| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 21 aprile 2006 n.
2908
Pres. Baccarini, Est. De Leoni
La Cattolica San Pietro s.a.s. di Pompili Bruno (Avv.ti
D. Martella e F. Lattanzi) c/ ASL Roma/B (Avv. A. Chiappetti)
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1. Giurisdizione e competenza – Appalto di
servizi - ASL - Concessione di Servizi Pubblici – Giurisdizione
del G.A. – Sussiste
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2. Servizi Pubblici – Concessione di Servizi
Pubblici – Organismi di Diritto Pubblico – Pubblicità –
Trasparenza – Principi Comunitari
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1. La natura di organismi di diritto pubblico
da riconoscere alla Aziende Sanitarie Locali comporta che
le controversie concernenti l’aggiudicazione di un appalto
di servizi stipulato da dette aziende appartenga alla cognizione
del giudice amministrativo.
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2. Le Aziende Sanitarie Locali, in sede di
concessione di servizio pubblico, pur non essendo tenute
a seguire le disposizioni del d. lgs. 157/95, che non disciplina
le concessioni di servizi, in base alla loro natura di organismi
di diritto pubblico, devono pur sempre seguire un procedimento
selettivo idoneo a garantire la trasparenza e la par condicio
e, quindi, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento
comunitario nonché quelli che governano la materia dei contratti
pubblici (nella specie, le buste contenenti le offerte non
vennero aperte in “seduta pubblica”, e dai verbali era impossibile
determinare se l’apertura dei plichi principali e delle
buste contenenti la documentazione amministrativa era avvenuta
in un momento antecedente o successivo alla fissazione dei
sottocriteri per l’attribuzione dei punteggi).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III
Composto dai signori
Stefano BACCARINI PRESIDENTE
Maria Luisa DE LEONI COMPONENTE
Alessandro TOMASSETTI COMPONENTE
Ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
sul ricorso n. 3998 del 2004/Reg.gen., proposto da
LA CATTOLICA SAN PIETRO SAS di Pompili Bruno e C. rappresentata
e difesa dagli avv.ti Dario Martella e Filippo Lattanzi, con
domicilio eletto in Roma, Via G.P. da Palestrina, n. 47, presos
lo studio Satta & Associati in Roma;
contro
L’Azienda Sanitaria Locale Roma B, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Achille Chiappetti, con domicilio eletto in Roma,
Via Paolo Emilio, n. 7;
e, nei confronti
- dell’AMA S.p.A., in qualità di mandataria,
dell’ATI AMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Scanzano e
Filippo Brunetti, con domicilio eletto in Roma, Via XXIV
Maggio, n. 43 c/o lo studio legale Chiomenti;
- della DON BOSCO s.r.l., in qualità dell’ATI DON
BOSCO, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
n.c.;
- dell’A.Z.E.T.A. srl in proprio e nella qualità
di capogruppo mandataria dell’ATI A.Z.E.T.A., in persona
del legale rappresentante p.t., n.c.;
- delle Imprese Funebri Associate Lorenzetti srl,
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI
IFA Lorenzetti, in persona del legale rappresentante p.t.,
n.c.;
per l’annullamento
della deliberazione del 17 febbraio 2004, n. 133, con
la quale la ASL Roma/B ha recepito e approvato gli atti
rimessi dalla Commissione di gara ed ha affidato alla controinteressata
ATI AMA i servizi di competenza aziendale relativi alla
cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero e ha
affidato in locazione gli spazi della Camera mortuaria dell’Ospedale
Sandro Pertini a fronte di un canone mensile di € 3.615,20,
per un periodo di anni quattro;
di tutti i verbali delle operazioni di gara e, per quanto
occorra, della deliberazione 27 ottobre 2003, n. 1422; della
lettera di invito del 19 dicembre 2003, prot. n. 35635;
del Capitolato Speciale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e della controinteressata ATI AMA;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 la relazione
del Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi, altresì, gli avvocati
come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14 aprile 2004, la ricorrente
impugna gli atti indicati in epigrafe, con cui la ASL Roma/B
ha deliberato di recepire e approvare gli atti rimessi dalla
Commissione di gara e di affidare alla controinteressata
ATI AMA i servizi di competenza aziendale relativi alla
cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero e di
affidare in locazione gli spazi della Camera mortuaria dell’Ospedale
Sandro Pertini a fronte di un canone mensile di € 3.615,20,
per un periodo di anni quattro.
Sottolinea, in via preliminare, la ricorrente, che il valore
presunto dell’appalto è stato quantificato nel quadriennio
in € 173.529,60, mentre, tenendo conto di varie circostanze,
il giro di affari si dovrebbe aggirare intorno ai 1.500.000,00
€, con la conseguenza che non sarebbe giustificata la “trattativa
privata”.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione
dei principi generali comunitari e nazionali vigenti in
materia di procedure per l’affidamento di pubblici appalti
e in particolare dei principi di trasparenza e di pubblicità;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
presupposto, sviamento, in quanto le buste contenenti le
offerte non sarebbero state aperte in “seduta pubblica”.
Con vari riferimenti giurisprudenziali, la ricorrente assume
che tale omissione vizierebbe la procedura adottata, poiché
le verbalizzazioni delle operazioni svolte dalla Commissione
non sarebbero sufficienti ed idonee, in difetto della pubblicità
della seduta, ad assicurare effettiva trasparenza alla procedura
stessa, né a rendere edotti i concorrenti delle operazioni
effettivamente svolte dalla Commissione di gara, con la
conseguenza che tale vizio procedurale non può che comportare
l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara.
Aggiunge che dai verbali di gara non è possibile risalire
al momento in cui la Commissione avrebbe effettuato l’apertura
dei plichi principali e delle buste n. 1 contenenti la documentazione
amministrativa, sicché non è possibile verificare, a posteriori,
se tale operazione sia avvenuta in un momento successivo
o antecedente alla fissazione dei sottocriteri per l’attribuzione
dei punteggi.
In relazione alle operazioni di gara, sottolinea come il
potere di dettare i criteri di valutazione delle offerte
attraverso la definizione di sottocriteri sia stato arbitrariamente
esercitato dalla Commissione di gara. In particolare, lamenta
che il criterio di attribuzione del punteggio riferito al
numero dei dipendenti sia stato fissato utilizzando un meccanismo
“a scaglioni” piuttosto che un meccanismo “proporzionale”.
Per i servizi all’Utenza, viene dedotta la violazione
del d.P.R. n. 285 del 1990 e l’eccesso di potere sotto vari
profili, poiché non è stato valutato e contemplato il servizio
di “cremazione”, mentre la ricorrente aveva incluso nella
sua offerta anche tale tipo di prestazione, il che avrebbe
dovuto comportare una valutazione e relativa attribuzione,
sia pure minima, di punteggio. Ne deriva che la mancata
inclusione di tale servizio nell’ambito dei sottocriteri
ha comportato un ulteriore pregiudizio alla ricorrente.
In relazione al servizio di “trasporto funebre” la ricorrente
deduce l’illogicità e la irrazionalità del criterio utilizzato
dalla Commissione per stabilire il punteggio per il servizio
di trasporto, per il quale la medesima aveva indicato tre
tipologie: economica, media, lusso, mentre le altre concorrenti
avevano indicato una unica tariffa. Il Capitolato prevedeva
che l’assegnazione sarebbe avvenuta secondo un criterio
proporzionale. La Commissione avrebbe dovuto tener conto,
per la ricorrente, al pari delle altre, solo della tariffa
più bassa e non di quella media. Si sofferma, inoltre,
a svolgere considerazioni sulla serietà delle offerte delle
altre concorrenti, rilevando, in particolare, che, dovendo
necessariamente versare alla tesoreria comunale il diritto
fisso per un totale di € 149,57, la tariffa presentata dall’ATI
Don Bosco di € 150,00 deve ritenersi non affidabile detratto
il diritto fisso del Comune e così per le altre, mentre
la Commissione non ha ritenuto di effettuare alcun chiarimento
sul punto.
Deduce, inoltre, la illegittimità del criterio adottato
dalla Commissione nel valutare il “servizio funebre per
trasporto salme fuori comune”. Dal verbale n. 3 del 13.2.2004
emerge che avendo alcune ditte indicato il costo base cui
va sommato il costo di percorrenza chilometrica oltre i
300 Km, la Commissione decide di rendere omogenei per tutti
i partecipanti i valori, quantificando e sommando al valore
base il costo dei primi 300 km. Sottolinea la illegittimità
di tale criterio, essendo stato adottato dopo l’apertura
delle buste contenenti le offerte. La ricorrente, peraltro,
aveva indicato un costo aggiuntivo oltre i 300 km, per cui
era chiaro che fino a 300 km non vi era alcun costo aggiuntivo,
con la conseguenza che la Commissione ha reinterpretato
l’offerta in modo del tutto arbitrario.
Da ultimo, la ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi
attribuiti per i servizi aggiuntivi di cui al punto E, poiché
la Commissione avrebbe valutato tali servizi alla luce della
necessità di “utilizzo” e non di convenienza, dando a tutti
lo stesso punteggio.
Chiede, infine, il risarcimento del danno quantificabile
nella liquidazione delle spese sostenute per la partecipazione
alla gara (€ 2.000,00), inoltre delle perdite subite e del
mancato guadagno, quantificabili nel 10% del guadagno conseguibile
nel periodo di durata del contratto (desunto da fatturato
maturato in un anno da una delle Società che esercitano
tali servizi presso il medesimo ospedale per 4), chiede,
inoltre i risarcimento del danno pari ad ulteriori € 250.000,00,
poiché la ricorrente era titolare del servizio fino all’indizione
della gara.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale
statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
Si sono costituite sia l’Azienda USL Roma /B che la controinteressata,
le quali eccepiscono, preliminarmente, profili di inammissibilità;
nel merito, concludono per il rigetto.
All’Udienza dell’8 febbraio 2006 la causa è stata ritenuta
in decisione
.
DIRITTO
1. Va, preliminarmente, affermato che la presente controversia
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
La procedura in esame è caratterizzata da elementi peculiari,
i quali prevedono che l’aggiudicatario presti a titolo gratuito
i servizi di competenza aziendale in ordine ai decessi avvenuti
in ambito ospedaliero e paghi un canone mensile (pari a
€ 3.615,20) per la conduzione in locazione della camera
mortuaria. La remunerazione deriva dalla presenza costante
del locatario affidatario con la possibilità di poter gestire
almeno il 50% dei servizi funebri svolti nell’anno.
Ne consegue che, nella specie, i rischi di gestione rimangono
a carico dell’aggiudicatario, il quale può rifarsi sull’utente
e si assume la responsabilità di gestione.
Lo schema del rapporto de quo rientra, quindi, in quello
della concessione di servizio.
Più specificamente, trattasi di servizio pubblico, poiché
l’Azienda USL ha certamente natura pubblica, ancorché abbia
assunto, nella configurazione impressa dal d. lgs. n. 229
del 1999, il profilo di azienda e funzionamento disciplinati
dall’atto aziendale, poiché deve ritenersi che l’autonomia
imprenditoriale sia espressamente equiordinata alla personalità
giuridica pubblica della AUSL, che opera nel rispetto dei
principi e criteri previsti da disposizioni delle regioni,
cui spetta assicurare i livelli essenziali di assistenza
(Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1638).
Il servizio oggetto della gara rientra, per espressa dizione
del Capitolato, tra i servizi di competenza aziendale, ed
è chiaramente un servizio pubblico, istituzionalmente affidato
alla cura dell’Ente pubblico, il quale – attraverso l’affidamento
a privati della concreta gestione del servizio – ne disciplina
tutti i profili, in particolare quello sanitario.
Del resto, l’affidamento del servizio da svolgere all’interno
di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera
– come tale destinata a pubblico servizio e perciò rientrante
tra i beni patrimoniali indisponibili – può trovare titolo
solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti
nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo
mediante concessioni amministrative (Cass. 14 novembre 2003,
n. 17295).
Trattandosi di concessione di servizio pubblico, deve affermarsi,
di conseguenza, la giurisdizione del giudice amministrativo
sulla base dell’art. 33 del decreto legislativo n. 80 del
1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000, nel testo
risultante dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
2. Vanno, altresì, disattese le eccezioni sollevate dalle
parti resistenti, proposte sul rilievo della carenza di
interesse della ricorrente, stante la deteriore posizione
che la medesima ha nella graduatoria (ultima, con punti
85,52).
Ed invero, le censure dedotte, oltre a prefiggersi l’obiettivo
di ottenere un miglior punteggio, mirano anche a denunciare
illegittimità procedimentali che, in caso di esito positivo
del ricorso, travolgerebbero l’intera procedura, con conseguente
diritto al risarcimento del danno.
3. Passando all’esame del merito della controversia, va
respinta la censura contenuta nella seconda parte del primo
motivo, secondo cui non è dato comprendere se la Commissione
abbia stabilito i sottocriteri prima o dopo l’apertura delle
buste.
Invero, nella prima seduta del 9 febbraio 2004, la Commissione,
dopo aver preso visione dei criteri di aggiudicazione prescritti
dall’art. 5 del Capitolato di gara ed aver rilevato che
i 100 punti a disposizione sono ripartiti su cinque elementi
principali e che questi sono a loro volta legati ad altri
sottoelementi di valutazione, ha stabilito il valore che
sarà attribuito ad ogni singola voce; mentre solo nella
successiva seduta dell’11 febbraio 2004 ha proceduto all’esame
della documentazione prodotta dalle partecipanti.
4. La ricorrente lamenta, inoltre, che erroneamente l’Amministrazione
ha omesso di considerare il servizio di “cremazione”. La
mancata inclusione nell’ambito dei sottocriteri di tale
servizio ha comportato un ulteriore pregiudizio alla ricorrente.
La censura è inammissibile.
Non è dato comprendere, infatti, quale concreto pregiudizio
la ricorrente abbia subito da tale omissione, atteso che,
detto servizio non è stato valutato per nessuna delle concorrenti.
Peraltro, la ricorrente stessa si limita ad affermare genericamente
che l’omissione ha comportato un “ulteriore pregiudizio”.
5. In relazione alla “tariffa praticata all’utenza”, di
cui al punto D) del Capitolato, la ricorrente lamenta la
errata attribuzione del punteggio relativo a tale voce,
poiché, avendo indicato tre tipologie di tariffe definite
“economica”, “media”, “lusso” a fronte della tariffa unica
indicata dalle altre concorrenti, la Commissione avrebbe
dovuto tener conto, ai fini della comparazione, solo della
tariffa più bassa e non di quella media.
La censura è priva di fondamento.
Invero, l’art. 5, punto D) del Capitolato Speciale, nel
prevedere l’attribuzione del massimo punteggio per le tariffe
più basse e per le altre punteggi inversamente proporzionali,
esigeva un’offerta economica chiara ed univoca.
Poiché la ricorrente ha presentato un’offerta economica
non omogenea, modulata su tre distinte fasce di prezzo,
come emerge dal verbale del 13 febbraio 2004, la Commissione
ha raffrontato le tariffe indicate dalla ricorrente stessa
con quelle delle altre Società , ritenendo che la tariffa
da comparare per l’effettuazione delle operazioni proporzionali
fosse quella definita dalla Società stessa “media”, in relazione
al materiale utilizzato.
Da quanto sopra, appare logica e ragionevole conseguenza
che la Commissione, nel raffrontare le tre tipologie di
tariffe offerte dalla ricorrente con quella unica indicata
dalle altre concorrenti, abbia scelto quella che più si
avvicinava a quella indicata da tutte le altre. Comunque,
anche se fosse stata computata la tariffa più economica,
il punteggio conseguito non sarebbe stato utile per migliorare
la posizione della deducente.
6. La ricorrente si sofferma, inoltre, a svolgere considerazioni
sulla serietà delle offerte delle altre concorrenti, rilevando,
in particolare, la non affidabilità delle stesse, non avendo
esse tenuto conto del diritto fisso da versare al Comune.
Anche tale censura è infondata.
In primo luogo, la controinteressata smentisce espressamente
tale assunto, affermando che le singole tariffe erano da
considerare “esclusi i diritti comunali” e la ricorrente
non contesta tale affermazione; in secondo luogo, l’offerta,
ancorché limitata al minimo, tuttavia prevede un margine
di utile; in terzo luogo, tale margine di utile, ancorché
minimo, riguarda una singola voce di cui si compone l’offerta.
7. Una ulteriore censura riguarda la voce “servizio per
trasporto salme fuori del Comune”, cui la Commissione aveva
deciso di attribuire fino ad otto punti.
Deduce, la ricorrente, che il criterio adottato per rendere
omogenei i valori presentati per tutti i partecipanti è
stato adottato dopo l’apertura delle buste contenenti le
offerte.
Si osserva in proposito che in ordine a tale voce, le ditte
partecipanti hanno formulato offerte diverse, indicando,
ad esempio, un prezzo forfetario per il trasporto entro
i 300 Km. e un sovrapprezzo per ogni chilometro aggiuntivo
ovvero omettendo di indicare il prezzo base fisso, etc..,
per cui la Commissione si è trovata nella necessità di rendere
omogenei per tutte le ditte partecipanti i valori espressi,
quantificando e sommando al valore base il costo dei primi
300 Km.. E’ chiaro che la Commissione ha potuto determinarsi
in tal modo solo dopo aver preso atto delle diverse modalità
con cui erano state formulate le offerte. Peraltro, in tale
situazione, la soluzione adottata dalla Commissione si presenta
obbligata al fine di poter attribuire un punteggio su base
proporzionale, come previsto dal Capitolato, e non quale
criterio di valutazione delle offerte stesse, con la conseguenza
che non sussiste alcuna lesione della par condicio dei concorrenti.
8. Con riferimento alla censura relativa alla incongrua
valutazione dei servizi aggiuntivi offerti gratuitamente
dalla ricorrente, va osservato che in relazione a tali servizi
il Capitolato riservava alla Commissione un ampio margine
di discrezionalità, poiché prevedeva che essa potesse procedere
alla valutazione solo “qualora i servizi stessi siano ritenuti
convenienti per l’Azienda appaltante” (punto E del Capitolato).
9. E’ inammissibile il motivo diretto a censurare il punteggio
attribuito alla voce “numero dei dipendenti in servizio”,
con particolare riferimento al criterio di attribuzione
del punteggio riferito al numero dei dipendenti, che è stato
fissato utilizzando un meccanismo “a scaglioni” piuttosto
che un meccanismo “proporzionale”. Ed invero, pur presentando
il criterio in questione profili di irragionevolezza ed
illogicità, tuttavia, anche adottando un criterio proporzionale,
come suggerito dalla ricorrente, la stessa non avrebbe conseguito
un punteggio utile per l’aggiudicazione.
Come emerge dal verbale n. 1 del 9 febbraio 2004, la
Commissione, in relazione ai cinque elementi principali
su cui si fondano i criteri di aggiudicazione previsti dall’art.
5 del Capitolato, ha individuato i sottoelementi di valutazione
cui sono legati gli elementi stessi e, in particolare, con
riferimento al numero dei dipendenti, ha attribuito fino
a 12 punti, ripartiti per scaglioni, vale a dire da 1 a
14 operatori, punti 5; da 16 a 30 operatori, punti 10; da
31 a 60 operatori, punti 12.
Orbene, anche a voler adottare il criterio proporzionale,
vale a dire raddoppiando il punteggio anche per l’ultimo
scaglione (20 punti per operatori da 31 a 60), alla ricorrente
sarebbero stati assegnati ulteriori 8 punti, avendo avuti
attribuiti già 12 punti, con l’evidente conseguenza che
essi non sarebbero sufficienti a colmare il divario né con
la prima né con la seconda classificata (13,33 p. di differenza
con la prima in graduatoria e 11,48 con la seconda).
10. Fondato è, di contro, il primo motivo di ricorso, con
cui viene censurata la mancata pubblicità della seduta dedicata
all’apertura delle buste.
L’Amministrazione resistente sostiene che tale censura avrebbe
dovuto essere proposta avverso la lex specialis, in quanto
immediatamente lesiva, dato che né il Capitolato né la lettera
di invito la prevedevano. Deduce, inoltre, la inapplicabilità
del principio di pubblicità, trattandosi, nella specie,
di procedura indetta con il sistema di trattativa privata,
per cui sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione
medesima l’individuazione delle regole della gara.
Osserva il Collegio che la lex specialis, nella parte in
cui non prevedeva la pubblicità, non era immediatamente
lesiva, ma lo è divenuta al momento del mancato affidamento
del servizio, che in precedenza non era certo.
Inoltre, l’Azienda USL Roma/B, pur non essendo tenuta a
seguire le disposizioni del decreto legislativo n. 157 del
1995, che non disciplina le concessioni di servizi, in base
alla sua natura di organismo di diritto pubblico, doveva
pur sempre seguire un procedimento selettivo idoneo a garantire
la trasparenza e la par condicio, e, quindi, il rispetto
dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario nonché
di quelli che governano la materia dei contratti pubblici.
Come, infatti, è stato chiarito dalla giurisprudenza comunitaria,
anche nelle concessioni di servizi l’Amministrazione ha
sempre l’obbligo di trasparenza, che viene garantito attraverso
un adeguato livello di pubblicità, che consenta un efficace
controllo sulla imparzialità delle procedure di aggiudicazione
(Corte giust. 7.12.2000, C-324/98, Teleaustria c/ Telekom
Austria).
In questi limiti il ricorso, deve trovare, quindi,
accoglimento.
La ricorrente ha proposto anche la domanda risarcitoria,
quantificabile nella liquidazione delle spese sostenute
per la partecipazione alla gara (€ 2.000,00), nelle perdite
subite e nel mancato guadagno, quantificabili nel 10% del
guadagno conseguibile nel periodo di durata del contratto
(desunto dal fatturato maturato in un anno da una delle
Società che esercitano tali servizi presso il medesimo ospedale
per anni quattro) e chiede, inoltre, il risarcimento del
danno pari ad ulteriori € 250.000,00, poiché essa era titolare
del servizio fino all’indizione della gara.
L’interesse della ricorrente è quello della rinnovazione
della gara, in relazione alla quale non è possibile acquisire
alcuna certezza circa l’esito della eventuale nuova procedura,
con la conseguenza che è possibile disporre il risarcimento
delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, che
si liquidano in € 2.000,00, e della sola perdita di chance.
L’entità di tale danno può essere determinata, in via equitativa
e sulla base del numero delle imprese partecipanti (cinque)
nella misura del 2% del valore del contratto a base d’asta,
pari ad euro 173.529,60 , per un importo pari ad euro 3.470,59
(tremilaquattrocentosettanta/59) .
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti anzidetti.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla
parziale reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione III, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla
il provvedimento n. 133 del 17 febbraio 2004, con cui la
ASL Roma/B ha recepito ed approvato gli atti di gara ed
ha affidato il servizio di competenza aziendale, relativo
alla cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero;
accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno,
nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio
2006.
Stefano BACCARINI PRESIDENTE
Maria Luisa DE LEONI ESTENSORE
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