| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 11 maggio 2006 n.
3463
Pres. LA MEDICA; Rel. SAPONE
srl Lidomatic (Avv. F. Rosi) c. Ministero dell’Economia
e delle Finanze (Avv. dello Stato) |
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Giustizia amministrativa – Gara d’appalto
– Ricorso avverso l’atto di esclusione e mancata impugnazione
della graduatoria – Sopravvenuta carenza d’interesse – Sussiste
– Ragioni.
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Il ricorso avverso l’esclusione di un concorrente
dalla gara (nella specie, per l’affidamento in concessione
dell’esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore
nazionale e a quota fissa) è improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse ove non venga impugnato l’atto finale
(graduatoria) del procedimento concorsuale emanato nelle
more, atteso che non è invocabile il principio della portata
caducante della sentenza di annullamento dell’atto presupposto
quando l’atto consequenziale abbia conferito un bene, un’utilità
o uno status ad un soggetto non qualificabile come parte
necessaria del giudizio che ha per oggetto l’atto presupposto.
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Nello
stesso senso cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.447 del 7/5/1994;
Sez.V, n.698 del 7/2/2002; sez.VI, n.785 dell’11/2/2002;
CGA n.396 del 14/10/1997; n.154 del 18/5/1996 secondo i
quali sostenere che bastano la impugnazione dell’atto preparatorio
e il suo annullamento giurisdizionale a far cadere il provvedimento
finale, ancorché non impugnato, significa: 1) precludere
la tempestiva tutela giurisdizionale del controinteressato;
2) consentire processi amministrativi in assenza dei veri
controinteressati; 3) negare il principio che il provvedimento
conclusivo del procedimento diventa inoppugnabile se non
è tempestivamente impugnato. Inoltre, vi ostano anche ragioni
di economia processuale, perché la tesi opposta comporta
che: 1) il giudizio avverso l’atto preparatorio si svolge
senza controinteressati; 2) l’amministrazione, in sede di
ottemperanza al giudicato di annullamento dell’atto preparatorio,
annulla di ufficio l’atto finale, ormai inoppugnabile; 3)
il terzo beneficiario dell’atto finale, che ne subisce l’annullamento
quale conseguenza di un giudizio cui non è stato posto in
condizione di partecipare, dovrà avvalersi del rimedio dell’opposizione
di terzo; 4) con il giudizio di opposizione di terzo, dopo
la fase rescindente, si dovrà rinnovare nel merito l’originario
giudizio; così operando, la moltiplicazione dei processi,
e dei conseguenti costi e tempi, in relazione ad un’unica
vicenda procedimentale.
Contra cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.3064 del 3/6/2002;
n.1270 del 12/11/1992; CGA n.80 del 19/12/1980 secondo i
quali l’annullamento dell'estromissione (e quindi dei suoi
effetti) si riverbera, in via conseguenziale e caducante,
su tutte le successive fasi della sequenza, perché svoltesi
illegittimamente, per cui non occorre l'impugnazione di
tutti i possibili susseguenti atti del procedimento. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- SEZIONE II -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9735 del 1999 proposto dalla
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srl Lidomatic, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Francesco Rosi presso il cui studio in Roma, Viale Carso
n.71, è elettivamente domiciliata;
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CONTRO
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il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede
in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
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per l’annullamento:
1) del provvedimento di esclusione dell’odierna ricorrente
dalla gara indetta dall’intimato Ministero per l’affidamento
per pubblici incanti di n.671 concessioni per l’esercizio
delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota
fissa;
b) di tutti atti presupposti, connessi e\o consequenziali
tra cui il bando di gara pubblicato sulla G.U. dell’11 maggio
1999.
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dottor Giuseppe Sapone;
Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza del
12 aprile 2006;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il proposto gravame la società ricorrente,
la quale ha partecipato alla gara indetta dell’intimata
amministrazione ed in epigrafe descritta relativamente alle
concessioni dal numero 490 al numero 507, ha impugnato la
determinazione con cui ne è stata esclusa, deducendo il
seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione delle norme del bando di
gara comunque della normativa generale applicabile in materia.
Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento.
Si è costituita l’intimata amministrazione contestando la
fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il
rigetto del proposto gravame.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2006 il ricorso è stato
assunto in decisione.
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DIRITTO
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Con il proposto gravame la società ricorrente,
la quale ha partecipato alla gara indetta dell’intimata
amministrazione ed in epigrafe descritta relativamente alle
concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche dal
numero 490 al numero 507, ha impugnato la determinazione
con cui ne è stata esclusa nonchè tutti gli atti della Commissione
aggiudicatrice ed, infine, per quanto di ragione il bando
di gara.
Preliminarmente deve essere sottolineato che nelle more
del presente giudizio è stata approvata la graduatoria della
gara de qua, non impugnata dall’odierna istante, in forza
della quale sono state aggiudicate le relative concessioni.
Ciò considerato, il ricorso in esame deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse attesa
la mancata impugnativa dell’atto finale (graduatoria) del
procedimento concorsuale in questione.
Al riguardo il Collegio, uniformandosi alla propria sentenza
n.11650/2003, osserva che nella materia oggetto della presente
controversia non è dato individuare un indirizzo univoco
della giurisprudenza amministrativa.
Secondo un primo orientamento (CS, sez.V, n.3064 del 3/6/2002;
n.1270 del 12/11/1992; CGA n.80 del 19/12/1980) l'esclusione
da una gara d'appalto (ma le conclusioni valgono anche per
l’esclusione da una procedura concorsuale) si configura
come atto endoprocedimentale soltanto se si ha riguardo
alla sua collocazione nella sequela delle operazioni concorsuali,
ma non può essere considerato tale se si considera il carattere
costitutivo degli effetti che vi si ricollegano, ancorché
il modulo procedimentale contempli ulteriori fasi per il
completamento della procedura; pertanto, l’annullamento
dell'estromissione (e quindi dei suoi effetti) si riverbera,
in via conseguenziale e caducante, su tutte le successive
fasi della sequenza, perché svoltesi illegittimamente, per
cui non occorre l'impugnazione di tutti i possibili susseguenti
atti del procedimento.
A tale indirizzo se ne contrappone un altro il quale, fondato
sulla finalità di restringere l’ambito applicativo dell’istituto
di origine giurisprudenziale dell’invalidità caducante,
ritiene necessaria, al fine di evitare la sopravvenuta carenza
di interesse del ricorso proposto contro l’atto presupposto
(quale è una determinazione di esclusione), anche l’impugnativa
dell’atto finale, in quanto non sarebbe invocabile il principio
della portata caducante della sentenza di annullamento dell’atto
presupposto quando l’atto consequenziale abbia conferito
un bene, un’utilità o uno status ad un soggetto non qualificabile
come parte necessaria del giudizio che ha per oggetto l’atto
presupposto (CS, sez.V, n.447 del 7/5/1994; CGA n.396 del
14/10/1997; n.154 del 18/5/1996).
In tale contesto il Tribunale intende conformarsi al secondo
degli indirizzi giurisprudenziali de quibus, il quale è
stato avallato anche da due recenti decisioni del Consiglio
di Stato (Sez.V, n.698 del 7/2/2002; sez.VI, n.785 dell’11/2/2002)
esaustivamente motivate in merito.
In particolare la sentenza n.785/2002, sul presupposto che
la giurisprudenza consolidata ha affermato la immediata
impugnabilità dell’atto preparatorio immediatamente lesivo,
ha evidenziato che: “Tale possibilità di immediata impugnazione
dell’atto lesivo non si deve però tradurre, ad avviso del
Collegio, almeno di regola, in un esonero dal dovere di
impugnare anche l’atto finale.
Infatti, da un lato, l’anticipazione della tutela di impugnazione
costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli
interessati, ma non costituisce una deroga alla regola generale
secondo cui va impugnato l’atto finale e conclusivo del
procedimento.
Dall’altro lato, la circostanza che l’atto finale sia affetto
da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio,
non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta
valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio.
In mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata, si consolida
e non è più impugnabile.
Ancora, militano a favore di tale soluzione le esigenze
di tutela dei controinteressati, che di solito non sono
individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo
in relazione a quello finale.
Sicché, l’impugnazione dell’atto preparatorio non è notificata
ad alcun controinteressato. Sostenere che bastano la impugnazione
dell’atto preparatorio e il suo annullamento giurisdizionale
a far cadere il provvedimento finale, ancorché non impugnato,
significa: 1) precludere la tempestiva tutela giurisdizionale
del controinteressato; 2) consentire processi amministrativi
in assenza dei veri controinteressati; 3) negare il principio
che il provvedimento conclusivo del procedimento diventa
inoppugnabile se non è tempestivamente impugnato.
Né la necessità di impugnare anche il provvedimento finale
dopo l’impugnazione dell’atto preparatorio, grava eccessivamente
la posizione del ricorrente, il quale può avvalersi dell’istituto
dei motivi aggiunti in corso di causa, proponibili, ai sensi
della L. n. 205 del 2000, anche avverso atti diversi da
quello originariamente gravato.
Siffatta soluzione appare da preferire anche per ragioni
di economia processuale.
La tesi opposta, che esonera il ricorrente avverso l’atto
preparatorio dalla impugnazione anche del provvedimento
finale, urta, infatti, contro le ragioni di economia processuale,
perché comporta che:
1) il giudizio avverso l’atto preparatorio si svolge senza
controinteressati;
2) l’amministrazione, in sede di ottemperanza al giudicato
di annullamento dell’atto preparatorio, annulla di ufficio
l’atto finale, ormai inoppugnabile;
3) il terzo beneficiario dell’atto finale, che ne subisce
l’annullamento quale conseguenza di un giudizio cui non
è stato posto in condizione di partecipare, dovrà avvalersi
del rimedio dell’opposizione di terzo;
4) con il giudizio di opposizione di terzo, dopo la fase
rescindente, si dovrà rinnovare nel merito l’originario
giudizio.
E’ evidente, così operando, la moltiplicazione dei processi,
e dei conseguenti costi e tempi, in relazione ad un’unica
vicenda procedimentale.
Si può consentire alla non necessità di impugnazione dell’atto
finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio,
solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione
– consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel
senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza
di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori
valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto
presupposto, né di altri soggetti.
Diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della
stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto
preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile,
perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni
di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione
dell’atto preparatorio non fa venire meno la necessità di
impugnare l’atto finale, pena la improcedibilità del primo
ricorso”.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo
seguono la soccombenza
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.9735 del 1999, come in epigrafe proposto, lo dichiara
improcedibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento, a favore della
resistente amministrazione, delle spese di giudizio liquidate
in € 2.000,00 (euro duemila\00)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 12 aprile 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori
giudici: Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
Dr. Anna BOTTIGLIERI - Primo Referendario
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