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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 18 maggio 2006 n. 3546
Pres. Corsaro, Rel. Dell’Utri
World Cruises Agency (Avv.ti A. Clarizia e A. De Cesare) c. Autorità Portuale di Civitavecchia (Avv.ti P. Vaiano, D. Vaiano e A. Vergerio) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Dello Stato) + altri.


1. Processo amministrativo – Procura – Autentica rilasciata da una difensore esercente nel territorio dello Stato – Conferimento in Italia – Presunzione iuris tantum – Sussiste.

 

2. Giustizia amministrativa – Legittimazione attiva – Impugnazione di un provvedimento di concessione per la realizzazione di un “terminal crocieristico – Utente dei servizi di beni demaniali portuali – Sussiste.

 

3. Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere - Impugnazione di un provvedimento di concessione di bene demaniale per la realizzazione di un “terminal crocieristico” per la mancata indizione di una gara pubblica – Mancata presentazione di una domanda in concorrenza – Sussiste – Ragioni. 4. Concessioni e autorizzazioni – Affidamento della realizzazione e gestione di un terminal crocieristico mediante concessione di bene demaniale marittimo ex agli artt. 36 ss. cod. nav. – Illegittimità.

1. Se l’autenticazione è resa da un difensore esercente nel territorio dello Stato, la procura si presume conferita in Italia ed è onere della parte che sostenga il contrario provare, a norma dell’art. 2697 c.c., tale assunto.

 

2. Sussiste la legittimazione e l’interesse ad impugnare il provvedimento di concessione di bene demaniale per la realizzazione di un “terminal crocieristico” in capo ad ogni operatore del settore, anche solo in veste di utente del complesso dei servizi (nella specie, turistici e crocieristici) che il concessionario è demandato a prestare.

 

3. Sussiste l’interesse ad impugnare una concessione di bene demaniale marittimo sul presupposto che l’affidamento si qualifichi come concessione di pubblico servizio, concretandosi detto interesse in quello di impedire lo svolgimento e la conclusione della procedura di concessione. Tale interesse non viene meno nell’ipotesi di mancata presentazione di una domanda in concorrenza, che pertanto non è condizione di ammissibilità del ricorso, ma, anzi, comporterebbe acquiescenza alla determinazione dell’amministrazione di applicare l’istituto della concessione.

 

4. Il cd. “terminal crocieristico” (ovvero la struttura destinata all’accoglienza dei passeggeri delle navi da crociera), consiste in una stazione marittima dei passeggeri, sicchè la sua gestione configura un servizio pubblico ed il suo affidamento deve avvenire previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. E’ pertanto illegittimo il ricorso al procedimento concessorio di cui agli artt. 36 ss. del codice della navigazione per la realizzazione e gestione di tali impianti, in quanto la procedura disciplinata dal codice della navigazione non è configurabile come vera e propria procedura ad evidenza pubblica, difettandone i presupposti minimi specifici (predisposizione di un capitolato d’oneri, prefissione di regole e criteri di aggiudicazione, individuazione dei requisiti di partecipazione richiesti ai concorrenti).


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