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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Ordinanza 3 marzo 2006 n. 188
Pres. Gianbartolomei, Est. Pasca
M. Capozio, P. Capozio (Avv.ti G. e G. Mescia) c/ Comune di Carlantino ( n.c.)


Giurisdizione e competenza- Controversie relative alla parziale occupazione e trasformazione irreversibile di terreni sine titulo- Giurisdizione del giudice amministrativo- Sussiste- Ragioni.

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’occupazione e successiva trasformazione irreversibile, in assenza di provvedimenti formali, dei terreni non previsti nel piano particellare e nel decreto di occupazione d’urgenza. Infatti il collegamento funzionale e/o teleologico sussistente tra i suddetti comportamenti (occupazione e acquisizione) e l’esercizio della funzione pubblica- ricavabile da elementi quali l’unicità di contesto e di scopo nonché l’esercizio di poteri autoritativi e di funzione pubblica- consente di distinguere tali controversie da quelle aventi ad oggetto i comportamenti materiali della p.a. in materia di urbanistica ed edilizia, per cui va esclusa la giurisdizione del g.a. a seguito della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art 34, 1 co., d. lgs. 80/98 (come sostituito dall’art. 7 let. b l. 205/00).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari Sezione Seconda






composto da
Giancarlo Giambartolomei Presidente
Antonio Pasca Componente
Giuseppina Adamo Componente
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso n. 1064 del 2002 proposto da
Capozio Maria e Capozio Pasquale, rappresentati e difesi dall’Avv. Giacomo e Giuseppe Mescia ed elettivamente domiciliati in Bari alla Via Piccinni n. 210 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Resta;

contro



- Comune di Carlantino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

- per l’accertamento
dell’irreversibile trasformazione dei suoli già di proprietà dei ricorrenti;

- nonché per la condanna del Comune di Carlantino
1) al risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti per la consumata illecita ablazione di fatto, oltre interessi come per legge e maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di insorgenza del diritto sino a quello dell’effettivo soddisfo;
2) al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima, oltre interessi legali sino al soddisfo;
3) al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima dei terreni non rientranti tra quelli di cui al decreto di occupazione di legittima, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legittimi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Cons. Antonio Pasca;
Udito, altresì, l’Avv. Antonio Mescia in delega dell’avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso in esame, Capozio Maria (fl.21 particelle 563 e 564 pr mq da espropriare 1068) e Capozio Pasquale (fl.21 particella 567 per mq.702), proprietari dei terreni rispettivamente sopra indicati siti in territorio del Comune di Carlantino, chiedono accertarsi l’irreversibile trasformazione dei suoli suddetti, nonché condannarsi il Comune di Carlantino al risarcimento di tutti i danni da illecita ablazione, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, nonché infine al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con decreto n. 1/2000 il Comune di Carlantino ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori di consolidamento del centro abitato al rione Toppo e, relativamente alla proprietà dei ricorrenti, di mq.702 dei terreni di proprietà di Capozio Pasquale, e di mq.1068 dei terreni di proprietà di Capozio Maria.
Per la realizzazione di tali opere il Comune ha occupato ed utilizzato tuttavia ulteriori aree, sempre di proprietà dei ricorrenti,non previste nel piano particellare e nel decreto di occupazione; in particolare, a dire dei ricorrenti, il comune avrebbe acquisito una maggiore superficie di mq. 61 di proprietà di Capozio Pasquale e - con riferimento ai terreni di proprietà di Capozio Maria - avrebbe acquisito, oltre alla già prevista p.lla 564, la p.lla 698 (ex 563/c) per una superficie di soli 668 mq (rispetto ai 760 mq previsti dal piano di esproprio), nonchè mq. 111 facenti parte della p.lla 696 (ex 563/a) non contemplati nel piano di esproprio e nel decreto di occupazione.
Assumono i ricorrenti che il Comune avrebbe utilizzato e trasformato tali terreni, in parte, in virtù del solo decreto di occupazione d’urgenza e senza corrispondere la prescritta indennità, per altra parte, in assenza di alcun titolo; peraltro l’intervenuta irreversibile trasformazione delle aree per effetto dell’esecuzione dei lavori e delle opere di consolidamento avrebbe comportato l’acquisizione delle aree per accessione invertita con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
Il Comune di Carlantino non si è costituito in giudizio.
I ricorrenti hanno prodotto varia documentazione ed una ulteriore memoria difensiva, nonché una perizia di parte relativa alla quantificazione del danno.
All’udienza del 27 ottobre 2005 il ricorso è stato introitato per la decisione.

D I R I T T O



Occorre innanzi tutto considerare se la questione proposta rientri o meno nell’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
La giurisdizione del Giudice Amministrativo per il caso di accessione invertita (occupazione acquisitiva o occupazione sostanziale) si supporta alla norma di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 80/98, riconfermato dall’art. 7 della legge 205/2000 e successive modificazioni, ritenendosi ricompresa nella giurisdizione esclusiva oltre al giudizio di annullamento del provvedimento illegittimo anche la cognizione del rapporto tra privato e Amministrazione, anche con riferimento ai comportamenti materiali che tale rapporto abbiano comunque conformato.
Per il caso dell’occupazione usurpativa, esulando quest’ultima dall’ambito della nozione di urbanistica di cui al citato art. 34, va ritenuta invece la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Tale assetto, relativamente consolidato nella giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (A.P. 4/03), deve essere riconsiderato alla stregua delle sentenze della Corte Costituzionale n. 281/2004 e n. 204/2004.
In particolare quest’ultima sentenza della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 co.1 del D.Lgs. 80/98, come sostituito dall’art. 7 lett. b della legge 205/2000, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie aventi ad oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anzichè “gli atti e i provvedimenti” delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia di urbanistica ed edilizia.
La Corte ha quindi escluso dalla giurisdizione del G.A. le controversie relative ai “comportamenti” ( materiali ) della P.A. che non costituiscano, neanche in via indiretta o mediata esercizio di poteri autoritativi.
Rileva il Collegio che l’espressione “comportamenti” non si presenta di univoca lettura.
Occorre infatti distinguere:
a) i comportamenti che sono supportati direttamente ed immediatamente da un provvedimento amministrativo e autoritativo del quale costituiscono il momento attuativo o esecutivo (collegamento diretto o immediato);
b) i comportamenti che presentano comunque un collegamento indiretto e/o mediato con un provvedimento amministrativo e che costituiscono quindi espressione dell’esercizio di poteri autoritativi e pubblicistici (collegamento indiretto o mediato);
c) i comportamenti che si configurano solo formalmente ed apparentemente come tali solo in virtù dell’omessa e tempestiva attivazione dell’obbligo di provvedere da parte dell’Autorità Amministrativa rispetto ad adempimenti pubblicistici contemplati dall’Ordinamento ed attinenti all’esercizio di funzioni amministrative ovvero in relazione ai quali ricorrono o sussistono tutti i presupposti per l’esercizio del potere autoritativo, quali la norma attributiva del potere o la rilevanza pubblicistica dei fini perseguiti (collegamento funzionale e/o teleologico);
d) meri comportamenti, nei quali - per l’assenza di un collegamento con un provvedimento amministrativo (diretto o indiretto) ed anzi con lo stesso esercizio della funzione amministrativa e di poteri autoritativi (funzionale) – viene in rilievo un rapporto caratterizzato da posizioni paritetiche e non condizionato in alcun modo dall’esercizio di poteri autoritativi, nell’ambito del quale il criterio di riferimento è costituito dal brocardo privatistico “neminem laedere” .
L’ipotesi di cui alla lettera c) o del collegamento funzionale risulta efficacemente considerata nella decisione C.d.S. A.P. n. 7/2005, resa in fattispecie diversa (pretesa risarcitoria per danni da comportamento della P.A. per ritardo nell’evasione di istanze edilizie), ma di generale portata.
La fattispecie in esame si presenta sotto tale profilo complessa, nel senso che vi sono ricompresse insieme due diverse ipotesi: quella dei terreni occupati in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e oggetto di irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablatorio (riconducibile, quanto all’occupazione, alla categoria sub a) e, quanto alla acquisizione, alla categoria sub b); quella dei terreni non contemplati nel piano particellare e quindi primi occupati e poi irreversibilmente trasformati in assenza di alcun formale provvedimento (riconducibile, sia per l’occupazione che per l’acquisizione, alla categoria sub c).
Ritiene infatti il Collegio che sia ravvisabile la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche per tale capo della domanda, per molteplici motivi.
Anzitutto non bisogna trascurare che l’elemento volontaristico o negoziale – inteso come volontà di produrre determinati effetti nel mondo giuridico e di conformazione dei rapporti giuridici - costituisce elemento comune tanto al provvedimento amministrativo, quanto al comportamento, integrando un elemento di unificazione della fattispecie unitariamente considerata ed intesa come un tutto inscindibile.
L’unicità di contesto, di contenuto negoziale e la medesimezza ed unicità dei fini perseguiti e realizzati (opere strutturali di contenimento), nonché infine l’esercizio di poteri autoritativi e di funzione pubblica nelle fattispecie complessivamente considerata costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere, anche per tale parte, la giurisdizione del G.A., proprio in ragione del collegamento funzionale di tale comportamento con l’esercizio di funzione pubblica (collegamento funzionale di cui sub. c).
A tale ipotesi invero sembra applicabile perfettamente il criterio di discrimine della giurisdizione efficacemente sintetizzato nella citata decisione A.P. 7/2005, che – ad avviso del Collegio – ha valore di principio di carattere generale: “Nella specie, però, non si è di fronte a della pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere (la fattispecie presa in considerazione dal citato art.34 nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte), ma in presenza delle diverse ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative”.
Quanto sopra premesso e considerato rileva tuttavia il Collegio che è necessario – ai fini del decidere – acquisire agli atti varia documentazione in via istruttoria e segnatamente:
1. certificato di destinazione urbanistica di tutte le aree di proprietà dei ricorrenti interessate dall’occupazione e dai lavori e dalle opere di consolidamento;
2. breve relazione a firma del responsabile dell’U.T.C. del Comune di Carlantino sulla vicenda per cui è causa, nella quale si evidenzi in particolare se e quali aree ulteriori e diverse, rispetto a quelle previste nel piano particellare ed oggetto del decreto di occupazione, siano state interessate dall’occupazione e dalle opere;
3. copia della relazione allegata al progetto relativo alle opere di che trattasi.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Comune di Carlantino, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare la suindicata documentazione presso la segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione e/o di comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia in prosieguo all’udienza pubblica del 12 ottobre 2006

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2005 e nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2006.
Giancarlo Giambartolomei - Presidente
Antonio Pasca – Estensore

DEPOSITA IN SEGRETERIA
il 13 marzo 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186

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