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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 2 maggio 2006 n. 3087
Pres. La Medica, Rel. Bottiglieri
Società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina Spa (Avv. F. Mannucci) C. Comune di Roma (Avv. L. Onori)


Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Locatore – Opere abusive realizzate dal detentore dell’immobile ad insaputa del proprietario - Non sussiste – Inosservanza del detentore dell’ordine di sospensione – Conseguenze - Acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale – Illegittimità

E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto dal locatore avverso il provvedimento comunale di sospensione immediata dei lavori di edilizia, quando l’opera abusiva sia realizzata dal detentore dell’immobile all’insaputa del proprietario o nella sua materiale impossibilità ad opporvisi. In tal caso si applica la sola sanzione demolitoria e non anche quella dell’acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale per il caso di inosservanza dell’ordine di sospensione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2090/88, proposto da
Società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Mannucci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via G.D. Romagnosi, n. 20;

contro




il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Onofri, presso il quale elettivamente domicilia negli uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del sindaco del Comune di Roma, del 30 novembre 1987, n. 40643, con la quale veniva ordinato la sospensione immediata dei lavori e la demolizione di opere pretesamene abusive, con acquisizione al patrimonio del Comune per il caso di inosservanza, in relazione a beni immobili di proprietà, siti in via Nomentana, n. 1103, nonché di ogni altro atto preordinato, coordinato o, comunque, connesso.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri; uditi l’avv. Clemente Maria Mannucci, in delega, per la parte ricorrente e l’avv. Ceccarani, in sostituzione, per il Comune di Roma.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso di cui in epigrafe, l’istante società domanda l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, del 30 novembre 1987, n. 40643, con la quale è stata ordinata la sospensione immediata dei lavori e la demolizione di opere pretesamene abusive, con acquisizione al patrimonio del Comune per il caso di inosservanza, in relazione a bene immobile di proprietà della ricorrente e concesso in locazione, provvedimento avverso il quale deduce articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere .
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Roma.
Con provvedimento 21 ottobre 2005, n. 9275, la Sezione ha ordinato un incombente istruttorio a carico del Comune resistente, successivamente adempiuto.
La causa è stata, indi, chiamata in decisione alla pubblica udienza del 22 febbraio 2006.

DIRITTO



1
. Viene all’odierno esame del Collegio la questione inerente la legittimità dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, del 30 novembre 1987, n. 40643, con la quale è stata ordinata la sospensione immediata dei lavori e la demolizione di opere pretesamene abusive, con acquisizione al patrimonio del Comune per il caso di inosservanza, in relazione a bene immobile di proprietà della ricorrente, concesso in locazione.
2. A riguardo, lamenta parte ricorrente la propria estraneità all’abuso in questione, esponendo che le opere di cui consta sarebbero state realizzate senza la propria autorizzazione dal locatore (tant’è che rappresenta di aver intrapreso azione civile volta alla risoluzione del contratto e alla demolizione delle opere), nonché, in ogni caso, la carenza di rilievo edilizio delle opere medesime (riporto di terreno, posa di una struttura in ferro di carattere precario, sistemazione di due cancelli).
Alla luce di siffatta prospettazione, come correttamente opposto dalla difesa comunale, la ricorrente risulta carente di concreto interesse ad opporsi all’impugnato provvedimento.
Invero, per pacifica giurisprudenza, se l’opera abusiva è realizzata dal detentore dell’immobile all’insaputa del proprietario o nella di lui materiale impossibilità ad opporvisi, si applica la sola sanzione demolitoria e non anche l’acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale (C. Stato, V, 01-10-1999, n. 1228).
Di talchè non resta al Collegio che dichiarare la inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio, stante lo svolgimento dei fatti, possono essere compensate.

P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,



definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2090/88, proposto da Società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina s.p.a., come in epigrafe, ne dichiara la inammissibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006.
Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere
Anna BOTTIGLIERI Primo referendario, estensore.

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