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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2006 n. 467
Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Ruiu – Estensore.
EL.DE.CHI. s.r.l. (avv. N. e G. Carratelli) c. Comune di Corigliano Calabro (avv. S.A. Romano e S. Catalano), Ditta Spezzano Luigi (avv. S. De Luca).


1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Impianti di illuminazione di un ente pubblico – Contratto di gestione – E’ qualificabile come appalto di servizi.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Estensione del contratto e differimento della sua scadenza – Rinnovazione del contratto pubblico – Configurabilità.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto di servizi – Estensione – Art.11, r.d. n.2440 del 1923 – Inutilizzabilità.

 

4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Estensione del contratto di servizio – Art.6, l. n.537 del 1993 – Violazione.

1. Il contratto di gestione degli impianti di illuminazione di un ente pubblico è senza dubbio qualificabile come appalto di servizi, perfettamente rientrante nella nozione comunitaria di “servizi di manutenzione e riparazione”.

 

2. Un’estensione del contratto affiancata ad un differimento della scadenza dello stesso integra una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale che qualifica la rinnovazione di un contratto pubblico.

 

3. In tema di contratti pubblici, l’art.11, r.d. 18 novembre 1923 n.2440, prevede semplicemente che, qualora vi sia un aumento di opere, lavori e forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, sicché tale norma non può essere utilizzata per giustificare l’estensione di un appalto di servizi, seppure al medesimo prezzo unitario, per il semplice motivo che l’estensione a nuovi servizi aumenta il corrispettivo del contratto.

 

4. L’estensione di un contratto di servizio di illuminazione pubblica viola l’art.6, l. 24 di-cembre 1993 n.537, come modificato dall'art. 44, l. 23 dicembre 1994 n. 724, in quanto la rinnovazione dei contratti pubblici alle condizioni previste da tale legge non può essere affiancata dall’estensione della loro applicazione a nuovi servizi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO
Sezione Prima



composto dai magistrati
Cesare Mastrocola, Presidente;
Giovanni Iannini, Primo Referendario;
Giovanni Ruiu, Referendario estensore;

ha pronunziato

SENTENZA



Sul ricorso n. 345/2001 r.g. proposto da
EL.DE.CHI.SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Carratelli, e Giuseppe Carratelli, elettivamente domiciliata a Catanzaro in Via Schipani n.110 presso lo studio dell’avvocato Antonio Talerico;

contro



COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del sindaco legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Salvatore Alberto Romano e Salvatore Catalano, elettivamente domiciliato a Catanzaro in Corso Mazzini 20 presso lo studio dell’Avv.to Rosario Chiriano;
DITTA SPEZZANO LUIGI, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv.to Salvatore De Luca domiciliata in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la segreteria di questo Tribunale;

per l’annullamento
Della deliberazione della Giunta Municipale di Corigliano Calabro n. 36265 di prot. del 7 dicembre 2000, con la quale è stata autorizzata l'estensione e la proroga del contratto
di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con la ditta SPEZZANO Luigi, nonché di ogni ulteriore atto propedeutico, presupposto, connesso o conseguente.

FATTO



La società ricorrente opera da diversi anni nel settore dell'impiantistica elettrica civile e industriale.
Con delibera consiliare n. 85 del 4.10.1995 il Comune di Corigliano Calabro disponeva l'affidamento in concessione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, fissando in L.120 milioni il relativo importo annuale a base d'asta.
A seguito di gara d'appalto, con delibera di G.M. n. 511 del 30 maggio 1996, il servizio veniva aggiudicato alla ditta Spezzano Luigi, per l'importo annuo, al netto di IVA, di £. 118.680.000, per la durata 1 luglio 1996-30 giugno 1999.
Durante il suddetto periodo, afferma la ditta ricorrente, la G.M. di Corigliano Calabro affidava a trattativa privata alla ditta Spezzano Luigi, in quanto titolare del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, una cospicua serie di interventi extra contratto, anche per settori diversi da quello della pubblica illuminazione,
Con nota n. di prot. 2398 del 26 gennaio 1999 il Sindaco di Corigliano Calabro proponeva alla ditta Spezzano Luigi il rinnovo del contratto, con decorrenza 1 luglio 1999 e con un prezzo variato rispetto a quello contrattuale per "1'aumento degli organi illuminanti costruiti nel periodo di vigenza del contratto".
Successivamente, con deliberazione n. 20894 del 24.6.1999, la G.M. di Corigliano Calabro disponeva il rinnovo del contratto di manutenzione, in favore della ditta Spezzano Luigi, per un periodo di anni quattro e mezzo, dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2003, per il canone annuo di £. 159.037.420, oltre IVA,
Avverso tale deliberazione l’odierna ricorrente proponeva impugnazione presso questo Tribunale, con ricorso n. 1614/99 R.G. tuttora pendente.
Interveniva successivamente la deliberazione impugnata in epigrafe con la quale, sul presupposto dell'entrata in funzione di nuove reti elettriche e della installazione di altri 302 organi illuminanti, il Comune di Corigliano Calabro, ai sensi dell'art. 44 della 1. 724/94 e dell'art. 7, lett. e) del D.Lvo n. 157/95, autorizzava la "estensione" del contratto di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione alle nuove reti elettriche entrate in esercizio ed all'aumento dei punti luce esistenti al 31 ottobre 2000 alla ditta Spezzano Luigi, da San Giorgio Albanese; autorizzava, altresì, "1'integrazione del valore contrattuale e il differimento del termine di scadenza del rapporto contrattuale dal 31 dicembre 2003 al 30 giugno 2005" e fissava in £. 167.484.360, più IVA, il canone annuale, con decorrenza 1 gennaio 2001, da corrispondere alla ditta Spezzano Luigi.
Con nota racc AR del 4 gennaio 2001 la società ricorrente comunicava al Comune di Corigliano Calabro la propria disponibilità ad effettuare il medesimo servizio affidato alla ditta Spezzano Luigi per un canone annuo di £. 120 milioni oltre IVA invitando, senza riscontro, l'Ente a revocare, anche in via di autotutela, la delibera n. 36265 del 7 dicembre 2000
Contro il provvedimento indicato in epigrafe la EL.DE.CHI Srl, proponeva ricorso, depositato il 23.2.2001 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, deducendo i seguenti motivi.
a)Violazione e falsa applicazione art. 44 1. 724/94; Violazione e falsa applicazione art. 11 R.D. 2440/23.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per falsità di presupposti, per sviamento; Illegittimità derivata .
L’impresa ricorrente assume la violazione dell’art. 44 della legge 724/1994, in quanto il rinnovo previsto da tale legge può avvenire solo alle medesime condizioni previste dal precedente contratto mentre al contrario, nel caso in esame, il rinnovo sarebbe stato disposto con modificazione nel prezzo e nella quantità dei servizi. Il rinnovo sarebbe altresì illegittimo per la mancanza della clausola di revisione periodica dei prezzi.
La delibera sarebbe inoltre viziata da eccesso di potere, dato che la proroga è stata disposta ben tre anni prima della scadenza del contratto.
Il Comune avrebbe disposto il rinnovo senza svolgere alcuna attività istruttoria sulla convenienza del rinnovo, non effettuando alcuna ricognizione dei prezzi di mercato e non considerando il fatto che la ricorrente ha affermato di potere svolgere il servizio ad un prezzo più basso.
b) Violazione e falsa applicazione art. 11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
La delibera fa riferimento alla normativa che disciplina il cosiddetto “quinto d’obbligo”, senza considerare che tale istituto prevede l’estensione del contratto alle medesime condizioni, cosa che non è avvenuta nella delibera impugnata.
c) Violazione e falsa applicazione art. 7 D.Lvo 17 marzo 1995 n. 157;
Sarebbe altresì errato il richiamo all’art. 7 del D.lgs 157/1995 in quanto, la gestione dei punti luce dovrebbe essere considerata un appalto di lavori e non di servizi. In ogni caso le condizioni previste da tale articolo per l’estensione dei contratti di appalto relativi ai servizi non sarebbero state comunque rispettate.
d) Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Non sarebbe stata fatta, precedentemente al rinnovo, alcuna indagine sulla possibilità di ottenere delle condizioni più favorevoli all’amministrazione.
e) Eccesso di potere per falsità di presupposti.
Il rinnovo del contratto sarebbe stato disposto senza alcuna convenienza per l’amministrazione.
f) Invalidità derivata.
Infine, l’atto impugnato sarebbe invalido in quanto riporta i vizi della delibera di proroga impugnata in precedenza.
Si è costituito il Comune di Corigliano Calabro, depositando memoria ove si sostiene l’infondatezza del ricorso.
Si è costituita la Ditta controinteressata, depositando memoria generica.
Alla pubblica udienza del 24.3.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Deve essere preliminarmente trattata l’eccezione di difetto di interesse ad agire del ricorrente presentata dal Comune di Corigliano Calabro.
L’amministrazione resistente afferma a proposito che la ricorrente sarebbe stata esclusa, per assenza dei requisiti, dalla gara d’appalto che ha portato all’aggiudicazione del servizio alla controinteressata Ditta Spezzano Luigi
L’eccezione non è fondata. L’aggiudicazione dell’appalto risale a ben cinque anni prima della presentazione dell’odierno ricorso, ed è incontestato che la ditta ricorrente fosse in possesso, alla data dell’impugnata deliberazione della Giunta Comunale di Corigliano Calabro, dei requisiti per svolgere il servizio oggi affidato alla controinteressata. Di conseguenza, non si può dubitare del suo interesse ad impugnare un atto che, nei fatti, impedisce, per il periodo della proroga, lo svolgimento di una gara alla quale la ricorrente potrebbe partecipare. Infatti l’atto impugnato impedisce (o, perlomeno, differisce) l'espletamento di una ordinaria procedura concorsuale per la scelta del contraente della p.a., procedura alla quale avrà titolo per partecipare lo stesso ricorrente (Tar Catania 3.2.2003, n. 198).
Nel merito il ricorso è fondato.
Nell’attuale sistema dei contratti pubblici l’evidenza pubblica è il normale sistema di scelta del contraente, per cui le pratiche che limitano lo svolgimento delle gare sono sottoposte a precisi limiti.
Tali limiti sono dettati, nel caso in esame, dall’articolo 6 della legge 24.12.1993, n. 537 come modificato dall'articolo 44 della legge 23.12.1994, n. 724, che, sancendo il divieto del rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevede che entro tre mesi dalla scadenza dei contratti le amministrazioni accertino la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, diano comunicazione al contraente della eventuale volontà di procedere alla rinnovazione.
Successivamente, lo sfavore della legislazione nazionale e, soprattutto, comunitaria riguardo la proroga e la rinnovazione dei contratti in essere è stato ribadito dalla recente legge 18.4.2005 n. 62, (legge comunitaria 2004), che ha ulteriormente ridotto le possibilità di proroga e rinnovo dei contratti pubblici abrogando il citato art. 6 della legge 537/1993.
Ovviamente la legge 62/2005, anche se applicabile ai contratti in corso di esecuzione alla sua entrata in vigore, non riguarda il caso in esame, dove è impugnato un provvedimento che autorizza la rinnovazione-estensione del contratto ai sensi della normativa precedente. In ogni caso la recente modifica normativa costituisce l’ennesima prova del favore esistente nel nostro sistema nei confronti della gara pubblica, considerato il metodo capace di garantire nel modo migliore l’interesse pubblico nella scelta dei contraenti della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame è indubbio che si sia di fronte ad una rinnovazione del contratto, e non ad una mera proroga. Infatti la delibera impugnata autorizza la rinnovazione del contratto a condizioni modificate sotto diversi profili. Il primo profilo è la proroga della scadenza, che interviene a soli due anni dalla prima proroga per quattro anni (disposta con delibera 20894 del 24.6.1999), spostando la scadenza del contratto fino al 30.6.2005. Il secondo profilo è l’estensione del contratto ai nuovi punti luce attivati dall’amministrazione, con lo stesso prezzo unitario determinato in sede di gara.
Si tratta quindi di un atto che autorizza in contemporanea l’estensione del contratto, prevista dall’ art.7 del D.lgs 17.3.1995 n. 157 e dall’art.11 R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ed il differimento della sua scadenza.
Non deve essere messa in dubbio, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la natura di appalto di servizi del contratto in esame, dato che il contratto di gestione degli impianti di illuminazione di un ente è senza dubbio qualificabile come appalto di servizi, perfettamente rientrante nella nozione comunitaria di “Servizi di manutenzione e riparazione” (in questo senso Cds Sez. V 23.8.2004 n.5572).
Detto questo, l’atto impugnato, a parere del Collegio, rientra indubbiamente nell’ipotesi di rinnovazione dei contratti pubblici, prevista dal più volte citato art. 6 della legge 537/1993 e successive modificazioni. Infatti esso non può essere giustificato con il semplice riferimento all’estensione dell’appalto di servizi previsto dall’art. 7 della legge 157/1995 (richiamato dall’amministrazione nell’atto impugnato, nonostante l’appalto sia sotto la soglia comunitaria) e dal cosiddetto “quinto d’obbligo” previsto dal R.d 2440/1923, se non altro perché contiene anche la proroga della scadenza, non prevista dalle norme citate.
Non impedisce l’assimilazione alla rinnovazione del contratto la durata relativamente breve della proroga, pari a 18 mesi dato che, come appena accennato, un’estensione del contratto affiancata ad un differimento della scadenza dello stesso non può che integrare quella “ nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale» che qualifica la rinnovazione di un contratto pubblico, secondo la nota definizione riportata nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 31.12.2003 n. 9302.
Tale assunto è confermato dalla difesa del Comune, che assegna alla delibera impugnata un contenuto transattivo, legato al fatto che la ditta controinteressata non avrebbe ottenuto alcun corrispettivo per la gestione dei punti luce installati successivamente alla stipula del primo contratto di gestione (avvenuta nel 1996 in seguito a regolare gara).
Siamo quindi di fronte ad una rinnovazione del contratto che unisce due potenziali violazioni del principio di preferenza per l’assegnazione degli appalti di servizi per mezzo di pubblica gara di cui si è parlato: l’estensione dei servizi affidati al contraente e la proroga della scadenza del contratto. Queste eccezioni erano astrattamente consentite dalla normativa vigente all’epoca del ricorso, essendo però sottoposte a determinate condizioni.
In particolare, come già accennato, l’atto in esame non corrisponde ad alcuna delle norme in materia di estensione del contratto in esso richiamate. Risulta infatti difficile fare rientrare la manutenzione di nuovi punti luce tra le “circostanze impreviste” menzionate dall’art. 7 del D.LGS 157/95. Allo stesso modo non convince il riferimento, contenuto nell’atto impugnato, al cosiddetto “quinto d’obbligo” previsto dal R.d 2440/23. Infatti tale norma prevede semplicemente che, qualora vi sia un aumento di opere, lavori e forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni. È evidente che tale norma non può essere utilizzata per giustificare l’estensione di un appalto di servizi, seppure al medesimo prezzo unitario, per il semplice motivo che l’estensione a nuovi servizi aumenta il corrispettivo del contratto. Del resto, il fatto stesso che sia stato necessario procedere alla rinnovazione del contratto dimostra che nel caso in esame non si è nella fattispecie prevista dall’ art. 11 R.d. 2440 del 1923, che, qualora la variazione sia compresa nell’ambito del quinto non richiede alcun atto aggiuntivo (CdS, sez. III, 13.2.1979, n. 31)
Si pone quindi il problema se la rinnovazione del contratto contenuta nella delibera impugnata rientri nei limiti dettati dal più volte citato art. 6 legge 537/93.
A parere del Collegio la risposta non può che essere negativa, dato che appare evidente come un atto di questo tipo non possa trovare cittadinanza nel nostro ordinamento, caratterizzato dalla spiccata preferenza per il meccanismo della gara pubblica. Quest’ultimo principio appare particolarmente in contrasto con un atto che, da una parte, affida alla Ditta Spezzano Luigi nuovi servizi e, dall’altra, opera un differimento della scadenza contrattuale per quelli precedentemente gestiti.
Non si può infatti che condividere il parere del Consiglio di Stato sez. III del 4.3.1997 n.269, pur in parte confutato dalla giurisprudenza successiva (la quale ha stabilito come la rinnovazione del contratto sia comunque esercizio di una nuova autonomia negoziale), nella parte in cui afferma come la possibilità di modifica delle clausole contrattuali, unita alla rinnovazione prevista dal citato art. 6 della legge 537/1993, introdurrebbe una sorta di potere di modificare in qualsiasi tempo e in sede di trattativa privata le clausole contrattuali. L’interpretazione estensiva confutata dal suddetto parere trasformerebbe, infatti, una legge nata per limitare la proroga dei contratti delle pubbliche amministrazioni in una legge che, seppure in presenza di alcune condizioni relative alla convenienza e l’interesse pubblico, opererebbe una sorta di liberalizzazione della trattativa privata, purché essa sia operata in sede di rinnovo del contratto.
Anche prescindendo dalla dedotta violazione dell’art. 7 del D.lgs 157/1995 e dell’art. 11 del R.d. 2440/1923 (che riguarda la legittimità ex se dell’estensione del contratto), l’atto è quindi illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 537/1993, come modificato dall’art. 44 della legge 724/1994, in quanto la rinnovazione dei contratti pubblici alle condizioni previste da tale legge non può essere affiancata dall’estensione della loro applicazione a nuovi servizi. Come già accennato, ammettere una tale interpretazione condurrebbe a trasformare la citata disposizione, nata per impedire la pratica del rinnovo tacito dei contratti, in una sorta di clausola generale che consente la modificazione e, contemporaneamente, la proroga di qualsiasi contratto pubblico.
Non vale a superare tale motivo di illegittimità il riferimento, contenuto nella motivazione dell’atto impugnato e sviluppato nelle difese dell’amministrazione resistente, al carattere transattivo dell’atto. Tale carattere transattivo sarebbe costituito dalla rinuncia della Ditta controinteressata alle spettanze per la gestione dei nuovi punti, luce gestiti prima dell’atto impugnato.
L’argomentazione non ha pregio. Innanzitutto non è dimostrata la convenienza della rinnovazione rispetto al naturale metodo dell’esperimento di una gara, dato che nell’atto impugnato viene fatto solo un fuggevole accenno al fatto che l’espletamento di un gara “porterebbe ad affidare il servizio di manutenzione delle nuove reti elettriche a prezzi aggiornati e a condizioni certamente più onerose di quelle raggiunte e con il rischio di un’esecuzione peggiore”. Allo stesso modo, la rinuncia della Ditta controinteressata Spezzano Luigi alle spettanze pregresse e all’aggiornamento ISTAT dei prezzi non è sufficiente, in assenza, tra l’altro, di una qualsiasi ricognizione sui prezzi ottenibili da altre ditte, a provare la convenienza del rinnovo rispetto all’effettuazione di una gara.
Il ricorso si appalesa poi fondato riguardo un altro profilo di violazione del più volte citato art. 6 D.lgs 537/1993 e successive modificazioni. Il rinnovo, oltre ad intervenire dopo solo un anno e mezzo da un primo rinnovo di quattro anni (delibera del 24.6.1999, impugnata dal ricorrente in altro ricorso, che rinnovava il contratto di manutenzione fino al 31.12.2003) è disposto ben tre anni prima della scadenza naturale del contratto. Evidentemente un tale anticipo non permette una seria indagine sulla convenienza del rinnovo, sia pure disposto per un periodo di diciotto mesi, non essendo ovviamente possibile un’indagine sulle condizioni di mercato che, se eseguita (e non lo è stata) avrebbe al limite potuto delineare una convenienza attuale (un questo senso Tar L’Aquila, 4.10.2000 n. 275).
In relazione alle considerazioni fin qui svolte il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I motivi non trattati si intendono assorbiti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione I^, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, il 24 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2006

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