| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 2 maggio 2006 n.
3087
Pres. La Medica, Rel. Bottiglieri
Società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina Spa
(Avv. F. Mannucci) C. Comune di Roma (Avv. L. Onori) |
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Giustizia amministrativa – Interesse ad agire
– Locatore – Opere abusive realizzate dal detentore dell’immobile
ad insaputa del proprietario - Non sussiste – Inosservanza
del detentore dell’ordine di sospensione – Conseguenze -
Acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale
– Illegittimità
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E’ inammissibile, per carenza di interesse,
il ricorso proposto dal locatore avverso il provvedimento
comunale di sospensione immediata dei lavori di edilizia,
quando l’opera abusiva sia realizzata dal detentore dell’immobile
all’insaputa del proprietario o nella sua materiale impossibilità
ad opporvisi. In tal caso si applica la sola sanzione demolitoria
e non anche quella dell’acquisizione gratuita dell’opera
al patrimonio comunale per il caso di inosservanza dell’ordine
di sospensione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2090/88, proposto da
Società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Federico Mannucci, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Roma, via G.D. Romagnosi, n.
20;
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Onofri, presso il
quale elettivamente domicilia negli uffici dell’Avvocatura
Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del sindaco del Comune di Roma, del 30
novembre 1987, n. 40643, con la quale veniva ordinato la
sospensione immediata dei lavori e la demolizione di opere
pretesamene abusive, con acquisizione al patrimonio del
Comune per il caso di inosservanza, in relazione a beni
immobili di proprietà, siti in via Nomentana, n. 1103, nonché
di ogni altro atto preordinato, coordinato o, comunque,
connesso.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica
udienza del 22 febbraio 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri;
uditi l’avv. Clemente Maria Mannucci, in delega, per la
parte ricorrente e l’avv. Ceccarani, in sostituzione, per
il Comune di Roma.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso di cui in epigrafe, l’istante società
domanda l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune
di Roma, del 30 novembre 1987, n. 40643, con la quale è
stata ordinata la sospensione immediata dei lavori e la
demolizione di opere pretesamene abusive, con acquisizione
al patrimonio del Comune per il caso di inosservanza, in
relazione a bene immobile di proprietà della ricorrente
e concesso in locazione, provvedimento avverso il quale
deduce articolate censure di violazione di legge ed eccesso
di potere .
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il
Comune di Roma.
Con provvedimento 21 ottobre 2005, n. 9275, la Sezione ha
ordinato un incombente istruttorio a carico del Comune resistente,
successivamente adempiuto.
La causa è stata, indi, chiamata in decisione alla pubblica
udienza del 22 febbraio 2006.
DIRITTO
1. Viene all’odierno esame del Collegio la questione
inerente la legittimità dell’ordinanza del Sindaco del Comune
di Roma, del 30 novembre 1987, n. 40643, con la quale è
stata ordinata la sospensione immediata dei lavori e la
demolizione di opere pretesamene abusive, con acquisizione
al patrimonio del Comune per il caso di inosservanza, in
relazione a bene immobile di proprietà della ricorrente,
concesso in locazione.
2. A riguardo, lamenta parte ricorrente la propria estraneità
all’abuso in questione, esponendo che le opere di cui consta
sarebbero state realizzate senza la propria autorizzazione
dal locatore (tant’è che rappresenta di aver intrapreso
azione civile volta alla risoluzione del contratto e alla
demolizione delle opere), nonché, in ogni caso, la carenza
di rilievo edilizio delle opere medesime (riporto di terreno,
posa di una struttura in ferro di carattere precario, sistemazione
di due cancelli).
Alla luce di siffatta prospettazione, come correttamente
opposto dalla difesa comunale, la ricorrente risulta carente
di concreto interesse ad opporsi all’impugnato provvedimento.
Invero, per pacifica giurisprudenza, se l’opera abusiva
è realizzata dal detentore dell’immobile all’insaputa del
proprietario o nella di lui materiale impossibilità ad opporvisi,
si applica la sola sanzione demolitoria e non anche l’acquisizione
gratuita dell’opera al patrimonio comunale (C. Stato, V,
01-10-1999, n. 1228).
Di talchè non resta al Collegio che dichiarare la inammissibilità
del ricorso.
Le spese di giudizio, stante lo svolgimento dei fatti, possono
essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2090/88,
proposto da Società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina
s.p.a., come in epigrafe, ne dichiara la inammissibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di
consiglio del 22 febbraio 2006.
Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere
Anna BOTTIGLIERI Primo referendario, estensore.
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