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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 10 aprile 2006 n. 539
Pres. Campanella, Est. Leotta
Edil restauri s.r.l., GI.SA.MA. Restauri di Longo Giuseppe & C. s.n.c., Impresa Ortega Vincenzo, Consorzio Alveare (Avv. P. Aiello) c/ Comune di Militello in Val di Catania (Avv. A. Burtone), Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r.l. (Avv. M. Giunta) EIDOS s.r.l. (n.c.)


1. Contratti della p.a.- Gara d’appalto- Determinazione delle soglie di anomalia- Operazione di arrotondamento sulle offerte- Applicabilità anche sulla media aritmetica delle offerte e sullo scarto medioaritmetico- Esclusione.

 

2. Contratti della p.a.- Gara d’appalto- Lex specialis di gara- Produzione di attestazioni SOA- Anche in copia con documento d’identità del legale rappresentante– Presentazione di copia della sola facciata interna della patente di guida- Sufficienza.

 

3. Contratti della p.a.- Gara d’appalto- Attestazione SOA- Verifica triennale- Efficacia costitutiva- Conseguenze.

1. Nella gara d’appalto di lavori soggetta al massimo ribasso, poichè l’art. 21, co. 1bis l. 109/94 smi (nel testo recepito in Sicilia dalla L.R. 7/02 smi) consente, ai fini della determinazione delle soglie di anomalia, l’arrotondamento delle sole offerte, in assenza di una specifica ed ulteriore previsione contenuta nel bando o nel disciplinare di gara, la Commissione non può compiere tale operazione anche per la media aritmetica delle offerte in gara e per lo scarto medio aritmetico. 2. Qualora il disciplinare di gara, nel richiedere le attestazioni SOA di cui al d.p.r. n. 34/00, consenta di produrle anche solo in copia, purchè sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con allegata fotocopia del suo documento d’identità, deve ritenersi sufficiente anche la produzione di copia della facciata interna del modello cartaceo della propria patente di guida, in quanto utile alla sua identificazione. 3. In materia di attestazioni SOA di cui al d.p.r. 34/00 la verifica triennale positiva ex art. 15bis co. 5 della predetta normativa ha valore costitutivo, e dunque nel caso sia compiuta dopo il triennio, i suoi effetti decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione e non dalla data di scadenza del triennio. Ne consegue che un’impresa non può partecipare alle gare d’appalto che si svolgono nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del triennio e quella di effettuazione della verifica con esito positivo (1).

 

____________________

 

(1) Contra Cons. di Stato, sentenza 20 settembre 2005 n. 4817, Sez. IV, secondo cui “ai sensi dell’art. 15bis co. 5 d.p.r. n. 34/00, la perdita di efficacia delle attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta alla sola evenienza dell’esito negativo del controllo e … all’omissione dell’adempimento della verifica triennale non possono connettersi… effetti risolutori o decadenziali


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
- Sezione staccata di Catania –
Sezione Quarta




composto dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Campanella Presidente
Dott. Ettore Leotta Consigliere relatore estensore
Dott. Francesco Brugaletta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3255/2005 R.G. proposto:
- dalla Edil Restauri s.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Società Ciet s.r.l., in persona dell’Amministratore Unico,
- dalla GI.SA.MA. Restauri di Longo Giuseppe & C. s.n.c., in persona del socio Amministratore Longo Giuseppe, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Agotron Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- dall’Impresa Ortega Vincenzo, in persona del titolare, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Esse Costruzioni s.r.l.,
- dal Consorzio Alveare, in persona del procuratore speciale Marcialis Giuseppe, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con l’Impresa Comitel di Valenti Andrea, in persona del titolare,
tutte rappresenta e difese dell’Avv. Paola Aiello, presso il cui studio, sito in Catania, Via Firenze n. 29, sono elettivamente domiciliate;

contro



il Comune di Militello in Val di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Agata Burtone, elettivamente domiciliato in Catania, Via Aloi n. 46, presso lo studio dell’Avv. Egidio Incorpora;

e nei confronti
della Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Giunta, elettivamente domiciliato in Catania, Via Balduino n. 17, presso lo studio dell’Avv. Gaetano Passanisi;
della EIDOS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della AMON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della SEI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituiti;

per l’annullamento
previa sospensione, del verbale di gara del 19 agosto 2005 – 18 ottobre 2005, in parte qua, ed ove occorra del bando di gara in parte qua, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti il controricorso ed il ricorso incidentale della Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la pubblica udienza del 22 marzo 2006 il Consigliere dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1)
Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 dell’8 luglio 2005 il Comune di Militello in Val di Catania ha indetto una gara di appalto, a pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, comma 1 ed 1 bis della L. n. 109/1994 e successive modificazioni (nel testo recepito in Sicilia), per l’affidamento dei lavori di riuso ad auditorium della ex Chiesa di San Domenico, 2° stralcio di completamento, per l’importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 1.033.847,92.
Alla gara di cui trattasi, previa verifica della documentazione amministrativa, sono stati ammessi n. 25 concorrenti.
Nella seduta del 18 ottobre 2005 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste B, contenenti le offerte economiche, e, avvalendosi del programma informatico in dotazione dell’ufficio, ha calcolato le seguenti medie:
media aritmetica delle offerte: 24,1231578947368 %;
media offerte: 24,12 %
media dello scarto: 0,06 %
media incrementata: 24,18 %.
Sulla base di tali calcoli, hanno prodotto la migliore offerta i due concorrenti Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. e Comedil Consorzio Artigiano, che avevano presentato il medesimo ribasso del 24,17 %.
Indi, previo sorteggio, l’appalto è stato aggiudicato alla Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..
Con ricorso notificato il 26 novembre 2005, depositato l’1 dicembre 2005, la Edil Restauri s.r.l. (in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Società Ciet s.r.l.), la GI.SA.MA. Restauri di Longo Giuseppe & C. s.n.c. (in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Agotron Società Cooperativa), l’Impresa Ortega Vincenzo (in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con la Esse Costruzioni s.r.l.), concorrenti che avevano offerto tutti il ribasso del 24,18 %, hanno impugnato gli atti di gara, deducendo:
- l’illegittimo troncamento della media delle offerte alla seconda cifra decimale;
- l’illegittimo arrotondamento e troncamento della media gli scarti (che avrebbe dovuto essere pari allo 0,0591 %);
- l’illegittima determinazione della media incrementata (che avrebbe dovuto essere pari a 24,1822);
- l’illegittima aggiudicazione dell’appalto alla Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..
I ricorrenti hanno evidenziato che le operazioni di arrotondamento e troncamento non sarebbero state previste né dal bando di gara, né dall’annesso capitolato, né dal bando tipo regionale approvato con Decreto Assessoriale 2 dicembre 2004.
In via cautelativa gli stessi ricorrenti hanno impugnato poi anche il bando di gara, nella parte in cui, al punto 13, ha previsto che “non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda”, per l’ipotesi in cui tale prescrizione dovesse riferirsi al successivo sviluppo della gara, e quindi al calcolo della media, e non soltanto alla formulazione dell’offerta con due cifre decimali.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.
La Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. si è costituita in giudizio per avversare il gravame e, con atto notificato il 23 – 27 dicembre 2005, depositato il 28 dicembre 2005 – 2 gennaio 2006, ha proposto ricorso incidentale avverso gli atti di gara, deducendo l’illegittima ammissione dell’A.T.I. (costituenda) Società Cooperativa Eliotron – Impresa Vella Vincenzo, nonché dell’A.T.I. (costituenda) Comedil.
Ove tali concorrenti fossero stati esclusi, la media (corretta) delle offerte sarebbe stata diversamente calcolata, e le Imprese ricorrenti non avrebbero potuto aggiudicarsi l’appalto.
Con ordinanza collegiale n. 49 del 12 gennaio 2006 questo Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, rinviando la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 22 marzo 2006, allorché la causa è passata in decisione.
2) Il ricorso principale è fondato.
Il bando di gara, al punto 13, ha stabilito come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza), precisando che l’offerta avrebbe dovuto essere espressa “in cifra percentuale di ribasso, con due cifre decimali” e che non si sarebbe tenuto conto delle eventuali cifre oltre la seconda.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Impresa resistente, la prescrizione relativa alle due cifre decimali va riferita unicamente alle offerte, e non anche al calcolo delle loro medie, non rinvenendosi un’esplicita disposizione in tal senso né nel bando, né nel disciplinare (Cfr. C.G.A. 21 settembre 2005, n. 621 che ammette l’arrotondamento delle medie delle offerte soltanto ove esso sia espressamente previsto dal bando o dal disciplinare).
Nell’annesso disciplinare, al punto 5, è stato precisato che, ai fini della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, il seggio di gara avrebbe tenuto conto della “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementandola dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media".
La disposizione da ultimo riportata riproduce l'identica prescrizione del disciplinare di gara allegato allo schema di bando tipo regionale approvato con decreto 2 dicembre 2004, con il quale l'Assessore regionale dei lavori pubblici ha escluso qualsiasi arrotondamento delle medie delle offerte, adeguandosi alla sentenza del Tar Palermo del 6 settembre 2004, n. 1858 (di annullamento del decreto assessoriale 25 novembre 2003 n. 43, nella parte contenente il seguente inciso:” le medie sono calcolate sino alla terza cifra decimale soltanto al fine di determinare l'arrotondamento della seconda cifra decimale dell'offerta all'unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra decimale può essere arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”).
I nuovi schemi di bando tipo di cui al citato decreto 2 dicembre 2004 sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche, tenute ad applicarli ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo recepito in Sicilia con L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni), ancorché la citata sentenza del Tar Palermo n. 1858/2004 sia stata frattanto annullata dal C.G.A. con sentenza n. 819 del 30 novembre 2005.
Nella specie, come risulta dal verbale del 18 ottobre 2005, il seggio di gara, avvalendosi di un programma informatico presumibilmente obsoleto, ha illegittimamente determinato sia la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimaste in gara, sia lo scarto medio aritmetico contemplati dall'art. 21, comma 1 bis della L. n. 109/1994 (nel testo recepito in Sicilia), arrotondandoli alla seconda cifra decimale, onde il limite di anomalia è risultato essere 24,18 %, mentre, se non si fosse proceduto all'arrotondamento, lo stesso limite di anomalia sarebbe stato 24,1822578947368 % (essendo la media aritmetica effettiva 24,1231578947368 % e lo scarto medio aritmetico effettivo 0,0591 %).
Non effettuando l'arrotondamento, non contemplato né dal bando, né dal relativo disciplinare, l'appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato, ai sensi del punto 15, lettera d) dello stesso bando, mediante sorteggio tra i quattro concorrenti ricorrenti principali, la cui offerta di ribasso del 24,18 % più si avvicinava per difetto all'effettiva soglia di anomalia (Cfr. in termini, Tar Catania, Sezione IV, 19 gennaio 2006, n. 46).
Sussistendo la violazione dell'art. 21, comma 1 bis della L. n. 109/1994, nel testo recepito in Sicilia, nonché del bando e del disciplinare di gara (dedotta con l’unica censura del ricorso principale), gli atti impugnati dovrebbero essere annullati, limitatamente alla parte in cui con verbale del 18 ottobre 2005 il seggio di gara ha proceduto illegittimamente all'arrotondamento della media delle offerte e dello scarto medio aritmetico, ha individuato quali potenziali aggiudicatari i due concorrenti Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. e costituenda A.T.I Comedil Consorzio Artigiano, che avevano presentato il medesimo ribasso del 24,17 %, e quindi, previo sorteggio, ha aggiudicato l’appalto alla Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..
3) Tuttavia, prima di disporre l’accoglimento del ricorso principale, il Collegio deve procedere all’esame del ricorso incidentale, che, ove fosse accolto, porterebbe all’esclusione di alcuni concorrenti, con conseguente rideterminazione della soglia di anomalia, il che consentirebbe alla Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. di mantenere l’aggiudicazione.
Con la II^ censura del ricorso incidentale la Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. lamenta la violazione del comma 5 n. 2 e del comma 10 dell'art. 1 del disciplinare di gara, sostenendo che il legale rappresentante dell’Impresa Vella (facente parte della costituenda A.T.I. Società Cooperativa Eliotron – Impresa Vella Vincenzo) avrebbe allegato alla copia della attestazione SOA solo una parte del proprio documento d’identità (patente di guida), e ciò avrebbe dovuto portare in ogni caso all’esclusione dell’intero Raggruppamento.
Per il Tribunale il motivo di gravame incidentale in esame dev’essere rigettato.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il legale rappresentante dell’Impresa Vella ha sicuramente prodotto in sede di gara la fotocopia della facciata interna della propria patente di guida, mentre è controverso che abbia esibito anche la fotocopia della facciata esterna.
Orbene, la facciata interna riporta la fotografia dell’interessato, i dati anagrafici, l’autorità che ha rilasciato il documento, la data di rilascio, il periodo di validità ed i veicoli per i quali la patente è valida, mentre la facciata esterna è notoriamente riservata all’applicazione delle marche da bollo annuali (poi soppresse) e non contiene altri dati identificativi.
Conseguentemente la produzione della sola facciata interna del modello cartaceo della patente di guida deve considerarsi sufficiente ai fini dell’identificazione del soggetto che, mediante allegazione di copia di un documento di riconoscimento, ha inteso dichiarare la conformità all’originale dell’attestazione SOA.
4) Con la III^ censura del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 1, comma 5, n. 4 del disciplinare di gara.
Si sostiene che, in base alla disposizione richiamata, nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio, sarebbe richiesto il deposito, nella busta "A", del suo atto costitutivo in copia autentica..
Nella specie, l’Impresa Comedil non avrebbe depositato il proprio atto costitutivo e pertanto avrebbe dovuto essere esclusa.
Per il Tribunale anche tale motivo di gravame dev’essere rigettato.
La disposizione richiamata dall’Impresa ricorrente incidentale prescrive testualmente:
“Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
... omissis ...
4) mandato collettivo irrevocabile, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nel caso di associazione o consorzio o GEIE -Gruppo Europeo di Interesse Economico – già costituito”.
La prescrizione relativa alla produzione dell’atto costitutivo si riferisce all’ipotesi in cui il concorrente sia un consorzio oppure un GEIE.
Nella specie, in base ai documenti depositati in giudizio dalle parti, risulta che:
- il concorrente di cui fa parte l’Impresa Comedil è una (costituenda) A.T.I. di tipo verticale, composta dalla Comedil Soc coop. a r.l. e dalla Ionica 2001 Soc coop. a r.l., di cui la prima è l’impresa capogruppo mandataria, e non un Consorzio o un G.E.I.E.;
- in ogni caso, nonostante la denominazione sociale completa sia Comedil – Consorzio artigiano edile società cooperativa, la Comedil è una semplice società cooperativa a responsabilità limitata (cfr. certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Siracusa, depositato l’11 gennaio 2006 dalla ricorrente incidentale), e non un consorzio o un GEIE.
Conseguentemente le imprese facenti parte dell’A.T.I. costituenda correttamente si sono limitate a produrre in sede di gara l’atto d’impegno a formare un raggruppamento in caso di aggiudicazione, omettendo di esibire l’atto costitutivo di un consorzio, che in realtà non c’è mai stato.
Tanto basta per rigettare anche il presente motivo del ricorso incidentale.
5) Con la I^ censura del ricorso incidentale, che per la sua complessità viene esaminata per ultima, si deduce la violazione dell’art. 11 del bando di gara, dell’art. 1, comma 5, n. 2, e comma 10 del disciplinare di gara.
In base alle prescrizioni richiamate i concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, avrebbero dovuto produrre un’attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso), atta a documentare il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, avrebbero dovuto essere prodotte più attestazioni.
Nella specie, l’A.T.I. (costituenda) Società Cooperativa Eliotron – Impresa Vella Vincenzo avrebbe dovuto essere esclusa, per violazione delle prescrizioni richiamate.
Infatti, nel presentare l’offerta, la Cooperativa Eliotron avrebbe prodotto un’attestazione SOA già scaduta l’11 giugno 2005, e quindi non in corso di validità.
In effetti, l'attestazione originaria, rilasciata in data 12 giugno 2002, allo scadere del triennio dal suo rilascio originario (ossia l'11 giugno 2005) avrebbe dovuto essere sostituita per legge da nuova attestazione, da rilasciarsi a seguito della verifica triennale prevista dall'art. 15 - bis del D.P.R. n. 34/2000.
Sennonché, nel caso della Cooperativa Eliotron, tale verifica triennale non sarebbe stata effettuata e, dunque, l'attestazione dalla stessa posseduta alla data della presentazione dell'offerta sarebbe scaduta in ogni caso.
Per il Tribunale il rilevo in esame è fondato.
Come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle Imprese ricorrenti (Cfr. documento n. 12 depositato il 5 gennaio 2006), la Cooperativa Eliotron ha esibito in sede di gara copia dell’attestazione SOA n 6180/19/00, rilasciata dalla Soanc, riportante le seguenti annotazioni:
Ril. originario: 12/06/2002
Triennio: 11/06/2005
Quinquennio:11/06/2007
Data emissione: 23/03/2005 Data di scadenza: 11/06/2005
Contrariamente a quanto sostenuto dalle Imprese ricorrenti, l’indicazione della scadenza “11/06/2005” non può essere considerata errata.
Il Collegio perviene a tale conclusione, richiamando la vigente normativa che disciplina il periodo di efficacia delle attestazioni SOA.
In base all’art. 15, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b n. 2 del D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93) “La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis”.
A sua volta, l’art. 15 bis dello stesso D.P.R. n. 34/2000 (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c del D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93), ai commi 1, 5 e 6, prescrive testualmente:
“1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
... omissis ...
5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico”.
Dalle norme richiamate si desume che:
- La durata di efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purché prima dello scadere del triennio l’impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo.
- Gli effetti della verifica triennale, ove compiuta prima della scadenza del triennio, decorrono:
dalla data di scadenza del triennio, nel caso di esito positivo;
dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell’impresa interessata, in caso di esito negativo.
- L’impresa ha l’onere di sottoporsi a verifica nell’imminenza della scadenza del triennio (almeno sessanta giorni prima di questa), dal momento che, ove la verifica sia compiuta dopo il triennio e dia esito positivo, i suoi effetti decorrono non dalla scadenza del periodo triennale, bensì dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’impresa stessa (Cfr. art. 15 bis, comma 5, seconda parte, prima riportato). Ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non potendo attribuirsi ad essa un mero valore ricognitivo.
Conseguentemente, nel caso in cui l’impresa, alla scadenza del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica (perché questa comporta dei costi notevoli o per altra ragione), essa “non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
In tal senso si è pronunciata l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con Determinazione 21 aprile 2004 n. 6, alla quale espressamente si rinvia, emanata nell’esercizio del potere di regolazione interpretativa, basato sul disposto di cui all’art. 4, comma 16, lettera g della L. n. 109/1994 e successive modificazioni (Cfr. Cons. Stato, IV, 5 aprile 2003, n. 203; Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6760).
Nella specie, all’atto della partecipazione alla gara, la Cooperativa Eliotron ha esibito un’attestazione SOA, il cui periodo di efficacia era iniziato a decorrere dal 12 giugno 2002, onde il triennio era venuto a scadere il 12 giugno 2005.
Dalla documentazione depositata in giudizio dalle stesse Imprese ricorrenti (produzione dell’1 febbraio 2006), si apprende che la verifica triennale dell’attestazione SOA della Cooperativa Eliotron è stata effettuata con esito positivo soltanto il 5 gennaio 2006, ossia dopo che era abbondantemente trascorso il triennio iniziale.
Presumendo che l’esito della verifica sia stato comunicato all’Impresa interessata lo stesso giorno, ne consegue che per il periodo dal 12 giugno 2005 al 4 gennaio 2006 la Cooperativa Eliotron è risultata priva di valida attestazione SOA, con conseguente impossibilità - in tale periodo - di partecipare alle gare, tra cui quella oggetto della presente impugnazione, svoltasi il 18 agosto 2005 (ossia dopo oltre due mesi dalla scadenza del triennio iniziale).
Il Collegio non ignora che con sentenza 20 settembre 2005 n. 4817 della Quarta Sezione il Consiglio di Stato si è diversamente pronunciato, ritenendo che, ai sensi dell’art. 15 bis comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 (rectius D.P.R. n. 34/2000), la “ ... perdita di efficacia delle attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta alla sola evenienza dell'esito negativo del controllo” e che “ ... all'omissione dell'adempimento della verifica triennale non possono connettersi, per via ermeneutica ed in mancanza di riscontri positivi alla relativa esegesi, effetti risolutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della revisione”.
Negli stessi termini si era pronunciata questa Sezione con ordinanza cautelare n. 2066 del 22 – 30 dicembre 2005, resa sul ricorso n. 3021/2005.
Riesaminata in maniera più approfonditala questione, il Tribunale ritiene di doversi discostare dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, perché incompatibile con la prescrizione di cui all’art. 15 bis, comma 5, seconda parte, del D.P.R. n. 34/2000, la quale fa decorrere l’efficacia delle verifiche tardive (ancorché positive) “dalla ricezione della comunicazione da parte dell’impresa”, anziché dalla data di scadenza del triennio, come avrebbe dovuto essere prescritto, ove la disposizione richiamata fosse stata coerente con l’interpretazione sostenuta dal Giudice di appello.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo motivo del ricorso incidentale dev’essere accolto, con conseguente annullamento degli atti di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’A.T.I. Società Cooperativa Eliotron – Impresa Vella Vincenzo.
6) L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e la conseguente esclusione dell’A.T.I. Società Cooperativa Eliotron – Impresa Vella Vincenzo impone al Collegio di rideterminare la soglia di anomalia, tenendo conto dei principi di diritto affermati al superiore punto 2), a proposito dei criteri di calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (previo il c.d. taglio delle ali) e dello scarto medio aritmetico delle offerte che superano la predetta media, da determinare entrambi senza arrotondamenti di sorta.
Il Tribunale, verificata la correttezza dei relativi conteggi, utilizza il prospetto contabile (documento n. 24), prodotto in giudizio l’11 gennaio 2006 dal Consorzio Kairos, da cui risulta che:
- con l’esclusione dell’A.T.I. Società Cooperativa Eliotron – Impresa Vella Vincenzo, i concorrenti ammessi risultano essere n. 24;
- dopo il c.d.taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi, determinata su n. 18 offerte, è 24,1177778;
- lo scarto medio aritmetico delle offerte che superano la predetta media è 0,0597222;
- la soglia di anomalia è pertanto 24,1177778 + 0,0597222 = 24,1775.
Tale essendo la nuova soglia di anomalia (in dipendenza del parziale accoglimento del ricorso incidentale), il ricorso principale dev’essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, in quanto i quattro ricorrenti principali, che hanno presentato tutti un ribasso del 24,18 %, superando la predetta soglia, non potrebbero ottenere l’aggiudicazione, mentre le offerte della Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. e della costituenda A.T.I Comedil Consorzio Artigiano, entrambi con il ribasso del 24,17 %, andrebbero collocate in ogni caso al primo posto, immediatamente al di sotto di tale soglia.
Per tali ragioni, il ricorso principale dev’essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
Stimasi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006.

Il Presidente
(Dott. Biagio Campanella)

L’Estensore
(Dott. Ettore Leotta)

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