| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 maggio 2006 n.
2420
Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.
Associazione Italiana Imprese di intrattenimento danzanti
e di spettacolo – S.I.L.B FIPE – Sez. prov. di Brindisi
(avv. F. Patarnello e B.F. Leo) c. S.I.A.E. (avv. N. Carnevale,
M. Mandel e A. Amendola), Circolo privato Millennium (in
proprio), Immobiliare Annamaria s.r.l. (in proprio), Ristorante
pub Naxos (n.c.), Pub Dolphin (n.c.), Torre Regina Giovanna
(n.c.), Ficoricco (n.c.). |
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1. Pubblica amministrazione – Accesso agli
atti amministrativi – Associazione che rag-gruppa statutariamente
imprese operanti nel settore dell’intrattenimento danzante
e musi-cale – Accesso alla documentazione detenuta dalla
S.I.A.E. su spettacoli svolti da esercenti privi dei requisiti
necessari – Legittimazione – Sussiste.
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2. Pubblica amministrazione – Accesso agli
atti amministrativi – Associazione che rag-gruppa statutariamente
imprese operanti nel settore dell’intrattenimento danzante
e musi-cale – Autodichiarazioni che altre imprese hanno
presentato alla S.I.A.E. per poter ottene-re il “permesso
spettacoli” – Diritto a prendere visione – Sussiste.
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1. Un’associazione che raggruppa statutariamente
imprese operanti nel settore dell’ intrat-tenimento danzante
e musicale è legittimata a tutelare, in tutte le sedi, gli
interessi degli associati avverso comportamenti che possono
essere qualificati come concorrenza sleale; pertanto, tale
associazione è legittimata a chiedere il diritto di accesso
riguardo a docu-mentazione detenuta dalla S.I.A.E. su spettacoli
svolti da esercenti privi dei requisiti neces-sari.
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2. Un’associazione che raggruppa statutariamente
imprese operanti nel settore dell’ intrat-tenimento danzante
e musicale è legittimata a visionare le autodichiarazioni
che altre im-prese hanno presentato alla S.I.A.E. per poter
ottenere il “permesso spettacoli”, perché tali autodichiarazioni,
benchè siano atti formati da soggetti privati, sono utilizzate
per lo svol-gimento di attività lato sensu amministrativa
e sono detenute stabilmente dalla S.I.A.E., cioè da un soggetto
equiparato ad una p.a., per cui rientrano de plano nella
nozione di atto amministrativo di cui all’art. 22, l. 7
agosto 1990 n.241.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Registro Decis.: 2420/06
Registro Gen.: 60/2006
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
nelle persone dei signori Magistrati
ANTONIO CAVALLARI - Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG - Primo Referendario
TOMMASO CAPITANIO - Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 60/2006, proposto da
ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI INTRATTENIMENTO, DANZANTI
E DI SPETTACOLO - S.I.L.B. FIPE - SEZ. PROVINCIALE di BRINDISI,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv. Fabio Patarnello e Biagio Francesco
Leo, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi,
in Lecce, Via 47° Reggimento Fanteria, 13,
contro
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI – S.I.A.E.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv. Noemi Carnevale, Maurizio Mandel e Alessandra
Amendola, con domicilio eletto presso lo studio della prima,
in Lecce, Via Oberdan, 107,
e nei confronti di
- Circolo privato “Millennium”, in persona del legale
rappresentante p.t., sig. Antonio Gregorio Sammarco, il
quale sta in giudizio personalmente, ai sensi dell’art.
4, ult. comma, L. n. 205/2000;
- Immobiliare Annamaria S.r.l. (proprietaria dell’Hotel
Masseria “Marziale”), in persona del legale rappresentante
p.t., sig. Giovanni Giuliani, il quale sta in giudizio personalmente,
ai sensi dell’art. 4, ult. comma, L. n. 205/2000;
- RISTORANTE PUB NAXOS, in persona del titolare p.t., non
costituito;
- PUB DOLPHIN, in persona del titolare p.t., non costituito;
- Torre “Regina Giovanna”, in persona del titolare p.t.,
non costituito;
- “Ficoricco”, in persona del titolare p.t., non costituito
,
per l’annullamento
- del verbale di operazioni compiute del 5.12.2005 della
SIAE mandataria di Brindisi;
- della nota 13.12.2005 prot. n. 1440, con la quale il Direttore
della S.I.A.E., sede regionale di Bari, ha negato alla ricorrente
l’accesso agli atti richiesti con note 15, 17, 22 e 23.11.2005,
-
e per l’accertamento
del diritto di accesso della ricorrente agli atti e
documenti richiesti con le proprie istanze e la conseguente
condanna della S.I.A.E., sede di Bari e agenzia mandataria
di Brindisi, ad esibire la predetta documentazione.
Visti il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti
di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della S.I.A.E.
e dei controinteressati Circolo “Millennium” e Immobiliare
Annamaria S.r.l.;
Uditi nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2006 il relatore
Ref. Tommaso Capitanio e, per le parti costituite, gli avv.
Leo (anche in sostituzione di Patarnello) e Carnevale (anche
in sostituzione di Mandel e Amendola).
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
La ricorrente è un’associazione senza fine di lucro, che
raggruppa un certo numero di imprese di intrattenimento
danzante e musicale, di spettacolo e altre attività similari,
e che persegue quale scopo principale della propria attività
la tutela degli interessi degli associati.
La S.I.L.B. – FIPE è strutturata in Sezioni provinciali,
ciascuna delle quali, legalmente rappresentata dal presidente
provinciale, è legittimata a tutelare gli interessi dei
propri iscritti.
Con specifico riferimento alla situazione esistente nella
provincia di Brindisi, la ricorrente espone di avere intrapreso
già da qualche tempo una lotta serrata al fenomeno dell’organizzazione
abusiva (ossia, in assenza di licenza di P.S. e di dichiarazione
di agibilità, ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.) di
spettacoli di intrattenimento nella provincia di Brindisi,
e, in tale ambito, di avere richiesto alla locale agenzia
della S.I.A.E. l’esibizione della sottoelencata documentazione,
riferita ad alcuni locali aventi sede nel territorio brindisino:
- permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati dall’agenzia
di Brindisi ai predetti locali nel periodo 1.1.2004-15.11.2005;
- dichiarazioni dei gestori di tali locali in ordine al
possesso dell’autorizzazione di P.S. (art. 68 T.U.L.P.S.);
- dati numerici relativi ad eventuali biglietterie manuali
consegnate.
Dopo una serie di contatti epistolari fra l’associazione
ricorrente e la S.I.A.E. (sia l’agenzia di Brindisi che
quella di Bari), protrattisi per alcuni mesi, in data 15.12.2005
il direttore della S.I.A.E. barese respingeva formalmente
le istanze di S.I.L.B. FIPE, in base ai seguenti motivi:
- assenza, in capo alla Società degli Autori ed Editori
della natura di pubblica amministrazione, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n.
241/1990;
- carenza di legittimazione del richiedente e non conformità
a legge della richiesta di S.I.L.B. FIPE;
- natura riservata di alcuni degli atti richiesti;
- mancata detenzione di altra parte della documentazione
in argomento (in particolare, i permessi e le licenze per
l’organizzazione degli spettacoli, il cui rilascio compete
ai Comuni interessati, e i dati relativi alle biglietterie
manuali, che sono detenuti dall’Agenzia delle Entrate).
Avverso tale diniego insorge S.I.L.B. FIPE che, con il presente
ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990, chiede la condanna
della S.I.A.E. ad esibire la predetta documentazione.
In relazione alle ragioni frapposte all’ostensione degli
atti per cui è causa, la ricorrente afferma che:
- la S.I.A.E. ha natura ancipite, in quanto, pur essendo
una società privata, svolge anche funzioni lato sensu
amministrative (fra cui proprio quelle relative alla verifica
del possesso, in capo agli organizzatori di intrattenimenti
danzanti e di pubblici spettacoli, dei necessari requisiti)
ed è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri (tanto è vero che il presidente della Società
è nominato con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri), come del resto è stato affermato in più occasioni
dalla Corte di Cassazione;
- il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza
quando l’accesso è finalizzato alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti;
- S.I.L.B. FIPE (in quanto ente esponenziale delle imprese
di spettacolo e intrattenimento) è portatrice di un interesse
diretto, attuale e concreto al rispetto, da parte di tutti
gli organizzatori di spettacoli pubblici, sia pure non iscritti
all’associazione, delle regole in materia di sicurezza pubblica,
anche in relazione al fatto che il mancato assolvimento
di tali obblighi integra una concorrenza sleale nei confronti
degli operatori del settore che rispettano la vigente normativa
(sopportandone i relativi costi);
- la S.I.A.E. non avrebbe specificato quale è la documentazione
di cui non è in possesso e, in generale, ha fondato il diniego
su ragioni pretestuose.
Costituendosi in giudizio, la Società degli Autori ed
Editori, eccepisce:
- di non essere un ente pubblico;
- di non detenere una parte dei documenti richiesti;
- che i documenti di cui è in possesso sono invece riservati,
in quanto si tratta di atti detenuti per conto dell’Amministrazione
Finanziaria, rispetto ai quali SIAE è tenuta al segreto
d’ufficio ex art. 66 del DPR n. 633/1972;
- infine, che la ricorrente non è comunque legittimata a
richiedere i documenti per cui è causa, non essendo contemplato,
fra gli scopi statutari di S.I.L.B. - FIPE quello di promuovere
azioni volte ad assicurare il rispetto delle regole della
concorrenza nel settore e delle norme in materia di sicurezza
pubblica.
Poiché nelle camere di consiglio del 16 febbraio 2006 e
2 marzo 2006 (fissate per la trattazione della causa) il
Tribunale aveva rilevato l’omessa notifica del ricorso a
molte delle imprese a cui si riferivano le richieste di
accesso formulate a suo tempo dalla ricorrente, quest’ultima
è stata invitata a integrare il contraddittorio nei confronti
dei controinteressati pretermessi, ove persistesse l’interesse
alla conoscenza della documentazione riferita a tali soggetti.
Poiché tale incombente non è stato assolto integralmente,
il presente ricorso è ammissibile solo nei confronti delle
imprese indicate in epigrafe, mentre è da dichiarare inammissibile
nei confronti di tutte le altre imprese menzionate nelle
istanze datate 17.11.2005, 22.11.2005 e 23.11.2005, non
essendo state le stesse regolarmente evocate in giudizio.
Ciò detto in punto di rito e passando all’esame del ricorso,
occorre esaminare preliminarmente le eccezioni formulate
dalla S.I.A.E. e dai controinteressati costituitisi in giudizio,
i quali sostanzialmente asseriscono che:
a) la ricorrente non è legittimata a proporre il ricorso
ex art. 25 L. n. 241/1990, non avendo fra i propri
scopi sociali quello di apprestare tutela giudiziaria e/o
stragiudiziaria degli interesse dei propri associati;
b) la S.I.A.E. non ha natura di pubblica amministrazione,
ai sensi delle norme che disciplinano il diritto di accesso;
c) i documenti oggetto delle richieste non sono atti amministrativi
(sempre ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990),
in parte non sono comunque detenuti dalla S.I.A.E. o, se
lo sono, non possono essere esibiti, in quanto si tratta
di atti che afferiscono a procedimenti di natura tributaria
(per i quali vige il segreto d’ufficio, ex art. 66
DPR 26.10.1972, n. 633).
Anticipando le conclusioni che si andranno a rassegnare,
le eccezioni sub a) e b) sono infondate, mentre quella
sub c) è fondata solo in parte.
Iniziando dalla prima questione, il Collegio ritiene che
l’associazione ricorrente sia pienamente legittimata a proporre
la presente azione, in quanto si tratta di soggetto esponenziale
di interessi giuridicamente rilevanti facenti capo a imprese
operanti nello specifico settore commerciale.
A parte le espressioni letterali utilizzate dalla società
ricorrente nelle istanze presentate a suo tempo e nel ricorso
introduttivo (ossia, il riferimento ad esigenze di tutela
della concorrenza e di verifica del rispetto di norme pubblicistiche,
quali quelle del T.U.L.P.S.), le quali possono effettivamente
prestare il fianco alle eccezioni rassegnate dalle parti
resistenti, ciò che rileva è il dato sostanziale, e cioè
il fatto – invero incontestabile – che le imprese associate
alla S.I.L.B. – FIPE, le quali si presume, fino a prova
contraria, agiscano nel pieno rispetto delle norme che disciplinano
l’attività spettacolistica, sono potenzialmente danneggiate
nei loro interessi economici e morali dal fatto che altri
esercenti più spregiudicati conducano - specie nel periodo
estivo o in quello natalizio - attività di intrattenimento
analoghe ma con modalità non propriamente regolari. Del
resto, costituisce fatto notorio la circostanza che in determinate
località turistiche (e nella provincia di Brindisi ve ne
sono numerosissime) e in certi periodi dell’anno (soprattutto
in estate) proliferano i locali destinati all’intrattenimento
danzante o musicale, molti dei quali non rispettano del
tutto le norme disciplinanti la materia (soprattutto per
ciò che concerne il contenimento dell’inquinamento acustico,
la prevenzione degli incendi, la capienza massima dei locali
e l’agibilità, il rispetto della normativa fiscale). Il
fenomeno dipende soprattutto dal fatto che tali locali debbono
essere pienamente operativi nel breve arco della stagione
estiva e, per questo, non hanno il tempo di adeguarsi alla
vigente normativa; inoltre, molto spesso si tratta di locali
temporanei, destinati alla chiusura al termine della stagione,
per cui i titolari ritengono poco conveniente procedere
ad investimenti cospicui finalizzati al raggiungimento degli
standard di sicurezza e/o al rispetto delle altre norme
pubblicistiche di settore. Analogo fenomeno si verifica
durante il periodo natalizio, per quanto concerne l’organizzazione,
in locali “improvvisati”, di feste o cenoni di capodanno.
Ebbene, se questo è vero, ne consegue che un’associazione
che raggruppa statutariamente imprese operanti nel settore
dell’intrattenimento danzante e musicale è legittimata a
tutelare, in tutte le sedi, gli interessi degli associati
avverso comportamenti che possono essere qualificati come
concorrenza sleale. Uno degli strumenti che l’ordinamento
attribuisce a tale scopo ai cittadini è proprio il diritto
di accesso, al quale, non a caso, la stessa L. n. 241/1990
(anche e soprattutto dopo le recenti novelle del 2005) riconosce
portata molto estensiva, sia per quanto concerne i soggetti
legittimati attivi e passivi, sia per ciò che concerne l’interesse
sostanziale che abilita a proporre l’istanza di accesso.
In particolare, l’art. 24, comma 7, risolvendo ex lege
una questione che ha lungamente impegnato la giurisprudenza
, dispone attualmente che il diritto di accesso prevale
anche sul diritto alla riservatezza, quando la conoscenza
degli atti sia necessaria per curare o per difendere gli
interessi giuridici del richiedente.
In questo senso, quindi, deve esser riconosciuta la legittimazione
attiva della richiedente a proporre il presente ricorso,
avendo S.I.L.B. – FIPE comprovato con sufficiente chiarezza
quale sia l’interesse sostanziale sotteso alla richiesta
di accesso a suo tempo indirizzata alla S.I.A.E. (interesse
di cui, in questa sede processuale è sufficiente verificare
la sussistenza e la meritevolezza, a prescindere dall’utilità
concreta che la ricorrente potrà ricavare dalla conoscenza
degli atti invocati). Per inciso, ad analoghe conclusioni
si dovrebbe pervenire anche nel caso in cui ad agire in
giudizio fossero imprese non associate alla S.I.L.B. - FIPE,
le quali ben potrebbero esperire analogo rimedio nei confronti
delle imprese che fanno capo all’associazione odierna ricorrente.
Infine, il Collegio osserva che non sono assolutamente pertinenti
le conclusioni rassegnate dal TAR Lazio, Sez. III ter,
nella sentenza n. 7367/2005 (depositata in giudizio dalla
S.I.A.E. all’odierna camera di consiglio), visto che nella
vicenda decisa dal Tribunale romano, il giudice ha ritenuto
inammissibile il ricorso proposto da un’associazione di
tutela dei consumatori contro la S.I.A.E. per omessa notifica
del ricorso ai controinteressati necessari (qualificando
il diritto di accesso come interesse legittimo, secondo
un ordine di idee che questa Sezione non condivide – vedasi
la recente sentenza 30.11.2005, n. 5436) e non già per aver
accertato l’assenza di un interesse concreto e personale
ad agire in capo alla ricorrente (vedasi pagina 6 della
citata sentenza n. 7367/2005).
Passando alla seconda eccezione preliminare, la stessa è
francamente incomprensibile, alla luce delle numerosissime
disposizioni di rango legislativo, sub-primario e negoziale
da cui risulta invece la natura ancipite della S.I.A.E.
Al riguardo, basta citare:
l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 29.10.1999,
n. 419, i quali prevedono rispettivamente “1. La
Società italiana autori ed editori, di seguito denominata
SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti
funzioni…”; “2. L'attività della SIAE, fatto
salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla
legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato…”;
“3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla
legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi
di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti,
anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati…”;
l’art. 1 dello Statuto della Società, approvato
con D.M. 3.12.2002, il quale, fra le funzioni attribuite
alla S.I.A.E., indica specificamente la gestione dei “…servizi
di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti,
anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati…”;
l’art. 1, lettere p), q), r), s) e u) della legge
delega 3.8.1998, n. 288 (attuata con D.Lgs. 26.2.1999, n.
60), i quali indicano i seguenti criteri a cui avrebbe dovuto
attenersi il Legislatore delegato: “p) cooperazione della
SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per
acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento
dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle
manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi
di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita
e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed
alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli
spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione,
a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e
verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”; “q) possibilità
per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività
di controllo, accertamento e riscossione anche di altre
entrate erariali e locali”; “r) riconoscimento dei
poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla
SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione
e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente”;
“s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE,
prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, mantenendo le percentuali
di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura
di adeguamento delle medesime”;
l’art. 17 del DPR 26.10.1972, n. 640, come modificato
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 60/1999, il quale definisce espressamente
la S.I.A.E. come concessionario del servizio di riscossione
dell’imposta sugli spettacoli;
le norme della convenzione stipulata fra la Società
resistente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il periodo 2000-2009, nella quale sono specificati nel
dettaglio i poteri pubblicistici attribuiti alla S.I.A.E.
per il proficuo espletamento dell’attività di collaborazione
con il predetto Dicastero.
Pertanto, a fronte di un dettato normativo così puntuale,
continuare a sostenere la natura integralmente privatistica
della S.I.A.E. è quantomeno arduo, considerato oltretutto
che, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 241/1990, il diritto
di accesso può essere esercitato anche nei confronti dei
gestori, a qualsiasi titolo, di pubblici servizi, limitatamente,
è ovvio, agli atti inerenti la gestione dei servizi stessi.
Al riguardo, va chiarito, ad onta delle dotte disquisizioni
articolate nelle memorie difensive della Società, che la
ricorrente non intende acquisire dati inerenti i rapporti
di mandato esistenti fra la S.I.A.E. e gli autori ad essa
associati. In nessun passo del ricorso o delle istanze di
accesso a suo tempo presentate da S.I.L.B. – FIPE si fa
riferimento a tali dati, che sono effettivamente di natura
privatistica e non sono utilizzati per lo svolgimento di
attività amministrativa.
Le istanze, invece, si riferiscono alla documentazione afferente
la sfera pubblicistica dell’attività istituzionale della
S.I.A.E. e pertanto, il ricorso può essere esaminato nel
merito.
Al riguardo, si deve sottolineare che, quando si è in presenza
di attività il cui svolgimento da parte di soggetti privati
è subordinato in qualche modo alla previa approvazione di
una P.A. (o soggetto equiparato), il terzo che risente un
qualche pregiudizio dallo svolgimento di tali attività ha
a propria disposizione sia i rimedi civilistici, sia (specie
dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990) rimedi pubblicistici.
Ad esempio, un soggetto il quale ritenga che il proprietario
confinante abbia realizzato un manufatto abusivo, può, alternativamente
o cumulativamente, adire sia il giudice civile (esperendo
le tipiche azioni a tutela della proprietà), sia l’amministrazione
vigilante (chiedendo ad esempio al Comune di reprimere l’abuso
edilizio oppure di esibire la documentazione che il confinante
ha presentato per ottenere il rilascio del permesso di costruire,
al fine di valutare la sussistenza e la gravità dell’abuso)
o, nel caso inerzia di quest’ultima, il giudice amministrativo.
A questo proposito, proprio il ricorso ex art. 25 della
L. n. 241/1990 (unitamente a quello di cui all’art. 21-bis
della L. n. 1034/1971) costituisce il rimedio flessibile
per eccellenza, in quanto consente, tramite l’accesso alla
documentazione formata e/o detenuta dalla P.A., di verificare
la legittimità dell’attività posta in essere da un terzo.
Nel caso di specie, è proprio questa la strategia perseguita
dall’associazione ricorrente, la quale avrebbe potuto anche
seguire altre vie per tutelare gli interessi degli associati.
Ma poiché la L. n. 241/1990 ha apprestato un rimedio particolare,
di questo rimedio S.I.L.B. – FIPE ha ritenuto di avvalersi.
Infine, nelle istanze a suo tempo presentate dalla ricorrente,
i documenti richiesti risultano chiaramente identificati,
per cui non risponde al vero che le istanze sono generiche
e, dunque, finalizzate ad esercitare un controllo generalizzato
sull’attività amministrativa della S.I.A.E.
Come anticipato, però, le istanze dell’associazione ricorrente
possono trovare accoglimento solo in parte, in quanto:
come affermato dalla Società resistente nella memoria
difensiva del 15.2.2006, il “Permesso spettacoli ed intrattenimenti”
viene rilasciato dalla S.I.A.E. all’organizzatore dello
spettacolo, previa presentazione della dichiarazione di
effettuazione dell’attività e, ove richiesta, dell’autocertificazione
relativa al possesso della licenza di P.S. (art. 19 del
DPR n. 640/1972). La ratio di tale disciplina non
può che essere quella di coinvolgere la S.I.A.E. nelle attività
di controllo sul rispetto, da parte degli organizzatori
di spettacoli di intrattenimento danzante, delle normative
di settore, sia tributarie (riguardo alle quali, come si
è visto, la Società resistente riveste un ruolo molto rilevante),
sia di pubblica sicurezza. Altrimenti non avrebbe senso
onerare l’organizzatore della presentazione dell’autocertificazione
alla S.I.A.E., se quest’ultima non avesse alcuna competenza
nella verifica del rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S.
Naturalmente, l’attività di controllo non compete solo alla
S.I.A.E., ma non c’è dubbio che nel settore dell’intrattenimento
“leggero” la Società resistente svolge un’attività molto
rilevante, la quale implica la spendita di poteri pubblicistici;
per ciò che concerne, in particolare, l’autocertificazione
circa il possesso della licenza di P.S., va chiarito innanzitutto
che l’associazione ricorrente non ha chiesto di poter visionare
le licenze di P.S. rilasciate alle imprese controinteressate
(ché in questo caso l’istanza avrebbe dovuto essere inoltrata
alla locale Autorità di P.S.), ma le autodichiarazioni che
tali imprese hanno presentato alla S.I.A.E. per poter ottenere
il “Permesso spettacoli”. In secondo luogo, risponde certamente
al vero che tali autodichiarazioni sono atti formati da
soggetti privati, ma è altrettanto vero che esse vengono
utilizzate per lo svolgimento di attività lato sensu
amministrativa e sono detenute stabilmente da un soggetto
equiparato ad una P.A., per cui rientrano de plano
nella nozione di atto amministrativo di cui all’art. 22
della L. n. 241/1990. Ma del resto, la giurisprudenza amministrativa
è ferma nel sostenere l’estensione del diritto di accesso
anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati,
purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla P.A.
(o dai soggetti equiparati) per l’espletamento delle proprie
attività istituzionali (così, ex plurimis, Cons.
Stato, Sez. VI, 22.1.2001, n. 191; TAR Veneto, 2.4.2004,
n. 934);
non sono invece accessibili i dati numerici relativi
alle biglietterie manuali, in quanto si tratta di dati che
la S.I.A.E. detiene per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, per cui, ex art. 66 del DPR n. 633/1972,
la Società intimata è tenuta al segreto d’ufficio. Tali
atti, pertanto, dovranno essere richiesti, ove la ricorrente
ne ravvisi ancora l’utilità, al predetto Ministero.
In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto in parte,
con conseguente ordine alla S.I.A.E. di consentire l’accesso
dell’associazione ricorrente agli atti richiesti, con le
seguenti limitazioni:
i documenti ostensibili sono solo quelli riferiti
alle imprese a cui è stato notificato il presente ricorso
e l’accesso potrà riguardare i permessi spettacoli e le
autocertificazioni allegate anche se riferite ad attività
non soggette ad imposizione (ad esempio balli con orchestra).
Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile
e in parte accolto.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, va disposta
la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda
Sezione di Lecce – in parte dichiara inammissibile e in
parte accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 12 aprile
2006.
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Tommaso Capitanio - Estensore
Pubblicata il 3 maggio 2006
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