| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 4 maggio 2006 n. 3212
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1) Mercato e Concorrenza – Pubblicità comparativa
ingannevole – Raffronto tra riviste appartenenti al medesimo
settore specialistico – Criteri per stabilire la maggiore
diffusione sul territorio - Criterio dell’incidenza sul
mercato delle inserzioni pubblicitarie - Prevalenza
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2) Mercato e Concorrenza – Pubblicità Ingannevole
– Mancata attivazione della tutela da parte dell’operatore
economico danneggiato – Acquiescenza – Non sussiste – Interesse
oggettivo alla tutela dell’iniziativa economica e dell’autodeterminazione
dei consumatori - Sussiste
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1) Per ravvisare l’eventuale ingannevolezza
di una pubblicità comparativa che mettendo a raffronto due
riviste periodiche appartenenti al medesimo settore specialistico,
dichiari la maggiore diffusione sul territorio nazionale
di una delle due, non rilevano le differenti modalità di
diffusione o il taglio editoriale di ciascuna, bensì il
numero di persone raggiunte dal prodotto ed i conseguenti
riflessi sul mercato delle inserzioni pubblicitarie, che
rappresenta il dato maggiormente significativo per determinare
quale sia quella prevalente.
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2) Non può configurarsi alcuna acquiescenza
a carico dell’operatore economico danneggiato che non abbia
attivato la tutela avverso la pubblicità ingannevole ex
D. Lgs. N. 74/92, in quanto tali norme non sono dettate
nell’esclusivo interesse delle imprese, ma si ricollegano
alla protezione dell’interesse pubblico alla tutela oggettiva
dell’iniziativa economica e/o della libera autodeterminazione
dei consumatori.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. I^
composto dai signori magistrati:
Pasquale de Lise Presidente
Antonino Savo Amodio Componente
Silvia Martino Componente rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12116/2002 proposto da
Uniservice s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Orlandi
e Antonella Giglio, ed elettivamente domiciliato in Roma
presso l’avv. Giglio alla via del Quirinale n. 26;
contro
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato presso la quale domicilia ex lege
alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;
e nei confronti
- Touring Club Italiano e Touring Editore
s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Guglielmetti,
Tommaso Faelli e Gaetano Lepore, ed elettivamente domiciliati
in Roma, alla via Cassiodoro n. 6, presso lo studio Lepore;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 27887/02, relativo al procedimento
n. PI 3739, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato nel corso dell’Adunanza dell’ 8 agosto 2002,
ricevuto dalla ricorrente in data 26.8.2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
generale dello Stato, di Touring Club Italiano e di Touring
Editore s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 8 marzo 2006 la d.ssa
Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con richiesta di intervento pervenuta in data 8 aprile
2002, l'associazione Touring Club Italiano, e la società
Touring Editore Srl, in qualità di concorrenti, segnalavano
la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, di tre messaggi, comparsi, rispettivamente, sulla
rivista Mediaforum, numero 5/2002, pagine 46-47, sotto forma
di pieghevole distribuito in occasione del B.I.T. (Borsa
Internazionale del Turismo) tenutosi a Milano dal 20 al
24 febbraio 2002 e sulla rivista Daily Media, n. 42 anno
XIII, pagina 6. I messaggi segnalati pubblicizzavano la
rivista specializzata nel settore turistico “Partiamo”,
edita dalla società ricorrente. In particolare, nella richiesta
di intervento si evidenziava la presunta ingannevolezza
dei messaggi in esame, in quanto gli stessi riportavano
informazioni non veritiere in merito alla definizione di
“Partiamo” come numero uno, per diffusione in Italia, tra
i periodici specializzati nel settore turistico. I messaggi
in questione citavano altre riviste, comparandone la diffusione,
attingendo a dati di fonte ADS, senza, però, fare menzione
della rivista "Qui Touring" edita dal Touring, che sarebbe,
invece, quella più diffusa.
In data 11 aprile 2002 l’Autorità comunicava alla società
Uniservice Srl, in qualità di operatore pubblicitario, e
alla società Touring Editore Srl e all'associazione Touring
Club Italiano, in qualità di richiedenti, l'avvio del procedimento
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l'eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta
di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt.
1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, al fine di verificare
se essi fossero idonei ad indurre in errore i destinatari
in relazione alle caratteristiche della rivista “Partiamo”,
con riferimento al vantato primato di diffusione. Veniva
inoltre precisato che i messaggi segnalati sarebbero stati
valutati anche in relazione alla circostanza che essi fossero
qualificabili come pubblicità comparativa ai sensi dell'articolo
2, lettera b-bis, del citato Decreto Legislativo, come modificato
dal Decreto Legislativo n. 67/2000, e, in subordine, alle
condizioni di liceità di cui all’art. 3-bis, lett. a) e
c).
Con il provvedimento impugnato, l’Autorità, ritenendo i
messaggi in esame idonei ad indurre in errore i consumatori
circa le caratteristiche del periodico pubblicizzato, con
riferimento ai dati di diffusione in comparazione con i
concorrenti, ha deliberato che gli stessi costituiscono
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92 e dell'articolo
3-bis, lettere a) e c), del medesimo decreto, e ne ha vietato
l’ulteriore diffusione.
Con il presente ricorso Uniservice s.r.l. deduce:
1) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione
dei fatti, erroneità dei presupposti di fatto, in
quanto il periodico “Qui Touring” non può considerarsi concorrente
di quello edito dalla ricorrente.
La peculiare natura di newsletter gratuita, o house
organ della rivista, inviata automaticamente e gratuitamente
ai soci del Touring Club Italiano, escluderebbe la comparabilità
della stessa con i periodici presi in considerazione nei
messaggi esaminati dall’Autorità, distribuiti in edicola
o mediante abbonamento a pagamento.
In sostanza, il mensile “Qui Touring” non può essere assimilato
ad altre riviste specializzate nel settore del turismo in
quanto costituisce un mezzo di informazione riservato esclusivamente
ai soci del Touring Club Italiano;
2) Omessa motivazione – genericità, in quanto
l’Autorità ha omesso di considerare che il Touring Club
e il Toruring Editore s.r.l. hanno prestato acquiescenza
ad un’identica comunicazione pubblicitaria svolta da un
terzo editore.
Si sono costituiti, per resistere, l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, il Touring Club Italiano e la
Touring editore s.r.l..
La ricorrente e le controinteressate hanno depositato memorie
conclusive, in vista della pubblica udienza dell’8 marzo
2006 alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.a I messaggi esaminati dall’Autorità vantano il primato
di diffusione del periodico “Partiamo”, edito dalla Uniservice,
e consistono essenzialmente in grafici a torta finalizzati
ad evidenziare, con un’immagine ad impatto diretto, la quota
di mercato detenuta in confronto a tutti gli altri concorrenti.
Tra di essi non viene menzionata la rivista, appartenente
allo stesso segmento, “Qui Touring”, edita dalla controinteressata
Touring Editore s.r.l..
Quest’ultima, nel corso del procedimento svoltosi innanzi
all’Autorità, ha comprovato, citando la stessa fonte utilizzata
da Uniservice (dati ADS), che il mensile specializzato nel
settore viaggi e turismo oggettivamente più diffuso è “Qui
Touring”, con una diffusione media mensile di 455.172 copie
contro le 221.969 copie di “Partiamo”, per il periodo di
riferimento dei primi due messaggi segnalati (novembre 2000-ottobre
2001), e di 453.549 copie contro 197.639, per il periodo
di riferimento del terzo messaggio (dicembre 2000-novembre
2001).
Il principale argomento svolto da Uniservice - la quale
non contesta, in punto di fatto, il dato appena riferito
– è che le due riviste non possano considerarsi concorrenti
in relazione alle ben distinte modalità di diffusione e
comunque al fatto che la rivista del Touring svolge essenzialmente
una finalità informativa in ordine alle iniziative e alle
attività dell’associazione.
L’Autorità tuttavia, con argomentazioni del tutto condivisibili,
ha osservato che il messaggio di cui oggi si controverte
è pubblicato su riviste specializzate, destinate agli operatori
del settore e ai potenziali inserzionistici pubblicitari,
per i quali è innegabile che il dato maggiormemente significativo
sia rappresentato non tanto dalle modalità di diffusione,
o dal taglio editoriale, bensì dal numero delle persone
raggiunte dal prodotto e che potenzialmente leggeranno i
messaggi pubblicitari nello stesso pubblicati.
Le peculiari modalità di diffusione o il particolare taglio
editoriale della rivista del Touring non sono cioè sufficienti,
nella fattispecie, ad escluderne l’appartenenza al medesimo
settore specializzato in cui si inserisce il periodico edito
dalla Uniservice, del quale, così come correttamente rilevato
dalle controinteressate, risulta indubbiamente concorrente
sul mercato della raccolta di inserzioni pubblicitarie che
hanno come target il pubblico interessati ai viaggi
e al turismo.
Al riguardo, con le memorie conclusive, Uniservice, al fine
di corroborare l’assunto secondo il quale le riviste in
esame operano in due distinti mercati, si è richiamata alla
sentenza n. 4601/2003 di questa Sezione con la quale si
è affermato, tra l’altro, che i soci del TCI “ sono pur
sempre una parte solo esigua della generalità dei potenziali
acquirenti, e, soprattutto, integrano una collettività
differenziata e predeterminata ex ante in forza del criterio
dell’appartenenza all’associazione”.
La decisione in esame riguarda tuttavia la specifica materia
dei contributi all’editoria che la legge destina esclusivamente
alle riviste effettivamente poste in vendita al pubblico
(cfr. art. 23 del d.P.R. n. 268 del 1982) là dove, nella
fattispecie, viene in rilievo la ben diversa fonte di finanziamento
costituita dalla raccolta pubblicitaria.
L’esistenza di un rapporto competitivo con le altre imprese
che pubblicano riviste destinate alla vendita e/o all’abbonamento
è quindi legata non tanto all’identità dei potenziali lettori,
quanto al mercato delle inserzioni pubblicitarie, comune
ad entrambe.
3. Del tutto privo di pregio, infine, è il secondo motivo
di ricorso, relativo all’acquiescenza asseritamente prestata
dal Touring ad analoga pubblicità diffusa da altro editore
(nella specie Arnoldo Mondadori Editore).
Premesso che è la stessa ricorrente ad evidenziare la diversità,
sul piano oggettivo e soggettivo, della pubblicità rispetto
alla quale le controinteressate avrebbero omesso di reagire,
non va dimenticato che il fine essenziale della tutela apprestata
dal d.lgs. n. 74 del 1992 si ricollega alla protezione dell’interesse
pubblico alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa
economica e/o della libera autodeterminazione dei consumatori.
Pertanto, alcuna acquiescenza può configurarsi rispetto
all’osservanza di norme, come quelle di contrasto alla pubblicità
ingannevole, che non sono dettate nell’esclusivo interesse
delle imprese ma anche del pubblico in generale.
Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto
Sussistono però giusti motivi per compensare tra le parti
le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso
di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 marzo
2006.
Pasquale de Lise Presidente
Silvia Martino Estensore
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