REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II BIS-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7335/2002 proposto da
SABATINI Serafino e dal Comitato “IL SAMBUCO”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Salvatore Bellomia e Andrea Barletta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Gradisca n. 7;
contro
COMUNE DI BRACCIANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Crescentini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Roma, Via Flaminia n. 189;
e nei confronti di
T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Carlo Celani, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180;
per l’annullamento
della concessione edilizia n. 171/2001, prot, n. 25779, del 3 aprile 2001, concernente la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile su un’area sita in loc. “Sambuco” del territorio comunale; nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 9 febbraio 2006, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
FATTO
Il sig. Sabatini ed altri residenti nella località “Sambuco” del Comune di Bracciano, riunitisi in apposito Comitato, impugnano il provvedimento specificato in epigrafe con cui la Società controinteressata è stata autorizzata ad installare un’antenna per telecomunicazioni (stazione radio base) su un’area distante tra i 100 ed i 200 metri dalla loro abitazione.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. L. n. 241/90; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto od insufficienza di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90.
Si lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, preordinato al rilascio della concessione edilizia.
Tale omissione, violativa del giusto procedimento, costituirebbe sicuro indice di un’istruttoria lacunosa e carente.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 10/1977; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto o insufficienza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, erroneità ed arbitrarietà manifeste.
Si assume che l’area, oggetto di comunione pro indiviso fra i coeredi Alinari, sarebbe stata concessa in locazione dal solo sig. Aldo Alinari.
Il difetto di titolo della società richiedente dimostrerebbe la carenza di una seria ed approfondita istruttoria da parte del Comune.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Regolamento regionale 21 febbraio 2001, n.1; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria, illogicità, erroneità ed arbitrarietà manifeste, carenza dei presupposti, sviamento di potere.
La T.I.M. avrebbe omesso di chiedere prioritariamente al Comune l’assegnazione onerosa di un’area pubblica.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 5 della legge n. 1150/42; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per illogicità, erroneità ed arbitrarietà manifeste, carenza dei presupposti, sviamento di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto o insufficienza di istruttoria.
Contrastando l’antenna, alta oltre 24 metri, con le previsioni degli artt. 45 e 47 delle N.T.A. della variante generale del P.R.G. di Bracciano, adottata ma non ancora approvata dalla Regione Lazio, il Comune, lungi dall’assentire la concessione edilizia, avrebbe dovuto applicare le misure di salvaguardia obbligatorie, ex art. 10, comma 5 della legge urbanistica.
5) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 41 quater L. n.1150/1942 , dell’art. 3 L. n. 1357/1955 e dell’art. 26, comma 1, Regolamento edilizio del Comune di Bracciano; violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 47 N.T.A. della variante generale adottata al P.R.G. di Bracciano e dell’art. 9 N.T.A. del P.R.G. vigente di Bracciano.
La concessione edilizia rilasciata alla T.I.M. contrasterebbe anche con l’art. 9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che, per un verso, subordina l’edificazione nella zona “C” alla previa formazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione di iniziativa privata; e, per altro verso, fissa un indice di altezza massima delle costruzioni di m. 6,50.
Né il Comune ha seguito il procedimento aggravato, previsto dalla vigente normativa legislativa e regolamentare, per il rilascio di una concessione in deroga.
Nei loro scritti difensivi sia il Comune che la Società controinteressata hanno controdedotto alle tesi di parte ricorrente.
L’Autorità amministrativa ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso ed il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei ricorrenti, concludendo per l’assenza di vizi del provvedimento o dell’istruttoria.
Anche la T.I.M. ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva degli istanti e la tardività dell’impugnativa, sostenendo, quindi, l’infondatezza delle dedotte censure alla stregua della giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema.
Hanno replicato gli istanti, opponendosi alle eccezioni pregiudiziali di controparte e ribadendo l’illegittimità della contestata concessione edilizia.
Dopo la reiezione delle misure cautelari d’urgenza, disposta con ordinanza presidenziale n. 3634/2002, l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta con ordinanza della Sezione n. 4105/2002.
DIRITTO
In via preliminare, può prescindersi dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti nelle loro memorie difensive, atteso che il ricorso si rivela infondato nel merito.
Il primo motivo non coglie nel segno, in quanto non appare agevole rinvenire un preciso e qualificato interesse partecipativo, nei riguardi di un procedimento quale quello preordinato all’adozione della censurata concessione edilizia, in un gruppo indeterminato ed indistinto di soggetti, non facilmente individuabili, come quelli frontisti ovvero genericamente residenti e/o proprietari di abitazioni, ubicate nella zona destinataria del contestato intervento o in zone limitrofe.
La comunicazione dell'avvio del procedimento è stata, invero, prevista dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei confronti di quanti siano destinatari degli effetti del provvedimento finale, di quanti debbano intervenirvi per legge e di quanti possano riceverne pregiudizio, pur se non diretti destinatari del provvedimento finale, ove individuati o facilmente individuabili. (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3733; id., sez. VI, 30 dicembre 1005, n. 7592).
Quando, perciò, come nella specie, gli interessi coinvolti dal provvedimento sono molteplici e complessi, non sussiste l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, giacché risultano difficilmente individuabili i soggetti che dall’emanazione dell’atto potrebbero ricevere nocumento (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 1999, n. 1197).
Anche il secondo motivo di doglianza è privo di pregio, in quanto non risponde al vero che l’area concessa in locazione, non appartenendo interamente al sig. Aldo Alinari, non poteva formare oggetto di un contratto stipulato solo da quest’ultimo.
Risulta, in realtà, dalla documentazione in atti -non contestata da controparte- che il predetto sig. Aldo Alinari ha stipulato il contratto di locazione in questione nella sua qualità di proprietario della porzione di terreno, derivante dal subentro del medesimo, a seguito del decesso del sig. Giulio Alinari, nella posizione di unico assegnatario del podere 1006-1006/A del Comune di Bracciano, per effetto della delibera n. 116/0769 del 18 febbraio 1975 (vedi, al riguardo, dichiarazione dell’Ente Maremma prot. n. 1745/77; attestazione dello stesso Ente in data 12 maggio 1975 ,prot. n. 2028/CL/ag; atto di assegnazione e vendita, a rogito notaio Armati di Roma, in data 22 luglio 1955, rep. n. 12327).
Col terzo punto di domanda parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 13, comma 1° del Regolamento regionale n. 1/2001, rilevando che sarebbe stata omessa, nella specie, la richiesta prioritaria al Comune di assegnazione, a titolo oneroso, di un’area pubblica.
L’esame della censura non necessita di particolari considerazioni, ove si eccettui il rilievo che la predetta disciplina regolamentare è stata annullata con sentenza definitiva n. 7015/2001 della Sezione II di questo Tribunale.
Con tale decisione il giudice amministrativo ha, comunque, statuito che dal quadro normativo vigente in materia di installazione e mantenimento di impianti radio base per telefonia mobile, segnatamente sotto i profili della tutela ambientale e della salute pubblica (quadro confermato dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) si evince l’esigenza di fissare, nell’ambito del territorio nazionale, principi e criteri informati a carattere di uniformità ed omogeneità, onde evitare la presenza di parcellizzati (e potenzialmente dissonanti) interventi di regolamentazione che, ove lasciati alla mera iniziativa delle autorità locali, ben sarebbero suscettibili di presentare tratti significativamente disarmonici.
Spetta, dunque, esclusivamente allo Stato la funzione di stabilire i criteri ed i limiti rilevanti, ai fini della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell’esposizione a campi elettromagnetici, ed è pertanto preclusa anche alla Regione la potestà di regolare la materia dell’installazione di impianti radio base per telefonia cellulare, con specifico riferimento ai profili di tutela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica.
Pertanto, in via di principio, gli impianti funzionali all'esercizio del servizio pubblico di telefonia cellulare devono essere considerati compatibili con qualsiasi tipo di zonizzazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 13 febbraio 2002, n. 983), stante che, in assenza di una specifica previsione urbanistica, deve ritenersi consentita sull’intero territorio comunale la collocazione di tali impianti di interesse generale, i quali presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio medesimo (cfr, Cons. Stato, 16 novembre 2004, n. 7502).
Vanno parimenti disattesi il quarto ed il quinto mezzo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente a ragione del fatto che entrambi i motivi incentrano i propri argomenti di censura sulla violazione delle norme urbanistiche, in materia di previa pianificazione attuativa delle previsioni edificatorie e di fissazione degli indici di altezza massima delle costruzioni.
Si osserva, al riguardo, che l’installazione degli impianti in questione non può confondersi con la realizzazione degli insediamenti abitativi, sicché non può ad essa applicarsi la normativa urbanistica ed edilizia dettata per l’edificazione di complessi residenziali, laddove sia richiesta la preventiva approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata.
Né può farsi questione di altezze massime consentite dagli strumenti urbanistici, sia in vigore che in itinere, in quanto la normativa di piano regolatore che prescrive l’altezza massima degli edifici non è applicabile agli impianti di teleradiocomunicazione. E’, perciò, illegittimo un diniego di costruzione di un traliccio metallico porta-antenne destinato al servizio di telefonia mobile, adottato dal Sindaco sul presupposto che esso eccede l’altezza massima degli edifici realizzabili nell’area interessata (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 dicembre 1996, n. 884).
Ed è stato ritenuto, del pari, illegittimo il provvedimento comunale di diniego di una concessione edilizia in sanatoria per una stazione radio base per la telefonia mobile, fondato sul contrasto tra tale impianto e il limite di altezza degli edifici prescritto per il centro abitato; infatti, l'applicazione analogica di una normativa dettata per gli edifici alle stazioni radio base non è consentita, non potendosi equiparare costruzioni ed impianti tecnologici, né può legittimarsi solo per l'esistenza di un'esigenza conservativa di nuclei abitati e contesti, con inammissibile sovrapposizione dell'apprezzamento dell'interprete all'operatività dei canoni di interpretazione (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2003, n. 7725).
Conclusivamente, la ravvisata infondatezza dei prospettati motivi di doglianza conduce al rigetto della proposta impugnativa.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006, in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Giudici:
Patrizio GIULIA - Presidente
Francesco GIORDANO - Consigliere rel. estensore
Renzo CONTI - Consigliere