| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 10 maggio 2006
n. 3407
Pres. Corsaro; Rel. Santoleri.
Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED
AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c. (Avv. A. Romano)
c. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
(ora Ministero delle Attività Produttive) (Avv. Stato) |
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Contributi e sovvenzioni – Contributi per
le aree terremotate – Provvedimento di revoca in ragione
del fallimento della società – Legittimità – Ragioni.
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È legittimo il provvedimento di revoca dei
contributi concessi ai sensi dell’art. 21 della L. n. 219/81
motivato dall’avvenuto fallimento della società, poiché
quest’ultimo, anche se non è espressamente contemplato tra
le ipotesi di decadenza, nondimeno costituisce fattore impeditivo
al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo
è stato erogato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
- Sezione Terza Ter -
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composto dai signori magistrati: Dott. Francesco
Corsaro Presidente; Dott. Stefania Santoleri Consigliere,
relatore; Giulia Ferrari Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9685/99, proposto dalla
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Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA
VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c.
in persona del curatore fallimentare Avv. Anito Ciaramella
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù
di autorizzazione del Giudice Delegato dall’Avv. Antonio
Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Ennio Luponio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51
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Contro
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il Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive)
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato
per legge
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per l'annullamento
del decreto emesso dal Direttore Generale del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 2 del
13/1/99, comunicato con nota dell’1/3/99, con il quale si
commina alla ditta IVAM Industria Vetraria S.n.c., la decadenza
dai benefici previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 30/3/90 n.
76, con l’obbligo per la curatela fallimentare di rimettere
al Ministero dell’Industria la somma erogata a titolo di
anticipazione, oltre interessi e spesa di collaudo, nonché
di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali,
tra i quali, il parere dei consulenti giuridici espresso
in data 25/3/98, non comunicato
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione
della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv.
Filippo Maria Salvo per delega dell’Avv. Antonio Romano
per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Gianna De Socio
per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il provvedimento indicato in epigrafe
il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
(ora Ministero delle Attività Produttive) ha decretato la
decadenza della società ricorrente dai benefici ex art.
21 della L. 14/5/81 n. 219 a suo tempo concessi in considerazione
dell’intervenuto fallimento della società, evento questo
impeditivo al raggiungimento delle finalità previste dallo
stesso art. 21 della legge.
Con il medesimo atto, il Ministero ha ordinato la restituzione
delle somme erogate, con interessi e spese di collaudo.
Avverso detto provvedimento la curatela fallimentare ha
proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss.
della L. 219/81, come modificati dal D.Lgs. 30/3/90 n. 76
– Violazione e falsa applicazione delle ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 47/219/ZA del 13/5/86
e n. 15 del 13/6/88 – Eccesso di potere per carenza assoluta
di presupposti.
Deduce la ricorrente che l’intervenuto fallimento della
ditta non costituirebbe elemento idoneo a decretare la decadenza
dai contributi, non essendo espressamente previsto nella
normativa di settore.
2) Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs.
76/90 e del disciplinare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per la fruizione dei contributi concessi a
norma dell’art. 21 della L. 219/81 – Eccesso di potere per
illogicità e manifesta ingiustizia.
Sostiene poi la ricorrente che i contributi sarebbero stati
impiegati per la realizzazione degli impianti, ed i macchinari
si troverebbero presso la sede della società.
Non ricorrerebbero quindi i presupposti per decretare la
revoca del contributo.
Il dissesto finanziario sarebbe intervenuto solo a causa
del ritardato pagamento dei contributi da parte del Ministero.
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha
chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Con provvedimento in data 29/1/88 del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la società ricorrente è stata
ammessa, in via provvisoria, a beneficiare di contributi
di cui all’art. 21 della L. 14/5/81 n. 219, e successive
modificazioni, per l’importo di £. 315.204.898.
Con decreto del 28/2/90, è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di £. 451.685.138 corrispondente
ad un contributo di £. 339.000.000.
La società ha ottenuto £. 90.000.000 a titolo di acconti
ed in seguito al collaudo degli impianti, con decreto del
9/1/95 è stato riconosciuto il contributo finale di £. 430.227.850.
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)
n. 7306/96, la società IVAM S.n.c. è stata dichiarata fallita.
Con il decreto in data 13/1/99, il Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato ha disposto la decadenza
dal contributo concesso in quanto a causa dell’intervenuto
fallimento la società non sarebbe più in grado di raggiungere
le finalità connesse alla concessione del contributo di
cui all’art. 21 della L. 219/81.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca sarebbe
illegittimo sia perché il fallimento non costituirebbe,
secondo la normativa di settore, fattispecie idonea a decretare
la decadenza dai contributi, sia perché gli investimenti
sarebbero stati realizzati ed i beni sarebbero ancora presso
la sede aziendale.
Entrambe le censure non sono condivisibili.
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, il fallimento
anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi
per le quali può decretarsi la decadenza dai contributi,
nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento
delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.
La normativa di agevolazione è diretta alla ricostruzione
e sviluppo degli impianti produttivi distrutti dal terremoto
al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva.
Il fallimento della società è di per sé fattore impeditivo
al proseguimento dell’attività produttiva, e come tale costituisce
la violazione massima degli impegni assunti al momento del
conseguimento del contributo.
Pertanto, il provvedimento di decadenza costituisce espressione
del potere di autotutela dell’Amministrazione, e può essere
quindi adottato anche se non espressamente previsto nella
normativa di settore.
Inoltre, poiché la finalità del contributo è quella di assicurare
lo sviluppo economico delle aree colpite dal terremoto,
la mera realizzazione degli investimenti, senza il necessario
esercizio dell’attività produttiva con i conseguenti risvolti
occupazionali, non può legittimare la conservazione del
contributo.
La declaratoria di decadenza deve ritenersi pertanto legittima.
In conclusione, il ricorso deve essere pertanto respinto
perché infondato.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per
disporne la compensazione tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione Terza Ter- respinge il ricorso in epigrafe
indicato. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 6 aprile 2006.
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