| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 10 aprile 2006
n. 539
Pres. Campanella, Est. Leotta
Edil restauri s.r.l., GI.SA.MA. Restauri di Longo Giuseppe
& C. s.n.c., Impresa Ortega Vincenzo, Consorzio Alveare
(Avv. P. Aiello) c/ Comune di Militello in Val di Catania
(Avv. A. Burtone), Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile
a r.l. (Avv. M. Giunta) EIDOS s.r.l. (n.c.) |
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1. Contratti della p.a.- Gara d’appalto-
Determinazione delle soglie di anomalia- Operazione di arrotondamento
sulle offerte- Applicabilità anche sulla media aritmetica
delle offerte e sullo scarto medioaritmetico- Esclusione.
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2. Contratti della p.a.- Gara d’appalto-
Lex specialis di gara- Produzione di attestazioni SOA- Anche
in copia con documento d’identità del legale rappresentante–
Presentazione di copia della sola facciata interna della
patente di guida- Sufficienza.
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3. Contratti della p.a.- Gara d’appalto-
Attestazione SOA- Verifica triennale- Efficacia costitutiva-
Conseguenze.
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1. Nella gara d’appalto di lavori soggetta
al massimo ribasso, poichè l’art. 21, co. 1bis l. 109/94
smi (nel testo recepito in Sicilia dalla L.R. 7/02 smi)
consente, ai fini della determinazione delle soglie di anomalia,
l’arrotondamento delle sole offerte, in assenza di una specifica
ed ulteriore previsione contenuta nel bando o nel disciplinare
di gara, la Commissione non può compiere tale operazione
anche per la media aritmetica delle offerte in gara e per
lo scarto medio aritmetico. 2. Qualora il disciplinare di
gara, nel richiedere le attestazioni SOA di cui al d.p.r.
n. 34/00, consenta di produrle anche solo in copia, purchè
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente
con allegata fotocopia del suo documento d’identità, deve
ritenersi sufficiente anche la produzione di copia della
facciata interna del modello cartaceo della propria patente
di guida, in quanto utile alla sua identificazione. 3. In
materia di attestazioni SOA di cui al d.p.r. 34/00 la verifica
triennale positiva ex art. 15bis co. 5 della predetta normativa
ha valore costitutivo, e dunque nel caso sia compiuta dopo
il triennio, i suoi effetti decorrono dalla ricezione della
relativa comunicazione e non dalla data di scadenza del
triennio. Ne consegue che un’impresa non può partecipare
alle gare d’appalto che si svolgono nel periodo che intercorre
tra la data di scadenza del triennio e quella di effettuazione
della verifica con esito positivo (1).
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(1) Contra Cons. di Stato, sentenza 20
settembre 2005 n. 4817, Sez. IV, secondo cui “ai sensi dell’art.
15bis co. 5 d.p.r. n. 34/00, la perdita di efficacia delle
attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta
alla sola evenienza dell’esito negativo del controllo e
… all’omissione dell’adempimento della verifica triennale
non possono connettersi… effetti risolutori o decadenziali
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
- Sezione staccata di Catania –
Sezione Quarta
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Campanella Presidente
Dott. Ettore Leotta Consigliere relatore estensore
Dott. Francesco Brugaletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3255/2005 R.G. proposto:
- dalla Edil Restauri s.r.l., in persona dell’Amministratore
Unico, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo
raggruppamento con la Società Ciet s.r.l., in persona
dell’Amministratore Unico,
- dalla GI.SA.MA. Restauri di Longo Giuseppe & C.
s.n.c., in persona del socio Amministratore Longo Giuseppe,
in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo
raggruppamento con la Agotron Società Cooperativa,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- dall’Impresa Ortega Vincenzo, in persona del titolare,
in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo
raggruppamento con la Esse Costruzioni s.r.l.,
- dal Consorzio Alveare, in persona del procuratore
speciale Marcialis Giuseppe, in proprio e nella qualità
di capogruppo del costituendo raggruppamento con l’Impresa
Comitel di Valenti Andrea, in persona del titolare,
tutte rappresenta e difese dell’Avv. Paola Aiello, presso
il cui studio, sito in Catania, Via Firenze n. 29, sono
elettivamente domiciliate;
contro
il Comune di Militello in Val di Catania, in
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Agata Burtone, elettivamente domiciliato in Catania,
Via Aloi n. 46, presso lo studio dell’Avv. Egidio Incorpora;
e nei confronti
della Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a
r. l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Giunta, elettivamente
domiciliato in Catania, Via Balduino n. 17, presso lo studio
dell’Avv. Gaetano Passanisi;
della EIDOS s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, della AMON s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, della SEI s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituiti;
per l’annullamento
previa sospensione, del verbale di gara del 19 agosto
2005 – 18 ottobre 2005, in parte qua, ed ove occorra del
bando di gara in parte qua, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale anche se non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti il controricorso ed il ricorso incidentale della Kairos
Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la pubblica udienza del 22 marzo 2006 il Consigliere
dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale
di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 dell’8
luglio 2005 il Comune di Militello in Val di Catania ha
indetto una gara di appalto, a pubblico incanto, ai sensi
dell’art. 21, comma 1 ed 1 bis della L. n. 109/1994 e successive
modificazioni (nel testo recepito in Sicilia), per l’affidamento
dei lavori di riuso ad auditorium della ex Chiesa di San
Domenico, 2° stralcio di completamento, per l’importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 1.033.847,92.
Alla gara di cui trattasi, previa verifica della documentazione
amministrativa, sono stati ammessi n. 25 concorrenti.
Nella seduta del 18 ottobre 2005 il Seggio di gara ha proceduto
all’apertura delle buste B, contenenti le offerte economiche,
e, avvalendosi del programma informatico in dotazione dell’ufficio,
ha calcolato le seguenti medie:
media aritmetica delle offerte: 24,1231578947368 %;
media offerte: 24,12 %
media dello scarto: 0,06 %
media incrementata: 24,18 %.
Sulla base di tali calcoli, hanno prodotto la migliore offerta
i due concorrenti Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile
a r. l. e Comedil Consorzio Artigiano, che avevano presentato
il medesimo ribasso del 24,17 %.
Indi, previo sorteggio, l’appalto è stato aggiudicato alla
Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..
Con ricorso notificato il 26 novembre 2005, depositato l’1
dicembre 2005, la Edil Restauri s.r.l. (in proprio e nella
qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con
la Società Ciet s.r.l.), la GI.SA.MA. Restauri di Longo
Giuseppe & C. s.n.c. (in proprio e nella qualità di
capogruppo del costituendo raggruppamento con la Agotron
Società Cooperativa), l’Impresa Ortega Vincenzo (in proprio
e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento
con la Esse Costruzioni s.r.l.), concorrenti che avevano
offerto tutti il ribasso del 24,18 %, hanno impugnato gli
atti di gara, deducendo:
- l’illegittimo troncamento della media delle offerte alla
seconda cifra decimale;
- l’illegittimo arrotondamento e troncamento della media
gli scarti (che avrebbe dovuto essere pari allo 0,0591 %);
- l’illegittima determinazione della media incrementata
(che avrebbe dovuto essere pari a 24,1822);
- l’illegittima aggiudicazione dell’appalto alla Kairos
Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..
I ricorrenti hanno evidenziato che le operazioni di arrotondamento
e troncamento non sarebbero state previste né dal bando
di gara, né dall’annesso capitolato, né dal bando tipo regionale
approvato con Decreto Assessoriale 2 dicembre 2004.
In via cautelativa gli stessi ricorrenti hanno impugnato
poi anche il bando di gara, nella parte in cui, al punto
13, ha previsto che “non si terrà conto delle eventuali
cifre oltre la seconda”, per l’ipotesi in cui tale prescrizione
dovesse riferirsi al successivo sviluppo della gara, e quindi
al calcolo della media, e non soltanto alla formulazione
dell’offerta con due cifre decimali.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.
La Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. si è
costituita in giudizio per avversare il gravame e, con atto
notificato il 23 – 27 dicembre 2005, depositato il 28 dicembre
2005 – 2 gennaio 2006, ha proposto ricorso incidentale avverso
gli atti di gara, deducendo l’illegittima ammissione dell’A.T.I.
(costituenda) Società Cooperativa Eliotron – Impresa Vella
Vincenzo, nonché dell’A.T.I. (costituenda) Comedil.
Ove tali concorrenti fossero stati esclusi, la media (corretta)
delle offerte sarebbe stata diversamente calcolata, e le
Imprese ricorrenti non avrebbero potuto aggiudicarsi l’appalto.
Con ordinanza collegiale n. 49 del 12 gennaio 2006 questo
Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione degli
atti impugnati, rinviando la trattazione nel merito del
ricorso alla pubblica udienza del 22 marzo 2006, allorché
la causa è passata in decisione.
2) Il ricorso principale è fondato.
Il bando di gara, al punto 13, ha stabilito come criterio
di aggiudicazione quello del massimo ribasso del prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza), precisando che l’offerta avrebbe dovuto essere
espressa “in cifra percentuale di ribasso, con due cifre
decimali” e che non si sarebbe tenuto conto delle eventuali
cifre oltre la seconda.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Impresa resistente,
la prescrizione relativa alle due cifre decimali va riferita
unicamente alle offerte, e non anche al calcolo delle loro
medie, non rinvenendosi un’esplicita disposizione in tal
senso né nel bando, né nel disciplinare (Cfr. C.G.A. 21
settembre 2005, n. 621 che ammette l’arrotondamento delle
medie delle offerte soltanto ove esso sia espressamente
previsto dal bando o dal disciplinare).
Nell’annesso disciplinare, al punto 5, è stato precisato
che, ai fini della determinazione della soglia di anomalia
delle offerte, il seggio di gara avrebbe tenuto conto della
“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementandola dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media".
La disposizione da ultimo riportata riproduce l'identica
prescrizione del disciplinare di gara allegato allo schema
di bando tipo regionale approvato con decreto 2 dicembre
2004, con il quale l'Assessore regionale dei lavori pubblici
ha escluso qualsiasi arrotondamento delle medie delle offerte,
adeguandosi alla sentenza del Tar Palermo del 6 settembre
2004, n. 1858 (di annullamento del decreto assessoriale
25 novembre 2003 n. 43, nella parte contenente il seguente
inciso:” le medie sono calcolate sino alla terza cifra decimale
soltanto al fine di determinare l'arrotondamento della seconda
cifra decimale dell'offerta all'unità superiore, qualora
la predetta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
a questo fine la terza cifra decimale può essere arrotondata
all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia
pari o superiore a cinque”).
I nuovi schemi di bando tipo di cui al citato decreto 2
dicembre 2004 sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche,
tenute ad applicarli ai sensi dell'art. 20 comma 5 della
L. 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo recepito in Sicilia
con L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni),
ancorché la citata sentenza del Tar Palermo n. 1858/2004
sia stata frattanto annullata dal C.G.A. con sentenza n.
819 del 30 novembre 2005.
Nella specie, come risulta dal verbale del 18 ottobre 2005,
il seggio di gara, avvalendosi di un programma informatico
presumibilmente obsoleto, ha illegittimamente determinato
sia la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte rimaste in gara, sia lo scarto medio aritmetico
contemplati dall'art. 21, comma 1 bis della L. n. 109/1994
(nel testo recepito in Sicilia), arrotondandoli alla seconda
cifra decimale, onde il limite di anomalia è risultato essere
24,18 %, mentre, se non si fosse proceduto all'arrotondamento,
lo stesso limite di anomalia sarebbe stato 24,1822578947368
% (essendo la media aritmetica effettiva 24,1231578947368
% e lo scarto medio aritmetico effettivo 0,0591 %).
Non effettuando l'arrotondamento, non contemplato né dal
bando, né dal relativo disciplinare, l'appalto avrebbe dovuto
essere aggiudicato, ai sensi del punto 15, lettera d) dello
stesso bando, mediante sorteggio tra i quattro concorrenti
ricorrenti principali, la cui offerta di ribasso del 24,18
% più si avvicinava per difetto all'effettiva soglia di
anomalia (Cfr. in termini, Tar Catania, Sezione IV, 19 gennaio
2006, n. 46).
Sussistendo la violazione dell'art. 21, comma 1 bis della
L. n. 109/1994, nel testo recepito in Sicilia, nonché del
bando e del disciplinare di gara (dedotta con l’unica censura
del ricorso principale), gli atti impugnati dovrebbero essere
annullati, limitatamente alla parte in cui con verbale del
18 ottobre 2005 il seggio di gara ha proceduto illegittimamente
all'arrotondamento della media delle offerte e dello scarto
medio aritmetico, ha individuato quali potenziali aggiudicatari
i due concorrenti Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile
a r. l. e costituenda A.T.I Comedil Consorzio Artigiano,
che avevano presentato il medesimo ribasso del 24,17 %,
e quindi, previo sorteggio, ha aggiudicato l’appalto alla
Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l..
3) Tuttavia, prima di disporre l’accoglimento del
ricorso principale, il Collegio deve procedere all’esame
del ricorso incidentale, che, ove fosse accolto, porterebbe
all’esclusione di alcuni concorrenti, con conseguente rideterminazione
della soglia di anomalia, il che consentirebbe alla Kairos
Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l. di mantenere l’aggiudicazione.
Con la II^ censura del ricorso incidentale la Kairos Consorzio
Stabile Soc. Consortile a r. l. lamenta la violazione del
comma 5 n. 2 e del comma 10 dell'art. 1 del disciplinare
di gara, sostenendo che il legale rappresentante dell’Impresa
Vella (facente parte della costituenda A.T.I. Società Cooperativa
Eliotron – Impresa Vella Vincenzo) avrebbe allegato alla
copia della attestazione SOA solo una parte del proprio
documento d’identità (patente di guida), e ciò avrebbe dovuto
portare in ogni caso all’esclusione dell’intero Raggruppamento.
Per il Tribunale il motivo di gravame incidentale in esame
dev’essere rigettato.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il legale
rappresentante dell’Impresa Vella ha sicuramente prodotto
in sede di gara la fotocopia della facciata interna della
propria patente di guida, mentre è controverso che abbia
esibito anche la fotocopia della facciata esterna.
Orbene, la facciata interna riporta la fotografia dell’interessato,
i dati anagrafici, l’autorità che ha rilasciato il documento,
la data di rilascio, il periodo di validità ed i veicoli
per i quali la patente è valida, mentre la facciata esterna
è notoriamente riservata all’applicazione delle marche da
bollo annuali (poi soppresse) e non contiene altri dati
identificativi.
Conseguentemente la produzione della sola facciata interna
del modello cartaceo della patente di guida deve considerarsi
sufficiente ai fini dell’identificazione del soggetto che,
mediante allegazione di copia di un documento di riconoscimento,
ha inteso dichiarare la conformità all’originale dell’attestazione
SOA.
4) Con la III^ censura del ricorso incidentale si
deduce la violazione dell'art. 1, comma 5, n. 4 del disciplinare
di gara.
Si sostiene che, in base alla disposizione richiamata,
nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio, sarebbe
richiesto il deposito, nella busta "A", del suo atto costitutivo
in copia autentica..
Nella specie, l’Impresa Comedil non avrebbe depositato il
proprio atto costitutivo e pertanto avrebbe dovuto essere
esclusa.
Per il Tribunale anche tale motivo di gravame dev’essere
rigettato.
La disposizione richiamata dall’Impresa ricorrente incidentale
prescrive testualmente:
“Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
... omissis ...
4) mandato collettivo irrevocabile, conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo
di Interesse Economico), nel caso di associazione o consorzio
o GEIE -Gruppo Europeo di Interesse Economico – già costituito”.
La prescrizione relativa alla produzione dell’atto costitutivo
si riferisce all’ipotesi in cui il concorrente sia un consorzio
oppure un GEIE.
Nella specie, in base ai documenti depositati in giudizio
dalle parti, risulta che:
- il concorrente di cui fa parte l’Impresa Comedil è una
(costituenda) A.T.I. di tipo verticale, composta dalla Comedil
Soc coop. a r.l. e dalla Ionica 2001 Soc coop. a r.l., di
cui la prima è l’impresa capogruppo mandataria, e non un
Consorzio o un G.E.I.E.;
- in ogni caso, nonostante la denominazione sociale completa
sia Comedil – Consorzio artigiano edile società cooperativa,
la Comedil è una semplice società cooperativa a responsabilità
limitata (cfr. certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di
Siracusa, depositato l’11 gennaio 2006 dalla ricorrente
incidentale), e non un consorzio o un GEIE.
Conseguentemente le imprese facenti parte dell’A.T.I. costituenda
correttamente si sono limitate a produrre in sede di gara
l’atto d’impegno a formare un raggruppamento in caso di
aggiudicazione, omettendo di esibire l’atto costitutivo
di un consorzio, che in realtà non c’è mai stato.
Tanto basta per rigettare anche il presente motivo del ricorso
incidentale.
5) Con la I^ censura del ricorso incidentale, che
per la sua complessità viene esaminata per ultima, si deduce
la violazione dell’art. 11 del bando di gara, dell’art.
1, comma 5, n. 2, e comma 10 del disciplinare di gara.
In base alle prescrizioni richiamate i concorrenti, all’atto
della presentazione dell’offerta, avrebbero dovuto produrre
un’attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000, in corso
di validità (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia del documento d’identità dello
stesso), atta a documentare il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi, avrebbero dovuto essere prodotte più attestazioni.
Nella specie, l’A.T.I. (costituenda) Società Cooperativa
Eliotron – Impresa Vella Vincenzo avrebbe dovuto essere
esclusa, per violazione delle prescrizioni richiamate.
Infatti, nel presentare l’offerta, la Cooperativa Eliotron
avrebbe prodotto un’attestazione SOA già scaduta l’11 giugno
2005, e quindi non in corso di validità.
In effetti, l'attestazione originaria, rilasciata in data
12 giugno 2002, allo scadere del triennio dal suo rilascio
originario (ossia l'11 giugno 2005) avrebbe dovuto essere
sostituita per legge da nuova attestazione, da rilasciarsi
a seguito della verifica triennale prevista dall'art. 15
- bis del D.P.R. n. 34/2000.
Sennonché, nel caso della Cooperativa Eliotron, tale verifica
triennale non sarebbe stata effettuata e, dunque, l'attestazione
dalla stessa posseduta alla data della presentazione dell'offerta
sarebbe scaduta in ogni caso.
Per il Tribunale il rilevo in esame è fondato.
Come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle
Imprese ricorrenti (Cfr. documento n. 12 depositato il 5
gennaio 2006), la Cooperativa Eliotron ha esibito in sede
di gara copia dell’attestazione SOA n 6180/19/00, rilasciata
dalla Soanc, riportante le seguenti annotazioni:
Ril. originario: 12/06/2002
Triennio: 11/06/2005
Quinquennio:11/06/2007
Data emissione: 23/03/2005 Data di scadenza: 11/06/2005
Contrariamente a quanto sostenuto dalle Imprese ricorrenti,
l’indicazione della scadenza “11/06/2005” non può essere
considerata errata.
Il Collegio perviene a tale conclusione, richiamando la
vigente normativa che disciplina il periodo di efficacia
delle attestazioni SOA.
In base all’art. 15, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett.
b n. 2 del D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93) “La durata dell'efficacia
dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica
triennale del mantenimento dei requisiti di ordine
generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di
cui all'articolo 15-bis”.
A sua volta, l’art. 15 bis dello stesso D.P.R. n. 34/2000
(inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c del D.P.R. 10 marzo
2004 n. 93), ai commi 1, 5 e 6, prescrive testualmente:
“1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto
termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla
verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa
SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione;
la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
... omissis ...
5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa
contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del
nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito
negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità
dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza
del triennio della data di rilascio della attestazione;
ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta,
la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della
comunicazione da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire
l'esito della verifica nel casellario informatico”.
Dalle norme richiamate si desume che:
- La durata di efficacia dell’attestazione SOA è
complessivamente di cinque anni, purché prima dello scadere
del triennio l’impresa si sottoponga a verifica e questa
dia esito positivo.
- Gli effetti della verifica triennale, ove compiuta prima
della scadenza del triennio, decorrono:
dalla data di scadenza del triennio, nel caso di esito positivo;
dalla data di ricezione della relativa comunicazione da
parte dell’impresa interessata, in caso di esito negativo.
- L’impresa ha l’onere di sottoporsi a verifica nell’imminenza
della scadenza del triennio (almeno sessanta giorni prima
di questa), dal momento che, ove la verifica sia compiuta
dopo il triennio e dia esito positivo, i suoi effetti decorrono
non dalla scadenza del periodo triennale, bensì dalla ricezione
della relativa comunicazione da parte dell’impresa stessa
(Cfr. art. 15 bis, comma 5, seconda parte, prima riportato).
Ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non
potendo attribuirsi ad essa un mero valore ricognitivo.
Conseguentemente, nel caso in cui l’impresa, alla scadenza
del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica
(perché questa comporta dei costi notevoli o per altra ragione),
essa “non può partecipare alle gare nel periodo decorrente
dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione
della verifica con esito positivo”.
In tal senso si è pronunciata l’Autorità per la Vigilanza
sui lavori pubblici con Determinazione 21 aprile 2004 n.
6, alla quale espressamente si rinvia, emanata nell’esercizio
del potere di regolazione interpretativa, basato sul disposto
di cui all’art. 4, comma 16, lettera g della L. n. 109/1994
e successive modificazioni (Cfr. Cons. Stato, IV, 5 aprile
2003, n. 203; Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6760).
Nella specie, all’atto della partecipazione alla gara, la
Cooperativa Eliotron ha esibito un’attestazione SOA, il
cui periodo di efficacia era iniziato a decorrere dal 12
giugno 2002, onde il triennio era venuto a scadere il 12
giugno 2005.
Dalla documentazione depositata in giudizio dalle stesse
Imprese ricorrenti (produzione dell’1 febbraio 2006), si
apprende che la verifica triennale dell’attestazione SOA
della Cooperativa Eliotron è stata effettuata con esito
positivo soltanto il 5 gennaio 2006, ossia dopo che era
abbondantemente trascorso il triennio iniziale.
Presumendo che l’esito della verifica sia stato comunicato
all’Impresa interessata lo stesso giorno, ne consegue che
per il periodo dal 12 giugno 2005 al 4 gennaio 2006 la Cooperativa
Eliotron è risultata priva di valida attestazione SOA, con
conseguente impossibilità - in tale periodo - di partecipare
alle gare, tra cui quella oggetto della presente impugnazione,
svoltasi il 18 agosto 2005 (ossia dopo oltre due mesi dalla
scadenza del triennio iniziale).
Il Collegio non ignora che con sentenza 20 settembre 2005
n. 4817 della Quarta Sezione il Consiglio di Stato si è
diversamente pronunciato, ritenendo che, ai sensi dell’art.
15 bis comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 (rectius D.P.R. n.
34/2000), la “ ... perdita di efficacia delle attestazioni
già rilasciate viene espressamente ricondotta alla sola
evenienza dell'esito negativo del controllo” e che “ ...
all'omissione dell'adempimento della verifica triennale
non possono connettersi, per via ermeneutica ed in mancanza
di riscontri positivi alla relativa esegesi, effetti risolutori
o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che,
anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della
revisione”.
Negli stessi termini si era pronunciata questa Sezione con
ordinanza cautelare n. 2066 del 22 – 30 dicembre 2005, resa
sul ricorso n. 3021/2005.
Riesaminata in maniera più approfonditala questione, il
Tribunale ritiene di doversi discostare dall’orientamento
espresso dal Consiglio di Stato, perché incompatibile con
la prescrizione di cui all’art. 15 bis, comma 5, seconda
parte, del D.P.R. n. 34/2000, la quale fa decorrere l’efficacia
delle verifiche tardive (ancorché positive) “dalla ricezione
della comunicazione da parte dell’impresa”, anziché
dalla data di scadenza del triennio, come avrebbe dovuto
essere prescritto, ove la disposizione richiamata fosse
stata coerente con l’interpretazione sostenuta dal Giudice
di appello.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo
motivo del ricorso incidentale dev’essere accolto, con conseguente
annullamento degli atti di gara, nella parte in cui non
è stata disposta l’esclusione dell’A.T.I. Società Cooperativa
Eliotron – Impresa Vella Vincenzo.
6) L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale
e la conseguente esclusione dell’A.T.I. Società Cooperativa
Eliotron – Impresa Vella Vincenzo impone al Collegio di
rideterminare la soglia di anomalia, tenendo conto dei principi
di diritto affermati al superiore punto 2), a proposito
dei criteri di calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse (previo il c.d.
taglio delle ali) e dello scarto medio aritmetico delle
offerte che superano la predetta media, da determinare entrambi
senza arrotondamenti di sorta.
Il Tribunale, verificata la correttezza dei relativi conteggi,
utilizza il prospetto contabile (documento n. 24), prodotto
in giudizio l’11 gennaio 2006 dal Consorzio Kairos, da cui
risulta che:
- con l’esclusione dell’A.T.I. Società Cooperativa Eliotron
– Impresa Vella Vincenzo, i concorrenti ammessi risultano
essere n. 24;
- dopo il c.d.taglio delle ali, la media aritmetica dei
ribassi, determinata su n. 18 offerte, è 24,1177778;
- lo scarto medio aritmetico delle offerte che superano
la predetta media è 0,0597222;
- la soglia di anomalia è pertanto 24,1177778 + 0,0597222
= 24,1775.
Tale essendo la nuova soglia di anomalia (in dipendenza
del parziale accoglimento del ricorso incidentale), il ricorso
principale dev’essere dichiarato inammissibile per carenza
d’interesse, in quanto i quattro ricorrenti principali,
che hanno presentato tutti un ribasso del 24,18 %, superando
la predetta soglia, non potrebbero ottenere l’aggiudicazione,
mentre le offerte della Kairos Consorzio Stabile Soc. Consortile
a r. l. e della costituenda A.T.I Comedil Consorzio Artigiano,
entrambi con il ribasso del 24,17 %, andrebbero collocate
in ogni caso al primo posto, immediatamente al di sotto
di tale soglia.
Per tali ragioni, il ricorso principale dev’essere dichiarato
inammissibile per carenza d’interesse.
Stimasi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti
delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione
Staccata di Catania, Sezione Quarta, dichiara il ricorso
in epigrafe inammissibile per carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 22
marzo 2006.
Il Presidente
(Dott. Biagio Campanella)
L’Estensore
(Dott. Ettore Leotta)
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