| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2006 n. 1130
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1. Pubblica amministrazione - Accesso agli
atti amministrativi – Rapporto fra il diritto di accesso
del datore di lavoro ed il diritto alla riservatezza dei
dipendenti – In linea di massima prevale il primo.
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2. Pubblica amministrazione - Accesso agli
atti amministrativi - Diritto di accesso del datore di lavoro
- Si arresta dinanzi ad atti soggetti a segreto istruttorio
– Sono tali gli atti di indagine effettuati dagli ispettori
del lavoro.
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1. In linea di massima, deve ritenersi che
nel contrasto tra il diritto del datore di lavoro a conoscere
le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso del procedimento
ispettivo ed il diritto alla riservatezza degli stessi,
prevalga quello del primo, con la conseguenza che lo stesso
ha titolo all’accesso in modo totale, comprensivo dell’estrazione
di copia, per quanto concerne le dichiarazioni rese dagli
ex dipendenti, non più soggetti a possibili ritorsioni,
e nella forma della sola visione per quanto riguarda i dipendenti
ancora in forze.
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2. Il diritto di accesso del datore di lavoro
viene meno quando gli atti di cui trattasi siano soggetti
al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall’art.
329 c.p.p., a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti
dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto
fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e
comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Tali sono gli atti di indagine con i quali gli ispettori
del lavoro, ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art.
8, comma 1, del D.P.R. 19.3.55 n. 520, constatino l’esistenza
non solo di illeciti amministrativi, ma anche penali, di
cui l’autorità giudiziaria sia informata e per i quali si
sta procedendo penalmente a carico dei responsabili.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 1130/06
Ricorso n. 600/2006
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
- prima Sezione -
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
Presidente; Lorenzo Stevanato Consigliere, relatore; Fulvio
Rocco Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 600/2006 proposto da
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CSA INFISSI S.n.c. di DE ANTONI GIOVANNI
& C. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Bullo in Venezia,
via Verdi 5;
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contro
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il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege;
la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
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per l'annullamento
del provvedimento del direttore della Direzione provinciale
del lavoro di Venezia in data 20.2.2006, prot. n. 5808 e
per l’accesso ai documenti relativi al procedimento di illecito
amministrativo negato dall’Amministrazione.
Visto il ricorso, notificato il 15.3.2006 e depositato presso
la segreteria il 20.3.2006 con i relativi allegati;
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visto l'atto di costituzione della P.A.;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all’udienza camerale del 26 aprile 2006 (relatore
il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: Bullo per
la parte ricorrente e Cerillo per la P.A.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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La ricorrente rappresenta di aver ricevuto
notifica del verbale di accertamento di illecito amministrativo,
emesso in esito ad una verifica ispettiva effettuata dai
competenti organi del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, da cui era emerso che due lavoratori erano stati
impiegati nell’ambito di un contratto simulato d’appalto
di servizio con la Cooperativa Lavoro 2000.
Per poter meglio articolare le proprie difese in sede di
audizione ex art. 18 della L. 24.11.81 n. 689, l’istante
chiedeva l’accesso agli atti e documenti del procedimento
di cui trattasi e, fra l’altro, alle sommarie informazioni
testimoniali raccolte in sede ispettiva.
Tale richiesta veniva, con l’atto presentemente opposto,
respinta in quanto trattasi di atti di indagini di polizia
giudiziaria sottoposti a procedimento penale, sottratti
al diritto di accesso.
Contro il diniego l’istante deduce: violazione delle disposizioni
in materia di accesso , violazione del diritto di difesa
e carenza di motivazione.
L’Amministrazione, costituita, chiede la reiezione del ricorso.
In particolare, osserva che gli Ispettori del Lavoro sono
Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con la conseguenza che
ove abbiano accertato, nel corso di un’ispezione, la sussistenza
– oltre che di illeciti amministrativi – anche di fatti
di reato e rinviato gli atti alla competente autorità giudiziaria,
tali atti debbono ritenersi soggetti a segreto istruttorio
e sottratti all’ accesso, a tenore dell’art. 24 della L.
241/90.
Il ricorso (a prescindere dalla sua possibile inammissibilità
per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato
ex art. 24, co. 1, lett. c. L. 241/90, da identificarsi
nei dipendenti della Cooperativa che hanno reso le testimonianze
e sono titolari del contrapposto interesse a che le stesse
non vengano divulgate) è infondato nel merito.
L’Amministrazione ha motivato il diniego di accesso ad una
parte dei documenti in quanto si tratta di atti di indagine
di polizia giudiziaria sottoposti a procedimento penale
e quindi rientranti tra quelli sottratti all’accesso ai
sensi dell’art. 8, comma V, lett. c) del D.P.R. 352/92 e
degli artt. 2 e 3 del D.M. 757/94.
Osserva in proposito il Collegio che, come precisato da
C.S. sez. VI, n. 1923 del 10.4.2003, in linea di massima,
deve ritenersi che nel contrasto tra il diritto del datore
di lavoro a conoscere le dichiarazioni rese dai dipendenti
nel corso del procedimento ispettivo ed il diritto alla
riservatezza degli stessi, prevalga quello del primo, con
la conseguenza che lo stesso ha titolo all’accesso in moto
totale (cioè comprensivo dell’estrazione di copia) per quanto
concerne le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti (non
più soggetti a possibili ritorsioni), e nella forma della
sola visione per quanto riguarda i dipendenti ancora in
forze (nello stesso senso, anche C.S., sez. VI n. 6341 del
17.10.2003 e Tar Veneto, sez. III n. 2760 del 14.5.2003).
Tale diritto peraltro viene meno quando gli atti di cui
trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale,
disciplinato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli
atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria
sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne
possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura
delle indagini preliminari”. La rilevanza escludente del
segreto è espressamente stabilita dall’art. 24, co. 1, lett.
a, della L. 241/90.
Sono, quindi, sottratti all’accesso anche gli atti posti
in essere dagli organi di polizia giudiziaria che abbiano
dato origine ad un procedimento penale. Non ogni denuncia
di reato presentata dalla P.A. costituisce atto coperto
da segreto istruttorio penale, ma solo quella che sia stata
effettuata nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria
specificamente attribuite dall’ordinamento, che costituiscono
atti di indagine di polizia giudiziaria, come tali rientranti
nell’ambito dell’art. 329 c.p.p. (cfr. C.S., sez. IV, n.
1091 del 13.7.98, T.a.r. Veneto, I, n. 1267/05).
Nel caso di specie, gli atti di indagine sono stati effettuati
da ispettori del lavoro che hanno constatato l’esistenza
non solo di illeciti amministrativi, ma anche penali, di
cui l’autorità giudiziaria è stata notiziata e per i quali
si sta procedendo penalmente a carico dei responsabili.
Gli ispettori del lavoro sono, ai sensi dell’art. 8, comma
1, del D.P.R. 19.3.55 n. 520 (e di costante giurisprudenza),
oltre che funzionari amministrativi, ufficiali di polizia
giudiziaria, e, in quanto tali, hanno possibilità di accertamento
dei reati e obbligo di rapporto. Gli atti di indagine che
essi compiono in tale veste ricadono quindi nell’ambito
di applicazione dell’art. 329 c.p.p., sono coperti da segreto
istruttorio penale e sottratti all’accesso.
Correttamente, quindi, la resistente Amministrazione ha
denegato l’accesso a tale parte dei documenti richiesti.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate
tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, prima sezione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, addì 26 aprile 2006.
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