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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2006 n. 1130


1. Pubblica amministrazione - Accesso agli atti amministrativi – Rapporto fra il diritto di accesso del datore di lavoro ed il diritto alla riservatezza dei dipendenti – In linea di massima prevale il primo.

 

2. Pubblica amministrazione - Accesso agli atti amministrativi - Diritto di accesso del datore di lavoro - Si arresta dinanzi ad atti soggetti a segreto istruttorio – Sono tali gli atti di indagine effettuati dagli ispettori del lavoro.

1. In linea di massima, deve ritenersi che nel contrasto tra il diritto del datore di lavoro a conoscere le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso del procedimento ispettivo ed il diritto alla riservatezza degli stessi, prevalga quello del primo, con la conseguenza che lo stesso ha titolo all’accesso in modo totale, comprensivo dell’estrazione di copia, per quanto concerne le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti, non più soggetti a possibili ritorsioni, e nella forma della sola visione per quanto riguarda i dipendenti ancora in forze.

 

2. Il diritto di accesso del datore di lavoro viene meno quando gli atti di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. Tali sono gli atti di indagine con i quali gli ispettori del lavoro, ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 19.3.55 n. 520, constatino l’esistenza non solo di illeciti amministrativi, ma anche penali, di cui l’autorità giudiziaria sia informata e per i quali si sta procedendo penalmente a carico dei responsabili.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 1130/06
Ricorso n. 600/2006

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
- prima Sezione -

 

con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso Presidente; Lorenzo Stevanato Consigliere, relatore; Fulvio Rocco Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 600/2006 proposto da

 

CSA INFISSI S.n.c. di DE ANTONI GIOVANNI & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Bullo in Venezia, via Verdi 5;

 

contro

 

il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
del provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Venezia in data 20.2.2006, prot. n. 5808 e per l’accesso ai documenti relativi al procedimento di illecito amministrativo negato dall’Amministrazione.
Visto il ricorso, notificato il 15.3.2006 e depositato presso la segreteria il 20.3.2006 con i relativi allegati;

 

visto l'atto di costituzione della P.A.;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all’udienza camerale del 26 aprile 2006 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: Bullo per la parte ricorrente e Cerillo per la P.A.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

La ricorrente rappresenta di aver ricevuto notifica del verbale di accertamento di illecito amministrativo, emesso in esito ad una verifica ispettiva effettuata dai competenti organi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da cui era emerso che due lavoratori erano stati impiegati nell’ambito di un contratto simulato d’appalto di servizio con la Cooperativa Lavoro 2000.
Per poter meglio articolare le proprie difese in sede di audizione ex art. 18 della L. 24.11.81 n. 689, l’istante chiedeva l’accesso agli atti e documenti del procedimento di cui trattasi e, fra l’altro, alle sommarie informazioni testimoniali raccolte in sede ispettiva.
Tale richiesta veniva, con l’atto presentemente opposto, respinta in quanto trattasi di atti di indagini di polizia giudiziaria sottoposti a procedimento penale, sottratti al diritto di accesso.
Contro il diniego l’istante deduce: violazione delle disposizioni in materia di accesso , violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione.
L’Amministrazione, costituita, chiede la reiezione del ricorso. In particolare, osserva che gli Ispettori del Lavoro sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con la conseguenza che ove abbiano accertato, nel corso di un’ispezione, la sussistenza – oltre che di illeciti amministrativi – anche di fatti di reato e rinviato gli atti alla competente autorità giudiziaria, tali atti debbono ritenersi soggetti a segreto istruttorio e sottratti all’ accesso, a tenore dell’art. 24 della L. 241/90.
Il ricorso (a prescindere dalla sua possibile inammissibilità per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato ex art. 24, co. 1, lett. c. L. 241/90, da identificarsi nei dipendenti della Cooperativa che hanno reso le testimonianze e sono titolari del contrapposto interesse a che le stesse non vengano divulgate) è infondato nel merito.
L’Amministrazione ha motivato il diniego di accesso ad una parte dei documenti in quanto si tratta di atti di indagine di polizia giudiziaria sottoposti a procedimento penale e quindi rientranti tra quelli sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 8, comma V, lett. c) del D.P.R. 352/92 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 757/94.
Osserva in proposito il Collegio che, come precisato da C.S. sez. VI, n. 1923 del 10.4.2003, in linea di massima, deve ritenersi che nel contrasto tra il diritto del datore di lavoro a conoscere le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso del procedimento ispettivo ed il diritto alla riservatezza degli stessi, prevalga quello del primo, con la conseguenza che lo stesso ha titolo all’accesso in moto totale (cioè comprensivo dell’estrazione di copia) per quanto concerne le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti (non più soggetti a possibili ritorsioni), e nella forma della sola visione per quanto riguarda i dipendenti ancora in forze (nello stesso senso, anche C.S., sez. VI n. 6341 del 17.10.2003 e Tar Veneto, sez. III n. 2760 del 14.5.2003).
Tale diritto peraltro viene meno quando gli atti di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. La rilevanza escludente del segreto è espressamente stabilita dall’art. 24, co. 1, lett. a, della L. 241/90.
Sono, quindi, sottratti all’accesso anche gli atti posti in essere dagli organi di polizia giudiziaria che abbiano dato origine ad un procedimento penale. Non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale, ma solo quella che sia stata effettuata nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, che costituiscono atti di indagine di polizia giudiziaria, come tali rientranti nell’ambito dell’art. 329 c.p.p. (cfr. C.S., sez. IV, n. 1091 del 13.7.98, T.a.r. Veneto, I, n. 1267/05).
Nel caso di specie, gli atti di indagine sono stati effettuati da ispettori del lavoro che hanno constatato l’esistenza non solo di illeciti amministrativi, ma anche penali, di cui l’autorità giudiziaria è stata notiziata e per i quali si sta procedendo penalmente a carico dei responsabili.
Gli ispettori del lavoro sono, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 19.3.55 n. 520 (e di costante giurisprudenza), oltre che funzionari amministrativi, ufficiali di polizia giudiziaria, e, in quanto tali, hanno possibilità di accertamento dei reati e obbligo di rapporto. Gli atti di indagine che essi compiono in tale veste ricadono quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p., sono coperti da segreto istruttorio penale e sottratti all’accesso.
Correttamente, quindi, la resistente Amministrazione ha denegato l’accesso a tale parte dei documenti richiesti.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, addì 26 aprile 2006.

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