REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I-bis
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 5470 del 2000, proposto da
Imbalzano Antonino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Ridolfi e Marco Mariani, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Roma, via Barberini n. 47
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
il Comando Regione Militare Centrale – S.M. Ufficio Affari Generali – Sezione Alloggi, in persona del legale rappresentante;
il Comando Militare Regionale “Marche” – Sezione Infrastrutture ed Alloggi, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
per il risarcimento
del danno derivato al ricorrente in qualità di pubblico impiegato dipendente del Ministero della Difesa dalla violazione della disciplina vigente in materia di assegnazione degli alloggi di servizio delle Forze Armate di cui al D.M. 16 gennaio 1997 n. 253.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Espone preliminarmente il ricorrente di essere stato trasferito, con provvedimento del 3 luglio 1997, dalla sede del Distretto Militare di Perugina alla sede del 121^ Reggimento “Macerata” di Fano.
Soggiunge di aver chiesto l’assegnazione di un alloggio “ASI” (alloggio di servizio connesso all’incarico) spettategli ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 5 e 6, lett. a), del D.M. 253/1997 in quanto ufficiale prestante servizio presso un comando o reparto con sede nel Presidio.
Al ricorrente veniva poi assegnato un alloggio “ASC” in precarie condizioni di abilitabilità, nel quale l’interessato si vedeva costretto a dimorare da solo; mentre l’alloggio “ASI” dal medesimo richiesto continuava ad essere occupato – sine titulo – dal suo predecessore nella sede anzidetta, anche in seguito al trasferimento di quest’ultimo presso l’Accademia Militare di Modena.
Lamenta il ricorrente che l’Amministrazione militare abbia reiteratamente osservato, a fronte della richiesta di assegnazione di alloggio “ASI” dal medesimo avanzata, una condotta omissiva della quale si assume – in quanto lesiva di una posizione giuridica di diritto soggettivo – l’illiceità.
Rileva che l’assegnazione di alloggi “ASI” è destinata a protrarsi esclusivamente per il periodo di permanenza nell’incarico per cui l’alloggio stesso è stato concesso: la cessazione di tale incarico comportando la perdita del titolo ed il conseguente obbligo di lasciare libero l’alloggio stesso entro i successivi novanta giorni.
L’Amministrazione, in particolare, non avrebbe provveduto ad avviare la procedura di recupero coattivo dell’alloggio sine titulo occupato dal predecessore del ricorrente; né avrebbe a quest’ultimo assegnato alcun alloggio “ASI” resosi medio tempore disponibile.
Sostiene il ricorrente che tale condotta avrebbe al medesimo prodotto un danno patrimoniale, rappresentato:
- dalla somma corrispondente ai pasti serali dal ricorrente procuratisi fuori dall’alloggio e della mensa militare per cinque giorni settimanali e per i pasti principali del sabato, della domenica e dei giorni festivi (per complessive lire 17.000.000);
- dalla somma corrispondente al costo del viaggio Fano – Foligno, affrontato con cadenza quindicinale per rivedere la propria famiglia impossibilitata a trasferirsi nell’alloggio al sig. Imbalzano assegnato (per complessive lire 7.500.000);
- dalla somma corrispondente all’acquisto ed al trasporto a Foligno di una roulotte nella quale i propri familiari potessero vivere in seguito al sisma verificatosi nell’area in questione (per complessive lire 6.100.000);
se, ai titoli di cui sopra, il ricorrente avanza una richiesta risarcitoria il cui ammontare si ragguaglia a lire 30.600.000, l’interessato sollecita altresì il ristoro del danno non patrimoniale asseritamente risentito per effetto della mancata assegnazione dell’alloggio alla quale assume di aver avuto titolo, da commisurarsi mediante valutazione equitativa.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente condanna dell’intimata Amministrazione alla liquidazione degli importi corrispondenti al pregiudizio dal medesimo risentito, giusta la quantificazione di cui sopra.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 aprile 2006.
Diritto
Il proposto gravame è inammissibile.
1. Con esso il ricorrente sig. Imbalzano ha fatto valere una pretesa risarcitoria a fronte del pregiudizio patrimoniale – e non patrimoniale – asseritamente risentito per effetto della mancata disponibilità dell’alloggio di servizio “ASI” al medesimo spettante: lamentando, al riguardo, che l’Amministrazione militare abbia osservato una condotta reiteratamente (quanto colpevolmente) omissiva, trascurando di porre in essere i necessari comportamenti al fine di procedere al recupero dell’alloggio onde trattasi, occupato sine titulo da altro collega.
2. La disamina proposta al Collegio – come sopra riassunto il petitum dedotto in giudizio – non può non muovere dalla individuazione e qualificazione della posizione giuridica soggettiva della quale il ricorrente assume la titolarità in relazione alla pretesa (rimasta insoddisfatta) di assegnazione di alloggio “ASI”.
La materia degli alloggi militari è stata organicamente e compiutamente regolata dalla legge 18 agosto 1978 n. 497 con il relativo regolamento approvato con D.M. 1 marzo 1980 n. 155.
Per l'art. 6 della menzionata legge n. 497 del 1978 gli alloggi sono classificati in:
1) alloggi ASGC (alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi);
2) alloggi ASIR ASI (alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza);
3) alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);
4) alloggi APP (alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito) o alloggi SLI (per il personale militare imbarcato) e relativi familiari di passaggio;
5) alloggi ASC (alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede).
L'alloggio concretamente assegnato al sig. Imbalzano – che aveva richiesto un alloggio “ASI” – rientra nella categoria “ASC” di cui al punto 5) del menzionato art. 6 della citata legge n. 497 del 1978.
Ciò osservato in punto di fatto, si rammenta che l'art. 17 della legge n. 497 del 1978 precisa che l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative (e non a quello privatistico).
Né il pagamento di un canone mensile esclude la natura di “concessione di alloggio di servizio” dell'uso di locali assegnati al dipendente esclusivamente in ragione dell'ufficio da lui ricoperto (T.A.R. Lazio, sez. I, 30 aprile 1987 n. 947; Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 1983 n. 844).
Gli alloggi di servizio, infatti, sono beni patrimoniali indisponibili e, per loro natura, possono formare oggetto di concessioni di diritto pubblico, e non di negozi di diritto privato; pertanto, legittimamente l'Amministrazione emana ordini di rilascio in via di autotutela, a nulla rilevando la presenza di una prestazione patrimoniale a carico dell'utente, quali che siano la misura e le modalità di accertamento e di pagamento della medesima ed ancorché tale pagamento continui pur dopo la perdita del titolo ad occupare l'alloggio (T.A.R. Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987 n. 1935 e 20 febbraio 1985 n. 198; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 18 marzo 1986 n. 41).
Se, alla stregua di quanto sopra indicato, gli alloggi concessi dall'Amministrazione militare ai propri dipendenti rientrano nei beni assegnati ad un “servizio governativo”, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, ne consegue che spetta alla predetta Amministrazione la potestà di autotutela allo scopo di riottenere la disponibilità dell'alloggio, qualora venga meno, in seguito al collocamento in congedo dell'utente, il titolo in base al quale l'assegnazione è stata disposta.
A tanto accede che la posizione del concessionario – ovvero, del soggetto avente titolo all’assegnazione di alloggio in base alla pertinente disciplina – riveste qualità non già di diritto soggettivo perfetto, ma di interesse legittimo.
Tale, infatti, è la valutazione operata dalla giurisprudenza: la quale, nel rilevare come, in base al generale principio della relatività delle fattispecie, è ben concepibile che il medesimo interesse sostanziale possa assumere qualificazioni giuridiche differenti in base al contesto nel quale viene in considerazione, ha ritenuto che:
- se l'interesse a godere dell'alloggio precedentemente concesso, ha consistenza di diritto soggettivo nelle relazioni del concessionario con tutti i soggetti dell'ordinamento, che si svolgono sul piano paritetico,
- esso assume, invece, i contorni dell'interesse legittimo nei rapporti con l'Amministrazione, dotata del potere di disporre la revoca dell'originaria assegnazione per ragioni di preminente interesse pubblico (T.A.R. Sardegna, 1° dicembre 1998 n. 1202).
Se la posizione giuridica dell’assegnatario ha natura e consistenza di interesse legittimo a fronte del potere autoritativo di autotutela esercitabile dall’Amministrazione ai fini del recupero (coattivo) dell’immobile, analogamente deve ritenersi qualificabile tale situazione soggettiva nella fase in cui il soggetto – pur positivamente contemplato dall’ordinamento a tali fini – aspiri alla concessione dell’alloggio.
Escluso, conseguentemente, che il pubblico dipendente vanti, nei confronti dell’Amministrazione concedente, posizioni giuridiche di diritto soggettivo quanto al rapporto nascente dalla concessione di alloggio (vista nel suo momento genetico, nel corso dello svolgimento del rapporto stesso, nonché con riferimento agli atti a carattere modificativo e/o estintivo), a tale considerazione conseguono ricadute non secondarie quanto alla tutela accordata in sede risarcitoria a fronte della lamentata compromissione della posizione giuridica soggettiva anzidetta.
2. A fronte di una posizione di interesse legittimo, è infatti necessario interrogarsi se la tutela risarcitoria dall’ordinamento apprestata ove a tale situazione sia arrecato un pregiudizio ingiusto possa – o meno – prescindere dal previo svolgimento di un giudizio impugnatorio con il quale sia sancita l’illegittimità dell’atto e/o della condotta che tale danno ha arrecato.
È, questa, la problematica della c.d. “pregiudiziale amministrativa”.
È infatti noto che, una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, è stato escluso da un prevalente orientamento giurisprudenziale l'accertamento incidentale da parte del giudice stesso dell'illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio: con la conseguenza che l'azione di risarcimento del danno, proponibile sia unitamente all'azione di annullamento che in via autonoma, è ammissibile solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento , in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari (Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5893).
Nel caso di specie, è necessario osservarlo, gli atti di causa – e fra essi, gli atti difensivi prodotti nel giudizio dal ricorrente – non hanno consentito di evidenziare che il medesimo si sia gravato nella competente sede giurisdizionale:
- avverso il diniego di concessione dell’alloggio “ASI” al medesimo asseritamente spettante;
- ovvero, avverso l’inerzia che il sig. Imbalzano ha lamentato aver contrassegnato la condotta dell’Amministrazione quanto all’esercizio dell’azione di recupero dell’alloggio che l’interessato assume essere stato sine titulo occupato da altri, impedendogliene conseguentemente la fruizione.
Deve, conseguentemente, interrogarsi l’adito giudice se, in difetto del previo svolgimento del giudizio “impugnatorio”, la pretesa risarcitoria con l’atto introduttivo del presente giudizio dedotta possa, nondimeno, avere ammissibile ingresso al sindacato giurisdizionale; impregiudicata – e sarà questa un’indagine che la Sezione si ripromettere di condurre di seguito alla disamina di tale problematica – la sussistenza delle altre condizioni dell’esercitabilità dell’azione risarcitoria, in primis quella rappresentata dalla configurabilità di una condotta (almeno) colposa da parte dell’Amministrazione.
Vanno, in argomento, richiamati i noti principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2005 n. 4730, 7 giugno 2005 n. 2949 e 14 marzo 2005 n. 1047), che possono così sintetizzarsi:
- l'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato con la legge n. 205 del 2000, consente al giudice amministrativo di verificare se l'accoglimento della domanda principale di annullamento dell'atto autoritativo comporti una tutela pienamente soddisfacente e se sia il caso di disporre la condanna ad un risarcimento, qualora il ricorrente non possa conseguire dall'annullamento una piena tutela o una effettiva utilità;
- la condanna al risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'accertamento della illegittimità dell'atto autoritativo, ma presuppone l'ulteriore accertamento della colpevolezza dell'apparato amministrativo, che il giudice amministrativo effettua senza formalismi (e senza gravare alcuno dell'onere della relativa prova), tenendo conto delle deduzioni delle parti e di quanto emerge dalla documentazione acquisita.
Deve conseguentemente desumersi che l'azione di risarcimento del danno – senz’altro proponibile sia unitamente all'azione di annullamento che in via autonoma – su dimostra ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003 n. 4).
Per cui nel caso in cui, ai fini del risarcimento del danno degli interessi legittimi, occorra il previo annullamento dell'atto amministrativo illegittimo, ovvero la declaratoria di illegittimità del contegno omissivo osservato dall’Amministrazione (come il Collegio ritiene ricorra appunto nella fattispecie all’esame) allora l’azione risarcitoria non può essere ammissibilmente esperita in difetto del previo svolgimento del giudizio “impugnatorio”, che assume rilievo pregiudiziale ai fini della devolvibilità al sindacato giurisdizionale della pretesa onde trattasi.
Diversamente, del resto, verrebbe a delinearsi un duplice ordine di conseguenze contrarie a fondamentali principi dell’ordinamento giuridico, rappresentate:
- dalla pratica “eludibilità” dei termini decadenziali posti a condizione dell’esercizio dell’azione di annullamento (ipotesi che viene a sostanziarsi ove si ritenga che, in difetto dell’impugnazione nel divisato termine di legge, sia comunque possibile esercitare nel termine prescrizionale l’azione risarcitoria avente ad oggetto il danno arrecato da un atto che, quantunque non impugnato, verrebbe ad essere incidenter tantum sindacabile con riveniente “disapplicazione”, sia pure limitatamente al caso sottoposto al vaglio giudiziale);
- e, conseguentemente, dalla necessaria attribuzione al giudice, in sede di giudizio risarcitorio (che ha natura di accertamento e di eventuale condanna) di un potere disapplicativo di atti amministrativi (non impugnati nel termine decadenziale) fuori dalle ipotesi in cui siffatta potestà è dall’ordinamento positivamente riconosciuta.
3. Unitamente al punto rappresentato dall’esigenza, ove vengano in considerazioni profili di pregiudizio arrecato a posizioni di interesse legittimo, che l’atto presupposto venga sottoposto previamente a sindacato nell’ambito del giudizio di legittimità da incardinare dinanzi al competente giudice amministrativo, va poi considerata l’esigenza che la pretesa risarcitoria trovi fondamento nella dimostrata presenza di un atteggiamento (almeno) colposo riscontrabile nella condotta osservata dall’Amministrazione.
3.1 È noto infatti (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II-bis, 22 agosto 2005 n. 6265) che l’ingresso all’esercizio dell’azione risarcitoria postula, quali condizioni dell’azione stessa, che l’attore dimostri:
- l’esistenza di un pregiudizio (necessariamente quantificabile) che alla propria posizione giuridica soggettiva lamenti essere stato arrecato da un atto, ovvero dalla condotta tenuta dall’Amministrazione;
- l’esistenza di un nesso di derivazione causale fra danno e atto e/o condotta dell’Amministrazione;
- la riconducibilità del danno stesso ad un comportamento almeno colposo dell’Amministrazione stessa.
Una prima osservazione che deve essere fatta al riguardo è che l'attività dell'Amministrazione pubblica non può essere ricondotta ad un atteggiamento psicologico dell'agente, suscettibile di produrre un danno nei limiti in cui esso si traduca una condotta riprovevole, ma è il frutto di procedimenti impersonali che la rendono oggettiva, di modo che l'imputazione a colpa della condotta dell'Amministrazione va considerata in termini di raffronto tra il comportamento effettivamente tenuto e quello richiesto dall'ordinamento per evitare la lesione dell'interesse dei singoli cittadini.
La seconda osservazione è che la responsabilità della pubblica amministrazione, nell'ambito dell'attività procedimentale, non si esaurisce nella responsabilità aquiliana, ma si estende alla cosiddetta responsabilità da "contatto sociale", con ciò intendendo una figura introdotta dalla giurisprudenza (Corte Cass. Civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589), caratterizzata dal fatto che la fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto.
Ora, secondo un noto indirizzo giurisprudenziale, la ricostruzione del rapporto tra Pubblica Amministrazione procedente e privato come “contatto sociale qualificato” permette di delineare l'effettiva dimensione dell'eventuale danno ingiusto, in quanto i comportamenti positivi e negativi della Pubblica Amministrazione, parametrati sulle regole (generali e speciali) che governano il procedimento amministrativo, possono tradursi nella lesione patrimoniale dell'interesse del privato al bene della vita realizzabile mercé l'intermediazione del procedimento stesso, di talché il diritto al risarcimento dell'eventuale danno derivante da atti illegittimi presenta una fisionomia sui generis, non riducibile al mero modello aquiliano ex art. 2043 c.c., essendo caratterizzata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento di obbligazioni, da cui discendono importanti corollari in ordine alla disciplina concretamente applicabile con particolare riguardo al termine di prescrizione, all'area del danno risarcibile ed all'onere della prova dell'imputazione soggettiva: corollari tra i quali va considera quello secondo il quale l'accertata illegittimità dell'atto ritenuto lesivo dell'interesse del cittadino rappresenta, nella generalità dei casi, indice presuntivo della colpa della Pubblica Amministrazione, alla quale incombe l'onere di provare la sussistenza di un errore scusabile (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005 n. 4461 e 6 agosto 2001 n. 4239).
Peraltro, anche relativamente ai giudizi di risarcimento danni nei confronti della responsabilità della Pubblica Amministrazione trova applicazione l'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda (danno, nesso di causalità e colpa); con la conseguenza che, anche accedendo alla riportata ricostruzione della responsabilità dell’Amministrazione, riferibile distintamente alla natura extracontrattuale o alla cd. “responsabilità da contatto qualificato”, l'assolvimento al dedotto obbligo è suscettivo di riscontro relativizzato alla singola vicenda processuale e lo stesso va pertanto valutato alla stregua delle affermazioni e delle indicazioni contrarie, opposte e documentalmente provate (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 22 giugno 2004 n. 438).
3.2 Nel caso in esame, non è invero ravvisabile, alla luce delle coordinate interpretative precedentemente esposte, una condotta dell’Amministrazione militare qualificabile in termini di “colpa”.
Va infatti ribadito che il risarcimento del danno non integra – laddove la relativa pretesa venga esercitata in seguito o, comunque, in conseguenza, del previo svolgimento di un giudizio impugnatorio (circostanza, questa, che nel caso di specie, giusta quanto in precedenza rilevato, non ricorre) – una conseguenza “automatica” dell'annullamento giurisdizionale, ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della posizione soggettiva d'interesse tutelata dall'ordinamento, è indispensabile – come in precedenza sottolineato – che sia accertata la colpa dell’Amministrazione e l'esistenza di un danno al patrimonio, e che sussista un nesso causale tra l'illecito e il danno subito.
Come la giurisprudenza ha puntualizzato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004 n. 3465), più che accedere direttamente alla colpa intesa come profilo soggettivo di responsabilità e ritenuta configurabile quando l'adozione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità, è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della gravità della violazione commessa dall’Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento.
Pertanto, potrà riconoscersi la colpa dell’Amministrazione se la violazione appare grave e se essa matura in un contesto nel quale nei confronti dell'indirizzo assunto dall'Amministrazione siano formulabili addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169 e sez. VI, 18 dicembre 2001 n. 6281).
L’applicazione di tali principi al caso di specie induce il Collegio a ritenere, invero, che non siano individuabili elementi tali da consentire di qualificare la condotta tenuta dall’Amministrazione militare in termini di “colpa”.
Infatti, a fronte della richiesta di assegnazione di alloggio “ASI”, dal ricorrente avanzata nel mese di dicembre 1997, l’Amministrazione si è vista preclusa la possibilità di esperire i necessari comportamenti preordinati al recupero dell’alloggio occupato sine titulo da altro militare (il tenente colonnello Patrizi: al quale, peraltro, già in data 13 ottobre 1997 era stato intimato di rilasciare l’alloggio in questione) in presenza della determinazione “soprassessoria” con la quale, in data 4 novembre 1997, il “piano di recupero degli alloggi di servizio” veniva sospeso sine die.
A fronte della situazione di impasse come sopra determinatasi, l’Amministrazione (nota del 18 agosto 1998) proponeva l’assegnazione all’Imbalzano di altro alloggio “ASI” (n. 5921), previo cambio di destinazione (tale alloggio risultava, infatti, inizialmente destinato a temporanea sistemazione, in quanto alloggio “AST”).
Seguiva a tale determinazione l’avvio degli occorrenti lavori di straordinaria manutenzione (sopralluogo tecnico del 19 novembre 1998) e di cambio di utenza, alla cui ultimazione accedeva la “riassegnabilità” dell’alloggio in questione (cfr. nota del 16 febbraio 2000), peraltro intervenuta in tempo non utile in ragione dell’assegnazione del ricorrente Imbalzano, medio tempore, ad altro incarico in diversa sede di lavoro.
Né la circostanza, dal ricorrente pure esplicitata, relativa all’assegnazione di alloggi “ASI” nei confronti di altri colleghi non aventi rispetto al medesimo titolo poziore trova conferma nelle risultanze documentali acquisite al giudizio.
Come illustrato dall’Amministrazione con relazione del 30 maggio 2000, i tre alloggi assegnati agli Ufficiali Bernardini, Baldo e D’Alessio nel giugno e novembre 1998 appartenevano, infatti, alla categoria “AST” e non già alla categoria “ASI”, richiesta dal ricorrente; mentre l’alloggio “ASI” assegnato al sottufficiale La Rocca nell’ottobre 1997 risulta aver formato oggetto di formale determinazione anteriormente alla presentazione, da parte del ricorrente Imbalzano, di istanza di assegnazione.
4. Le circostanze precedentemente evidenziate consentono al Collegio di escludere che la proposta azione risarcitoria sia assistita dalle esposte condizioni di esercitabilità, in quanto:
- non solo il ricorrente ha omesso l’impugnazione di eventuali atti di diniego, ovvero della condotta asseritamente omissiva dell’Amministrazione (come tale qualificabile mediante attivazione della prevista procedura preordinata alla formazione del silenzio giuridicamente significativo), quale presupposto per la deduzione in sede giudiziaria della pretesa risarcitoria ora all’esame;
- ma, secondo quanto posto in evidenza al precedente punto 3.2, la condotta dell’Amministrazione, quale emergente dall’esame degli acquisiti rilievo documentali, non appare assistita da connotazioni in termini di colposità, tali da integrare la presenza – unitamente alla già indicata illegittimità di atti e/o comportamenti da essa adottati e/o posti in essere – di un indefettibile presupposto per l’ammissibile sottoposizione a sindacato dell’azione risarcitoria.
4. Il gravame, secondo quanto precedentemente esposto, deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – dichiara inammissibile, giusta quanto esposto in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Elia ORCIUOLO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Pietro MORABITO – Consigliere