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| n.5-2006 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 18 maggio 2006
n. 3546
Pres. Corsaro, Rel. Dell’Utri
World Cruises Agency (Avv.ti A. Clarizia e A. De Cesare)
c. Autorità Portuale di Civitavecchia (Avv.ti P. Vaiano,
D. Vaiano e A. Vergerio) e Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Avv. Dello Stato) + altri. |
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1. Processo amministrativo – Procura – Autentica
rilasciata da una difensore esercente nel territorio dello
Stato – Conferimento in Italia – Presunzione iuris tantum
– Sussiste.
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2. Giustizia amministrativa – Legittimazione
attiva – Impugnazione di un provvedimento di concessione
per la realizzazione di un “terminal crocieristico – Utente
dei servizi di beni demaniali portuali – Sussiste.
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3. Giustizia amministrativa – Interesse a
ricorrere - Impugnazione di un provvedimento di concessione
di bene demaniale per la realizzazione di un “terminal crocieristico”
per la mancata indizione di una gara pubblica – Mancata
presentazione di una domanda in concorrenza – Sussiste –
Ragioni. 4. Concessioni e autorizzazioni – Affidamento della
realizzazione e gestione di un terminal crocieristico mediante
concessione di bene demaniale marittimo ex agli artt. 36
ss. cod. nav. – Illegittimità.
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1. Se l’autenticazione è resa da un difensore
esercente nel territorio dello Stato, la procura si presume
conferita in Italia ed è onere della parte che sostenga
il contrario provare, a norma dell’art. 2697 c.c., tale
assunto.
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2. Sussiste la legittimazione e l’interesse
ad impugnare il provvedimento di concessione di bene demaniale
per la realizzazione di un “terminal crocieristico” in capo
ad ogni operatore del settore, anche solo in veste di utente
del complesso dei servizi (nella specie, turistici e crocieristici)
che il concessionario è demandato a prestare.
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3. Sussiste l’interesse ad impugnare una
concessione di bene demaniale marittimo sul presupposto
che l’affidamento si qualifichi come concessione di pubblico
servizio, concretandosi detto interesse in quello di impedire
lo svolgimento e la conclusione della procedura di concessione.
Tale interesse non viene meno nell’ipotesi di mancata presentazione
di una domanda in concorrenza, che pertanto non è condizione
di ammissibilità del ricorso, ma, anzi, comporterebbe acquiescenza
alla determinazione dell’amministrazione di applicare l’istituto
della concessione.
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4. Il cd. “terminal crocieristico” (ovvero
la struttura destinata all’accoglienza dei passeggeri delle
navi da crociera), consiste in una stazione marittima dei
passeggeri, sicchè la sua gestione configura un servizio
pubblico ed il suo affidamento deve avvenire previo espletamento
di una procedura ad evidenza pubblica. E’ pertanto illegittimo
il ricorso al procedimento concessorio di cui agli artt.
36 ss. del codice della navigazione per la realizzazione
e gestione di tali impianti, in quanto la procedura disciplinata
dal codice della navigazione non è configurabile come vera
e propria procedura ad evidenza pubblica, difettandone i
presupposti minimi specifici (predisposizione di un capitolato
d’oneri, prefissione di regole e criteri di aggiudicazione,
individuazione dei requisiti di partecipazione richiesti
ai concorrenti).
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