’art. 14 co. 3 del
cd. decreto Ronchi va coordinata col successivo art. 70
del d. l.vo 165/01 con la conseguenza che l’atto impugnato
doveva essere adottato dal competente dirigente; oltretutto
l’atto neppure adduce la sussistenza di particolari ragioni
di urgenza e di pericolo per la collettività.
Il comune intimato non si è costituito.
Con ordinanza collegiale n. 288/04 è stata accolta l’istanza
incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
D I R I T T O
E' fondato il quinto, assorbente motivo di ricorso.
L'atto impugnato risulta adottato nell'esercizio del potere
previsto dall'art. 14 del d. lgs. n.22/97 che, nel dettare
il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo, disciplina
pure il potere del sindaco di ordinare, nei confronti dei
responsabili delle violazioni, la rimozione, l'avvio a recupero
o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei
luoghi.
Ebbene, questo Tribunale, con varie pronunce (p.e. la 27/8/01
n.675; 18/9/03 n. 878), ha ribadito la competenza del dirigente
(o, in sua assenza, del responsabile del servizio) ad adottare
l'ordinanza prevista dal comma 3° dell'art. 14 del D.Lgs.
n.22/97 sulla base del richiamo all'art. 70 co. 6° del D.
Lgs. n.165 del 31/3/01.
Quest'ultimo, nel reiterare l'art. 45 co. 1° del D.L.vo
n.80/98, abrogato dall'art. 72 co. 1° lett. b) del citato
D. L.vo n.165/01, ha disposto che, a decorrere dal 23 aprile
1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti. Oltretutto, il recente T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (D.L.vo 18/8/00 n.267),
al comma 5° dell'art. 107 (funzioni e responsabilità della
dirigenza) ha anch'esso previsto che a "decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni
che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti e provvedimenti
amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti..".
E' vero poi che la novella di cui all'art. 50 del T.U. sugli
enti locali (D.L.vo n.267/00) ha previsto in favore del
sindaco, quale autorità locale (e non quale ufficiale di
governo), un potere di ordinanza in caso di "emergenze sanitarie
e di igiene pubblica" a carattere esclusivamente locale;
trattasi però di ordinanze espressamente qualificate dalla
norma "contingibili ed urgenti" nel cui novero non rientra
quella di cui al citato art. 14. Infatti il Collegio ritiene
che il provvedimento disciplinato dal citato art. 14 non
possa rientrare nel "genus" delle ordinanze contingibili
ed urgenti. Già da tempo tale opinione è stata esposta (cfr.
T.A.R. Umbria 10/3/00 n.253), assumendosi giustamente che
il potere di ordinanza contingibile ed urgente sia atipico
e residuale e cioè che sia esercitabile (semprechè ne ricorrano
gli eccezionali presupposti dell'urgenza, della gravità
del pericolo, etc.) quante volte non sia conferito dalla
legge il potere di emanare atti tipici in presenza di presupposti
indicati da specifiche normative di settore; viceversa,
proprio l'articolo 14 comma 3 citato configurerebbe una
siffatta specifica normativa con la previsione d'un ordinario
potere di intervento attribuito all'autorità amministrativa
locale e non all'ufficiale del governo. Del resto, la norma
in parola è priva di qualsiasi riferimento ai requisiti
di contingibilità ed urgenza, a differenza invece dell'articolo
13 dello stesso decreto che, a parte l'esplicita qualificazione
contenuta nel titolo ( "Ordinanze contingibili ed urgenti"),
riporta al primo comma un chiaro riferimento alla "eccezionale
ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente"
al fine di consentire al sindaco, ove non si possa altrimenti
provvedere, di emettere appunto ordinanze contingibili ed
urgenti che consentano il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute
e dell'ambiente.
In conclusione, l'articolo 14 del D.Lgs. n.22/97 prevede
una ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio tanto
è vero che, per la sua applicazione a carico dei soggetti
obbligati in solido (tra cui il proprietario), prevede in
capo agli stessi l'imputazione a titolo di dolo o colpa
del comportamento tenuto in violazione del divieto di legge.
Per tutto quanto fin qui esposto l'atto impugnato va annullato
per incompetenza dell'organo che lo ha posto in essere.
Con la memoria finale il ricorrente sostiene che l’accoglimento
di detto motivo non potrà determinare l’applicazione dell’art.
26 comma 2 della legge n. 1034/71 che comporta, in caso
di incompetenza, l’annullamento dell’atto e la rimessione
dell’affare all’autorità competente, dato che l’esigenza
di non pregiudicare il futuro esercizio della funzione amministrativa
da parte di quella non ricorre nelle ipotesi, come quella
in esame, di incompetenza infrasoggettiva, cioè interna
alla stessa amministrazione, dato che solo quando l’organo
competente è soggetto differente, estraneo alla controversia,
vi è necessità di rimettere l’affare all’autorità competente.
Il collegio non condivide tali conclusioni. A parte il fatto
che la ricorrente, che insiste anche sulla fondatezza del
primo motivo, ben avrebbe potuto rinunciare alla censura
in questione, c’è da dire che, ad intendere tale vizio di
legittimità nel senso proposto, nella fattispecie non vi
sarebbe neppure spazio per una pronuncia giudiziale costitutiva
di annullamento ma solo per una dichiarativa della nullità
dell’atto dato che proprio quest’ultima è la tipologia d’invalidità
riferibile alla cd. incompetenza assoluta, cui fa appunto
cenno l’istante.
Per tutto quanto fin qui esposto l'atto impugnato va annullato
per incompetenza dell'organo che lo ha posto in essere e
con rimessione dell’affare al competente dirigente (o responsabile
del servizio).
Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’esonero
dell’amministrazione dal rimborso delle spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato salva
l’ulteriore attività della p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 9 marzo 2006, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente – Estensore
Giuseppe Buscicchio Componente
Depositata in Segreteria il 2 maggio 2006
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