| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 28 aprile 2006
n. 3866
Pres. A. Onorato, est. U. Maiello
Campanile Emanuele, (Avv. Nicola e Vittorio Brindisi) c.
Comune di Grumo Nevano, (Avv. Antonio Sasso). |
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1. Edilizia e Urbanistica – Ordinanza di
demolizione – In ordine ad un manufatto abusivo risalente
nel tempo – Mancata indicazione delle ragioni di pubblico
interesse alla demolizione dell’opera – Illegittimità.
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2. Edilizia e Urbanistica – Ordinanza di
demolizione – In ordine ad un manufatto abusivo risalente
nel tempo – Obbligo della P.A. di indicare le ragioni di
pubblico interesse alla demolizione dell’opera – Sussiste.
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3. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi
- Potere sanzionatorio dell’Amministrazione Comunale – Decadenza
o prescrizione ex art. 26 legge 765/1967 – Non sussiste.
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1. E’ illegittima per difetto di motivazione
l’ordinanza di demolizione emessa a distanza di molti anni
dalla realizzazione dell’abuso, qualora nella stessa non
siano esplicitate le ragioni di pubblico interesse, concreto
ed attuale, che impongono il sacrificio di posizioni soggettive
ormai consolidate (1) (2).
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2. In presenza di un manufatto abusivo risalente
nel tempo, si impone alla P.A., quand’anche attivata in
buona fede dallo stesso proprietario del bene che presenti
una d.i.a. per lavori di manutenzione del manufatto stesso,
di dare conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico
che giustifica, a distanza di tanti anni e nonostante l’integrazione
del manufatto realizzato nel contesto edilizio - urbanistico
di riferimento, l’emissione dell’ordinanza di demolizione.
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3. Il termine quinquennale fissato dall'art.
26 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è riferito all'esercizio
del potere sostitutivo della autorità regionale al Sindaco
(oggi dirigente) che sia inattivo nella repressione degli
abusi edilizi, ma non è estensibile all'esercizio dei poteri
repressivi che rientrano nella competenza propria del Sindaco:
sicchè l’applicazione, da parte dell’Amministrazione comunale,
delle doverose misure ripristinatorie, non può ritenersi
soggetta a termini di decadenza o prescrizione.
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(1) Fattispecie un cui il manufatto abusivo, di cui era
stata ingiunta la demolizione, era stato edificato quasi
quaranta anni prima dell’emissione, da parte del Comune,
della relativa ordinanza di demolizione.
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(2) Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre
2001, n. 5178; Sez. V, 11 febbraio 1999 n. 144, sez. V,
11 febbraio 1999, n. 143; sez. V, 19 marzo 1999, n. 286;
sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1483 ; sez.V, 12 marzo 1996,
n.247; sez. V, 30 marzo 1994, n. 192; Tribunale Amministrativo
Regionale LAZIO ROMA, Sez. II, 27 aprile 2005, n. 3120;
T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 12 aprile 2005, n. 530;
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 17 settembre 2003, n. 799; TAR
Piemonte 18 dicembre 2002 n. 2059; T.A.R. Marche, 29 agosto
2003, n. 976; T.A.R. Sardegna, 6 maggio 2003, n. 542.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
Sezione Seconda
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Andrea Pannone Consigliere
Dott. Umberto Maiello Primo Ref. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6332.2001 proposto da
CAMPANILE Emanuele, rappresentato e difeso dagli
Avv. Nicola e Vittorio Brindisi ed elettivamente domiciliato
in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n°3 presso l’Avv.
Kivel Mazuy Wanda;
contro
il COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del Sindaco pro
– tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Sasso,
con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Toledo n°156;
con l’intervento ad opponendum di
ANDREA CHIACCHIO, CAROLINA IAVARONE, rappresentati
e difesi dagli Avv. Gennaro Improta e Antonio Casaburi ed
elettivamente domiciliati presso il primo difensore in Napoli
al c.so Umberto I n°58;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia
- dell’ordinanza di demolizione n°21 – prot.llo 6307
dell’11.4.2001 emessa dal Comune di Grumo Nevano.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e l’intervento ad opponendum dei controinteressati
Andrea Chiacchio e Carolina Iavarone.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 Aprile 2006 il dott.
Umberto Maiello;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
L’immobile oggetto di ingiunzione a demolire, sito in
Grumo Nevano alla via Cimmino n°42, è stato realizzato agli
inizi degli anni 60 in virtù di concessione edilizia rilasciata
in data 6.7.1962 in favore di Palmieri Rosa e Palmieri Sofia
ed è composto da un seminterrato, un primo ed un secondo
piano.
Una parte del suddetto fabbricato, vale a dire l’appartamento
al primo piano, una parte del cantinato ed i diritti comuni,
venne acquistata, in data 1.6.2000, dal ricorrente.
Questi, con comunicazione del 30.10.2000, denunciava l’esecuzione
di lavori di manutenzione ai sensi della legge 662/1996.
Di contro, il Comune di Grumo Nevano, in data 12.4.2001,
notificava l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame,
sul presupposto della realizzazione dell’intero corpo di
fabbrica in difformità dalla originaria licenza edilizia
rilasciata in data 6.7.1962.
Avverso il precitato provvedimento, con il gravame in epigrafe,
la parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) eccesso di potere per errore di fatto e di diritto,
difetto di istruttoria, violazione della legge 241/1990:
Nella prospettiva attorea, non sussisterebbero, in fatto,
le contestate difformità, riduttivamente incentrate sulla
sola comparazione dei grafici allegati all’originaria concessione
edilizia con quelli esibiti a corredo della d.i.a.;
L’Ente intimato avrebbe agito in spregio delle disposizioni
sulla trasparenza degli atti amministrativi, compendiate
nella legge 241/1990, impedendo, in tal modo, alle parti
ricorrenti di conoscere le concrete ragioni poste a fondamento
dell’avversato titolo ingiuntivo.
2) eccesso di potere – errore di diritto. Violazione
della legge 1150/1942. Art. 25 della legge 1150/1942 in
correlazione con l’art. 28 della legge n°689 del 24.11.1981.
Il potere repressivo sarebbe perento, essendo oramai
decorsi più di cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità
o di agibilità intervenuta il 1971.
Ad ogni buon conto sarebbe inammissibile un ordine di demolizione
disposto a quasi 40 anni di distanza dalla costruzione del
manufatto.
3) eccesso di potere – errore di diritto. Violazione
dell’art. 28 del vigente regolamento edilizio con annesso
programma di fabbricazione del 18.10.1976.
In aderenza a quanto espressamente prescritto dal locale
regolamento edilizio, la verifica di conformità del manufatto
alla licenza edilizia sarebbe già stata effettuata dal Comune
al momento del rilascio della dichiarazione di abitabilità,
sicchè la rinnovata valutazione dei medesimi profili, posta
a fondamento dell’impugnata ordinanza di demolizione, risulterebbe
in contrasto con il principio del ne bis in idem.
L’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi d’ufficio per
sanare il manufatto, attesa la sua attuale conformità al
regime urbanistico di zona.
Resistono in giudizio il Comune di Grumo Nevano ed i controinteressati
Andrea Chiacchio e Carolina Iavarone, che, all’uopo, hanno
spiegato intervento ad opponendum.
Con ordinanza n°3534/2001 dell’11.7.2001, questo Tribunale,
in accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente,
ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
All’udienza del 20 aprile 2006, il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Segnatamente, vanno condivise le censure con cui la parte
ricorrente si duole della insufficienza del corredo motivazionale
dell’atto impugnato, inidoneo a disvelare in modo compiuto
le ragioni giustificatrici poste a sostegno dell’avversata
demolizione.
Invero, rilievo dirimente assume, a giudizio del Collegio,
il lungo tempo trascorso – quasi quarant’anni - tra il momento
della consumazione dell’abuso e l’attivazione del procedimento
repressivo volto alla riduzione in pristino dello stato
dei luoghi, cui non può non correlarsi, ancorché in via
di eccezione, un obbligo di puntuale esternazione del particolare
interesse pubblico a presidio del quale si pone la misura
ripristinatoria tardivamente adottata.
Vale ribadire, giusta quanto già evidenziato in narrativa,
che il fabbricato de quo è stato eretto in esecuzione della
concessione edilizia rilasciata in data 6.7.1962 ed è stato
dichiarato abitabile con decorrenza dal giorno 29.3.1971.
In ragione delle risultanze istruttorie, quali desumibili
anche dagli accertamenti tecnici espletati in loco da personale
dell’Ente resistente, appare acclarata, in fatto, la contestata
difformità del fabbricato dal sopra menzionato titolo concessorio
in relazione a plurimi profili, afferenti alla collocazione
in sito del corpo di fabbrica ovvero alla sua consistenza
planimetrica ed altimetrica.
Ciò nondimeno, non può essere sottaciuto che gli Uffici
comunali hanno inspiegabilmente omesso nell’arco di circa
quarant’anni di esercitare i necessari poteri di controllo
e di vigilanza su quanto realizzato, ingenerando con siffatta
deprecabile condotta un ragionevole affidamento, maturato
quantomeno nei successivi aventi causa dei responsabili
dell'abuso, in ordine alla conformità urbanistico/edilizia
del manufatto oggetto di ingiunzione demolitoria.
D’altronde, sotto il profilo da ultimo evidenziato, giova
osservare che l’attivazione del procedimento è stata occasionata
solo dalla presentazione, da parte del ricorrente, di una
d.i.a. per la l’esecuzione di lavori di manutenzione, cui
erano stati allegati – in evidente buona fede – grafici
di progetto che riflettevano le difformità oggetto di contestazione.
Orbene, vale premettere che questa stessa Sezione ha ripetutamente
fatto applicazione di quel diffuso e condiviso orientamento
giurisprudenziale secondo cui non vi è margine per apprezzamenti
discrezionali nell’esercizio del potere repressivo di un
abuso edilizio, trattandosi di atto dovuto da intendersi
sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso
medesimo, essendo "in re ipsa" l' interesse pubblico alla
sua rimozione ( cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre
2002, n. 5556; 4 luglio 2001, n. 3071; Consiglio Stato,
sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529), sicchè la constatata
esecuzione dell'opera, in totale difformità dalla concessione
o in assenza della medesima, giustifica, di per se stessa,
la spedizione della misura della demolizione.
Mette però conto evidenziare che il descritto assetto ermeneutico
è stato recepito in relazione agli ordinari schemi legali,
evidentemente congegnati sulla scorta di uno sviluppo ordinario
e tempestivo del potere repressivo dell’Amministrazione,
rispetto al quale costituisce un oggettivo profilo di novità
l’epoca risalente dell’abuso che si intende sanzionare,
tanto più se gli effetti del suddetto procedimento – a cagione
di un abnorme ritardo nell’accertamento e nella repressione
– vengono ( inevitabilmente ) a prodursi nella sfera di
un soggetto diverso dall’autore dell’abuso.
Sul punto, vale subito osservare che, contrariamente a quanto
dedotto dal ricorrente, il termine quinquennale fissato
dall'art. 26 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è riferito
all'esercizio del potere sostitutivo della autorità regionale
al Sindaco (oggi dirigente) che sia inattivo nella repressione
degli abusi edilizi, ma non è estensibile all'esercizio
dei poteri repressivi che rientrano nella competenza propria
del Sindaco (Sez. V, sent. n. 20 del 05-01-1984,), sicchè
l’applicazione, da parte dell’Amministrazione comunale,
delle doverose misure ripristinatorie, non può ritenersi
soggetta a termini di decadenza o prescrizione.
Ciò nondimeno, al decorso del tempo non va accordata una
valenza del tutto neutra: piuttosto, in siffatte evenienze,
caratterizzate dalla tardiva attivazione dei rimedi sanzionatori
apprestati dall’ordinamento, non è possibile obliterare,
ove il ritardo raggiunga dimensioni oggettivamente intollerabili,
l’emersione di aspettative di conservazione che il lungo
lasso temporale e la divisata inerzia degli organi di vigilanza
valgono progressivamente a sedimentare nella sfera giuridica
degli interessati.
Invero, alla stregua del principio generale di tutela dell’affidamento,
le suddette aspettative acquisiscono rilevanza e dignità
giuridica e, pertanto, riflettono un’ontologica attitudine
ad interagire con la contrapposta esigenza di rimozione
dell’abuso, rendendo in tal modo più ampio e complesso,
rispetto al modello legale tipico, il quadro di interessi
che il provvedimento dell’Amministrazione dovrà ordinare
in un assetto giuridico logico e coerente.
Sul piano formale, ne discende il logico corollario della
enucleazione di un puntuale obbligo di motivazione, attraverso
cui l’Amministrazione procedente dovrà rendere esplicite,
ogni qualvolta venga accordata preferenza all’opzione di
tipo sanzionatorio, le ragioni di pubblico interesse, concreto
ed attuale, che impongono il sacrificio di posizioni soggettive
ormai consolidate (Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre
2001, n. 5178; Sez. V, 11 febbraio 1999 n. 144, sez. V,
11 febbraio 1999, n. 143; sez. V, 19 marzo 1999, n. 286;
sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1483 ; sez.V, 12 marzo 1996,
n.247; sez. V, 30 marzo 1994, n. 192; Tribunale Amministrativo
Regionale LAZIO ROMA, Sez. II, 27 aprile 2005, n. 3120;
T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 12 aprile 2005, n. 530;
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 17 settembre 2003, n. 799; TAR
Piemonte 18 dicembre 2002 n. 2059; T.A.R. Marche, 29 agosto
2003, n. 976; T.A.R. Sardegna, 6 maggio 2003, n. 542).
Tale indirizzo assume vieppiù rilievo nel caso di specie,
in cui risulta provato che la responsabilità della costruzione
abusiva non poteva in alcun modo essere fatta risalire al
ricorrente, ma soltanto alla condotta dell’originario proprietario
dell'immobile, oramai risalente nel tempo.
Donde, a fronte del ragionevole affidamento ingenerato nel
ricorrente circa la regolarità del manufatto successivamente
qualificato abusivo, ulteriormente radicato dal successivo
rilascio finanche della dichiarazione di abitabilità, appare
del tutto inappagante l’opzione privilegiata dal Comune
di Grumo Nevano di esaurire nella riduttiva prospettiva
di riscontro giuridico formale l’ambito cognitivo del procedimento
de quo.
Di contro, rifuggendo da ogni deprecabile automatismo, si
imponeva alla suddetta Amministrazione, attivata in buona
fede dallo stesso ricorrente che aveva presentato una d.i.a.
per lavori di manutenzione, di dare conto delle prevalenti
ragioni di interesse pubblico che giustificavano, a distanza
di tanti anni e nonostante l’integrazione del manufatto
realizzato nel contesto edilizio - urbanistico di riferimento,
il ricorso alla comminata sanzione ripristinatoria.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, non
è irragionevole pretendere una motivazione "rafforzata"
che, alla stregua delle divisate emergenze processuali,
rifletta, oltre alle norme urbanistiche violate, anche eventuali
e non comprimibili ragioni sostanziali di interesse pubblico,
necessariamente attuali e concrete, legate alla necessità
di preservare un equilibrato ed ordinato sviluppo del territorio,
sì da rendere recessive le confliggenti aspettative di conservazione
maturate dalla parte ricorrente.
Per completezza, va precisato che siffatte ragioni non potranno
giammai ridursi alla sola esigenza di salvaguardare gli
interessi del proprietario confinante, restando evidentemente
sullo sfondo i rapporti interprivati, la cui composizione
non rientra nel fuoco della decisione.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso
va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame
e, per l’effetto, s’impone l’annullamento dell’atto impugnato,
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese
processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione
e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20
aprile 2006.
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