| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 10 maggio 2006
n. 3410
Pres. Corsaro; Rel. Santoleri
ABBOTT S.p.a. (Avv.ti M. Sanino e R. Arbib) c. I.N.R.C.A.
– ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. II (Avv.ti
I. Leonelli e F. Urciuoli) |
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Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Offerta
– Mancata accettazione di clausole nulle sui termini di
pagamento delle fatture – Esclusione – Illegittimità – Ragioni.
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La mancata accettazione di clausole, nulle
di diritto, concernenti i termini di pagamento delle fatture
e che modificano a vantaggio dell’Amministrazione gli interessi
da corrispondere in caso di ritardo, non è causa di esclusione
dalla gara, perché non implica la presentazione di un’offerta
diversa o condizionata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
- Sezione Terza Ter -
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composto dai signori magistrati: Dott. Francesco
Corsaro Presidente; Dott. Stefania Santoleri Consigliere,
relatore; Dott. Giulia Ferrari Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 81/2006, proposto dalla
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società ABBOTT S.p.a. in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Mario Sanino e Riccardo Arbib ed elettivamente domiciliata
presso lo studio legale Sanino sito in Roma, Viale Parioli
n. 180
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contro
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l’I.N.R.C.A. – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO
E CURA ANZIANI V.E. II - rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Irene Leonelli e Flavia Urciuoli ed elettivamente
domiciliato presso di quest’ultima studio sito in Roma Via
Cola di Rienzo n. 111
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per l'annullamento
- della delibera di esclusione della società ricorrente
dalla gara a pubblico incanto per la fornitura di cateteri,
cannule, tubi e sonde varie, comunicata con nota prot. 12297/05-ML
del 26/10/05;
- per quanto di ragione, del capitolato generale, del capitolato
speciale, del disciplinare di gara, degli eventuali verbali,
degli eventuali criteri per la valutazione delle offerte,
dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, degli eventuali
contratti di fornitura stipulati;
- di ogni altro atto ai predetti annesso, ovvero connesso,
presupposto e consequenziale. Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione
della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv.
Mario Sanino per la parte ricorrente e l’Avv. Flavia Urciuoli
per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società ricorrente ha partecipato alla
gara per pubblico incanto per la fornitura di cateteri,
cannule, tubi e sonde varie indetta dall’I.N.R.C.A. di Ancona
per le sedi di Ancona, Fermo, Roma, Cosenza, Casatenuovo
(LC) e Cagliari.
La società Abbott S.p.a. ha espresso riserva sulle clausole
introdotte nel capitolato generale (art. 28), nel capitolato
speciale (art. 13), nel disciplinare di gara e nell’accluso
schema di contratto che dispongono – in deroga alla disciplina
di legge – migliori condizioni per la stazione appaltante
per ciò che concerne i termini di pagamento ed il regime
degli interessi in caso di ritardato pagamento.
La stazione appaltante dopo aver rilevato che per effetto
dell’art. 2 lett. b) del disciplinare di gara e dell’art.
4 comma 2 del capitolato generale, la presentazione dell’offerta
comporta per la ditta l’accettazione di tutte le clausole
e condizioni contenute nei documenti di gara, ha precisato
che ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale (o meglio
del capitolato generale) dovevano ritenersi nulle le offerte
presentate in modo difforme da quanto stabilito dagli atti
di gara, ovvero quelle condizionate, e con il provvedimento
impugnato ha decretato l’esclusione della ricorrente dalla
procedura di gara.
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto la
seguente censura:
1) Nullità della clausola di cui all’art. 13 del capitolato
speciale di gara. Violazione dei principi di autotutela,
correttezza, equità, imparzialità, legalità ed efficienza
delle pubbliche amministrazioni. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs. 9/10/02 n. 231. Violazione
degli artt. 8 e 28 del capitolato generale di gara. Eccesso
di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare
per sviamento, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione.
Richiama la ricorrente l’orientamento della giurisprudenza
secondo cui le clausole che stabiliscono maggiori termini
per il pagamento delle fatture, e prevedono riduzioni del
tasso di interesse in caso di ritardato pagamento, dovrebbero
ritenersi nulle per contrarietà a norme di legge, e conseguentemente
dovrebbe ritenersi illegittima l’esclusione dalla gara per
la mancata accettazione di clausole affette da nullità.
Peraltro, l’esclusione dalla gara sarebbe comunque illegittima
perché la società Abbott non avrebbe presentato né un’offerta
difforme da quella prevista nella lex specialis di gara,
né un’offerta condizionata, avendo espresso soltanto delle
riserve in ordine ai termini di pagamento delle fatture
e al regime del tasso di interesse in caso di tardivo pagamento,
considerato che dette clausole si ponevano in contrasto
con le disposizioni di legge.
Pertanto non ricorrevano i presupposti per disporre la sua
esclusione dalla gara.
Infine, l’esclusione sarebbe comunque immotivata, giacchè
a fronte di specifica questione sollevata dalla ricorrente,
la stazione appaltante avrebbe dovuto approfondire la questione
prima di decretare l’esclusione dalla gara.
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio la resistente che ha preliminarmente
eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica
ad alcun controinteressato e per la mancata impugnazione
dello schema di contratto approvato dall’Ente in sede di
potestà regolamentare con atto n. 106 del 25/2/04, delle
direttive regionali circa i modi ed i termini di spesa che
l’ente sanitario deve rispettare, e per la tardiva impugnazione
del capitolato.
Ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 596/06 la domanda cautelare avanzata dalla
ricorrente è stata accolta disponendosi la sua ammissione
con riserva alla gara.
In prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente
ha depositato memoria nella quale ha meglio illustrato le
sue tesi difensive.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni
di inammissibilità sollevate dalla difesa della resistente.
Infondata è l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica
ad alcun controinteressato, atteso che, trattandosi di impugnazione
del provvedimento di esclusione della gara non è configurabile
alcun controinteressato al quale notificare il ricorso.
Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità per
mancata impugnazione dello schema di contratto o delle direttive
regionali: innanzitutto – come ha correttamente rilevato
la difesa della ricorrente – detto atto non ha valenza provvedimentale
ed inoltre accede al capitolato speciale ritualmente impugnato;
inoltre l’art. 5 dello schema di contratto è stato puntualmente
impugnato dalla ricorrente.
Quanto alle direttive regionali, la ricorrente, non avendone
cognizione, non avrebbe potuto impugnarle e la stessa parte
resistente neppure ha provveduto a fornire indicazioni precise
al loro riguardo.
L’eccezione, quindi, si appalesa del tutto generica ed indimostrata.
Infine, l’impugnazione del capitolato non può ritenersi
tardiva, in quanto l’interesse alla sua impugnazione è sorto
soltanto al momento in cui la stazione appaltante ha disposto
l’esclusione della società ricorrente dalla gara.
Passando alla disamina del merito, ritiene il Collegio di
dover confermare l’assunto dedotto nella motivazione della
propria ordinanza cautelare n. 596/06, che richiama l’orientamento
ormai consolidato della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato
Sez. V 11/1/06 n. 43; 12/5/05 n. 1638; T.A.R. Piemonte Sez.
II 5/1/04 n. 4; 14/2/04 n. 250; T.A.R. Abruzzo Sez. Pescara
4/3/06 n. 152; ecc.).
Come ha correttamente rilevato la difesa della ricorrente
nella memoria depositata il 31/3/06, la giurisprudenza ha
ormai chiarito che la mancata accettazione di clausole concernente
i termini di pagamento delle fatture e che modificano a
vantaggio dell’Amministrazione gli interessi da corrispondere
in caso di ritardo, non può costituire motivo per disporre
l’esclusione dalla gara: dette clausole, difformi da quelle
legalmente imposte dal D.Lgs. 231/02 – devono ritenersi
nulle per contrasto con norme imperative – e come tali non
possono comportare effetti sull’ammissione alla gara; inoltre
la mancata accettazione di dette clausole, nulle di diritto,
da parte del soggetto che partecipa alla gara, non implica
la presentazione di un’offerta diversa o condizionata, ma
assume l’esclusiva valenza di segnalare la loro non conformità
a legge impedendo la formazione dell’accordo su clausole
imposte autoritativamente che si appalesano ingiustificate
ed immotivate e contrarie alla corretta prassi commerciale.
Pertanto, poiché nella fattispecie la ricorrente si è limitata
a segnalare la difformità delle clausole che riguardano
i termini di pagamento ed il tasso di interesse rispetto
alle previsioni legali, chiarendo che non avrebbe accettato
in sede di esecuzione del contratto pagamenti effettuati
sulla base di parametri difformi da quelli previsti con
norme imperative, non si ravvisano gli estremi dell’offerta
difforme o condizionata tali da legittimare l’esclusione
dalla gara.
Il ricorso deve essere pertanto accolto disponendosi l’annullamento
del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi
per disporne la compensazione tra le parti
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione Terza Ter- accoglie il ricorso in epigrafe
indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 6 aprile 2006.
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