| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 21 aprile 2006
n. 612
Pres. Campanella Rel. Leotta
Studio Diagnostica e Terapia Srl + altri (Avv. ti S. Privitera
e C. Panebianco) c. Assessorato Regionale alla Sanità (Avvocatura
dello Stato) Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania
(n.c.) |
|
1. Giurisdizione e competenza – Sanità -
Convenzione tra Regione e privati per le prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Regionale - Giurisdizione esclusiva
del Giudice amministrativo –– Sussiste – Estensione
|
| |
|
2. Servizi pubblici – Programmazione dei
limiti di spesa – Tardiva fissazione della spesa sanitaria
regionale – Reclamo per la mancata corresponsione delle
spese esorbitanti la programmazione nazionale e regionale
– Infondatezza
|
| |
|
3. Servizio pubblico sanitario – Programmazione
dei limiti di spesa – Riferimento al volume delle prestazioni
erogate nell’anno precedente quale criterio di previsione
di spesa – Legittimità – Ragioni
|
| |
|
4. Sanità – Gestione del servizio sanitario
– Decreto assessoriale – Contenuto -Programmazione differenziata
dei limiti di spesa per strutture pubbliche e private –
Legittimità – Ragioni
|
|
1. Rientra nella giurisdizione esclusiva
del Giudice amministrativo la controversia concernente la
validità, o la determinazione del contenuto, ivi compresa
la configurabilità di un tetto massimo di spesa, della convenzione
tra la Regione e la struttura sanitaria privata riguardante
l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Regionale. Infatti tale convenzione, ricollegandosi a scelte
di programmazione sanitaria riguardo alle quali l’amministrazione
conserva poteri di autotutela e di controllo, anche nella
fase attuativa, da vita ad un rapporto che si inquadra nello
schema della concessione di pubblico servizio. Di contro,
anche se relative a pubblici servizi, le controversie aventi
ad oggetto il riconoscimento del diritto e/o la condanna
alla corresponsione di somme per prestazioni sanitarie specialistiche
erogate in regime convenzionale, concernendo questioni di
natura patrimoniale, al pari dell’azione di indebito arricchimento
ex art. 2041 cc, rientrano nella giurisdizione del Giudice
ordinario.
|
| |
|
2. La tardiva emanazione del Decreto assessoriale
determinativo della spesa sanitaria regionale non può essere
invocata dalle strutture private accreditate al fine di
reclamare la remunerazione delle spese esorbitanti dalla
programmazione nazionale e regionale, che fissa limiti ineludibili
per le tutela dell’interesse pubblico al contenimento della
spesa sanitaria.
|
| |
|
3. E’ legittimo il riferimento al volume
delle prestazioni erogate dal SSL nell’anno precedente per
la determinazione del limite di spesa sostenibile nell’anno
successivo in quanto, attraverso tale parametro, si consente
di salvaguardare le esigenze di contenimento della spesa
sanitaria, modulandole su un dato empirico che indica il
concreto fabbisogno delle prestazioni sanitarie.
|
| |
|
4. Non è illegittimo il Decreto assessoriale
che imponga alle Aziende Unità Sanitarie Locali limiti di
spesa alle strutture private, rinviando invece ad un provvedimento
successivo l’individuazione dei limiti vincolanti per le
strutture pubbliche. Infatti, i presidi ospedalieri a diretta
gestione delle AUSL hanno diverse esigenze finanziarie dovute
all’obbligo di rendere sempre e comunque le prestazioni
sanitarie agli assistiti, mentre tale obbligo non sussiste
per i soggetti privati accreditati, ove sia superato il
tetto di spesa preventivato.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia - Sezione staccata di Catania -
Sezione Quarta
|
| |
|
composto dai Signori Magistrati: Dott. Biagio
Campanella Presidente; Dott. Ettore Leotta Consigliere relatore
estensore; Dott. Francesco Brugaletta Consigliere
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
S E N T E N Z A
|
| |
|
sul ricorso n. 242/2003 R.G. proposto dallo
|
| |
|
Studio Diagnostica e Terapia S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, dalla
Clinilab s.r.l. in persona del legale rappresentante
pro tempore, dallo Studio di Radiologia De Luca di Vincenzo
De Luca e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore, dalla C.I.M.C. (Clinical Isotopic Medical
Center) S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore
Privitera e Carmelo Panebianco, presso lo studio dei quali,
sito in Catania, Via Francesco Riso n. 95, sono elettivamente
domiciliati;
|
| |
|
contro
|
| |
|
l’Assessorato Regionale alla Sanità,
in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria
ex lege;
|
| |
|
l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3
di Catania, in persona del Direttore generale pro tempore,
non costituito;
|
| |
|
per l’annullamento
previa sospensione, del decreto assessoriale del 7 novembre
2002, pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 15 novembre 2002,
avente ad oggetto “Nuove disposizioni per il contenimento
della spesa sanitaria nella regione siciliana”, ed in special
modo dell’art. 2, comma 1 lettera b), comma 2 e comma 3,
dell’art. 6, dell’art. 7, dell’art. 8, dell’art. 9 e dell’art.
10;
e per il riconoscimento
del diritto delle strutture ricorrenti all’integrale pagamento
delle prestazioni sanitarie erogate a carico del Servizio
Sanitario Regionale nell’anno 2002.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
regionale intimata; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 il
Consigliere dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale
di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
Fatto e diritto
|
| |
|
1) I ricorrenti sono accreditati per l’erogazione,
a carico del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni
rientranti nelle seguenti branche:
- Studio Diagnostica e Terapia: radiologia Tac;
- Clinilab: analisi cliniche;
- Studio Radiologia De Luca: radiologia;
- C.I.M.C.: Medicina Nucleare.
I contratti relativi alla determinazione dei tetti di spesa
(budget) per l’anno 2002 sono stati sottoscritti dalle parti
il 23 – 30 dicembre 2002.
Con il presente gravame i ricorrenti impugnano il Decreto
Assessoriale 7 novembre 2002, pubblicato nella G.U.R.S.
n. 52 del 15 novembre 2002, avente ad oggetto “Nuove disposizioni
per il contenimento della spesa sanitaria nella regione
siciliana”, chiedendo:
A - l’annullamento dell’art. 2, comma 1 lettera b), comma
2 e comma 3, dell’art. 6, dell’art. 7, dell’art. 8, dell’art.
9 e dell’art. 10 del predetto decreto, determinativi dei
tetti di spesa (budget) delle strutture private accreditate
con il Servizio Sanitario Regionale;
B - il riconoscimento del diritto ad ottenere l’integrale
pagamento delle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2002
e la condanna delle Autorità intimate al pagamento delle
somme dovute ovvero, in estremo subordine, la corresponsione
dell’indennizzo per indebito arricchimento, ai sensi dell’art.
2041 c.c..
L’Amministrazione regionale intimata si è costituita in
giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 la causa è passata
in decisione.
|
| |
|
2) Come precisato al superiore punto 1),
con il gravame in esame i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento
parziale del decreto assessoriale 7 novembre 2002, che detta
“Nuove disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria
nella regione siciliana”, e, contestualmente, il riconoscimento
del diritto ad ottenere l’integrale pagamento delle prestazioni
sanitarie rese nell’anno 2002 e la condanna delle Autorità
intimate al pagamento delle somme dovute (in subordine,
anche sotto forma d’indennizzo per arricchimento senza causa).
Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di verificare
la permanenza della propria giurisdizione per entrambi i
capi di domanda.
A - Allorché il ricorso è stato proposto, vigeva l’art.
33, comma 1, del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito
dall’art. 7, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205,
che aveva devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo
«tutte le controversie in materia di pubblici servizi».
Sennonché, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, intervenuta
nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma citata, “nella
parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie
in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché
«le controversie in materia di pubblici servizi relative
a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative
a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione
o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento
amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del
gestore, nonché»”.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr.
Cons. Stato, V, 21 dicembre 2004 n. 8153; Cons. Stato, V,
3 febbraio 2005 n. 277; C.G.A. 22 aprile 2005 n. 270; T.A.R.
Salerno, sez. I, 8 ottobre 2004 n. 1882; T.A.R. Lazio, sez.
III, 7 marzo 2005 n. 1751; T.A.R. Palermo, sez. II, 30 maggio
2005 n. 923), con la predetta sentenza la Corte Costituzionale
ha restituito al giudice ordinario, anche in materia di
servizi pubblici, la giurisdizione sulle controversie relative
ad indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Poiché la sentenza della Corte Costituzionale prima citata
ha efficacia retroattiva (Cfr. Cass. SS.UU., 6 maggio 2002
n. 6487; Id., 16 novembre 2004 n. 21635; Id., 31 gennaio
2005 n. 1830; Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2004 n. 6489;
C.G.A., 22 aprile 2005 n. 270; Tar Bari, Sezione I, 7 luglio
2005, n. 3185), ed è conseguentemente inoperante il principio
della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c.,
il ricorso in esame - limitatamente alla parte in cui viene
richiesto il riconoscimento del diritto ad avere corrisposti
maggiori emolumenti per le prestazioni sanitarie specialistiche
rese a favore del Servizio Sanitario Regionale - dev’essere
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Infatti, a seguito della citata sentenza n. 204/2004, le
controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto
e/o la condanna alla corresponsione di somme per prestazioni
sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale
(o di pre - accreditamento) rientrano nella giurisdizione
del giudice ordinario (Cfr. Cons. Stato, V, 3 febbraio 2005,
n. 276; C.G.A. ord. 5 maggio 2005, n. 287; Tar Bari, Sezione
I, 7 luglio 2005, n. 3185).
Sempre nella giurisdizione del giudice ordinario rientra
l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., concernendo
anch’essa questioni di natura patrimoniale (Cfr. Cassazione
SS.UU. 24 novembre 2004, n. 22119; Cons. Stato, V, 21 dicembre
2004, n. 8153; Tar Bari, Sezione I, 7 luglio 2005, n. 3185
citata).
B – Nella parte in cui i ricorrenti contestano l’esercizio
dei poteri, sicuramente autoritativi, di determinazione
delle risorse da destinare all’erogazione delle prestazioni
sanitarie da parte del S.S.N., nonché i criteri di determinazione
del tetto di spesa (budget) per le singole strutture pre
– accreditate, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
In particolare:
- ove vengano impugnati, come nel caso in esame, atti a
contenuto generale, appartenenti ad una fase prettamente
organizzativa del servizio pubblico - servizio sanitario
nazionale, si rientra nell’ambito della giurisdizione generale
di legittimità (Cfr. Tar Palermo, Sezione Prima, 30 settembre
2004, n. 2140);
- ove vengano impugnati atti con i quali venga concretamente
determinato il tetto di spesa (budget) per singola struttura
(o professionista), si rientra nell’ambito della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 33,
comma 1, del Decreto Leg.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito
dall’art. 7, lettera a della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Il Tribunale perviene a tale conclusione, richiamando la
recente sentenza 8 agosto 2005, n. 16605, con la quale la
Corte di Cassazione SS.UU. ha affermato quanto segue:
“la convenzione tra la Regione e la struttura (o il professionista)
privati dà vita a un rapporto che si inquadra nello schema
della concessione di pubblico servizio, ricollegandosi a
scelte di programmazione sanitaria riguardo alle quali l'amministrazione
conserva poteri di autotutela e di controllo anche nella
fase attuativa; pertanto la controversia che coinvolge la
validità ovvero la determinazione del contenuto di tale
convenzione, ed, in particolare, la configurabilità, nel
suo ambito, di un tetto massimo di spesa, rientra, ai sensi
dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 -, nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi
come pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulle altre questioni
dedotte in giudizio (da ultimo Cass. Sez. Un. 29 aprile
2004 n. 8212).
Si aggiunga che il principio di diritto appena esposto conserva
validità anche nel vigore della nuova disciplina della giurisdizione
sulle controversie riguardanti prestazioni di ogni genere,
rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale
- disciplina contenuta nell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo
1998 n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge
21 luglio 2000), così come risultante a seguito della declaratoria
di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza
della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - dal momento
che, anche nel descritto contesto normativo, permane la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso
in cui la controversia coinvolga, come nella specie, la
validità della convenzione tra la Regione e la struttura
privata o la determinazione del prezzo della prestazione
(vedi Cass. Sez. un. 24 marzo 2005 n. 6330)”.
|
| |
|
3) Definito l’ambito della propria giurisdizione,
il Tribunale procede all’esame del merito del gravame, limitatamente
alla parte in cui i ricorrenti chiedono il parziale annullamento
del Decreto Assessoriale 7 novembre 2002.
Ai fini del decidere, il Tribunale ritiene necessario individuare
il quadro normativo di riferimento.
L’art. 8 bis, comma 1, del Decreto Leg.vo 30 dicembre 1992,
n. 502 (introdotto dall’art. 8, comma 4 del Decreto Leg.vo
19 giugno 1999, n. 229) recita testualmente:
“1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi
di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presìdi
direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater,
nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies”.
In tal modo viene sancita la sostituzione del regime delle
convenzioni con il sistema dell’accreditamento.
A sua volta, l’art. 8 quater, del Decreto Leg.vo 30 dicembre
1992, n. 502 (introdotto dall’art. 8, comma 4 del Decreto
Leg.vo 19 giugno 1999, n. 229), ai commi 2 ed 8, così dispone:
“2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo
per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale
a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate,
al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies.
... omissis ...
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera
b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono
tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale
un volume di attività comunque non superiore a quello previsto
dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso
di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico
e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo
13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28,
commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva
in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative”.
In base alle disposizioni riportate:
- i soggetti accreditati hanno titolo a percepire la remunerazione
per le prestazioni effettivamente erogate, nei limiti dei
singoli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies, in mancanza
ed al di fuori dei quali non sorge alcun vincolo a carico
delle A.U.S.L.;
- il volume complessivo di prestazioni da porsi a carico
del servizio sanitario nazionale non può superare quello
previsto in sede di programmazione nazionale, che costituisce
un limite ineludibile.
Infine, l’art. 8 quinquies, commi 1 e 2, del Decreto Leg.vo
30 dicembre 1992, n. 502 (introdotto dall’art. 8, comma
4 del Decreto Leg.vo 19 giugno 1999, n. 229 e modificato
dall’art. 8 del Decreto Leg.vo 28 luglio 2000 n. 254), prescrive
testualmente:
“ 1. Le regioni ... definiscono l'ambito di applicazione
degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati,
con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione
e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella
definizione degli accordi contrattuali e nella verifica
del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività
delle strutture interessate ....;
c) determinazione del piano delle attività relative alle
alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle
strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni
eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto
del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso
da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione
e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni
comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi
con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti
con quelle private e con i professionisti accreditati, anche
mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative
a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione
dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria
locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia
e per modalità di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa,
tempi di attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività
concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei
valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria
delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo
sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente
svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma
1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti ... “.
In tal modo, per ciò che interessa in questa sede, il Legislatore
delegato:
- ha affidato alle regioni il compito di determinare i criteri
di remunerazione delle prestazioni eccedenti il programma
preventivo concordato;
- ha assegnato alle regioni ed alle A.U.S.L. il compito
di stipulare contratti con le strutture private e con i
professionisti accreditati, individuando il volume massimo
di prestazioni per singola struttura (tetto di spesa o budget)
ed il relativo corrispettivo, nonché il corrispettivo per
le prestazioni eccedenti.
In conclusione, in base alla normativa richiamata, globalmente
considerata, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale
e le strutture private accreditate sono regolati:
- da una fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla
regione;
- da una fase contrattuale con le singole strutture, affidata
alla regione ed alle A.U.S.L., in assenza della quale le
aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale non
sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni
erogate (Cfr. art. 8 quater, comma 2, del Decreto Leg.vo
30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall’art.
8, comma 4 del Decreto Leg.vo 19 giugno 1999, n. 229, prima
riportato).
Tale quadro normativo nazionale è stato attuato in Sicilia
con il Decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2000
(Piano Sanitario regionale 2000/2002), con il quale:
- al punto 7.1.1 sono state attribuite all'Assessorato Regionale
alla Sanità generiche funzioni in ordine al monitoraggio
della spesa sanitaria, al suo indirizzo in relazione agli
obbiettivi da perseguire ed alla ripartizione delle risorse
tra le A.U.S.L.;
- al punto 7.1.11. - con specifico riferimento alla "specialistica
ambulatoriale" ed alle "altre prestazioni sanitarie in convenzione"
– è stato assegnato alla Regione il compito di individuare
"meccanismi per l'attribuzione di tetti di spesa . . . tenendo
anche conto delle prestazioni che si intendono acquistare"
ed alle A.U.S.L. quello di "attivare, nel rispetto dei limiti
di spesa stabiliti, la contrattazione dei piani annuali
preventivi delle prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture
pubbliche e private determinandone le quantità e la tipologia
delle stesse".
Conseguentemente:
- alla Regione è stata affidata la determinazione del budget
annuale complessivo della spesa del S.S.R. e la sua ripartizione
tra le A.U.S.L. operanti nella regione, nonché il compito
di diramare le direttive di cui all'art. 8-quinquies, comma
1, del D.Lgs. n. 502/1992;
- alle A.U.S.L. è stata affidata la contrattazione con le
singole strutture sanitarie private, o con le loro organizzazioni
di categoria, in ordine al volume massimo di prestazioni
erogabili, al corrispettivo preventivato a fronte delle
attività concordate ed a quello relativo ad eventuali prestazioni
eccedenti il programma preventivo concordato.
Nel contempo, con accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e Bolzano (pubblicato nella
G.U.R.I. 6 settembre 2001 n. 207), concluso ai sensi dell’art.
4, comma 1, del Decreto Leg.vo 28 agosto 1997, n. 281, previa
integrazione del finanziamento per l’anno 2001 (elevato
a 138.000 miliardi di lire) è stato stabilito quanto segue:
“ ... 6. In tale prospettiva, con l'obiettivo di una evoluzione
dei finanziamenti che mantenga un quadro stabile nel tempo,
è definito, per il triennio 2002-2004, il quadro finanziario
complessivo ed esaustivo delle risorse statali utilizzabili
per finanziare la spesa sanitaria pubblica, che si basa
sulla quota, per il 2001, incrementata, di anno in anno,
in relazione all'andamento del P.I.L. così come previsto
nel DPEF 2002-2006. Si conviene pertanto di determinare
la disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse
da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per gli anni dal 2002 al 2004 nelle seguenti somme: lire
144.376 miliardi per l'anno 2002, lire 150.122 miliardi
per l'anno 2003 e lire 155.871 miliardi per l'anno 2004...”.
Con Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
con modificazioni in L. 16 novembre 2001, n. 405, sono state
previste norme sul contenimento della spesa sanitaria, ai
sensi dell’Accordo 8 agosto 2001, affidando alle regioni
il compito di intervenire nei diversi ambiti del sistema
sanitario regionale, al fine di qualificare e razionalizzare
la spesa sanitaria e definire i livelli essenziali di assistenza.
Successivamente è intervenuta la L.R. 26 marzo 2002, n.
2 che, all’art. 28, comma 6, ha disposto quanto segue:
“I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano
preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi
comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare
delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario
regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione,
tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della
programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato
dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio”.
Con decreto 12 agosto 2002 n. 1561 (pubblicato nella G.U.R.S.
16 agosto 2002 n. 38) l’Assessore Regionale alla Sanità,
richiamati, tra l’altro, il predetto accordo Stato – Regioni
dell’8 agosto 2001 e l’art. 28, comma 6, della L.R. 26 marzo
2002, n. 2, ha fissato i tetti di spesa (budget) per l’anno
2002:
- per le strutture pubbliche;
- per le strutture private provvisoriamente accreditate
prima dell’entrata in vigore del decreto 17 giugno 2002
n. 890;
- per le strutture private che sarebbero state provvisoriamente
accreditate ai sensi del decreto 17 giugno 2002 n. 890.
Con decreto 30 settembre 2002 (pubblicato nella G.U.R.S.
4 ottobre 2002 n. 46) l’Assessore Regionale alla Sanità
ha modificato il precedente decreto del 12 agosto 2002,
limitatamente ad alcune prescrizioni riguardanti le strutture
pubbliche, procedendo contestualmente alla revisione del
sistema di emergenza – urgenza 118.
Infine, con decreto 7 novembre 2002 (pubblicato nella G.U.R.S.
15 novembre 2002 n. 52, lo stesso Assessore Regionale alla
Sanità ha modificato il precedente decreto del 12 agosto
2002, revocandone gli artt. 6 – 14 e dettando nuove disposizioni
sui tetti di spesa (budget) per l’anno 2002:
- per le strutture private provvisoriamente accreditate
prima dell’entrata in vigore del decreto 17 giugno 2002
n. 890;
- per le strutture private che sarebbero state provvisoriamente
accreditate ai sensi del decreto 17 giugno 2002 n. 890.
Richiamate le fonti normative che disciplinano la determinazione
dei tetti di spesa per l’anno 2002 delle strutture private
provvisoriamente accreditate, il Tribunale procede all’esame
dei rilievi proposti con il ricorso in esame.
3) Con la I^ censura viene lamentata la violazione e/o falsa
applicazione di legge.
A - I ricorrenti deducono anzitutto l’illegittimità dell’art.
2, comma 1 lettera b) e comma 2 del D.A. 7 novembre 2002,
con il quale è stato stabilito di determinare il tetto di
spesa (budget) delle strutture specialistiche convenzionate
esterne per l’anno 2002 sulla base del fatturato 2001 (prestazioni
rese e validate), tenendo conto degli effetti prodotti dal
d.a. 36762 del 24.12.01);
Sostengono che le prescrizioni assessoriali sarebbero illegittime,
in quanto:
- il tetto di spesa sarebbe stato determinato in assenza
di un provvedimento regionale di programmazione, espressamente
contemplato dal D. P. 11 maggio 2000 (Piano sanitario Regionale),
laddove è stato previsto testualmente:
“…per dotare la programmazione sanitaria regionale di estrema
concretezza … l’Assessorato alla Sanità dovrà predisporre,
entro la fine di ogni anno, previa verifica dei risultati
raggiunti, il piano di azione per il periodo successivo…tali
meccanismi (revisione dei budget, verifica dei programmi)
potranno essere attivati a condizione che si pervenga ad
un efficace sistema informativo locale e regionale…”;
- sarebbe mancata in ogni caso, da parte della Regione,
la fase della contrattazione preventiva con le singole strutture
sanitarie, contemplata da varie leggi, succedutesi nel tempo
(L. n. 724/1994; L. n. 549/1995 art. 2; L. n. 662/1996 art.
1 comma 32; L. n. 449/1997 art. 32, comma 8) .
In particolare, non potrebbe esserci alcuna contrattazione
preventiva, se non per il futuro, soprattutto allorché il
volume di attività non coincida con il previsto piano annuale
di prestazioni .
Per il Tribunale i superiori rilievi sono privi di pregio,
dal momento che:
– L’attività di monitoraggio prevista dal D.P. 11 maggio
2000 riguarda non la determinazione dei budget di spesa
delle singole strutture sanitarie, bensì una corretta determinazione
del fabbisogno di assistenza sanitaria, affinché sia posto
“a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di
attività comunque non superiore a quello previsto dagli
indirizzi della programmazione nazionale”
In sostanza, il monitoraggio di cui parlano i ricorrenti
è finalizzato alla quantificazione delle strutture sanitarie
accreditabili, in relazione all’effettivo fabbisogno (Cfr.
art. 8 quater, comma 8, del Decreto Leg.vo 30 dicembre 1992,
n. 502, introdotto dall’art. 8, comma 4 del Decreto Leg.vo
19 giugno 1999, n. 229), e non la fissazione dei budget
di spesa.
- La fase della contrattazione preventiva da parte della
Regione con le singole strutture sanitarie (o con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale) è stata
eliminata dal Decreto del Presidente della Regione 11 maggio
2000 (piano sanitario regionale 2000 – 2002), che ha affidato
tale compito alle singole A.U.S.L. (Cfr. punto 7.1.11 del
Decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2000 riportato
al superiore punto 2).
L’esclusione della Regione dalla fase negoziale è stata
ribadita dall’art. 28, comma 6, della L.R. 26 marzo 2002,
n. 2.
- Ove la doglianza in esame debba intendersi riferita alla
tardiva adozione da parte della regione del D.A. 7 novembre
2002, intervenuto alla fine dell’anno di riferimento (2002),
il Collegio richiama le considerazioni formulate dal Tar
Palermo, Sezione I, con sentenza 30 novembre 2004, n. 2140,
con la quale è stato evidenziato quanto segue:
“ ... detta censura appare, però, infondata alla luce delle
considerazioni svolte dalla difesa dell’amm.ne regionale,
secondo la quale l’atto impugnato costituisce un sostanziale
miglioramento della disciplina originariamente introdotta
con il D.A. 12.08.2002, scaturito all’esito di un’attività
di concertazione con le organizzazioni di categoria dei
soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, attraverso
la quale è stata operata una attenta comparazione tra le
esigenze dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie
e le non illimitate disponibilità finanziarie regionali
al fine di pervenire ad una determinazione dei budget accetabile,
ed in concreto da tutti accettata.
In buona sostanza, la stessa amministrazione - sollecitata
dalla doglianze mosse dagli operatori alla disciplina originariamente
introdotta in materia con il D.A. 12.08.2002 – ha autonomamente
e spontaneamente posto in essere quell’attività postuma
di considerazione e bilanciamento delle esigenze dei soggetti
privati con le risorse disponibili - indicata dalla giurisprudenza
del Consiglio di Stato quale modalità da seguirsi per pervenire
alla obbligatoria, sia pure postuma, fissazione dei budget
di spesa annuali - conseguendo il risultato massimo in concreto
compatibile con i vincoli di ordine economico-finanziario
discendenti dall’accordo Stato-Regioni dell’agosto del 2001
(di cui alle premesse del D.A. 12.08.2002).
Ed invero osserva, a tal riguardo, il Collegio che:
a) le previsioni del D.A. 12.08.2002, sebbene mai effettivamente
entrate in vigore, ben possono essere considerate quale
termine di paragone per valutare il carattere migliorativo
del D.A. 7.11.2002, sostitutivo del primo;
b) costituisce fatto notorio – per essere anche stato oggetto
di ripetuti articoli di stampa – la circostanza che al D.A.
del 12.08.2002 hanno fatto seguito le vivaci rimostranze
degli operatori interessati e che lo stesso Presidente della
Regione ha aperto una fase di consultazione e contrattazione
con le loro organizzazioni sindacali, del cui esito si è
tenuto conto nell’atto impugnato;
c) non appare condivisibile l’affermazione secondo la quale
il ritardo nella determinazione del budget per l’anno 2002
avrebbe determinato il diritto degli operatori a vedersi
integralmente rimborsate tutte le prestazioni erogate (quanto
meno sino al momento dell’adozione del provvedimento determinativo),
in considerazione del fatto che il quadro normativo e giurisprudenziale
in materia già da alcuni anni consolidatosi esclude siffatto
diritto ed impone invece una sia pur tardiva e postuma determinazione
dei limiti di spesa alle strutture accreditate; e ciò per
assicurare il rispetto dei prescritti vincoli di bilancio
alla spesa sanitaria.
In conclusione il Collegio rileva che il carattere di rideterminazione
dei limiti di spesa, in revisione di quelli originariamente
fissati in via autonoma, concordata con le organizzazioni
sindacali interessate, nell’ambito dei vincoli di bilancio
esistenti, esclude la rilevanza del denunziato vizio di
tardività ai fini del conseguimento di una ulteriore e nuova,
ma comunque necessaria, determinazione dei citati limiti”.
Nel fare proprie le considerazioni espresse in seno alla
suddetta sentenza, questo Tribunale osserva che, in ogni
caso, l’eventuale tardività del Decreto assessoriale determinativo
della spesa sanitaria regionale non potrebbe essere invocata
dalle strutture private accreditate, al fine di reclamare
la remunerazione di tutte le prestazioni frattanto rese,
atteso il chiaro disposto dell’art. 8 quater, comma 2, del
Decreto Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502 (introdotto dall’art.
8, comma 4, del Decreto Leg.vo 19 giugno 1999, n. 229),
in base al quale, in mancanza degli accordi contrattuali
di cui all’art. 8 quinqies, le A.U.S.L. non hanno alcun
vincolo di corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione
per le prestazioni già erogate.
Da ciò consegue che, in mancanza degli accordi contrattuali,
le aspettative maturate dai singoli operatori non possono
essere soddisfatte (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2002, n.
418; C.G.A., Parere 16 aprile 2002, n. 1745/1999).
Tale orientamento del Collegio (che diverge dall’interpretazione
seguita con precedenti decisioni - cfr. per tutte, Tar Catania,
Sezione II^, 13 ottobre 2000, n. 2883) è coerente con il
complessivo quadro normativo di riferimento, che pone a
carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale, peraltro noti da tempo agli
operatori del settore.
Infatti l’accordo 8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, con il quale era stato disposto
il sostanziale congelamento della spesa sanitaria per gli
anni 2002, 2003 e 2004 (salvo l’incremento derivante dall’andamento
del PIL, come previsto nel DPEF), è stato pubblicato nella
G.U.R.I. 6 settembre 2001 n. 207, onde le strutture private
accreditate sono state poste in condizione di programmare
per tempo le proprie attività imprenditoriali.
In ogni caso, l’eventuale tardività della determinazione
del tetto di spesa (budget) deve recedere nei confronti
dell’interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria
entro i limiti contemplati dalla programmazione nazionale
e regionale, che sono ineludibili (Cfr. C.G.A. ord. 10 luglio
2003, n. 391; C.G.A. ord. 5 settembre 2003, n. 769; Tar
Salerno, Sezione I, 13 febbraio 2003, n. 139; Tar Palermo,
Sezione I, 30 settembre 2004 n. 2140, citata; Corte Cost.
18 marzo 2005, n. 111; Cons. Stato, V, 13 maggio 2005 n.
2580).
B – I ricorrenti deducono poi ulteriori profili di illegittimità
nei confronti degli artt. 2, 6 ed 8 del Decreto Assessoriale
7 novembre 2002, in quanto:
- il fatturato 2002 sarebbe stato parametrato al fatturato
2001, utilizzando un criterio uguale per tutti, senza tenere
conto delle potenzialità di crescita delle singole strutture
legata alla qualità del servizio offerto ed all’incremento
dal punto di vista tecnico ed organizzativo;
- l’intervento di fissazione del budget da parte della Regione
sarebbe stato tardivo;
- il sistema di regressione tariffaria violerebbe le prescrizioni
che impongono l’applicazione per tutte le prestazioni del
c.d. nomenclatore tariffario nazionale.
Per il Tribunale, anche tali rilievi devono essere rigettati,
dal momento che:
- Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr.
Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002, n. 939), “ ... il regime
che risulta dalle singole leggi testimonia la volontà dell'ordinamento
di evitare lacune e soluzioni di continuità e di creare
un costante rapporto tra le varie determinazioni annuali”.
Da ciò consegue la necessità che il limite di spesa sostenibile
sia stabilito “assumendo come base ipotetica il volume delle
prestazioni erogate da ciascun istituto proprio nell'anno
precedente”.
Il rinvio al volume delle prestazioni erogate nell’anno
precedente per determinare il tetto di spesa per l’anno
successivo è stato ritenuto dalla giurisprudenza un parametro
del tutto legittimo, in quanto risponde ad una duplice esigenza:
da un lato, attraverso il riferimento ad un parametro certo
(spesa già effettuata), consente di salvaguardare le esigenze
di contenimento della spesa sanitaria e di modulare la programmazione
di questa su un dato empirico, che indica il concreto fabbisogno
delle prestazioni sanitarie; dall’altro, riferendosi ad
un volume di prestazioni già rese in passato, fornisce,
pur in assenza della verifica dei requisiti strutturali
e qualitativi necessari per l’accreditamento definitivo,
una presumibile certezza sulla reale salvaguardia della
qualità del servizio, in relazione alle dimensioni ed alle
effettive capacità del soggetto erogatore (Cfr. Tar Salerno,
Sezione Prima, 16 novembre 2000, n. 872).
- Per quanto concerne l’irrilevanza dell'eventuale tardività
dell'intervento regionale di fissazione del tetto di spesa,
si rinvia alle considerazioni formulate alla superiore lettera
A.
- In ordine infine alla legittimità del sistema delle regressioni
tariffarie, si richiamano le considerazioni formulate dal
Tar Palermo con sentenza 30 settembre 2004 n. 2128, con
la quale è stato affermato quanto segue:
“il regime delle regressioni tariffarie, di per sé legittimato
dalla previsione di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, costituisce esso stesso
meccanismo finalizzato a scoraggiare gli sfondamenti dei
limiti di spesa prefissati e deve essere considerato quale
beneficio per la struttura che abbia sforato dal budget
assegnato e che riceve, sia pure per una quota limitata,
la remunerazione per una prestazione che non avrebbe dovuto
erogare (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2253/2003)”.
Tanto basta per rigettare tutti i profili del motivo di
gravame in esame.
|
| |
|
4) Con la II^ censura viene dedotto il vizio
di eccesso di potere per disparità di trattamento.
I ricorrenti evidenziano che con l’art. 7 del D.A. 7 novembre
2002 sarebbe stato imposto alle A.U.S.L. di attribuire dei
tetti di spesa (budget) alle strutture private, mentre l’art.
10 avrebbe rinviato ad un successivo provvedimento l’individuazione
dei limiti di spesa per le strutture pubbliche.
In tal modo, queste ultime non sarebbero state poste sullo
stesso piano delle strutture private, discriminate dall’imposizione
dei tetti di spesa.
Per il Tribunale, anche il motivo di gravame in esame dev’essere
rigettato, in quanto, come evidenziato dalla Corte Costituzionale
con sentenza 18 marzo 2005, n. 111, alla quale espressamente
si rinvia, i presidi ospedalieri a diretta gestione delle
A.U.S.L. di appartenenza, “in relazione alla loro struttura
ed alle funzioni loro assegnate, svolgono compiti, ed hanno
correlative esigenze finanziarie, ben diversi dai compiti
e dalle esigenze delle strutture private”.
Infatti le strutture pubbliche hanno l’obbligo di rendere
sempre e comunque le prestazioni sanitarie agli assistiti,
mentre tale obbligo non sussiste per i soggetti accreditati,
ove sia superato il tetto di spesa preventivato (Cfr. Cons.
Stato, V, 30 aprile 2003 n. 2253).
Orbene, per giurisprudenza assolutamente pacifica, il vizio
di disparità di trattamento può essere configurato solo
in presenza di situazioni eguali.
In ogni caso, con D.A. 9 aprile 2003 n. 434, l’Amministrazione
regionale ha commisurato il budget di spesa delle strutture
pubbliche per l’anno 2002 e per l’anno 2003, facendo riferimento
alle prestazioni rese e validate con provvedimento n. 631
del 30 aprile 2001, e, contestualmente, ha introdotto per
le predette strutture, un sistema di regressioni tariffarie
identico a quello previsto per le strutture private, per
cui, anche per tale ragione, il motivo di gravame in esame
dev’essere rigettato.
|
| |
|
5) Con la III^ censura viene lamentata infine
l’illegittimità dell’art. 9 del D.A. 7 novembre 2002, in
base al quale “….i direttori generali delle singole Aziende
USL nella negoziazione dei tetti di spesa per gli anni 2003
e 2004 dovranno tener conto di una quota di incremento,
per ogni anno, pari al tasso inflattivo programmato, salvo
diversa determinazione assessoriale….”
Secondo i ricorrenti, la Regione dovrebbe contrattare preventivamente,
per ogni anno, la quota di F.S.R da attribuire tenendo conto
“…della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione
regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla
Regione e dei propri vincoli di bilancio…”
Senza dire poi che il compito di “…negoziare preventivamente…”
varrebbe per tutte le istituzioni sanitarie e cioè per le
strutture pubbliche e private, comprese le aziende Ospedaliere,
le aziende Ospedaliere Policlinico e le aziende Unità sanitarie
Locali.
Per il Tribunale, anche il motivo di gravame in esame dev’essere
rigettato.
Si richiamano, a tal proposito, le considerazioni formulate
ai superiori punti 3), e 4), circa:
- l’affidamento dei compiti di contrattazione preventiva
alle singole A.U.S.L.;
- l’irrilevanza dell’eventuale tardività degli atti di determinazione
unilaterale dei tetti di spesa (budget);
- la sostanziale diversità dei compiti assegnati alle strutture
pubbliche, rispetto a quelle private.
In conclusione, il ricorso in esame in parte è infondato
ed in parte dev’essere dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione del Tribunale adito.
Attesa l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non
univoci sulle principali questioni prospettate, stimasi
equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle
spese e degli onorari del giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia,
Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, in parte rigetta
ed in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe,
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio
dell’8 febbraio 2006.
|
|