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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 maggio 2006 n. 2420
Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.
Associazione Italiana Imprese di intrattenimento danzanti e di spettacolo – S.I.L.B FIPE – Sez. prov. di Brindisi (avv. F. Patarnello e B.F. Leo) c. S.I.A.E. (avv. N. Carnevale, M. Mandel e A. Amendola), Circolo privato Millennium (in proprio), Immobiliare Annamaria s.r.l. (in proprio), Ristorante pub Naxos (n.c.), Pub Dolphin (n.c.), Torre Regina Giovanna (n.c.), Ficoricco (n.c.).


1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Associazione che rag-gruppa statutariamente imprese operanti nel settore dell’intrattenimento danzante e musi-cale – Accesso alla documentazione detenuta dalla S.I.A.E. su spettacoli svolti da esercenti privi dei requisiti necessari – Legittimazione – Sussiste.

 

2. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Associazione che rag-gruppa statutariamente imprese operanti nel settore dell’intrattenimento danzante e musi-cale – Autodichiarazioni che altre imprese hanno presentato alla S.I.A.E. per poter ottene-re il “permesso spettacoli” – Diritto a prendere visione – Sussiste.

1. Un’associazione che raggruppa statutariamente imprese operanti nel settore dell’ intrat-tenimento danzante e musicale è legittimata a tutelare, in tutte le sedi, gli interessi degli associati avverso comportamenti che possono essere qualificati come concorrenza sleale; pertanto, tale associazione è legittimata a chiedere il diritto di accesso riguardo a docu-mentazione detenuta dalla S.I.A.E. su spettacoli svolti da esercenti privi dei requisiti neces-sari.

 

2. Un’associazione che raggruppa statutariamente imprese operanti nel settore dell’ intrat-tenimento danzante e musicale è legittimata a visionare le autodichiarazioni che altre im-prese hanno presentato alla S.I.A.E. per poter ottenere il “permesso spettacoli”, perché tali autodichiarazioni, benchè siano atti formati da soggetti privati, sono utilizzate per lo svol-gimento di attività lato sensu amministrativa e sono detenute stabilmente dalla S.I.A.E., cioè da un soggetto equiparato ad una p.a., per cui rientrano de plano nella nozione di atto amministrativo di cui all’art. 22, l. 7 agosto 1990 n.241.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano




Registro Decis.: 2420/06

Registro Gen.: 60/2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Seconda Sezione di Lecce




nelle persone dei signori Magistrati

ANTONIO CAVALLARI - Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG - Primo Referendario
TOMMASO CAPITANIO - Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 60/2006, proposto da
ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI INTRATTENIMENTO, DANZANTI E DI SPETTACOLO - S.I.L.B. FIPE - SEZ. PROVINCIALE di BRINDISI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Patarnello e Biagio Francesco Leo, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Lecce, Via 47° Reggimento Fanteria, 13,

contro

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI – S.I.A.E., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Noemi Carnevale, Maurizio Mandel e Alessandra Amendola, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Lecce, Via Oberdan, 107,

e nei confronti di
-
Circolo privato “Millennium”, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio Gregorio Sammarco, il quale sta in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 4, ult. comma, L. n. 205/2000;
- Immobiliare Annamaria S.r.l. (proprietaria dell’Hotel Masseria “Marziale”), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Giovanni Giuliani, il quale sta in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 4, ult. comma, L. n. 205/2000;
- RISTORANTE PUB NAXOS, in persona del titolare p.t., non costituito;
- PUB DOLPHIN, in persona del titolare p.t., non costituito;
- Torre “Regina Giovanna”, in persona del titolare p.t., non costituito;
- “Ficoricco”, in persona del titolare p.t., non costituito ,



per l’annullamento
-
del verbale di operazioni compiute del 5.12.2005 della SIAE mandataria di Brindisi;
- della nota 13.12.2005 prot. n. 1440, con la quale il Direttore della S.I.A.E., sede regionale di Bari, ha negato alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti con note 15, 17, 22 e 23.11.2005,
-
e per l’accertamento
del diritto di accesso della ricorrente agli atti e documenti richiesti con le proprie istanze e la conseguente condanna della S.I.A.E., sede di Bari e agenzia mandataria di Brindisi, ad esibire la predetta documentazione.

Visti il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della S.I.A.E. e dei controinteressati Circolo “Millennium” e Immobiliare Annamaria S.r.l.;
Uditi nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2006 il relatore Ref. Tommaso Capitanio e, per le parti costituite, gli avv. Leo (anche in sostituzione di Patarnello) e Carnevale (anche in sostituzione di Mandel e Amendola).


Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

La ricorrente è un’associazione senza fine di lucro, che raggruppa un certo numero di imprese di intrattenimento danzante e musicale, di spettacolo e altre attività similari, e che persegue quale scopo principale della propria attività la tutela degli interessi degli associati.
La S.I.L.B. – FIPE è strutturata in Sezioni provinciali, ciascuna delle quali, legalmente rappresentata dal presidente provinciale, è legittimata a tutelare gli interessi dei propri iscritti.
Con specifico riferimento alla situazione esistente nella provincia di Brindisi, la ricorrente espone di avere intrapreso già da qualche tempo una lotta serrata al fenomeno dell’organizzazione abusiva (ossia, in assenza di licenza di P.S. e di dichiarazione di agibilità, ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.) di spettacoli di intrattenimento nella provincia di Brindisi, e, in tale ambito, di avere richiesto alla locale agenzia della S.I.A.E. l’esibizione della sottoelencata documentazione, riferita ad alcuni locali aventi sede nel territorio brindisino:
- permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati dall’agenzia di Brindisi ai predetti locali nel periodo 1.1.2004-15.11.2005;
- dichiarazioni dei gestori di tali locali in ordine al possesso dell’autorizzazione di P.S. (art. 68 T.U.L.P.S.);
- dati numerici relativi ad eventuali biglietterie manuali consegnate.

Dopo una serie di contatti epistolari fra l’associazione ricorrente e la S.I.A.E. (sia l’agenzia di Brindisi che quella di Bari), protrattisi per alcuni mesi, in data 15.12.2005 il direttore della S.I.A.E. barese respingeva formalmente le istanze di S.I.L.B. FIPE, in base ai seguenti motivi:
- assenza, in capo alla Società degli Autori ed Editori della natura di pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990;
- carenza di legittimazione del richiedente e non conformità a legge della richiesta di S.I.L.B. FIPE;
- natura riservata di alcuni degli atti richiesti;
- mancata detenzione di altra parte della documentazione in argomento (in particolare, i permessi e le licenze per l’organizzazione degli spettacoli, il cui rilascio compete ai Comuni interessati, e i dati relativi alle biglietterie manuali, che sono detenuti dall’Agenzia delle Entrate).

Avverso tale diniego insorge S.I.L.B. FIPE che, con il presente ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990, chiede la condanna della S.I.A.E. ad esibire la predetta documentazione.
In relazione alle ragioni frapposte all’ostensione degli atti per cui è causa, la ricorrente afferma che:
- la S.I.A.E. ha natura ancipite, in quanto, pur essendo una società privata, svolge anche funzioni lato sensu amministrative (fra cui proprio quelle relative alla verifica del possesso, in capo agli organizzatori di intrattenimenti danzanti e di pubblici spettacoli, dei necessari requisiti) ed è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (tanto è vero che il presidente della Società è nominato con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), come del resto è stato affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione;
- il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza quando l’accesso è finalizzato alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
- S.I.L.B. FIPE (in quanto ente esponenziale delle imprese di spettacolo e intrattenimento) è portatrice di un interesse diretto, attuale e concreto al rispetto, da parte di tutti gli organizzatori di spettacoli pubblici, sia pure non iscritti all’associazione, delle regole in materia di sicurezza pubblica, anche in relazione al fatto che il mancato assolvimento di tali obblighi integra una concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore che rispettano la vigente normativa (sopportandone i relativi costi);
- la S.I.A.E. non avrebbe specificato quale è la documentazione di cui non è in possesso e, in generale, ha fondato il diniego su ragioni pretestuose.

Costituendosi in giudizio, la Società degli Autori ed Editori, eccepisce:
- di non essere un ente pubblico;
- di non detenere una parte dei documenti richiesti;
- che i documenti di cui è in possesso sono invece riservati, in quanto si tratta di atti detenuti per conto dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto ai quali SIAE è tenuta al segreto d’ufficio ex art. 66 del DPR n. 633/1972;
- infine, che la ricorrente non è comunque legittimata a richiedere i documenti per cui è causa, non essendo contemplato, fra gli scopi statutari di S.I.L.B. - FIPE quello di promuovere azioni volte ad assicurare il rispetto delle regole della concorrenza nel settore e delle norme in materia di sicurezza pubblica.

Poiché nelle camere di consiglio del 16 febbraio 2006 e 2 marzo 2006 (fissate per la trattazione della causa) il Tribunale aveva rilevato l’omessa notifica del ricorso a molte delle imprese a cui si riferivano le richieste di accesso formulate a suo tempo dalla ricorrente, quest’ultima è stata invitata a integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi, ove persistesse l’interesse alla conoscenza della documentazione riferita a tali soggetti.
Poiché tale incombente non è stato assolto integralmente, il presente ricorso è ammissibile solo nei confronti delle imprese indicate in epigrafe, mentre è da dichiarare inammissibile nei confronti di tutte le altre imprese menzionate nelle istanze datate 17.11.2005, 22.11.2005 e 23.11.2005, non essendo state le stesse regolarmente evocate in giudizio.

Ciò detto in punto di rito e passando all’esame del ricorso, occorre esaminare preliminarmente le eccezioni formulate dalla S.I.A.E. e dai controinteressati costituitisi in giudizio, i quali sostanzialmente asseriscono che:
a) la ricorrente non è legittimata a proporre il ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990, non avendo fra i propri scopi sociali quello di apprestare tutela giudiziaria e/o stragiudiziaria degli interesse dei propri associati;
b) la S.I.A.E. non ha natura di pubblica amministrazione, ai sensi delle norme che disciplinano il diritto di accesso;
c) i documenti oggetto delle richieste non sono atti amministrativi (sempre ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990), in parte non sono comunque detenuti dalla S.I.A.E. o, se lo sono, non possono essere esibiti, in quanto si tratta di atti che afferiscono a procedimenti di natura tributaria (per i quali vige il segreto d’ufficio, ex art. 66 DPR 26.10.1972, n. 633).

Anticipando le conclusioni che si andranno a rassegnare, le eccezioni sub a) e b) sono infondate, mentre quella sub c) è fondata solo in parte.

Iniziando dalla prima questione, il Collegio ritiene che l’associazione ricorrente sia pienamente legittimata a proporre la presente azione, in quanto si tratta di soggetto esponenziale di interessi giuridicamente rilevanti facenti capo a imprese operanti nello specifico settore commerciale.
A parte le espressioni letterali utilizzate dalla società ricorrente nelle istanze presentate a suo tempo e nel ricorso introduttivo (ossia, il riferimento ad esigenze di tutela della concorrenza e di verifica del rispetto di norme pubblicistiche, quali quelle del T.U.L.P.S.), le quali possono effettivamente prestare il fianco alle eccezioni rassegnate dalle parti resistenti, ciò che rileva è il dato sostanziale, e cioè il fatto – invero incontestabile – che le imprese associate alla S.I.L.B. – FIPE, le quali si presume, fino a prova contraria, agiscano nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l’attività spettacolistica, sono potenzialmente danneggiate nei loro interessi economici e morali dal fatto che altri esercenti più spregiudicati conducano - specie nel periodo estivo o in quello natalizio - attività di intrattenimento analoghe ma con modalità non propriamente regolari. Del resto, costituisce fatto notorio la circostanza che in determinate località turistiche (e nella provincia di Brindisi ve ne sono numerosissime) e in certi periodi dell’anno (soprattutto in estate) proliferano i locali destinati all’intrattenimento danzante o musicale, molti dei quali non rispettano del tutto le norme disciplinanti la materia (soprattutto per ciò che concerne il contenimento dell’inquinamento acustico, la prevenzione degli incendi, la capienza massima dei locali e l’agibilità, il rispetto della normativa fiscale). Il fenomeno dipende soprattutto dal fatto che tali locali debbono essere pienamente operativi nel breve arco della stagione estiva e, per questo, non hanno il tempo di adeguarsi alla vigente normativa; inoltre, molto spesso si tratta di locali temporanei, destinati alla chiusura al termine della stagione, per cui i titolari ritengono poco conveniente procedere ad investimenti cospicui finalizzati al raggiungimento degli standard di sicurezza e/o al rispetto delle altre norme pubblicistiche di settore. Analogo fenomeno si verifica durante il periodo natalizio, per quanto concerne l’organizzazione, in locali “improvvisati”, di feste o cenoni di capodanno.
Ebbene, se questo è vero, ne consegue che un’associazione che raggruppa statutariamente imprese operanti nel settore dell’intrattenimento danzante e musicale è legittimata a tutelare, in tutte le sedi, gli interessi degli associati avverso comportamenti che possono essere qualificati come concorrenza sleale. Uno degli strumenti che l’ordinamento attribuisce a tale scopo ai cittadini è proprio il diritto di accesso, al quale, non a caso, la stessa L. n. 241/1990 (anche e soprattutto dopo le recenti novelle del 2005) riconosce portata molto estensiva, sia per quanto concerne i soggetti legittimati attivi e passivi, sia per ciò che concerne l’interesse sostanziale che abilita a proporre l’istanza di accesso.
In particolare, l’art. 24, comma 7, risolvendo ex lege una questione che ha lungamente impegnato la giurisprudenza , dispone attualmente che il diritto di accesso prevale anche sul diritto alla riservatezza, quando la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.
In questo senso, quindi, deve esser riconosciuta la legittimazione attiva della richiedente a proporre il presente ricorso, avendo S.I.L.B. – FIPE comprovato con sufficiente chiarezza quale sia l’interesse sostanziale sotteso alla richiesta di accesso a suo tempo indirizzata alla S.I.A.E. (interesse di cui, in questa sede processuale è sufficiente verificare la sussistenza e la meritevolezza, a prescindere dall’utilità concreta che la ricorrente potrà ricavare dalla conoscenza degli atti invocati). Per inciso, ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire anche nel caso in cui ad agire in giudizio fossero imprese non associate alla S.I.L.B. - FIPE, le quali ben potrebbero esperire analogo rimedio nei confronti delle imprese che fanno capo all’associazione odierna ricorrente.
Infine, il Collegio osserva che non sono assolutamente pertinenti le conclusioni rassegnate dal TAR Lazio, Sez. III ter, nella sentenza n. 7367/2005 (depositata in giudizio dalla S.I.A.E. all’odierna camera di consiglio), visto che nella vicenda decisa dal Tribunale romano, il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da un’associazione di tutela dei consumatori contro la S.I.A.E. per omessa notifica del ricorso ai controinteressati necessari (qualificando il diritto di accesso come interesse legittimo, secondo un ordine di idee che questa Sezione non condivide – vedasi la recente sentenza 30.11.2005, n. 5436) e non già per aver accertato l’assenza di un interesse concreto e personale ad agire in capo alla ricorrente (vedasi pagina 6 della citata sentenza n. 7367/2005).

Passando alla seconda eccezione preliminare, la stessa è francamente incomprensibile, alla luce delle numerosissime disposizioni di rango legislativo, sub-primario e negoziale da cui risulta invece la natura ancipite della S.I.A.E. Al riguardo, basta citare:
 l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 29.10.1999, n. 419, i quali prevedono rispettivamente “1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni…”; “2. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato…”; “3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati…”;
 l’art. 1 dello Statuto della Società, approvato con D.M. 3.12.2002, il quale, fra le funzioni attribuite alla S.I.A.E., indica specificamente la gestione dei “…servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati…”;
 l’art. 1, lettere p), q), r), s) e u) della legge delega 3.8.1998, n. 288 (attuata con D.Lgs. 26.2.1999, n. 60), i quali indicano i seguenti criteri a cui avrebbe dovuto attenersi il Legislatore delegato: “p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”; “q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali”; “r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente”; “s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime”;
 l’art. 17 del DPR 26.10.1972, n. 640, come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 60/1999, il quale definisce espressamente la S.I.A.E. come concessionario del servizio di riscossione dell’imposta sugli spettacoli;
 le norme della convenzione stipulata fra la Società resistente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il periodo 2000-2009, nella quale sono specificati nel dettaglio i poteri pubblicistici attribuiti alla S.I.A.E. per il proficuo espletamento dell’attività di collaborazione con il predetto Dicastero.

Pertanto, a fronte di un dettato normativo così puntuale, continuare a sostenere la natura integralmente privatistica della S.I.A.E. è quantomeno arduo, considerato oltretutto che, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 241/1990, il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti dei gestori, a qualsiasi titolo, di pubblici servizi, limitatamente, è ovvio, agli atti inerenti la gestione dei servizi stessi.
Al riguardo, va chiarito, ad onta delle dotte disquisizioni articolate nelle memorie difensive della Società, che la ricorrente non intende acquisire dati inerenti i rapporti di mandato esistenti fra la S.I.A.E. e gli autori ad essa associati. In nessun passo del ricorso o delle istanze di accesso a suo tempo presentate da S.I.L.B. – FIPE si fa riferimento a tali dati, che sono effettivamente di natura privatistica e non sono utilizzati per lo svolgimento di attività amministrativa.
Le istanze, invece, si riferiscono alla documentazione afferente la sfera pubblicistica dell’attività istituzionale della S.I.A.E. e pertanto, il ricorso può essere esaminato nel merito.
Al riguardo, si deve sottolineare che, quando si è in presenza di attività il cui svolgimento da parte di soggetti privati è subordinato in qualche modo alla previa approvazione di una P.A. (o soggetto equiparato), il terzo che risente un qualche pregiudizio dallo svolgimento di tali attività ha a propria disposizione sia i rimedi civilistici, sia (specie dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990) rimedi pubblicistici.
Ad esempio, un soggetto il quale ritenga che il proprietario confinante abbia realizzato un manufatto abusivo, può, alternativamente o cumulativamente, adire sia il giudice civile (esperendo le tipiche azioni a tutela della proprietà), sia l’amministrazione vigilante (chiedendo ad esempio al Comune di reprimere l’abuso edilizio oppure di esibire la documentazione che il confinante ha presentato per ottenere il rilascio del permesso di costruire, al fine di valutare la sussistenza e la gravità dell’abuso) o, nel caso inerzia di quest’ultima, il giudice amministrativo. A questo proposito, proprio il ricorso ex art. 25 della L. n. 241/1990 (unitamente a quello di cui all’art. 21-bis della L. n. 1034/1971) costituisce il rimedio flessibile per eccellenza, in quanto consente, tramite l’accesso alla documentazione formata e/o detenuta dalla P.A., di verificare la legittimità dell’attività posta in essere da un terzo. Nel caso di specie, è proprio questa la strategia perseguita dall’associazione ricorrente, la quale avrebbe potuto anche seguire altre vie per tutelare gli interessi degli associati. Ma poiché la L. n. 241/1990 ha apprestato un rimedio particolare, di questo rimedio S.I.L.B. – FIPE ha ritenuto di avvalersi.
Infine, nelle istanze a suo tempo presentate dalla ricorrente, i documenti richiesti risultano chiaramente identificati, per cui non risponde al vero che le istanze sono generiche e, dunque, finalizzate ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa della S.I.A.E.

Come anticipato, però, le istanze dell’associazione ricorrente possono trovare accoglimento solo in parte, in quanto:
 come affermato dalla Società resistente nella memoria difensiva del 15.2.2006, il “Permesso spettacoli ed intrattenimenti” viene rilasciato dalla S.I.A.E. all’organizzatore dello spettacolo, previa presentazione della dichiarazione di effettuazione dell’attività e, ove richiesta, dell’autocertificazione relativa al possesso della licenza di P.S. (art. 19 del DPR n. 640/1972). La ratio di tale disciplina non può che essere quella di coinvolgere la S.I.A.E. nelle attività di controllo sul rispetto, da parte degli organizzatori di spettacoli di intrattenimento danzante, delle normative di settore, sia tributarie (riguardo alle quali, come si è visto, la Società resistente riveste un ruolo molto rilevante), sia di pubblica sicurezza. Altrimenti non avrebbe senso onerare l’organizzatore della presentazione dell’autocertificazione alla S.I.A.E., se quest’ultima non avesse alcuna competenza nella verifica del rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S. Naturalmente, l’attività di controllo non compete solo alla S.I.A.E., ma non c’è dubbio che nel settore dell’intrattenimento “leggero” la Società resistente svolge un’attività molto rilevante, la quale implica la spendita di poteri pubblicistici;
 per ciò che concerne, in particolare, l’autocertificazione circa il possesso della licenza di P.S., va chiarito innanzitutto che l’associazione ricorrente non ha chiesto di poter visionare le licenze di P.S. rilasciate alle imprese controinteressate (ché in questo caso l’istanza avrebbe dovuto essere inoltrata alla locale Autorità di P.S.), ma le autodichiarazioni che tali imprese hanno presentato alla S.I.A.E. per poter ottenere il “Permesso spettacoli”. In secondo luogo, risponde certamente al vero che tali autodichiarazioni sono atti formati da soggetti privati, ma è altrettanto vero che esse vengono utilizzate per lo svolgimento di attività lato sensu amministrativa e sono detenute stabilmente da un soggetto equiparato ad una P.A., per cui rientrano de plano nella nozione di atto amministrativo di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990. Ma del resto, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel sostenere l’estensione del diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla P.A. (o dai soggetti equiparati) per l’espletamento delle proprie attività istituzionali (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 22.1.2001, n. 191; TAR Veneto, 2.4.2004, n. 934);
 non sono invece accessibili i dati numerici relativi alle biglietterie manuali, in quanto si tratta di dati che la S.I.A.E. detiene per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui, ex art. 66 del DPR n. 633/1972, la Società intimata è tenuta al segreto d’ufficio. Tali atti, pertanto, dovranno essere richiesti, ove la ricorrente ne ravvisi ancora l’utilità, al predetto Ministero.

In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto in parte, con conseguente ordine alla S.I.A.E. di consentire l’accesso dell’associazione ricorrente agli atti richiesti, con le seguenti limitazioni:
 i documenti ostensibili sono solo quelli riferiti alle imprese a cui è stato notificato il presente ricorso e l’accesso potrà riguardare i permessi spettacoli e le autocertificazioni allegate anche se riferite ad attività non soggette ad imposizione (ad esempio balli con orchestra).

Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 12 aprile 2006.

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Tommaso Capitanio - Estensore


Pubblicata il 3 maggio 2006

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