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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 maggio 2006 n. 248
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore.
A.N.A.S. (avv. F. Bucci) c. Comune di Vaglio di Basilicata (n.c.).


1. Ambiente e territorio – Smaltimento dei rifiuti – Abbandono dei rifiuti – Ordinanza ex art.14 comma 3, d.lg. n.22 del 1997 – Competenza – E’ del dirigente.

 

2. Ambiente e territorio – Smaltimento dei rifiuti – Abbandono dei rifiuti – Ordinanza ex art.14 comma 3, d.lg. n.22 del 1997 – Ordinanza contingibile ed urgente – Esclusione.

 

3. Ambiente e territorio – Smaltimento dei rifiuti – Abbandono dei rifiuti – Art.14 comma 3, d.lg. n.22 del 1997 – Ordinanza – Natura – Individuazione.

1. In tema di abbandono di rifiuti, compete al dirigente l’adozione dell’ordinanza prevista dall’art.14 comma 3, d.lg. 5 febbraio 1997 n.22, sebbene detta norma faccia riferimento al Sindaco.

 

2. In tema di abbandono di rifiuti, l’ordinanza prevista dall’art.14 comma 3, d.lg. 5 febbraio 1997 n.22, non rientra nel genus delle ordinanze contingibili ed urgenti.

 

3. In tema di abbandono di rifiuti, l’art.14, d.lg. 5 febbraio 1997 n.22, prevede una ordinan-za di sgombero a carattere sanzionatorio tanto è vero che, per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido (tra cui il proprietario), prevede in capo agli stessi l'imputa-zione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione del divieto di legge.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto
dall’A.N.A.S. s.p.a. (già ANAS- Ente Nazionale per le strade) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Bucci e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza presso l’Avv. B. Palamone, via Pretoria n. 118

contro



Il Comune di Vaglio di Basilicata in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

per l'annullamento
1.-dell’ordinanza sindacale n. 11/04 del 14/5/04 del Comune di Vaglio di Basilicata, notificata al Compartimento ANAS per la Basilicata il 24/5/04, ma conosciuta dalla sede legale dell’ANAS soltanto in data 3/6/04 con la quale si ordinava al ridetto compartimento di rimuovere entro 30 giorni i pneumatici usati depositati ad opera di ignoti nelle pertinenze stradali della SS 658 al Km. 1+250 lato destro (direzione Potenza-Melfi) presentando idonea documentazione dalla quale si evincono le modalità e il luogo dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti citati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 288 del 9/9/04 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O



L’amministrazione, con l’atto impugnato, premesso che nelle pertinenze stradali della strada statale 658, al km 1+250 lato destro (direzione Potenza-Melfi) risultano depositati, ad opera di ignoti, molti pneumatici usati che “potrebbero provocare inquinamento all’ambiente circostante”, visto pure il verbale di denuncia sporta dal capo cantoniere sorvegliante della detta strada, accertato che l’area è di pertinenza dell’ANAS, richiamati l’art. 14 comma 3 del d. l.vo n. 22/97 e l’art. 50 del d. l.vo 267/00, ha ordinato al ricorrente quanto meglio descritto in epigrafe.
Si deducono i seguenti motivi:
1.-violazione dell’art. 14 comma 3 del d. lgs. n. 22/97 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e inesistenza e/o falsità dei presupposti- difetto di legittimazione passiva.
L’ANAS non è proprietaria di strade né titolare di diritti reali o personali di godimento su di essa perché per legge si limita a gestire quelle di proprietà statale. Nella specie manca pure l’imputabilità a titolo di dolo o colpa per l’abbandono; oltretutto a parte il fatto che l’art. 2051 c.c. è inapplicabile agli enti pubblici, va detto che l’ordinaria diligenza non può implicare l’obbligo del proprietario di istituire un servizio di vigilanza che, nella fattispecie, sarebbe di impossibile attuazione. Stesso discorso vale per eventuali recinzioni o cartelli dissuasivi, inutili o dispendiosi. Comunque l’onere della prova spettantegli non è stato assolto dall’amministrazione agente;
2.-violazione art. 3 l.n.241/90 per difetto di motivazione.
L’atto impugnato nulla dice sulla sussistenza del dolo e della colpa né sulle ragioni che hanno spinto a ritenere che l’ANAS fosse il proprietario o il titolare di altro diritto sulla strada in questione;
3.-violazione articoli 7 e 8 ln.n241/90 per omessa comunicazione avvio del procedimento.
E’ stata omessa la formalità partecipativa prevista dalla legge benché mancassero ragioni di urgenza;
4.- violazione degli articoli 21 e 7 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 22/97 nonché eccesso di potere per carenza di presupposti.
Dal contenuto dell’atto si evince che si tratta di rifiuti che non richiedono un trattamento particolare e la cui competenza alla rimozione appartiene per legge al Comune di Vaglio Basilicata con i proprii ordinari mezzi, mancando appunto l’urgenza;
5.-Incompetenza del sindaco.
La competenza sindacale indicata all’art. 14 co. 3 del cd. decreto Ronchi va coordinata col successivo art. 70 del d. l.vo 165/01 con la conseguenza che l’atto impugnato doveva essere adottato dal competente dirigente; oltretutto l’atto neppure adduce la sussistenza di particolari ragioni di urgenza e di pericolo per la collettività.
Il comune intimato non si è costituito.
Con ordinanza collegiale n. 288/04 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

D I R I T T O



E' fondato il quinto, assorbente motivo di ricorso.
L'atto impugnato risulta adottato nell'esercizio del potere previsto dall'art. 14 del d. lgs. n.22/97 che, nel dettare il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo, disciplina pure il potere del sindaco di ordinare, nei confronti dei responsabili delle violazioni, la rimozione, l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Ebbene, questo Tribunale, con varie pronunce (p.e. la 27/8/01 n.675; 18/9/03 n. 878), ha ribadito la competenza del dirigente (o, in sua assenza, del responsabile del servizio) ad adottare l'ordinanza prevista dal comma 3° dell'art. 14 del D.Lgs. n.22/97 sulla base del richiamo all'art. 70 co. 6° del D. Lgs. n.165 del 31/3/01.
Quest'ultimo, nel reiterare l'art. 45 co. 1° del D.L.vo n.80/98, abrogato dall'art. 72 co. 1° lett. b) del citato D. L.vo n.165/01, ha disposto che, a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Oltretutto, il recente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.L.vo 18/8/00 n.267), al comma 5° dell'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) ha anch'esso previsto che a "decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti e provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti..".
E' vero poi che la novella di cui all'art. 50 del T.U. sugli enti locali (D.L.vo n.267/00) ha previsto in favore del sindaco, quale autorità locale (e non quale ufficiale di governo), un potere di ordinanza in caso di "emergenze sanitarie e di igiene pubblica" a carattere esclusivamente locale; trattasi però di ordinanze espressamente qualificate dalla norma "contingibili ed urgenti" nel cui novero non rientra quella di cui al citato art. 14. Infatti il Collegio ritiene che il provvedimento disciplinato dal citato art. 14 non possa rientrare nel "genus" delle ordinanze contingibili ed urgenti. Già da tempo tale opinione è stata esposta (cfr. T.A.R. Umbria 10/3/00 n.253), assumendosi giustamente che il potere di ordinanza contingibile ed urgente sia atipico e residuale e cioè che sia esercitabile (semprechè ne ricorrano gli eccezionali presupposti dell'urgenza, della gravità del pericolo, etc.) quante volte non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore; viceversa, proprio l'articolo 14 comma 3 citato configurerebbe una siffatta specifica normativa con la previsione d'un ordinario potere di intervento attribuito all'autorità amministrativa locale e non all'ufficiale del governo. Del resto, la norma in parola è priva di qualsiasi riferimento ai requisiti di contingibilità ed urgenza, a differenza invece dell'articolo 13 dello stesso decreto che, a parte l'esplicita qualificazione contenuta nel titolo ( "Ordinanze contingibili ed urgenti"), riporta al primo comma un chiaro riferimento alla "eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente" al fine di consentire al sindaco, ove non si possa altrimenti provvedere, di emettere appunto ordinanze contingibili ed urgenti che consentano il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
In conclusione, l'articolo 14 del D.Lgs. n.22/97 prevede una ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio tanto è vero che, per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido (tra cui il proprietario), prevede in capo agli stessi l'imputazione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione del divieto di legge. Per tutto quanto fin qui esposto l'atto impugnato va annullato per incompetenza dell'organo che lo ha posto in essere.
Con la memoria finale il ricorrente sostiene che l’accoglimento di detto motivo non potrà determinare l’applicazione dell’art. 26 comma 2 della legge n. 1034/71 che comporta, in caso di incompetenza, l’annullamento dell’atto e la rimessione dell’affare all’autorità competente, dato che l’esigenza di non pregiudicare il futuro esercizio della funzione amministrativa da parte di quella non ricorre nelle ipotesi, come quella in esame, di incompetenza infrasoggettiva, cioè interna alla stessa amministrazione, dato che solo quando l’organo competente è soggetto differente, estraneo alla controversia, vi è necessità di rimettere l’affare all’autorità competente.
Il collegio non condivide tali conclusioni. A parte il fatto che la ricorrente, che insiste anche sulla fondatezza del primo motivo, ben avrebbe potuto rinunciare alla censura in questione, c’è da dire che, ad intendere tale vizio di legittimità nel senso proposto, nella fattispecie non vi sarebbe neppure spazio per una pronuncia giudiziale costitutiva di annullamento ma solo per una dichiarativa della nullità dell’atto dato che proprio quest’ultima è la tipologia d’invalidità riferibile alla cd. incompetenza assoluta, cui fa appunto cenno l’istante.
Per tutto quanto fin qui esposto l'atto impugnato va annullato per incompetenza dell'organo che lo ha posto in essere e con rimessione dell’affare al competente dirigente (o responsabile del servizio).
Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’esonero dell’amministrazione dal rimborso delle spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato salva l’ulteriore attività della p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 9 marzo 2006, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente – Estensore
Giuseppe Buscicchio Componente

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2006

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