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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 10 maggio 2006 n. 3407
Pres. Corsaro; Rel. Santoleri.
Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c. (Avv. A. Romano) c. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) (Avv. Stato)


Contributi e sovvenzioni – Contributi per le aree terremotate – Provvedimento di revoca in ragione del fallimento della società – Legittimità – Ragioni.

È legittimo il provvedimento di revoca dei contributi concessi ai sensi dell’art. 21 della L. n. 219/81 motivato dall’avvenuto fallimento della società, poiché quest’ultimo, anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi di decadenza, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter -

 

composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro Presidente; Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore; Giulia Ferrari Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 9685/99, proposto dalla

 

Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c. in persona del curatore fallimentare Avv. Anito Ciaramella legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato dall’Avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ennio Luponio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51

 

Contro

 

il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

 

per l'annullamento
del decreto emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 2 del 13/1/99, comunicato con nota dell’1/3/99, con il quale si commina alla ditta IVAM Industria Vetraria S.n.c., la decadenza dai benefici previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 30/3/90 n. 76, con l’obbligo per la curatela fallimentare di rimettere al Ministero dell’Industria la somma erogata a titolo di anticipazione, oltre interessi e spesa di collaudo, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, il parere dei consulenti giuridici espresso in data 25/3/98, non comunicato

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Filippo Maria Salvo per delega dell’Avv. Antonio Romano per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Gianna De Socio per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) ha decretato la decadenza della società ricorrente dai benefici ex art. 21 della L. 14/5/81 n. 219 a suo tempo concessi in considerazione dell’intervenuto fallimento della società, evento questo impeditivo al raggiungimento delle finalità previste dallo stesso art. 21 della legge.
Con il medesimo atto, il Ministero ha ordinato la restituzione delle somme erogate, con interessi e spese di collaudo.
Avverso detto provvedimento la curatela fallimentare ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. della L. 219/81, come modificati dal D.Lgs. 30/3/90 n. 76 – Violazione e falsa applicazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 47/219/ZA del 13/5/86 e n. 15 del 13/6/88 – Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti.
Deduce la ricorrente che l’intervenuto fallimento della ditta non costituirebbe elemento idoneo a decretare la decadenza dai contributi, non essendo espressamente previsto nella normativa di settore.
2) Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 76/90 e del disciplinare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fruizione dei contributi concessi a norma dell’art. 21 della L. 219/81 – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
Sostiene poi la ricorrente che i contributi sarebbero stati impiegati per la realizzazione degli impianti, ed i macchinari si troverebbero presso la sede della società.
Non ricorrerebbero quindi i presupposti per decretare la revoca del contributo.
Il dissesto finanziario sarebbe intervenuto solo a causa del ritardato pagamento dei contributi da parte del Ministero.
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Con provvedimento in data 29/1/88 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la società ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, a beneficiare di contributi di cui all’art. 21 della L. 14/5/81 n. 219, e successive modificazioni, per l’importo di £. 315.204.898.
Con decreto del 28/2/90, è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di £. 451.685.138 corrispondente ad un contributo di £. 339.000.000.
La società ha ottenuto £. 90.000.000 a titolo di acconti ed in seguito al collaudo degli impianti, con decreto del 9/1/95 è stato riconosciuto il contributo finale di £. 430.227.850.
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n. 7306/96, la società IVAM S.n.c. è stata dichiarata fallita.
Con il decreto in data 13/1/99, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ha disposto la decadenza dal contributo concesso in quanto a causa dell’intervenuto fallimento la società non sarebbe più in grado di raggiungere le finalità connesse alla concessione del contributo di cui all’art. 21 della L. 219/81.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo sia perché il fallimento non costituirebbe, secondo la normativa di settore, fattispecie idonea a decretare la decadenza dai contributi, sia perché gli investimenti sarebbero stati realizzati ed i beni sarebbero ancora presso la sede aziendale.
Entrambe le censure non sono condivisibili.
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, il fallimento anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi per le quali può decretarsi la decadenza dai contributi, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.
La normativa di agevolazione è diretta alla ricostruzione e sviluppo degli impianti produttivi distrutti dal terremoto al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva.
Il fallimento della società è di per sé fattore impeditivo al proseguimento dell’attività produttiva, e come tale costituisce la violazione massima degli impegni assunti al momento del conseguimento del contributo.
Pertanto, il provvedimento di decadenza costituisce espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, e può essere quindi adottato anche se non espressamente previsto nella normativa di settore.
Inoltre, poiché la finalità del contributo è quella di assicurare lo sviluppo economico delle aree colpite dal terremoto, la mera realizzazione degli investimenti, senza il necessario esercizio dell’attività produttiva con i conseguenti risvolti occupazionali, non può legittimare la conservazione del contributo.
La declaratoria di decadenza deve ritenersi pertanto legittima.
In conclusione, il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter- respinge il ricorso in epigrafe indicato. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.

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