| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 2 maggio 2006
n. 3071
Pres. Corasaniti, Est. Lundini
L.M. Cuneo (Avv. L. Ghenga) c/ Ministero dell’isruzione,
dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato) |
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1. Giustizia amministrativa- Ricorso contro
il silenzio-rifiuto- Art. 21bis l. 1034/71- Esperibilità-
In tema di interessi legittimi- Sussiste- In tema di diritti
soggettivi- Esclusione- Ragioni.
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2. Giurisdizione e competenza- Controversie
in tema di riconoscimento di borse di studio a medici specializzandi-
Giurisdizione del giudice amministrativo- Non sussiste-
Ragioni.
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| 1.
Il ricorso contro il silenzio-rifiuto ex art. 21bis l. 1034/71
è esperibile solo in tema di interessi legittimi e non di
diritti soggettivi, tutelabili recta via, con azione declaratoria
e di accertamento, senza intermediazione dell’impugnativa
contro il surrogato del provvedimento autoritativo, ossia
il silenzio–rifiuto. Diversamente, peraltro, ne deriverebbe
l’applicazione, difficilmente giustificabile, dei termini
ridotti per proporre tale ricorso (di un anno dalla scadenza
dei termini per la conclusione del procedimento), anche
nei riguardi di posizioni soggettive normalmente tutelabili
entro ben più ampi termini prescrizionali. |
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| 2.
Non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie sulla corresponsione di una borsa di studio
a favore dei medici specializzandi, avendosi riguardo, tanto
ai sensi della normativa comunitaria che del D. Lgs. 257/91
o D. Lgs. 370/99, a situazioni di diritto soggettivo, in
presenza di requisiti normativamente stabiliti. Né tantomeno
è configurabile giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
sul presupposto che l’attività prestata dagli specializzandi
sia qualificabile come servizio pubblico ex art. 33 co.
2 d. lgs. 80/98[1]; ciò difatti è da escludersi essendo
tale attività di mero supporto al servizio reso dalla strutture
pubbliche e destinata a soddisfare, in via diretta, esigenze
formative proprie degli stessi medici e, solo in via mediata,
l’interesse pubblico all’esistenza di personale medico qualificato.
Peraltro, pur se si riconoscesse tale natura, a seguito
della pronuncia della Corte Costituzionale n.204/04, la
giurisdizione esclusiva andrebbe esclusa quando, come nella
specie, la controversia investa un diritto soggettivo non
inciso da potere discrezionale della p.a. né ricollegabile
a un rapporto di concessione di pubblico servizio ed avente
ad oggetto un corrispettivo[2]. |
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[1]
Così Tar Lazio-Roma , Sez. IIIbis, 27 giugno 2002 n. 5927.
[2]Così anche Cass.- Sezioni unite, Sentenza 4 febbraio
2005 n. 2203. |
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma,
Sezione III bis,
composto dai Signori:
GiulioSaverio Corasaniti Presidente
Giulio Amadio Consigliere
Domenico Lundini Cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11788 del 2005, proposto dalla
Dott.ssa Laura Maria Cuneo, rappresentata e difesa
dall’Avv. Lilia Grenga, presso lo studio della quale è elettivamente
domiciliata, in Roma,Via A. Chinotto n. 1;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto opposto dall’autorità intimata e diffidata
con formale atto di diffida notificato in data 1° agosto
2005 alla corresponsione della borsa di studio relativa
al medico, ammessoalla frequenza della scuola di specializzazine,
secondo la normativa di cui al DPR 10.3.1982;
nonché per l’annullamento
nei limiti dell’iteresse della ricorrente, del Decreto 14.2.2000
del MURST, nella parte in cui dispone che la corresponsione
della borsa di studio in argomento riguarda soltanto i destinatari
di sentenze passate in giudicato;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad aver riconosciuta la corresponsione
della borsa di studio prevista dalla legge n. 370/99 maggiorata
di interessi e della rivalutazine monetaria a far data dall’insorgenza
del credito sino a quella dell’effettivo soddisfo;
ed in via gradata per il risarcimento
dei danni subiti dalla ricorrente a causa della mancata
ottemperanza dello Stato Italiano all’obbligo imposto dalla
normativa comunitaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
dell’Amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la Camera di Consigliodel 16.2.2006,
il Consigliere D. Lundini;
Uditi, alla Camera di Consiglio predetta, gli Avv.ti come
da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in esame l’istante impugna, in via prioritaria,
il silenzio rifiuto che si sarebbe formato a seguito di diffida
rivolta al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
per la corresponsione della borsa di studio che l’interessata
stessa assume spettarle in qualità di medico ammesso ad una
scuola di specializzazione secondo la normativa di cui al
DPR n. 162/1982.
Ciò stante, il Collegio reputa anzitutto di dover appena far
cenno alla problematica relativa alla dubbia configurabilità
di un silenzio rifiuto in tema di diritti soggettivi (quali
sono quelli di cui si controverte). Al riguardo, si deve infatti
rilevare che anche dopo l’introduzione, per effetto della
legge n. 205/2000, dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971,
la giurisprudenza amministrativa (vedi, ad es., TAR Campania,
NA, n. 18515 del 7.12.2004) ha pacificamente ritenuto che
il ricorso contro il silenzio rifiuto in senso proprio è esperibile
solo in tema di interessi legittimi e non di diritti soggettivi,
i quali ultimi sono invero tutelabili “recta via”, con azione
declaratoria e di accertamento, peraltro non ostacolata da
eventuali atti meramente paritetici, e quindi senza intermediazione
dell’impugnativa mossa contro il surrogato del provvedimento
autoritativo, costituito dal silenzio rifiuto.
A conclusioni non diverse, ad avviso del Collegio, si deve
giungere anche in presenza delle modifiche legislative poste
dall’art. 6 bis della legge n. 80/2005, altrimenti non vedendosi
la ragione di una tutela da azionarsi, contro il silenzio
dell’Amministrazione, entro termini ridotti (un anno dalla
scadenza dei termini per la conclusione del procedimento),
ai sensi del comma 5 dell’articolo predetto, ove riferita
anche a posizioni soggettive normalmente e pienamente tutelabili
entro ben più ampi termini prescrizionali.
Dall’approfondimento della questione il Collegio ritiene tuttavia
di poter prescindere, in quanto l’istante ha comunque proposto,
in ricorso, anche una domanda di accertamento e condanna,
sulla base della normativa di fonte comunitaria e della legge
n. 370/1999, per il riconoscimento del compenso per la frequenza
della scuola di specializzazione medica a titolo di diritto
soggettivo perfetto di natura patrimoniale.
In proposito l’Amministrazione eccepisce plausibilmente (a
fronte di una specializzazione conseguita nel 1989 e della
relativa borsa di studio rivendicata nel 2004/2005) la prescrizione,
ma il Collegio ritiene che la relativa questione (risolvendosi
in profili d’infondatezza della domanda) debba recedere al
cospetto della questione di giurisdizione, dal momento che
quest’ultima, nel processo amministrativo, ha precedenza su
ogni altra questione, sia di merito sia pregiudiziale, attenendo
al momento fondamentale relativo al corretto instaurarsi del
rapporto (cfr. CdS, V, 28.4.1999, n. 497 e TAR Basilicata
18.12.2002, n. 1014).
In ordine, dunque, all’ambito cognitorio del giudice adito,
ritiene il Collegio che nella specie debba dichiararsi il
difetto di giurisdizione, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Il riconoscimento, invero, di una borsa di studio a favore
dei medici specializzandi riveste, tanto ai sensi della normativa
comunitaria che del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 370/99
(invocati dalla ricorrente medesima), natura di diritto soggettivo,
in presenza dei requisiti normativamente stabiliti (C.S. VI,
23 settembre 2002, n. 4824; TAR Lazio, sez. III - bis, 17
luglio 2001, n. 6691; TAR Lazio, sez. III - bis, 27 giugno
2002, n. 5927; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 19 ottobre 2001,
n. 6270). Vero è che in giurisprudenza si è a volte ritenuto
che questo tipo di controversie rientri nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Tale posizione è stata
sostenuta in passato anche da questa Sezione, in relazione
all'art. 7 della legge 205 del 2000, che modifica l'art. 33
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80: ciò sul presupposto
che la formazione del medico europeo debba essere qualificata
come servizio pubblico, in quanto consistente in un'attività
di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire
ai partecipanti un'utilità di carattere strumentale, da spendere
nell'esercizio della professione in qualunque luogo dell'Unione
(TAR Lazio, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927; cfr. altresì
C.S. VI, 09 febbraio 2004, n. 445). Ma successivamente questa
Sezione ha escluso la sussistenza della giurisdizione del
giudice amministrativo in questa materia (TAR Lazio, sez.
III bis, 09 luglio 2003, n. 6112 e n. 3931 del 18.5.2005).
Questa impostazione, accolta anche nella giurisprudenza del
giudice ordinario (Tribunale Catania, 28 febbraio 2004; Tribunale
Roma, 14 giugno 2004), va confermata in linea di principio.
In primo luogo va osservato infatti che i Decreti legislativi
precitati escludono che durante la frequenza della scuola
di specializzazione possa determinarsi la costituzione di
un rapporto d'impiego (pubblico o privato), o di un lavoro
parasubordinato; e del resto non può essere ravvisata una
relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività
e gli emolumenti previsti dalla legge a favore degli specializzandi,
che sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per
l'impegno posto dagli interessati nell'attività rivolta alla
loro formazione, e pertanto considerati dalla legge come borse
di studio (Cassazione civile, sez. I, 16 settembre 1995, n.
9789; Tribunale Reggio Calabria, 14 agosto 2003).
In secondo luogo, va osservato che l'attività prestata nell'ambito
del corso è volta a soddisfare esigenze formative proprie
degli stessi medici e, per altro verso, è meramente strumentale
e di supporto rispetto al servizio reso dalle strutture pubbliche;
mentre è connaturale alla nozione di "pubblico servizio" ai
sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e) D.Lgs. 80/98, la necessaria
destinazione dello stesso ad una platea indifferenziata di
utenti e non certo ad un numero assai ristretto di soggetti
che usufruiscono di quel servizio per soddisfare, in via diretta,
il loro personale interesse (esercitare la professione di
medico specializzato) e, solo in via mediata, l'interesse
pubblico all'esistenza di personale medico qualificato (cfr.
TAR Puglia, Sez. I, 19 marzo 2003, n. 1270).
Peraltro, anche qualora si volesse accedere ad una diversa
ricostruzione della natura dell'attività svolta dagli specializzandi,
risulterebbe comunque assorbente e decisiva la posizione assunta
di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con
la sentenza 4 febbraio 2005, n. 2203, i cui argomenti sono
pienamente condivisi dal Collegio.
Questa sentenza muove dalla premessa che, nei casi come quello
in esame, viene in rilievo un diritto soggettivo nascente
dalle direttive comunitarie (come interpretate dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia), e non un interesse legittimo che
presuppone una scelta discrezionale dell'Amministrazione.
Resta quindi esclusa la configurabilità della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la Corte costituzionale
ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge
21 luglio 2000, n. 205, ripristinando in materia i previgenti
criteri di riparto della giurisdizione (art. 5 della L. n.
1034/71), i quali escludono la possibilità di attribuire alla
cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva un diritto soggettivo che, oltre a non essere inciso
dall'esercizio di un potere discrezionale della P.A., non
si ricollega a un rapporto di concessione di pubblico servizio
ed ha comunque ad oggetto un corrispettivo.
Ne risulta quindi confermato il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo sulla domanda proposta. Le conclusioni
non mutano, identica essendo la posizione azionata e non vertendosi,
come già detto, in ipotesi di giurisdizione esclusiva, anche
ove si ponga l’accento sugli aspetti della domanda contenenti
profili risarcitari per mancata tempestiva trasposizione di
norme e principi comunitari, ovvero ove si abbia riguardo
all’impugnativa del DM 14.2.2000 (di riconoscimento di un
compenso ai soli destinatari di sentenze passate in giudicato),
non trattandosi di normativa ostativa rispetto ad una posizione
di diritto discendente dalla legge e non degradata dall’atto
predetto.
Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile,
per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi, tuttavia, per compensare le spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
III bis, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16.2.2006.
Saverio Corasaniti– Presidente
Domenico Lundini - Estensore
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