REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Roma
Sezione I quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2151/2005 proposto dal
sig. Izet Sulejmanovic, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò Paoletti e dall’avv. Alessandra Mari, e con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini 34, presso i difensori;
CONTRO
il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
a) del silenzio-rifiuto venutosi a formare sull’istanza ex art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 notificata al Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in data 5.1.2006;
b) di ogni atto presupposto, istruttorio, connesso, collegato e consequenziale;
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente di accedere ai documenti e dati richiesti con la suddetta istanza di accesso;
Visto il ricorso e I relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 7 aprile 2006 il Cons. Giancarlo Luttazi;
Formulate le difese come da verbale;
Vista l’istanza di accesso disattesa;
Considerato che con essa il ricorrente – premesso di essere stato detenuto presso l’Istituto penitenziario “Rebibbia” di Roma dal 30.11.2002 al 20.10.2003 in spazi esigui e in condizioni di sovraffollamento - ha richiesto, ai fini della propria difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, di essere autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia:
1) del Regolamento dell’Istituto penitenziario “Casa di reclusione Rebibbia”, contenente in particolare l’indicazione degli orari in cui le celle rimangono chiuse a chiave, l’indicazione degli orari in cui i detenuti possono andare all'aria, le indicazioni degli orari in cui vengono serviti i pasti ed il luogo in cui gli stessi devono essere consumati;
2) del provvedimento con cui è stata certificata l'abitabilità delle celle ove è stato detenuto l’istante e dunque della cella n. 11 del reparto G11, piano terra B, per il periodo dal 30.11.2002 al 15.4.2003 e della cella n. 12 reparto G12, primo piano, per il periodo dal 15.4.2003 al 20.10.2003;
3) degli atti da cui risulta il numero dei detenuti con cui l’istante ha diviso le celle di cui si tratta, omettendo per ragioni di riservatezza le generalità degli stessi;
4) gli atti dai quali risultino i criteri con cui viene determinata la capienza cosiddetta "regolamentare" dell’Istituto penitenziario e dunque di conoscere quale è la capienza cosiddetta "regolamentare” dell’Istituto penitenziario "Rebibbia" di Roma e ciò anche per quanto riguarda in modo specifico le celle di cui si tratta ove l’istante ha scontato la pena;
5) degli atti dai quali risultino i criteri con cui viene stabilita la capienza cosiddetta "tollerabile" dell’istituto penitenziario e dunque conoscere quale è la capienza cosiddetta "tollerabile" dell’Istituto penitenziario "Rebibbia" di Roma e ciò anche per quanto riguarda in modo specifico le celle di cui si tratta ove l’istante ha scontato la pena;
6) degli atti dai quali risulti il numero dei detenuti effettivamente presenti nell’Istituto penitenziario "Rebibbia" dal 30.11.2002 al 20.10.2003, omettendo per ragioni di riservatezza le generalità degli stessi.
Vista la copia del citato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, depositata (peraltro priva di prova di presentazione alla Corte) dal ricorrente;
Considerato che, per espressa dichiarazione del ricorrente, la richiesta documentale attiene specificamente ad un processo già instaurato dinanzi a un giudice sovranazionale;
Considerato che il giudice sovranazionale adìto è, come ogni giudice, titolare di propri incisivi poteri istruttori (nella specie, v. artt. 44 e ss. del Regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo), espletabili d’ufficio o su istanza o indicazione della parte;
Considerato che la richiesta documentale oggetto del presente ricorso risulta, dalla prospettazione del ricorrente, rientrare nell’ambito dei suddetti poteri istruttori della Corte europea dei diritti dell’uomo, e nell’àmbito di un processo già instaurato dinanzi a quella Corte sovranazionale;
Ritenuto quindi che, per la prospettata pendenza di un giudizio in materia dinanzi a quel giudice sovranazionale, la relativa acquisizione probatoria risulta esulare dalla potestà di questo giudice nazionale in materia di accesso agli atti;
Ritenuto pertanto che il presente ricorso ex art. 25 della legge n. 241/1990 debba essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto peraltro che sussistano ragioni per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 7 aprile 2006 con l’intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri - Presidente
Gabriella De Michele - Consigliere
Giancarlo Luttazi - Consigliere est.