| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Ordinanza 3 marzo 2006 n.
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Pres. Gianbartolomei, Est. Pasca
M. Capozio, P. Capozio (Avv.ti G. e G. Mescia) c/ Comune
di Carlantino ( n.c.) |
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Giurisdizione e competenza- Controversie
relative alla parziale occupazione e trasformazione irreversibile
di terreni sine titulo- Giurisdizione del giudice amministrativo-
Sussiste- Ragioni.
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Rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative all’occupazione
e successiva trasformazione irreversibile, in assenza di
provvedimenti formali, dei terreni non previsti nel piano
particellare e nel decreto di occupazione d’urgenza. Infatti
il collegamento funzionale e/o teleologico sussistente tra
i suddetti comportamenti (occupazione e acquisizione) e
l’esercizio della funzione pubblica- ricavabile da elementi
quali l’unicità di contesto e di scopo nonché l’esercizio
di poteri autoritativi e di funzione pubblica- consente
di distinguere tali controversie da quelle aventi ad oggetto
i comportamenti materiali della p.a. in materia di urbanistica
ed edilizia, per cui va esclusa la giurisdizione del g.a.
a seguito della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale
dell’art 34, 1 co., d. lgs. 80/98 (come sostituito dall’art.
7 let. b l. 205/00).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari Sezione Seconda
composto da
Giancarlo Giambartolomei Presidente
Antonio Pasca Componente
Giuseppina Adamo Componente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 1064 del 2002 proposto da
Capozio Maria e Capozio Pasquale, rappresentati
e difesi dall’Avv. Giacomo e Giuseppe Mescia ed elettivamente
domiciliati in Bari alla Via Piccinni n. 210 presso lo studio
dell’Avv. Vincenzo Resta;
contro
- Comune di Carlantino, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito;
- per l’accertamento
dell’irreversibile trasformazione dei suoli già di proprietà
dei ricorrenti;
- nonché per la condanna del Comune di Carlantino
1) al risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti
per la consumata illecita ablazione di fatto, oltre interessi
come per legge e maggior danno da svalutazione monetaria
dalla data di insorgenza del diritto sino a quello dell’effettivo
soddisfo;
2) al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima,
oltre interessi legali sino al soddisfo;
3) al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima
dei terreni non rientranti tra quelli di cui al decreto
di occupazione di legittima, oltre alla svalutazione monetaria
ed agli interessi legittimi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Cons. Antonio Pasca;
Udito, altresì, l’Avv. Antonio Mescia in delega dell’avv.
Giuseppe Mescia;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, Capozio Maria (fl.21 particelle
563 e 564 pr mq da espropriare 1068) e Capozio Pasquale
(fl.21 particella 567 per mq.702), proprietari dei terreni
rispettivamente sopra indicati siti in territorio del Comune
di Carlantino, chiedono accertarsi l’irreversibile trasformazione
dei suoli suddetti, nonché condannarsi il Comune di Carlantino
al risarcimento di tutti i danni da illecita ablazione,
nonché al pagamento dell’indennità di occupazione legittima,
nonché infine al risarcimento dei danni da occupazione illegittima,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con decreto n. 1/2000 il Comune di Carlantino ha disposto
l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie per l’esecuzione
dei lavori di consolidamento del centro abitato al rione
Toppo e, relativamente alla proprietà dei ricorrenti, di
mq.702 dei terreni di proprietà di Capozio Pasquale, e di
mq.1068 dei terreni di proprietà di Capozio Maria.
Per la realizzazione di tali opere il Comune ha occupato
ed utilizzato tuttavia ulteriori aree, sempre di proprietà
dei ricorrenti,non previste nel piano particellare e nel
decreto di occupazione; in particolare, a dire dei ricorrenti,
il comune avrebbe acquisito una maggiore superficie di mq.
61 di proprietà di Capozio Pasquale e - con riferimento
ai terreni di proprietà di Capozio Maria - avrebbe acquisito,
oltre alla già prevista p.lla 564, la p.lla 698 (ex 563/c)
per una superficie di soli 668 mq (rispetto ai 760 mq previsti
dal piano di esproprio), nonchè mq. 111 facenti parte della
p.lla 696 (ex 563/a) non contemplati nel piano di esproprio
e nel decreto di occupazione.
Assumono i ricorrenti che il Comune avrebbe utilizzato e
trasformato tali terreni, in parte, in virtù del solo decreto
di occupazione d’urgenza e senza corrispondere la prescritta
indennità, per altra parte, in assenza di alcun titolo;
peraltro l’intervenuta irreversibile trasformazione delle
aree per effetto dell’esecuzione dei lavori e delle opere
di consolidamento avrebbe comportato l’acquisizione delle
aree per accessione invertita con conseguente obbligo di
risarcimento del danno.
Il Comune di Carlantino non si è costituito in giudizio.
I ricorrenti hanno prodotto varia documentazione ed una
ulteriore memoria difensiva, nonché una perizia di parte
relativa alla quantificazione del danno.
All’udienza del 27 ottobre 2005 il ricorso è stato introitato
per la decisione.
D I R I T T O
Occorre innanzi tutto considerare se la questione proposta
rientri o meno nell’ambito di giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
La giurisdizione del Giudice Amministrativo per il caso
di accessione invertita (occupazione acquisitiva o occupazione
sostanziale) si supporta alla norma di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 80/98, riconfermato dall’art. 7 della legge 205/2000
e successive modificazioni, ritenendosi ricompresa nella
giurisdizione esclusiva oltre al giudizio di annullamento
del provvedimento illegittimo anche la cognizione del rapporto
tra privato e Amministrazione, anche con riferimento ai
comportamenti materiali che tale rapporto abbiano comunque
conformato.
Per il caso dell’occupazione usurpativa, esulando quest’ultima
dall’ambito della nozione di urbanistica di cui al citato
art. 34, va ritenuta invece la giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Tale assetto, relativamente consolidato nella giurisprudenza,
anche della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato
(A.P. 4/03), deve essere riconsiderato alla stregua delle
sentenze della Corte Costituzionale n. 281/2004 e n. 204/2004.
In particolare quest’ultima sentenza della Consulta ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 co.1 del D.Lgs.
80/98, come sostituito dall’art. 7 lett. b della legge 205/2000,
nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie
aventi ad oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti”
anzichè “gli atti e i provvedimenti” delle Pubbliche Amministrazioni
e dei soggetti ad esse equiparati in materia di urbanistica
ed edilizia.
La Corte ha quindi escluso dalla giurisdizione del G.A.
le controversie relative ai “comportamenti” ( materiali
) della P.A. che non costituiscano, neanche in via indiretta
o mediata esercizio di poteri autoritativi.
Rileva il Collegio che l’espressione “comportamenti” non
si presenta di univoca lettura.
Occorre infatti distinguere:
a) i comportamenti che sono supportati direttamente ed immediatamente
da un provvedimento amministrativo e autoritativo del quale
costituiscono il momento attuativo o esecutivo (collegamento
diretto o immediato);
b) i comportamenti che presentano comunque un collegamento
indiretto e/o mediato con un provvedimento amministrativo
e che costituiscono quindi espressione dell’esercizio di
poteri autoritativi e pubblicistici (collegamento indiretto
o mediato);
c) i comportamenti che si configurano solo formalmente ed
apparentemente come tali solo in virtù dell’omessa e tempestiva
attivazione dell’obbligo di provvedere da parte dell’Autorità
Amministrativa rispetto ad adempimenti pubblicistici contemplati
dall’Ordinamento ed attinenti all’esercizio di funzioni
amministrative ovvero in relazione ai quali ricorrono o
sussistono tutti i presupposti per l’esercizio del potere
autoritativo, quali la norma attributiva del potere o la
rilevanza pubblicistica dei fini perseguiti (collegamento
funzionale e/o teleologico);
d) meri comportamenti, nei quali - per l’assenza di un collegamento
con un provvedimento amministrativo (diretto o indiretto)
ed anzi con lo stesso esercizio della funzione amministrativa
e di poteri autoritativi (funzionale) – viene in rilievo
un rapporto caratterizzato da posizioni paritetiche e non
condizionato in alcun modo dall’esercizio di poteri autoritativi,
nell’ambito del quale il criterio di riferimento è costituito
dal brocardo privatistico “neminem laedere” .
L’ipotesi di cui alla lettera c) o del collegamento funzionale
risulta efficacemente considerata nella decisione C.d.S.
A.P. n. 7/2005, resa in fattispecie diversa (pretesa risarcitoria
per danni da comportamento della P.A. per ritardo nell’evasione
di istanze edilizie), ma di generale portata.
La fattispecie in esame si presenta sotto tale profilo complessa,
nel senso che vi sono ricompresse insieme due diverse ipotesi:
quella dei terreni occupati in virtù di un decreto di occupazione
d’urgenza e oggetto di irreversibile trasformazione in assenza
di provvedimento ablatorio (riconducibile, quanto all’occupazione,
alla categoria sub a) e, quanto alla acquisizione, alla
categoria sub b); quella dei terreni non contemplati nel
piano particellare e quindi primi occupati e poi irreversibilmente
trasformati in assenza di alcun formale provvedimento (riconducibile,
sia per l’occupazione che per l’acquisizione, alla categoria
sub c).
Ritiene infatti il Collegio che sia ravvisabile la giurisdizione
del Giudice Amministrativo anche per tale capo della domanda,
per molteplici motivi.
Anzitutto non bisogna trascurare che l’elemento volontaristico
o negoziale – inteso come volontà di produrre determinati
effetti nel mondo giuridico e di conformazione dei rapporti
giuridici - costituisce elemento comune tanto al provvedimento
amministrativo, quanto al comportamento, integrando un elemento
di unificazione della fattispecie unitariamente considerata
ed intesa come un tutto inscindibile.
L’unicità di contesto, di contenuto negoziale e la medesimezza
ed unicità dei fini perseguiti e realizzati (opere strutturali
di contenimento), nonché infine l’esercizio di poteri autoritativi
e di funzione pubblica nelle fattispecie complessivamente
considerata costituiscono tutti elementi che inducono a
ritenere, anche per tale parte, la giurisdizione del G.A.,
proprio in ragione del collegamento funzionale di tale comportamento
con l’esercizio di funzione pubblica (collegamento funzionale
di cui sub. c).
A tale ipotesi invero sembra applicabile perfettamente il
criterio di discrimine della giurisdizione efficacemente
sintetizzato nella citata decisione A.P. 7/2005, che – ad
avviso del Collegio – ha valore di principio di carattere
generale: “Nella specie, però, non si è di fronte a della
pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi
del privato in violazione del neminem laedere (la fattispecie
presa in considerazione dal citato art.34 nella parte dichiarata
incostituzionale dalla Corte), ma in presenza delle diverse
ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo
dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici,
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative”.
Quanto sopra premesso e considerato rileva tuttavia il Collegio
che è necessario – ai fini del decidere – acquisire agli
atti varia documentazione in via istruttoria e segnatamente:
1. certificato di destinazione urbanistica di tutte le aree
di proprietà dei ricorrenti interessate dall’occupazione
e dai lavori e dalle opere di consolidamento;
2. breve relazione a firma del responsabile dell’U.T.C.
del Comune di Carlantino sulla vicenda per cui è causa,
nella quale si evidenzi in particolare se e quali aree ulteriori
e diverse, rispetto a quelle previste nel piano particellare
ed oggetto del decreto di occupazione, siano state interessate
dall’occupazione e dalle opere;
3. copia della relazione allegata al progetto relativo alle
opere di che trattasi.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Sede di Bari – II^ Sez., sospesa e riservata ogni altra
decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al
Comune di Carlantino, in persona del Sindaco pro tempore,
di depositare la suindicata documentazione presso la segreteria
di questo Tribunale entro il termine di giorni sessanta
dalla data di notificazione e/o di comunicazione in via
amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia in prosieguo all’udienza pubblica del 12 ottobre
2006
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 ottobre
2005 e nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2006.
Giancarlo Giambartolomei - Presidente
Antonio Pasca – Estensore
DEPOSITA IN SEGRETERIA
il 13 marzo 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186
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